Raccomandata
Incarto n. 32.2023.50
JV/sc
Lugano 31 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 3 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, di formazione architetto e geometra e da ultimo attivo quale addetto alla logistica, il 20/25 gennaio 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo plurime affezioni riconducibili ad un infortunio sul lavoro occorso il 11 ottobre 2020 e indicando un’incapacità lavorativa completa da tale data (docc. 1-8 incarto AI).
Richiamato il questionario per il datore di lavoro (doc. 9 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 25 incarto AI), l’incarto AINF (docc. 86-89 incarto AI) e quello CM (docc. 90-123 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento con l’obiettivo di intraprendere un corso di tedesco e fornire successivamente un aiuto al collocamento (docc. 12, 15 e 19 incarto AI), considerato l’assicurato all’85% salariato e al 15% casalingo (doc. 36 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR per determinare lo stato valetudinario dell’assicurato (docc. 38 e 40 incarto AI). Il medico SMR, riscontrate alcune criticità nelle attestazioni del curante, ha richiesto all’Ufficio AI una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico (docc. 41 e 43 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione che ha conferito mandato in tal senso al __________ di __________ nella persona del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 45 e 47 incarto AI).
Facendo proprio il rapporto peritale del 16 maggio 2022 (doc. 48 incarto AI), nel suo rapporto finale del 27 maggio 2022 (doc. 49 incarto AI) il medico SMR ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurato:
" Disturbo dell’adattamento con sintomi misti ansioso-depressivi (ICD10: F43.22).”
rilevando i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata*
% IL in mansioni consuete
Periodi
100
100
100
11.10.2020-14.04.2021
30
30
20
15.04.2021-continua
incidenza sia sulla presenza che sul rendimento; prognosi lavorativa stazionaria
1.2. Il 26 luglio 2022 il consulente ispettore ha esperito un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, allestendo il rapporto di medesima data (doc. 55 incarto AI). Il 28 luglio 2022 il consulente SIP ha chiuso il caso, osservando come l’assicurato avesse diritto, a determinate condizioni, ad una formazione di corta durata e ad un aiuto al collocamento (doc. 56 incarto AI).
1.3. Acquisita ulteriore documentazione medica agli atti (docc. 60, 62 incarto AI), il medico SMR ha sostituito il rapporto del 27 maggio 2022 con quello del 29 novembre 2022 (doc. 67 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" Disturbo dell’adattamento con sintomi misti ansioso-depressivi (ICD10: F43.22).
Rottura transmurale del sopraspinato alla spalla destra (sonografia 10.6.2021 e RM 23.6.2021)
Rottura transmurale del sopraspinato alla spalla sinistra (sonografia 10.6.2021 e RM 18.6.2021)
Dolori generalizzati aspecifici dal 2019”
e modificati i limiti funzionali, il medico SMR ha confermato i periodi d’incapacità lavorativa di cui al suo precedente rapporto.
1.4. Con progetto di decisione del 30 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di una rendita, avendo calcolato un grado d’invalidità (globale) non pensionabile del 16% (grado d’invalidità parziale del 15,3% in attività salariata e dello 0,675% quale casalingo). Per contro, è stato confermato il diritto ad una formazione di corta durata a condizione che l’assicurato “reperisca un datore di lavoro disposto ad assumerla e che tale formazione le consenta di mantenere o ridurre il discapito economico dovuto al danno alla salute” (doc. 68 incarto AI).
Con osservazioni del 20 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato il fatto che non fosse stata esperita una perizia in ambito ortopedico e che le refertazioni del curante, dr. __________ (specialista in reumatologia), non fossero state debitamente considerate nella valutazione del medico SMR, chiedendo che il progetto “sia modificato accertando l’esistenza di un grado d’invalidità superiore al 16%, ad almeno il 40%.” (docc. 73 e 74 incarto AI).
Nonostante molteplici proroghe per permettere all’assicurato di completare le osservazioni (docc. 74, 80 e 82 incarto AI), egli non ha prodotto ulteriore refertazione medica attestate un peggioramento della situazione valetudinaria, ragione per cui con decisione del 3 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 83 incarto AI).
1.5. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 3 aprile 2023, postulandone l’annullamento e perlomeno il conferimento del diritto ad una rendita corrispondente ad un grado d’invalidità del 40%. Chiede altresì un termine scadente al 16 giugno 2023 per poter completare l’atto ricorsuale.
In sostanza, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente valutato la sintomatologia causatagli dal cosiddetto Long Covid, le affezioni psichiatriche e soprattutto i problemi ortopedici e reumatologici, i quali, a suo modo di vedere, devono essere oggetto di un accertamento peritale.
Con scritto del 1. giugno 2023 l’insorgente ha prodotto il rapporto del 25 giugno 2023 del dr. __________ allestito in esito alla sonografia di medesima data e nel quale il curante formulava molteplici nuove diagnosi, ritenendo opportuna una “perizia multidisciplinare __________” (IV).
1.6. Con risposta di causa del 9 giugno 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il rapporto del dr. __________ al medico SMR. Quest’ultimo, con annotazione del 6 giugno 2023 ha concluso che “Si concorda con la necessità di una valutazione peritale che deve essere preceduta dall’acquisizione dei seguenti atti medici […]”. Sulla base di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter procedere a nuovi accertamenti medici (VIII+1).
1.7. Con scritto del 26 giugno 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI (X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel gennaio 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l’assicurato non ha mai beneficiato di prestazioni AI, avendo presentato la sua prima domanda di prestazioni nel gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.1.). Non essendovi elementi per concludere che si tratti di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ne consegue che in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’eventuale diritto a prestazioni AI è insorto successivamente alla modifica legislativa in parola.
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. In concreto, dopo aver visionato il rapporto del 25 giugno 2023 del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.5. in fine), il medico SMR si è detto d’accordo con il curante reumatologo circa la necessità di sottoporre l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare, previa acquisizione della refertazione medica menzionata nell’annotazione del 6 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.6.). Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, il ricorrente non essendo patrocinato in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14 dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 3 aprile 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti