Incarto n. 32.2023.20
cr
Lugano 24 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva quale gerente e cuoca del __________ di __________, nel mese di luglio 2003 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti per ragioni psichiche (doc. 2).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione del 20 agosto 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 26 ottobre 2004 (che ha ritenuto irricevibili, in quanto non tempestive, le contestazioni dell’interessata, cfr. doc. 34), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 26% (doc. 25).
1.2. Nel mese di settembre 2015, l’assicurata, nel frattempo (a partire da dicembre 2013) gerente e cuoca della __________, ha presentato una seconda domanda di prestazioni per adulti (doc. 38).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 7 luglio 2016 (doc. 61), poi confermato con decisione del 16 settembre 2016 (doc. 62), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto a prestazioni, visto il recupero di una piena abilità al lavoro nella sua abituale professione a decorrere dal 25 gennaio 2016.
1.3. Nel mese di febbraio 2017 l’assicurata ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni.
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29 agosto 2018, poi confermato con decisione del 13 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile (doc. A).
Con STCA 32.2019.30 del 23 gennaio 2020, il TCA ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio sia dal profilo medico (accertando minuziosamente quali siano le diagnosi che affliggono l’assicurata, se del caso tramite sottoposizione ad una valutazione peritale), sia da quello economico (stabilendo, in particolare, se i redditi conseguiti negli anni di attività (dapprima con il __________ e, poi, con il ristorante __________) risultanti dal conto individuale dell’interessata, corrispondessero ad una piena capacità lavorativa della stessa o fossero, invece, in qualche modo già influenzati da una incapacità lavorativa).
1.4. Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), con progetto di decisione del 22 aprile 2022, poi confermato con decisione del 20 gennaio 2023, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, come pure dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile (doc. A1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23 febbraio 2023 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che venga “determinato in sede giudiziaria il guadagno da valido e l’assenza di assorbimento dalle rimanenti incapacità al lavoro dell’incapacità al lavoro in contesto gastroenterologico (dr. __________). Per la rimanenza (valutazione da un profilo reumatologico) è rinviato all’UAI perché abbia ad aggiornare l’aspetto medico e valetudinario” (doc. I).
Il legale ha pure postulato che la propria assistita venga posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 7).
Sostanzialmente, dal profilo medico, il legale ha contestato la valutazione relativa ad un decorso favorevole resa dal dr. __________, ma contraddetta dalle constatazioni, posteriori e più aggiornate, rese dal dr. __________.
Parimenti criticato il fatto che l’incapacità lavorativa causata dai disturbi di natura gastroenterologica vada inglobata - anziché essere aggiunta, come sarebbe invece apparso necessario - nell’incapacità lavorativa determinata in ambito reumatologico.
Infine, il legale ha ritenuto che il reddito da valida dell’assicurata - parimenti a quanto avvenuto con quello da invalida - avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei dati statistici, posto come i redditi da ella concretamente realizzati siano sempre stati influenzati e penalizzati, nel corso degli ultimi 25 anni, dalle importanti limitazioni derivanti dai suoi problemi di salute, sia psichici, che somatici, che l’hanno afflitta.
1.6. In data 20 marzo 2023 l’avv. RA 1 ha ritirato la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria della propria assistita (cfr. doc. V).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.8. In data 17 aprile 2023 il legale dell’insorgente ha chiesto – e ottenuto dal TCA (cfr. doc. IX) – una proroga del termine di 20 giorni per presentare nuovi mezzi di prova, in quanto “devo ancora provvedere a degli accertamenti in punto alla risposta dell’UAI” (doc. VIII).
Ciononostante, ad oggi, nulla è prevenuto a questo Tribunale.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione, oppure no, che l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2019, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
2.3. Va qui rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell'emanazione delle decisioni impugnate, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI.
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione emanata dall'Ufficio AI il 20 gennaio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022)
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.6. Nel caso di specie, con decisione del 13 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
Con STCA 32.2019.30 del 23 gennaio 2020, il TCA ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di chiarire, dal profilo medico, quali fossero le diagnosi che affliggevano l’assicurata.
In ossequio a quanto disposto dal TCA, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare, affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), in ambito reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________), gastroenterologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).
Con referto peritale del 12 novembre 2021, gli specialisti del SAM hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale in stato dopo intervento chirurgico di fissazione intersomatica il 10.4.2017 con decompressione radicolare bilaterale e artrodesi intersomatica L4-L5 (TLIF), artrodesi intra-articolare L5-S1, artrodesi trasversa L4-S1 su una spondilolistesi degenerativa e stenosi del canale lombare L4-L5 nonché artrosi faccettarie L5-S1; stato dopo intervento di sleeve gastrectomy (13.11.2018) complicato da perforazione precoce a livello dello stomaco prossimale, con peritonite acuta e formazione di fistola, trattata con drenaggio, ripetuta posa di stent esofagogastroduodenali e di digiunostomia, con degenza ospedaliera complessiva fino al 14.2.2019; attualmente disturbi postprandiali intermittenti con gonfiori e dolori su disbiosi e intolleranze alimentari”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome del tunnel carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica; sindrome cervicovertebrale su discopatie plurisegmentali soprattutto C5-C6 e C6-C7; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli. Stato dopo intervento di gastric bending (2000) con disfunzione dell’anello gastrico nel 2018; menopausa da marzo 2021”.
Passando alla valutazione della capacità lavorativa, gli specialisti, dopo discussione globale interdisciplinare, hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 40% a partire dal 1° luglio 2019 nell’abituale attività, ma ancora abile al lavoro all’80% dal 1° luglio 2019 nell’esercizio di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 184).
Con referto del 21 giugno 2022 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, chirurgia vertebrale, ha espresso le seguenti considerazioni:
" come è noto la signora RI 1 è stata sottoposta a fusione L4/S1 nel 2017, l’intervento si è reso necessario per la cura di una instabilità sostanziale di un tratto del rachide lombare con coinvolgimento neuropatico (spondilolistesi degenerativa e stenosi del canale lombare L4-L5, artrosi faccettarie L5-S1) determinante sintomi refrattari a qualsiasi trattamento alternativo.
Il trattamento ha permesso alla paziente di migliorare sostanzialmente la sua qualità di vita, consentendo anche per alcuni anni una ripresa della sua attività lavorativa nella ristorazione al 50%, seppur (soprattutto nel 2021) con fatica e difficoltà evidente nel portare a termine la giornata lavorativa.
Infatti a partire dal 2021 la paziente si è rivolta al sottoscritto in diverse occasioni per un progressivo peggioramento delle sue condizioni relativamente alla situazione lombare.
Il peggioramento consiste in forte dolore lombare secondario a periodi di sforzi anche modesti, tipo quelli necessari alla quotidianità e non solo relativi alle sue attività di lavoro. In diverse occasioni la paziente avrebbe presentato episodi di blocco e dal mese di maggio 2022 presenta dolore lombare ormai costante, ragione per la quale ho anche prescritto una inabilità lavorativa completa fino alla fine del mese di giugno, al fine di evitare un sovraccarico eccessivo con conseguente difficoltà nel recupero.
La paziente si è sottoposta anche ad accertamenti aggiornati che hanno documentato la buona solidità dell’impianto tuttavia hanno posto l’attenzione su di una sindrome giunzionale L3-L4 (nei radiogrammi in ortostatismo è evidenziabile una instabilità segmentaria-retrolistesi-a tale livello, la quale appare incrementata rispetto alle precedenti indagini del 2020).
È quindi pressoché certo che un sovraccarico funzionale prolungato e continuo, nelle condizioni attuali della paziente, determini un peggioramento ulteriore della situazione per la quale non escludo, se così dovesse essere, anche il ricorso ad un ulteriore trattamento chirurgico. Nello specifico sono da evitare carichi e sforzi con mobilizzazione di oggetti dal peso maggiore di 5-6 kg, posizioni statiche prolungate oltre 10-15 minuti, deambulazione oltre 30 minuti senza poter riposare, evitare flessioni del tronco soprattutto con carichi.
Tali osservazioni orientano quindi, nell’interesse della salute della paziente, per una percentuale lavorativa concessa da parte della sig.ra RI 1 del 40%.” (Doc. 215)
A fronte di tali obiezioni, l’amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere una presa di posizione direttamente agli specialisti del SAM.
Questi ultimi, con complemento peritale del 1° settembre 2022, si sono così espressi:
" Abbiamo sottoposto la nuova documentazione ai nostri consulenti dr. __________ e dr. __________, i quali ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione, che qui di seguito riportiamo:
Presa di posizione del dr. __________ del 28.07.2022
“ho visionato il rapporto del 21.06.2022 del collega dr. __________. Egli segnala un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata e la necessità di un’intercorrente incapacità lavorativa per un blocco lombare nel mese di maggio 2022.
Gli accertamenti eseguiti hanno mostrato radiologicamente una buona solidità dell’impianto, tuttavia hanno posto l’attenzione su una sindrome giunzionale L3-L4 con una leggera instabilità segmentale ai radiogrammi in ortostatismo. Questa sembra essere incrementata rispetto alle precedenti indagini nel 2020.
Egli segnala poi le limitazioni funzionali da lui ritenute valide.
Confrontando queste ultime con quelle da me descritte nella mia valutazione peritale del 02.03.2021, queste sono praticamente identiche e sovrapponibili.
Questo momentaneo peggioramento dei disturbi è senz’altro possibile. Una progressione del reperto degenerativo al segmento sovrastante alla fissazione intersomatica e più precisamente al segmento L3/L4 è da attendersi ed è uno sviluppo conosciuto per quanto riguarda i decorsi post-operatori dopo fissazione intersomatica.
Per il momento quindi personalmente non ho nessun indizio né dal punto di vista radiologico, né clinico, che queste modifiche siano durature nel tempo e determinanti un peggioramento significativo nel decorso dei disturbi di questa assicurata.
Le limitazioni funzionali da me determinate nel 2021 si sovrappongono a quelle determinate attualmente dal collega dr. __________, per cui non vedo motivi per modificare la mia valutazione sulla capacità lavorativa dell’assicurata a questo momento.”
Presa di posizione del dr. __________ del 18.07.2022
“in riferimento alla pratica di questa assicurata (A.) ho preso atto della documentazione nel frattempo pervenuta.
Ricordo che in occasione della mia valutazione del 15 febbraio 2021 ero giunto alle diagnosi neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica con stato da stabilizzazione lombare L4-S1(aprile 2017) senza deficit neurologici a quel momento; inoltre sindrome del tunnel carpale bilaterale a quel momento poco sintomatica.
Non vi erano diagnosi neurologiche determinanti una incapacità lavorativa.
Abbiamo ora una lettera del dr. __________, specialista in neurochirurgia, del 21.06.2022. si riprendono i dati anamnestici concernenti l’intervento da fusione L4-S1 del 2017 che aveva permesso alla paziente di migliorare sostanzialmente la sua qualità di vita consentendole anche di riprendere una attività lavorativa nella ristorazione al 50%, pur con difficoltà soprattutto nel 2021.
Il dr. __________ riferisce di aver rivisto in diverse occasioni la paziente nel corso del 2021 a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni a livello lombare. Il peggioramento consiste “in forte dolore lombare secondario a periodi di sforzi anche modesti, tipo quelli necessari alla quotidianità e non solo relativi alle sue attività di lavoro”. Vi sarebbero stati anche alcuni episodi di blocco algico e a partire da maggio 2022 la paziente presenta “dolore lombare ormai costante”, per cui è stata prescritta una incapacità lavorativa completa fino alla fine del mese di giugno.
Sono stati eseguiti anche accertamenti aggiornati che “hanno documentato la buona solidità dell’impianto, tuttavia hanno posto l’attenzione su di una sindrome giunzionale L3/4”.
Non si esclude che “nel caso di un ulteriore sovraccarico funzionale prolungato, non possa verificarsi un peggioramento della situazione necessitante un ulteriore trattamento chirurgico”. In particolare, consiglia di evitare carichi e sforzi con mobilizzazione di oggetti del peso maggiore di 5-6 kg, posizione statica e prolungata di oltre 10-15 minuti, deambulazione di oltre trenta minuti, senza poter riposare.
Si propone una capacità lavorativa percentuale del 40%”.
Già il 19.05.2022 il dr. __________ aveva comunicato di avere esaminato nuovamente la paziente a causa di un peggioramento delle condizioni spinali rispetto al precedente consulto del febbraio 2021, con conseguente abilità lavorativa attualmente del 40% in attività adeguate e rispettose della sua situazione spinale.
La nuova documentazione contiene dunque elementi concernenti principalmente i dolori lombari, non sono documentati sintomi riferibili ad un danno delle strutture nervose, in particolare non sono descritti deficit neurologici agli arti inferiori né altri sintomi eventualmente di tipo radicolare.
I disturbi descritti non si riferiscono dunque a patologie di competenza neurologica ma piuttosto dovranno essere valutati dal punto di vista reumatologico.
Per quel che riguarda gli aspetti dunque strettamente neurologici la nuova documentazione non porta a modificare la mia valutazione del febbraio 2021”.
Secondo i nostri consulenti la documentazione prodotta in fase di audizione da parte dei medici curanti non modifica le conclusioni della nostra perizia SAM del 12.11.2021.
In qualità di periti SAM ci allineiamo alle prese di posizione dei nostri consulenti che condividiamo.” (Doc. 219)
Con il ricorso, l’assicurata ha contestato la valutazione dei medici del SAM, producendo a comprova delle proprie obiezioni, un ulteriore referto aggiornato, datato 22 febbraio 2023 e relativo alla visita del 16 febbraio 2023, redatto dal dr. __________, del seguente tenore:
" Riferisco in merito alla paziente che ho visitato in data indicata
Diagnosi
Esiti di spondilodesi L4-S1 (dr. __________, 10.04.2017) – sindrome giunzionale prossimale L3-L4
Anamnesi:
non torno sull’anamnesi della paziente, a me nota dal 2017, per limitarmi a sottolineare che nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo assistito ad un peggioramento clinico ingravescente sul profilo spinale (dolore assiale, coinvolgente non solo il tratto lombare ma anche il tratto toracico) come emerso nelle consultazioni del giugno 2021, maggio e giugno 2022 e nella consultazione odierna.
I disturbi riguardano la notevole difficoltà nel mantenere le posizioni statiche (seduta in particolare), per i dolori summenzionati così come l’impossibilità di flettere il tronco, mantenere posture inergonomiche e ovviamente sollevare carichi anche dal peso modesto (per esempio 5 kg).
Segnalo come alla consultazione odierna la paziente mi abbia confermato di svolgere regolarmente fisioterapia presso lo studio __________ a __________ e di non svolgere lavori faticosi (è saltuariamente impiegata per 2-3 ore alla settimana presso la cassa di un bar senza necessità di sollevare alcun carico e la possibilità di cambiare posizione, inoltre nel periodo natalizio ha lavorato per 5-6 giorni in una attività di confezionamento dolciumi); nonostante queste accortezze lamenta disturbo costante con necessità di antinfiammatori.
(…)
Esami radiologici:
è stata eseguita in data odierna una RX del tratto lombosacrale la quale, confrontata con la precedente del 06.2022, ha mostrato una ulteriore evoluzione della sindrome giunzionale prossimale L3-L4.
Commenti e prescrizioni:
sul profilo clinico attualmente consiglio la prosecuzione della fisioterapia di stabilizzazione spinale, ho preannunciato alla paziente che in caso di ulteriore peggioramento sarà da prevedere un trattamento infiltrativo ed eventualmente anche una estensione dell’impianto.
Per rispondere ai suoi quesiti, ho preso visione dei rapporti del dr. __________ e del dr. __________. Relativamente al rapporto del dr. __________ non ho obiezioni in quanto la paziente non presenta effettivamente dei disturbi neurologici attualmente documentabili; mi permetto invece di osservare, relativamente al rapporto del dr. __________, che la sig.ra RI 1 presenta disturbi meccanici in evoluzione peggiorativa, con sintomi riferiti presenti anche in assenza di carichi di lavoro e non di natura transitoria.
La sintomatologia attuale è a mio parere spiegata principalmente dalla sindrome giunzionale L3-L4 e solo in minima parte dalla limitazione funzionale causata dalla spondilodesi del tratto L4-S1. Evidenzio inoltre che il dr. __________ esprime le sue considerazioni relativamente ad una valutazione del 02.03.2021 mentre la situazione clinica attuale è differente rispetto a quella data.” (Doc. A2)
2.7. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
L'allora TFA, nella decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione, l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria tranquillità, confermare la conclusione alla quale sono giunti gli specialisti del SAM - e, in particolare, il dr. __________, a proposito del carattere transitorio del peggioramento dello stato di salute fatto valere dall’interessata, contraddetto dagli specialisti curanti - ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un peggioramento duraturo faccia oggetto di ulteriori approfondimenti (perizia di decorso), prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni.
In questo senso, questa Corte rileva come il dr. __________ - interpellato direttamente per una presa di posizione nell’ambito della richiesta di precisazioni inoltrata dal SMR al SAM a proposito dell’attestato continuo peggioramento dello stato di salute fatto valere dal dr. __________ (cfr. doc. 215, nel quale lo specialista aveva posto l’accento, in particolare, su una sindrome giunzionale L3/L4 in peggioramento rispetto al 2020 secondo i radiogrammi in ortostatismo svolti) - abbia riconosciuto come “una progressione del reperto degenerativo al segmento sovrastante alla fissazione intersomatica e più precisamente al segmento L3/L4 è da attendersi ed è uno sviluppo conosciuto per quanto riguarda i decorsi post-operatori dopo fissazione intersomatica”. Egli ha, tuttavia, indicato che “questo momentaneo peggioramento dei disturbi è senz’altro possibile”, concludendo che “per il momento quindi personalmente non ho nessun indizio né dal punto di vista radiologico, né clinico, che queste modifiche siano durature nel tempo e determinanti un peggioramento significativo nel decorso dei disturbi di questa assicurata” (cfr. doc. 219, il corsivo è della redattrice).
Ora, proprio il carattere “temporaneo” del peggioramento (progressione del reperto degenerativo a livello L3/L4) riconosciuto dal perito reumatologo come sviluppo conosciuto dei decorsi post-operatori dopo fissazione intersomatica, è stato contestato, in sede ricorsuale, dal dr. __________, il quale ha espressamente rilevato come l’assicurata presenti dei disturbi meccanici in evoluzione peggiorativa “non di natura transitoria” (cfr. doc. A2, il corsivo è della redattrice).
Nonostante queste chiare indicazioni fornite dallo specialista curante – e che a mente di questo Tribunale avrebbero imposto e impongono un approfondimento attraverso una valutazione reumatologica di decorso – l’Ufficio AI, nella risposta di causa, senza previamente richiedere un’aggiornata presa di posizione al SAM, si è limitato ad affermare che quanto attestato dai curanti non modifica la valutazione peritale “in quanto in esso sono stati riportati limiti funzionali e uno status clinico (esistente dal giugno 2021) già presi in conto dal SAM nelle proprie prese di posizione (in particolare nel complemento peritale del 1° settembre 2022)”.
Il TCA, per i motivi già illustrati in precedenza, non concorda con tali riflessioni dell’amministrazione.
Parimenti non condivisibile, a mente di questo Tribunale, l’ulteriore considerazione dell’UAI circa il fatto che “nell’ipotesi in cui si volesse confermare l’esistenza di una modifica dello stato di salute dell’assicurata, l’UAI ritiene che la stessa possa – al più presto – essere fatta risalire al 22 febbraio 2023 (momento sia dell’effettuazione della RX che della visita del succitato medico specialista neurochirurgo). In detta situazione può, quindi, tutt’al più, entrare in considerazione la presentazione da parte dell’assicurata di una nuova domanda di prestazioni ex art. 87 OAI” (cfr. doc. VI).
Al riguardo il TCA si limita a rilevare che lo specialista neurochirurgo curante ha espressamente fatto riferimento ad un continuo peggioramento constatato nelle diverse visite effettuate nell’arco dei due anni precedenti (cfr. doc. A2: “nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo assistito ad un peggioramento clinico ingravescente, il corsivo è della redattrice”).
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, in mancanza di maggiori e più approfondite valutazioni sugli aspetti messi in luce dai neurochirurghi curanti (e relative ripercussioni sull’esigibilità lavorativa), non è in grado di stabilire se effettivamente, come ritenuto dal dr. __________ del SAM, il peggioramento attestato dal dr. __________ e dal dr. __________ sia unicamente transitorio, oppure no.
Tale aspetto, di fondamentale importanza ai fini della determinazione del diritto alla rendita dell’insorgente, necessita evidentemente di essere chiarito attraverso una valutazione peritale specialistica di decorso.
In conclusione, essendo quindi necessario un aggiornamento della situazione reumatologica, questo TCA non può che ordinare il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché faccia espletare al SAM una perizia di decorso nell’ambito della succitata specialità medica.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata da ultimo confermata, anche in relazione all’art. 72bis OAI, con sentenza del 2 novembre 2020 (STF 9C_174/2020 consid. 7.4.5, destinata alla pubblicazione).
Spetterà, inoltre, al SAM, una volta chiarito l’aspetto reumatologico (stabilendo quale influsso abbiano i disturbi dell’assicurata sull’esigibilità lavorativa), effettuare una nuova valutazione globale della capacità lavorativa residua, che tenga pure conto delle obiezioni sollevate in proposito, in sede ricorsuale, dal legale dell’insorgente (a mente del quale le inabilità lavorative stabilite dal reumatologo, rispettivamente dal gastroenterologo, non vanno integrate, bensì sommate).
2.9. Quanto agli aspetti economici ed, in particolare, alla determinazione del reddito da valida, nella precedente sentenza di rinvio STCA 32.2019.30 del 23 gennaio 2020, il TCA aveva richiesto all’amministrazione di chiarire se i redditi conseguiti negli anni di attività (dapprima con il __________ e, poi, con il ristorante Trattoria __________) risultanti dal conto individuale dell’interessata corrispondessero ad una piena capacità lavorativa della stessa o fossero, invece, in qualche modo già influenzati da una incapacità lavorativa.
Per chiarire questo punto, l’Ufficio AI ha interpellato gli specialisti del SAM, i quali, con complemento peritale del 18 marzo 2022, dopo avere riassunto l’evoluzione dei disturbi dell’interessata risultante dagli atti medici, hanno rilevato che “la patologia psichiatrica negli anni precedenti al 2015 non abbia più inciso in maniera determinante sulla capacità lavorativa dell’A.”, sottolineando “l’assenza di documenti medici che attestino diagnosi, terapie ed evoluzione agli atti dal 2004 al 2014, o attestanti una diagnosi, terapia e cura per una patologia psichiatrica. Inoltre ultima degenza in ambulatorio psichiatrico nel 1998”. Sulla scorta di tali elementi, la dr.ssa __________ del SAM ha concluso che “ricordiamo che la rendita AI va data in relazione a un danno alla salute (che deve essere confermato) e non basta una ridotta entrata economica” (doc. 195)
L’amministrazione ha quindi stabilito il reddito da valida dell’assicurata prendendo in considerazione i redditi da ella effettivamente conseguiti nel 2004, procedendo poi agli opportuni aggiornamenti (2018, 2019).
L’insorgente ha contestato tali conclusioni, rilevando come gli ultimi 25 anni di attività siano sempre stati influenzati dai suoi problemi di salute. In particolare, il legale dell’assicurata ha evidenziato quanto segue:
" (…)
Nel 2007 vi è stata una recrudescenza a seguito del trauma di cui al grave incidente automobilistico che l'ha tenuta inabile al lavoro per almeno due anni interi e quindi ha ripreso progressivamente il suo lavoro. Quindi la ricaduta del 2012 con il divorzio che di tutta prima si è inserito in un contesto molto fragilizzato e che ha richiesto negli anni diversi ricoveri in cliniche psichiatriche. (…)” (Doc. I)
L’Ufficio AI, nella risposta di causa, su questo tema si è così espresso:
" Per quel che concerne il reddito senza invalidità, l'UAl tiene a rammentare che il SAM - nell'articolato complemento peritale del 18 marzo 2022
Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale non condividesse tale valutazione, l'UAl è a chiedere che la determinazione di un reddito statistico senza invalidità venga esaminata da un Consulente del Servizio di integrazione professionale. A mente dell'UAl, non basta infatti essere il proprietario e direttore di una società per vedersi riconoscere il livello 3 di qualifica (cfr. per un caso in cui è stato ritenuto il livello 2 di un proprietario di una ditta di costruzioni la sentenza del Tribunale federale 8C_39/2022).” (Doc. VI)
Il TCA constata che dagli atti risulta che effettivamente, come indicato nel ricorso, nel 2006-2007 l’assicurata è rimasta coinvolta in un tragico incidente della circolazione della circolazione.
Dalla perizia psichiatrica del dr. __________ emerge, infatti, che “nel 1996 dopo aver ottenuto la licenza di gerente, apre un suo bar a __________ lavorando per 11 anni, momento in cui è protagonista di un incidente d’auto esitato nella morte di un operaio della strada da lei investito. Segue un periodo di difficoltà psicologiche, che supera grazie all’aiuto di un coach esperto in programmazione neurolinguistica” (cfr. pag. 753 inc. AI, corsivo della redattrice).
Chiamato poi ad esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurata, il perito psichiatra si è limitato a fornire una valutazione riguardante “il presente”, senza nulla indicare a proposito dell’evoluzione della stessa nel tempo (cfr. pag. 759 inc. AI, dove alla domanda “come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?” ha risposto “non concerne”).
Ora, ritenuto come la motivazione utilizzata dall’UAI a giustificazione della scelta di calcolare il reddito da valida sulla base dell’effettivo reddito del 2004, aggiornato al 2018-2019, verte sulla circostanza che nel complemento peritale del 18 marzo 2022 il SAM “ha convincentemente illustrato le ragioni per cui la stessa - anche nel periodo dal 2004 al 2014 - non abbia sofferto di patologie influenti in maniera determinante sulla capacità Iavorativa”, questo Tribunale reputa che l’assenza di una valutazione in proposito da parte del perito psichiatra appaia come una grave lacuna, che necessita imprescindibilmente di essere colmata.
Spetterà quindi all’UAI, nell’ambito del presente rinvio, chiarire anche questi aspetti, provvedendo inoltre a coinvolgere, nell’approfondimento del lato economico, pure un Consulente del Servizio di integrazione professionale, come peraltro suggerito dall’amministrazione stessa nella risposta di causa.
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).
Per le ragioni già esposte ai considerandi 2.8. e 2.9., vista la necessità di completare gli accertamenti, il TCA ritiene che si giustifichi l’annullamento della decisione impugnata e siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad una valutazione reumatologica di decorso presso il SAM (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito e alla conseguente valutazione peritale globale dell’esigibilità lavorativa, dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti volti alla determinazione del reddito da valida, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 20 gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni