Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.7
Entscheidungsdatum
26.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.7

jv/gm

Lugano 26 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 29 dicembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1968, di formazione meccanico ed elettricista e da ultimo (2011) attivo quale manovale nell’edilizia, il 20/24 settembre 2012 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo delle affezioni riconducibili ad un infortunio del 21 ottobre 2011 ed un’incapacità lavorativa completa da tale data al 20 agosto 2012 (docc. 1, 9, 11, 12, 21 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti di rito, con decisione del 21 febbraio 2017 (doc. 167 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 140 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Il successivo ricorso interposto contro tale decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 32.2017.51 del 12 ottobre 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 7 marzo 2019 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo nuovamente un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 2011 (docc. 187-190 incarto AI).

Con decisione del 2 maggio 2019 (doc. 197 incarto AI) l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 14/27 maggio 2021 l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni con invio di documentazione medica ritenuta dall’Ufficio AI sufficiente per entrare in materia (docc. 198-204 incarto AI).

Acquisite agli atti le nuove refertazioni (docc. 207 e 209 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR per determinare se vi sia stata una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione (doc. 208 incarto AI). Stante il peggioramento del quadro algico, il medico SMR ha richiesto all’Ufficio AI una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico e neurologico (doc. 210 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione (doc. 213 incarto AI) che ha conferito mandato in tal senso al __________ di __________ nelle persone della dr.ssa __________ (internista), del dr. __________ (neurologo), del dr. __________ (psichiatra e psicoterapeuta) e del dr. __________ (reumatologo) e del signor __________ per i test psicodiagnostici (docc. 215, 220-222 incarto AI).

Facendo proprio il rapporto peritale del 19 luglio 2022 (doc. 225 incarto AI), nel suo rapporto finale del 26 luglio 2022 (doc. 226 incarto AI) il medico SMR ha posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, in:

alterazioni degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi Modic II 06-07 con prolasso discale C6-C7,

probabili esiti fratturativi del corpo vertebrale di C7, soprattutto alla rima superoposteriore del corpo di C7, nel 2011,

sinostosi vertebrale C5-06,

alterazioni degenerative plurisegmentali lombari con protrusioni discali e spondilartrosi L3-S1.

Periartropatia omeroscapolare a ds., in:

artrosi acromioclaveare a ds.,

rottura del tendine muscolo sovraspinoso a ds.

Perioartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a sin., in:

  • esiti da decompressione sottoacromiale e ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin., il 14.5.2014.”

rilevando i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

% IL in mansioni consuete

Periodi

Docs.

30

20

15.08.2014-14.03.2021

__________ 2015

75

20

20

15.03.2021-29.06.2021

Rottura cuffia

100

100

100

30.06.2021-31.07.2021

degenza

75

0

20

01.08.2021-continua

__________ (dr. __________)

  • riduzione sia della presenza che del rendimento, prognosi stazionaria

** riduzione del rendimento, prognosi stazionaria

1.4. Con progetto di decisione del 27 luglio 2022 (doc. 228 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, il peggioramento della situazione valetudinaria essendo limitato al periodo dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 (per i periodi di durata inferiore ai tre mesi non è giustificata la modifica del grado d’invalidità, art. 88a OAI), l’assicurato presentando ancora un grado d’invalidità non pensionabile del 26%.

Con osservazioni del 4 agosto 2022, l’assicurato ha contestato il progetto ritenendosi inabile al lavoro in misura completa ed in ogni attività e prospettando l’inoltro in un secondo momento di documentazione specialistica (doc. 230 incarto AI).

Con scritti del 24 settembre e del 18 ottobre 2022 l’assicurato ha comunicato che il 1. settembre 2022 è stato vittima di un infortunio, chiedendo una proroga per presentare le prospettate certificazioni (docc. 232 e 235 incarto AI), producendo nel frattempo il rapporto di visita di pronto soccorso ortopedico del 4 settembre 2022 (doc. 233 incarto AI), il certificato medico del 28 settembre 2022 del dr. __________ (specialista in medicina generale) attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 4 settembre al 27 ottobre 2022 ed il referto radiologico del 7 ottobre 2022 che evidenziava una rottura del corno posteriore del menisco mediale ed un’entesopatia inserzionale tibiale del collaterale laterale (doc. 236 incarto AI).

Non avendo ricevuto la refertazione medica prospettata entro il termine prorogato (doc. 237 incarto AI), il medico SMR ha giudicato ininfluente l’infortunio sotto il profilo medico-assicurativo, confermando il suo precedente rapporto (doc. 240 incarto AI), ragione per cui con decisione del 29 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 242 incarto AI).

1.5. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 29 dicembre 2022, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una “totale inabilità al lavoro”. Ha anche chiesto l’esenzione dalle spese e la rifusione delle ripetibili.

In sostanza, egli asserisce che la perizia __________ del 19 luglio 2022, fatta propria dal medico SMR, non tiene conto del peggioramento della situazione valetudinaria avvenuto a seguito dell’infortunio del 1. settembre 2022, ragione per cui il referto peritale non può assurgere a valida base per determinare lo stato di salute, rispettivamente accertare l’incapacità lavorativa.

Allega al ricorso il rapporto della visita ambulatoriale del 21 novembre 2022 del dr. __________ (doc. B) e quello della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) del 27 gennaio 2023 (doc. C).

1.6. Con scritto del 16 febbraio 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (V+bis).

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la documentazione medica prodotta dal ricorrente al vaglio del medico SMR e che quest’ultimo ha chiesto una presa di posizione dei periti del __________. A differenza degli altri periti che hanno integralmente confermato le proprie conclusioni, il dr. __________ ha ritenuto che “La documentazione medica ora prodotta, dopo la mia valutazione reumatologica peritale […] non risulta sufficiente per potermi esprimere a riguardo di un potenziale cambiamento dello stato di salute dell’assicurato, per cui il signor RI 1 dovrebbe sottoporsi ad una visita presso uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica aggiornata, predisposta dal medico curante, anche per poter conoscere l’evoluzione del suo stato di salute dopo l’evento traumatico del 21.9.2022 [recte: 1. settembre 2022]”.

Acquisite le prese di posizione dei periti, con annotazione del 22 marzo 2023 il medico SMR ha concluso che “[…] vengono confermate le conclusioni peritali contenute nel RAF fino al 4.9.2022. Da verificare tramite valutazione ortopedica il decorso della problematica del ginocchio insorta il 4.6.2022.”.

Sulla base di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter procedere a nuovi accertamenti medici (X+1/2).

1.8. Con scritto del 5 maggio 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI (XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la (terza) domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l’assicurato non è mai stato al beneficio di prestazioni AI (cfr. supra consid. 1.1. in fine e 1.2. in fine). La terza domanda di prestazioni è stata presentata il 14/27 maggio 2021 (cfr. supra consid. 1.3. in initio) e non vi sono elementi per concludere che si tratti di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, l’insorgente avendo sostanziato la terza domanda di prestazioni sulla base di refertazioni mediche attestanti un’esacerbazione delle affezioni a far tempo (al più presto) da marzo 2021 (cfr. docc. 198 e 199 incarto AI). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l’eventuale diritto a prestazioni AI è insorto successivamente alla modifica legislativa in parola.

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. In concreto, sia il perito reumatologo che il medico SMR hanno ritenuto necessario esperire ulteriori accertamenti medici in ambito ortopedico alla luce dell’infortunio occorso il 1. settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.4.) e delle relative certificazioni del 4 settembre 2022 e del 7 ottobre 2022 (doc. 233 e 236, pag. 1005 incarto AI) (cfr. supra consid. 1.7.). Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, il ricorrente non essendo patrocinato in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14 dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 29 dicembre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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