Raccomandata
Incarto n. 32.2023.70
RG/sc
Lugano 29 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
per decisione 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda d’assegno per grandi invalidi (AGI) presentata nel febbraio 2022 da RI 1, essendo quest’ultima affetta unicamente da un danno alla salute psichica e non avendo diritto ad una rendita (doc. A/2). L’amministrazione ha fondato tale provvedimento sull’art. 42 cpv. 3 LAI, secondo cui “[è] considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidia-na. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita”.
rappresentata da RA 1 insorge l’assicurata contro il suddetto provvedimento postulandone l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria per quanto riguarda la valutazione del diritto all’aiuto diretto/indiretto nello svolgimento degli atti ordinari della vita (igiene personale e vestirsi/svestirsi);
con la risposta di causa l’amministrazione, reputando opportuno alla luce delle censure ricorsuali “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita (...) [d]agli elementi proposti non risulta possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica al solo accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”, postula il rinvio degli atti per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni inerenti la prestazione dell’AGI AI”;
con scritto 11 settembre 2023 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione, precisando che ciò corrisponde a quanto chiesto con il ricorso;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91, 107 V 149; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
L’art. 37 OAI stabilisce i criteri di valutazione per la grande invalidità di grado elevato, medio e lieve, mentre l’art. 38 OAI precisa il concetto di accompagnamento nella vita quotidiana a sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAI;
alla luce della documentazione medica prodotta con il gravame (doc. A/3-17), la fattispecie, come chiesto nel ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa, necessita in effetti di essere ulteriormente indagata per quanto riguarda le condizioni dell’eventuale diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi” a valere, tra gli altri, quali atti ordinari della vita (cfr. supra). L’amministrazione non ha infatti esperito alcun accertamento a tale riguardo ma ha valutato il caso unicamente sotto il profilo dell’art. 42 cpv. 3 LAI;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, stante quanto sopra, considerata l’assenza di accertamenti da parte dell’amministrazione nel senso sopra indicato, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti affinché essa proceda alle suddette indagini e renda al proposito una decisione suscettibile di essere impugnata;
nel caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una decisione relativa al diritto di RI 1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere emessa dall’amministrazione – avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42 cpv. 3 LAI – non prima della conclusione della procedura avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rendita tuttora pendente dianzi allo scrivente Tribunale (inc. 32.2023.69);
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
vincente e rappresentata in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 30 maggio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti