Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.60
Entscheidungsdatum
24.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.60

rg/sc

Lugano 24 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 4 maggio 2023, sulla scorta delle risultanze della procedura riguardante il (mancato) riconoscimento di indennità giornaliere in caso di malattia da parte di __________, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata nell’ottobre 2021 da RI 1, non presentando egli un’incapacità lavorativa di almeno un anno e non essendo neppure adempiute le condizioni per eventuali provvedimenti professionale.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1. Contesta - producendo refertazione medica (doc. B-E) - la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento e postula il riconoscimento di una rendita d’invalidità non meglio precisata, in subordine il rinvio della causa all’amministrazione per nuovi accertamenti medici.

1.3 Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del medico SMR (IV-1), secondo il quale non sono stati addotti nuovi elementi idonei a sovvertire le conclusioni contenute nella decisione impugnata.

1.4 Il 18/22 agosto 2023 l’insorgente ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (doc. G-I) che l’amministrazione ha ancora una volta ritenuto non suscettibile di modificare l’esito della sua valutazione alla base del diniego di prestazioni.

Con scritto 5 settembre 2023 (XV) l’Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale il rapporto della visita effettuata il 22 agosto 2023 dal medico fiduciario di __________ dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (cfr. XV-2), attestante che “Il decorso sembra cronico e il caso deve essere valutato in ambito AI, per comprendere quale sia l’impatto reale dei limiti sulla capacità di guadagno” e che l’assicurato risulta “[a]bile al 50% dal mese di novembre 2022 in avanti, da intendersi come rendimento globalmente ridotto”. Alla luce di tale refertazione l’amministrazione ha chiesto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici volti a definire l’evoluzione nel tempo dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Con scritto 20 settembre 2023 tramite il proprio rappresentante l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione con protesta di congrue ripetibili (XVII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Sulla base degli atti attualmente all’inserto l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni decorrendo dopo il 1. gennaio 2022, alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni LAI e OAI in vigore dal 1. gennaio 2022 (RU 2021 705).

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico e ciò in particolare sulla scorta della summenzionata certificazione dello psichiatra dr. __________ – resa nell’ambito della procedura pendente dinanzi a __________ ed avente ad oggetto prestazioni d’indennità giornaliera per malattia (cfr. supra consid. 1.4, cfr. XV-1) – nella quale, tenuto conto dell’anamnesi, delle indicazioni dell’assicurato, dei dati oggettivi AMDP, dei risultati dei test SIMS e SIRS, dopo valutazione generale e posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “F.33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità”, come accennato ha attestato una inabilità del 50% da novembre 2022 dopo aver precisato come il decorso risulti cronico e come il caso vada valutato in ambito AI al fine di comprendere il reale impatto dell’inabilità sulla capacità di guadagno.

2.4 In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente tramite ulteriori accertamenti medici (psichiatrici).

.

In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.5 Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato e vincente in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1’800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 4 maggio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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