Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.54
Entscheidungsdatum
21.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.54

cs

Lugano 21 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 20 aprile 2023 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° novembre 2020 (doc. B). Contestualmente ha compensato l’importo complessivo dovuto a titolo retroattivo di fr. 41'548 con fr. 30'628.45 di prestazioni sociali, fr. 8'707 di prestazioni complementari e fr. 355 chiesti dalla Cassa __________.

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento della compensazione con i fr. 355 chiesti dalla Cassa , con i fr. 8'707 di prestazioni complementari e con fr. 1'416 di prestazioni assistenziali del mese di aprile 2023 (doc. I). Egli ha inoltre chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio nella sua forma più completa ed ha richiamato dall’ il suo incarto relativo alla richiesta di restituzione delle prestazioni complementari.

Circa i fr. 355 chiesti dalla Cassa __________ l’insorgente sostiene che una collaboratrice dell’UAI gli avrebbe detto che non vi è alcuna decisione in merito e che gli importi vanno a colmare contributi dovuti negli anni 2004, 2005 e 2006. Essendo trascorsi più di 10 anni dalla richiesta, secondo il ricorrente, la pretesa è prescritta.

L’importo di fr. 8'707 relativo alle prestazioni complementari “dovrebbe riguardare una non meglio precisata decisione di restituzione emanata nel 2020. Non conoscendo il contenuto di tale decisione, è assai difficile comprendere se la stessa sia o meno giustificata”. Il ricorrente sostiene comunque di averla impugnata.

Per quanto concerne infine l’ammontare di fr. 30'628.45 chiesto in compensazione per le prestazioni sociali ricevute dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2023, l’interessato sostiene che non vi è alcuna decisione da parte dell’USSI relativa a tale pretesa, rispettivamente alcuna richiesta di restituzione e dunque non è data la possibilità di impugnare tale decisione. In merito all’importo richiesto, l’insorgente rileva che la prestazione per il mese in cui è emessa la decisione, ossia in concreto aprile 2023, non può essere soggetta a compensazione.

1.3. Con risposta del 7 giugno 2023 l’Ufficio AI propone il parziale accoglimento del ricorso, nel senso che l’importo di fr. 1'416 relativo alle prestazioni sociali del mese di aprile 2023 non va compensato. Per il resto propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.4. Il 15 giugno 2023 il TCA ha interpellato l’Ufficio AI, chiedendo:

" (…) Nella risposta del 7 giugno 2023, circa le compensazioni effettuate, a pag. 3, figura che “l’assicurato presentava un debito nei confronti della Cassa per contributi AVS non pagati per gli anni 2004, 2005 e 2006 pari a fr. 355.00” e che “successivamente, è stata verificata la compensazione con le PC. Dagli atti risulta che, con decisione del 30 settembre 2020, il Servizio delle prestazioni complementari ha richiesto in restituzione fr. 8'707.00 per prestazioni versate a torto e mai rimborsate.”

Il ricorrente contesta, perlomeno cautelativamente, entrambi gli importi in assenza di documentazione in merito (doc. I, pag. 3).

Per quanto concerne i contributi AVS di fr. 355, nell’incarto della Cassa allegato alla risposta di causa, figura un’email del 31 marzo 2023 dove si fa riferimento a contributi dovuti per gli anni 2004, 2005 e 2006 ed al conteggio numero __________ (doc. 97 – 1/2).

Dalla lettura dell’incarto emerge inoltre che il 15 ottobre 2010 la Cassa , nell’ambito di una precedente procedura relativa al riconoscimento della rendita AI per il periodo dal 1.4.2010 al 31.10.2010, aveva chiesto il rimborso di un importo di fr. 441 per contributi dal 1.1.2004 al 31.12.2004 con l’indicazione del medesimo numero di conteggio (; cfr. doc. 7 – 3/3 in fondo). Con la successiva decisione del 4 novembre 2010 l’UAI ha compensato quest’ultimo importo con la rendita allora dovuta (cfr. doc. 10 - 13/24 e doc. 10 - 13/25).

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler trasmettere a questo Tribunale, per il tramite della Cassa __________, tutta la documentazione inerente il citato conteggio __________, in particolare le decisioni emesse, gli eventuali richiami e i pagamenti eventualmente effettuati dal ricorrente per i contributi dal 2004 al 2006 e di voler precisare (1) se l’importo di fr. 441 allora chiesto in compensazione comprende quello di fr. 355 chiesto con la decisione impugnata e (2) nel caso di risposta negativa, per quale motivo il 15 ottobre 2010 la Cassa __________ non aveva chiesto già allora la compensazione anche dei fr. 355 richiesti attualmente.

Per quanto concerne la richiesta di compensazione con le prestazioni complementari, nella risposta di causa si fa riferimento a una decisione del 30 settembre 2020 del Servizio delle prestazioni complementari.

Nell’incarto allegato alla risposta di causa è stato prodotto un conteggio del 1° ottobre 2020 (doc. 69 -1/3) in cui viene fatto riferimento alla citata decisione.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler trasmettere a questo Tribunale, per il tramite del Servizio delle prestazioni complementari, la citata decisione del 30 settembre 2020 e tutta la successiva documentazione contenuta nell’incarto.” (doc. VIII)

1.5. Il 26 giugno 2023 l’Ufficio AI ha risposto, affermando:

" (…)

Viste le questioni poste, il __________ ha ritenuto opportuno richiedere una presa di posizione del __________ che hanno così risposto:

“Con la compensazione di Fr. 441.00 del 4 novembre 2010 abbiamo saldato gli attestati carenza beni no. __________ (1° trimestre 2004) e __________ (2° trimestre 2004) che erano a suo tempo scoperti.

L’importo di Fr. 355.00, compensato in data 20 aprile 2023, è invece riferito al saldo delle spese esecutive degli attestati di carenza beni __________ (3° trimestre 2004), __________ (4° trimestre 2004), __________ (Anno 2005), __________ (Anno 2006).

Nella compensazione sono state richieste solo le spese esecutive in quanto i contributi AVS ancora scoperti sono perenti e non più esigibili.

Nel 2010, al momento della prima richiesta di compensazione, la cassa __________ non aveva ancora la possibilità di distinguere nel proprio sistema informatico se gli importi in entrata sui conteggi erano versamenti da parte dell’assicurato oppure degli anticipi da parte dell’USSI.

Nel caso specifico gli importi richiesti con la recente compensazione del 2023 erano stati anticipati dall’USSI e dunque non ci risultava uno scoperto e di conseguenza nel 2010 non sono stati richiesti.

Negli anni sono stati affinati i controlli e ad oggi siamo in grado di distinguere la provenienza dei versamenti recuperando anche eventuali importi ancora dovuti dagli assicurati ma nel frattempo anticipati da parte dell’USSI.”

In aggiunta si allega la documentazione trasmessa dai sopraccitati servizi della Cassa (doc. 001 – 011).

Per quanto attiene alla compensazione effettuata in favore del Servizio prestazioni complementari si provvede pure a trasmettere quanto richiesto (doc. 012 – 014).” (doc. IX)

1.6. Chiamato ad esprimersi in merito, il ricorrente, dopo aver chiesto (doc. XII) ed ottenuto (doc. XIII), una proroga, ha affermato:

" (…) Sull’importo di CHF 355.- richiesto dalla cassa __________ si prende solo ora atto che tale importo non riguarda “contributi scoperti per gli anni 2004, 2005 e 2006” ma per presunte spese esecutive relative a 4 attestati di carenza beni”.

Si riconferma dunque come tale pretesa non possa essere compensata con la rendita d’invalidità riconosciuta al signor RI 1, ritenuto che non riguarda dei contributi personali dovuti alla cassa di compensazione ma unicamente per spese di esecuzione evidentemente mai riconosciute dal signor RI 1.

In effetti non vi è alcuna decisione relativa a dei contributi scoperti per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, di conseguenza, tale importo non può essere compensato.

In merito alla richiesta di restituzione delle PC, si prende atto che della decisione del 1. dicembre 2020 della cassa __________.

Tuttavia, il signor RI 1 è sicuro di aver inviato almeno 3 E-mail e uno scritto al signor __________ da considerarsi come opposizione alla menzionata decisione, senza aver mai ricevuto risposta da quest’ultimo.

Purtroppo, egli non trova più copia di tale scritto che, però, dovrebbe essere in possesso del competente Ufficio per le prestazioni complementari, del quale si postula dunque l’edizione.” (doc. XIV)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la compensazione effettuata dall’Ufficio AI è corretta.

Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

In concreto, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.

La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.

2.2. Per il marginale 10901 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Ai sensi del marginale 10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

Secondo il marginale 10909 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Per il marginale 10910 il credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917 DR).

2.3. Nel caso di specie il ricorrente contesta le compensazioni di fr. 355 della Cassa __________, di fr. 8'707 del Servizio di prestazioni complementari e di fr. 1'416 (del mese di aprile 2023) dell’Ufficio del sostegno sociale con le rendite a lui riconosciute (cfr. doc. I e doc. XIV).

Egli non sostiene invece che la compensazione effettuata intacca il suo minimo vitale.

Va pertanto unicamente esaminato se le compensazioni effettuate dall’Ufficio AI sono corrette.

2.4. In primo luogo l’Ufficio AI ha proceduto con la compensazione tra le rendite AI riconosciute e l’importo di fr. 355 chiesto dalla Cassa __________.

Interpellato dal TCA al fine di stabilire la sussistenza di tale credito, l’Ufficio AI ha precisato che l’importo è riferito al saldo delle spese esecutive degli attestati di carenza beni n. __________ per i contributi sociali del 3° trimestre 2004, n. __________ del 4° trimestre 2004, n. __________ dell’anno 2005 e n. __________ dell’anno 2006, aggiungendo che sono state richieste solo le spese esecutive in quanto i contributi AVS ancora scoperti sarebbero perenti e non più esigibili.

Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione si evince che effettivamente nell’ambito della richiesta del pagamento dei contributi minimi AVS per gli anni 2004, 2005 e 2006 (decisioni del 19 febbraio 2008 [per il 2004; doc. IX/2], dell’11 agosto 2008 [per il 2005; doc. IX/2] e del 19 gennaio 2009 [per il 2006; doc. IX/2]), la Cassa, preso atto che l’interessato non aveva pagato gli acconti del contributo minimo del 2004 per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nonché i contributi annuali del 2005 e del 2006, ha diffidato l’insorgente (doc. IX/4) e, non avendo ottenuto soddisfazione, ha dovuto procedere tramite 4 distinte procedure esecutive, sfociate nell’emanazione di 4 attestati di carenza beni (cfr. doc. IX/7 – IX/11): n. __________ del 26 settembre 2005 (periodo 1.7.2004 – 30.9.2004 [doc. IX/9]), n. __________ del 26 settembre 2005 (periodo 1.10.2004 – 31.12.2004), n. __________ del 2 luglio 2009 (periodo 1.1.2005 – 31.12.2005) e n. __________ del 20 novembre 2009 (periodo 1.1.2006 - 31.12.2006), le cui spese a saldo ammontano a fr. 86.50 (fr. 30 [“precetto esecutivo”] + fr. 56.50 [“spese qui indicate”] per il primo, il secondo ed il quarto attestato di carenza beni e di fr. 95.50 (fr. 39 [“precetto esecutivo”] + fr. 56.50 [“spese qui indicate”] per il terzo attestato di carenza beni (doc. IX/1, IX/6, IX/7 e IX/9), per complessivi fr. 355.

Questo importo, conformemente alla giurisprudenza (DTF 115 V 341, consid. 2a: “[…] In die Verrechnungsforderung können praxisgemäss auch die Betreibungsspesen und die übrigen Verwaltungskosten mit einbezogen werden (EVGE 1956 S. 190 Erw. 1, 1953 S. 288 Erw. 2; ZAK 1971 S. 508). […]”; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010, consid. 1.1; cfr. anche marginale 10916 DR) deve essere compensato con le rendite riconosciute al ricorrente.

2.5. In secondo luogo l’Ufficio AI ha compensato parte delle rendite con l’importo di fr. 8'707 di prestazioni complementari che erano state chieste in restituzione per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2015.

L’insorgente sostiene l’assenza di una decisione di merito ed afferma che in ogni caso egli ha contestato la decisione di restituzione.

Chiamato a produrre, per il tramite del Servizio delle prestazioni complementari, il provvedimento litigioso e “tutta la successiva documentazione contenuta nell’incarto” (doc. VIII), l’Ufficio AI ha trasmesso la decisione del 30 settembre 2020 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che l’insorgente deve restituire l’importo di fr. 8'707 ricevuto dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2015 a causa di prestazioni ricevute indebitamente (doc. IX/12), il conteggio del 1° ottobre 2020 (doc. IX/13, già agli atti) e la “diffida con spese” del 1° dicembre 2020 (doc. IX/14).

Il 31 luglio 2023 l’insorgente ha preso atto “della decisione del 1. Dicembre 2020 della cassa __________” ed ha sostenuto di aver inviato almeno 3 e-mail ad un funzionario del Servizio prestazioni complementari, __________, al quale avrebbe pure trasmesso uno scritto da considerarsi come opposizione “alla menzionata decisione” (doc. XIV). Egli chiede l’edizione dell’intero incarto dal citato Servizio, poiché non più in possesso dei suoi scritti.

La richiesta va respinta. Da una parte questo Tribunale in data 15 giugno 2023 ha già chiesto all’Ufficio AI, per il tramite del Servizio delle prestazioni complementari, di trasmettere “la citata decisione del 30 settembre 2020 e tutta la successiva documentazione contenuta nell’incarto” (doc. VIII, sottolineatura del redattore). Nei documenti prodotti non vi è traccia di alcuna e-mail, né di un’opposizione scritta.

D’altra parte il ricorrente nelle osservazioni del 31 luglio 2023 sostiene di aver contestato la “menzionata decisione”, ossia quella del 1. dicembre 2020, che tuttavia non è una decisione di restituzione ma una “diffida con spese”, intimata al ricorrente in seguito al mancato pagamento dei fr. 8'707 chiesti con la decisione di restituzione del 30 settembre 2020. Nello scritto figura che è possibile inoltrare opposizione contro “l’imposizione della tassa di diffida” e invece non “è possibile sollevare opposizione contro l’importo di questo conteggio, in quanto esso si basa presumibilmente su una decisione cresciuta in giudicato” (doc. IX/14).

In concreto di conseguenza, la decisione di restituzione di fr. 8'707 del 30 settembre 2020, contro cui l’insorgente non sostiene di aver inoltrato opposizione (cfr. doc. XIV), è cresciuta incontestata in giudicato.

Ritenuto che i fr. 100 di diffida della decisione del 1° dicembre 2020 non sono invece oggetto di compensazione, risulta in ogni caso superfluo stabilire se contro la stessa è stata inoltrata opposizione.

Va ancora abbondanzialmente evidenziato che la procedura di restituzione in ambito di prestazioni complementari, la cui decisione del 30 settembre 2020 è cresciuta in giudicato, non va confusa con la procedura penale nei confronti del ricorrente sfociata nella sentenza __________ e __________ del 1° settembre 2021 della Pretura penale, non ancora cresciuta in giudicato, essendo stato inoltrato appello (cfr. pag. 1063 incarto AI), con cui l’insorgente è stato ritenuto autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle prestazioni complementari per avere, in correità con la ex moglie, nel periodo compreso fra l’anno 2013 ed il 31 luglio 2015, omesso di notificare alla Cassa cantonale di compensazione di convivere con la medesima, nonostante la separazione di fatto avvenuta nel 2004, ottenendo prestazioni complementari per sé e per il coniuge non dovute (pag. 1332 e seguenti incarto AI).

Va qui rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

In proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

Dall’altra, che la procedura di restituzione nell’ambito delle prestazioni complementari non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi di natura penale.

La richiesta di compensazione delle prestazioni complementari è pertanto corretta (cfr. marginale 10913 DR).

2.6. Infine, l’assicurato, pur evidenziando l’assenza di una decisione di restituzione emessa dall’Ufficio del sostegno sociale, per le prestazioni assistenziali versate dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2022 e dal novembre 2022 al 30 aprile 2023, contesta unicamente la compensazione di fr. 1'416 con la prestazione versata nel mese di aprile 2023 (doc. I).

Preliminarmente va comunque rammentato che per l’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’Ufficio AI.

Il cpv. 2 prevede che sono considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

Secondo l’art. 85bis cpv. 3 OAI gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

Per il marginale 10068 DR sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

Secondo il marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

Il marginale 10070 DR prevede che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

Infine, per il marginale 10073 DR le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempiute senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.

Inoltre va rammentato che per l’art. 33 lett. a della legge cantonale sull’assistenza sociale (Las; RL 871.100), le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni non ancora corrisposte, al momento in cui tali saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretati (art. 32 Laps).

Secondo l’art. 32 cpv. 1 della legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, Laps (RL 870.100) l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

2.7. In concreto il 3 aprile 2023 la Cassa __________ ha attivato la procedura prevista, inviando all’Ufficio del sostegno sociale il formulario 318.183 “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (pag. 102 incarto Cassa). L’USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni sociali versate dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023, per periodi durante i quali sono state riconosciute le rendite retroattive.

La procedura è stata applicata correttamente.

Considerato tuttavia che la rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata (cfr. marginale 10073 DR, ultima frase), la prestazione del mese di aprile 2023, di fr. 1'416, come rilevato correttamente dall’Ufficio AI in sede di risposta (doc. V) e come chiesto dall’insorgente (doc. I), non poteva essere compensata.

2.8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale, 6500 Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 100 e del ricorrente nella misura di fr. 400.

Quest’ultimo ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).

Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria sono date poiché la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole, l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato ed il ricorrente si trova in una situazione d’indigenza (percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale anche in seguito al riconoscimento della rendita AI [cfr. doc. VII + bis). Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6; cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale, 6500 Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.

  1. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 100.-- e del ricorrente in ragione di fr. 400.--. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento assunte dallo Stato. L’UAI verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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