Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.15
Entscheidungsdatum
03.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2023.15

FC

Lugano 3 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, ha inoltrato una domanda di prestazioni nel giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito nel gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena).

Dopo aver riconosciuto dei provvedimenti professionali, eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a cura del __________ del 1° aprile 2021, seguita da complementi dell’11 marzo, del 14 aprile e del 6 ottobre 2022, con decisione 17 gennaio 2023, confermativa di un progetto del 25 agosto 2022, l’Ufficio AI, ammesse inabilità lavorative variabili successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale del 100% in attività adeguate, ha respinto il diritto a prestazioni, avendo stabilito al raggiungimento dell’anno di attesa (1° gennaio 2018) un grado di invalidità del 9%.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. __________contesta la decisione, censurando l’attendibilità della perizia __________ e, sostenendo di essere inabile in misura completa, chiede l’attribuzione di una rendita intera e in via subordinata l’annullamento della decisione e l’esperimento di ulteriori accertamenti medici. Produce, oltre a documentazione già agli atti, nuove certificazioni mediche.

Delle relative motivazioni si dirà, per quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con risposta del 9 marzo 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato complemento peritale __________ del 7 marzo 2023 (comprensivo della presa di posizione del perito reumatologo), ritenuto come alla perizia __________ e alle valutazioni del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) debba essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.4. Con osservazioni del 27 marzo 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha confermato le proprie argomentazioni e allegato nuove certificazioni mediche.

L’Ufficio AI ha prodotto un nuovo complemento peritale __________ e con osservazioni del 24 aprile 2023 si è riconfermato nelle sue allegazioni e conclusioni, ribadendo la correttezza di quanto concluso sulla base della perizia bidisciplinare del __________.

Delle relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

. in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

. in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Con uno scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 22 giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc. AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito inabilità lavorative variabili e intercorrenti a far tempo dal gennaio 2017, con una ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020, di un’abilità del 67% nella sua ultima attività lavorativa e del 100% in attività adeguate. Considerato come dal confronto dei redditi risultava, al gennaio 2018 (decorso l’anno di attesa ex art. 28 LAI), un grado d’invalidità del 9% e, quindi, inferiore al grado minimo del 40%, con la decisione impugnata l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni.

Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 17 gennaio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e 32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352;).

2.5. Nell’ambito dell’evasione della richiesta di prestazioni del giugno 2017, acquisita la documentazione dell’assicuratore malattia e infortuni e valutati i certificati dei curanti, sulla base dell’indicazione del medico del SMR dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha predisposto l’esecuzione di una perizia bidisciplinare a cura del __________, il quale, con referto 1° aprile 2021, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________) ed effettuati i necessari accertamenti, ha posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, oltre a quelle non invalidanti di:

" Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento delta colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Esiti da allungamento del capo mediale del gastrocnemio a ds. secondo __________ in sindrome da sovraccarico dell'avampiede ds. su brevità dell'aponeurosi del gastrocnemio.

Obesità (peso 87,9 kg/statura 167 cm).

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23).

Problemi correlati all'occupazione ed alla disoccupazione (ICD-10 Z56).

Periodi di attesa di altro tipo per accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2).”

Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, i periti non hanno evidenziato patologie di natura psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo una da lieve a moderata riduzione della flessibilità, ossia della capacità di adottare comportamenti diversi in funzione della situazione, che tuttavia poteva essere superata senza portare ad una riduzione né nell'orario né nel rendimento. Quanto alle altre affezioni reumatologiche, l’assicurata doveva osservare delle limitazioni quanto ai pesi da sollevare, l’uso di attrezzi di precisione pesanti, la posizione nell’effettuare lavori, dovendo poter alternare le posizioni corporee al bisogno. Hanno quindi concluso che a far tempo dal mese di aprile 2020 (per i periodi di inabilità transitoria maggiore, cfr. in esteso al consid. 2.6.1) nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. In un’attività leggera e rispettosa delle citate limitazioni la capacità lavorativa era invece completa (doc. AI pag. 446). Con rapporto 8 aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR ha condiviso tali conclusioni (doc. AI pag. 479).

Esprimendosi su nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, il __________, interpellato il dr. __________, con complemento peritale dell’11 marzo 2022 ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI pag. 556; cfr. in esteso al consid. 2.6.2). Di conseguenza anche la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 14 marzo 2022 ha confermato pienamente le precedenti conclusioni dell’8 aprile 2021 (doc. AI pag. 555).

Dal 5 al 30 luglio 2021 l’assicurata si è sottoposta ad un accertamento presso il __________, al termine del quale, nel rapporto del 24 agosto 2021, sono state poste le seguenti conclusioni:

" In base a quanto osservato e valutato in sede di accertamento e in relazione alle domande poste dalla Consulente Al, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'accertamento ha evidenziato una situazione diversamente (più) compromessa rispetto alle indicazioni medico-teoriche. Specificamente, l'A. ha mantenuto la posizione eretta per brevi momenti (al massimo per 30-45 minuti), non ha mai assunto quelle accovacciata e inginocchiata, non ha mai utilizzato le scale e ha necessitato di un intervento estero per la movimentazione sporadica di pesi all'incirca di 10 Kg. Si sono rese necessario anche pause supplementari di breve durata. La stessa ha lamentato inoltre quotidianamente dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e gonfiore), nonostante non rientrino tra le diagnosi invalidanti, mentre quelli lombari, invalidanti, sono stati segnatati, ma in modo meno marcato. È riuscita a mantenere invece la posizione seduta anche oltre fora. A caratterizzare l'intero percorso è stata ad ogni modo l'estrema attenzione portata sul danno alla salute, in particolare l'esigenza di chiarire la problematica all'arto inferiore destro e la paura di un peggioramento. A fronte della centralità di tale problematica appaiono opportuni ulteriori analisi (anche perché l’impressione è che l'A. necessiti di un simile chiarimento, per investire in un reale percorso reintegrativo). Le risorse lavorative appaiono decisamente limitate. L'A. ha dimostrato maggiori capacità di comprensione, memorizzazione e applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali, semplici ed esecutivi, senza ottenere tuttavia risultati sufficienti, in termini sia di tempi realizzativi e di qualità del prodotto che di autonomia (anche la manualità fine è apparsa limitata); in quelli amministrativi, di inventario o di conteggio ha commesso numerosi errori, ripetuti, e ha necessitato di un sostegno continuo. Anche le conoscenze linguistiche appaiono decisamente modeste. A conferma di tale potenziale limitato si inseriscono capacità di ragionamento al di sotto della media e una base scolastica scarsa. Attitudinalmente si è dimostrata comunque seria, puntuale, attenta, concentrata e paziente. L'attività lavorativa potenziale sarebbe dunque forzatamente pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva.

Malgrado la continuità con cui ha affronto i compiti, i ritmi lavorativi sono risultati bassi (attribuibili sia. atte limitazioni fisiche che alte risorse limitate). Le tempistiche esecutive sono apparse quindi ampiamente dilatate. Il rendimento è di conseguenza allo stesso modo ampiamente ridotto, quantificabile indicativamente con una metà tempo. La capacità lavorativa in attività abituale definita medicalmente appare per contro difficilmente immaginabile (alla luce anche della proposta rifiutata di stage adattati presso il __________). Risulta comunque essenziale proporre dei periodi di prova a tempo parziale all'interno del mercato lavorativo, in un contesto in cui familiarizzare con il mansionario e sopperire all'insicurezza esecutiva, in modo da verificare l'ampiezza della riduzione di rendimento. Il discorso orientativo è stato ampiamente condizionato dall'attenzione particolare dell'A. rispetto al danno alla salute. L'impressione è che allo stato attuale sia necessario chiarire definitivamente la situazione relativa all’arto inferiore destro (problematica ritenuta non invalidante, ma che rappresenterebbe ad ora il problema principale), condizione senza la quale qualsiasi provvedimento professionale risulterebbe verosimilmente infruttuoso. Ciononostante ha dichiarato di volere esercitare un'attività lavorativa, purché rispettosa delle limitazioni fisiche e a tempo parziale, anche se è apparsa reticente rispetto alla possibilità di un reale reinserimento. L'unico settore, potenzialmente utile ai fini reintegrativi, a fronte delle relative risorse lavorative e delle limitazioni fisiche, sarebbe quello industriale, in mansioni grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio, nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari). Eventuali futuri tentativi reintegrativi devono essere sostenuti nella ricerca e nell'introduzione al nuovo posto di lavoro (l'esperienza dell'A. è limitata praticamente ad un unico settore).” (doc. AI pag. 512)

Tale rapporto è stato inviato al __________, il quale, con complemento del 14 aprile 2022, si è confermato nelle sue conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 569 e 576; cfr. in esteso al consid. 2.6.2).

Con rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dell’AI ha osservato che, posto come in base al rapporto medico SMR l’assicurata risultava tuttora abile in misura del 66% in attività abituale, “allo stesso tempo, anche dopo la valutazione del periodo di accertamento al __________, l’assicurata risulta abile in misura completa in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali espressi in sede medica. Quali attività adeguate potrebbero essere prese in considerazione delle attività in fabbrica tipo attività di assemblaggio, attività d'imballaggio e attività di controllo. Si intendono quindi le attività di tipo semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali dati nella valutazione medico teorica”. Ha quindi concluso nel senso che “non sussistono i presupposti per la messa in atto di provvedimenti professionali intesi come riqualifica anche se sotto forma di formazioni brevi. Risultano altresì esigibili formazioni ad hoc on the job per introdurla nell'attività sopra indicate (attività in fabbrica). Non vi sono le premesse per l'aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 579).

Alla luce di questi riscontri, con progetto di decisione del 25 agosto 2022 l’amministrazione ha proposto il rifiuto della domanda di prestazioni (doc. AI pag. 595).

L’assicurata ha presentato le sue osservazioni, allegando nuovi documenti che sono stati sottoposti al SAM, il quale, con complementi del 6 ottobre e 28 novembre 2022, acquisita pure una nuova presa di posizione della dr.ssa __________ della Clinica __________, ha concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della perizia del 1° aprile 2021 (doc. AI pag. 647 e 664; cfr. in esteso al consid. 2.6.3). Parimenti ha fatto, mediante una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022, anche la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI pag. 689).

Di conseguenza, mediante decisione 17 gennaio 2023, l’Ufficio AI ha statuito:

" (…)

Esito degli accertamenti:

La sua domanda di prestazioni Al è stata presentata in data 22.06.2017. Dalla disamina degli atti presenti a dossier il Servizio Medico Regionale (SMR) dell'Ufficio Al (UAI) ha potuto determinare le seguenti incapacità lavorative, da considerare come riduzione

di rendimento:

Attività abituale, ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo:

  • 100% dal 13.01.2017

  • 33% dal 13.07.2017

  • 100% dal 05.06.2019

  • 33% dal 26.06.2019

  • 100% dal 21.01.2020

  • 33% dal 21.04.2020

Attività adeguate:

  • 100% dal 13.01.2017

  • 0% dal 13.07.2017

  • 100% dal 05.06.2019

  • 0% dal 26.06.2019

  • 100% dal 21.01.2020

  • 0% dal 21.04.2020

Giusta l'Art. 28 LAI, nel presente caso, l'anno d'attesa dopo il quale insorgerebbe il diritto a prestazioni Al è raggiunto in data 01.01.2018.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In assenza del danno alla salute, nell'abituale professione lei avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 51'121.68.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, divisione economica 55-56).

Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 46'479.03 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione complessiva del 15%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):

Confronto dei redditi:

Reddito da valido CHF 51'121.68

Reddito da invalido CHF 46'479.03

Perdita di guadagno CHF 4'642.65

Grado d'invalidità = 9.08%

Al raggiungimento dell'anno d'attesa (01.01.2018 -Art. 28 LAI), il grado d'invalidità riscontrato (9%) preclude la possibilità di riconoscerle una rendita Al.

In considerazione dei periodi d'inabilità lavorativa riscontrati dopo la scadenza dell'anno d'attesa e da ultima una capacità del 100% in attività consone, a far capo dal 21.04.2020, non vi è alcun diritto ad una rendita d'invalidità.

Per quanto attiene all'aspetto reintegrativo, dalla presa di posizione espressa da una consulente del nostro Servizio Integrazione Professionale (SIP), si evince che non vi sono i presupposti per l'applicazione di misure reintegrative, per tramite dell'UAI.

Osservazioni al progetto di decisione

Contra la proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (DAI) in data 25.08.2022 sono giunte all'incarto delle rimostranze di natura medica e economica. Per quanto attiene all'aspetto clinico l’incarto è stato nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR) che, dopo aver ricevuto responso dal __________

, ha confermato quanto appurato in precedenza.

Su tali basi, anche adoperando il valore economico suggerito dall'allora Rappresentante Legale, __________, ovvero CHF 54'250.80 come Reddito da valida (Rh), il grado d'invalidità riscontrato (a scopo prettamente d'esercizio e non vincolante nella presente valutazione) del 14.33% preclude nuovamente il diritto ad una rendita d'invalidità.

Per quanto attiene ai quesiti posti nelle sue rimostranze 20.09.2022 si segnala quanto segue:

  1. non vi è alcuna garanzia circa una decisione Al entro due anni dal deposito della domanda di prestazioni. L'attuale richiesta Al è stata presentata il 22.06.2017 a seguito di un'incapacità lavorativa dovuta ad un evento infortunistico, successivamente ritenuto malattia, senza dimenticare la necessaria tempistica per l'organizzazione di un accertamento peritale (nel suo caso bidisciplinare), ottenimento e relativa analisi del referto peritale e ulteriori ritardi generati dalla situazione annessa alla problematica sanitaria (Covid-19).

  2. Il rapporto del centro di formazione citato risulta inserito agli atti in data 30.08.2021 ed è stato trasmesso al suo Rappresentante Legale, oltre alla documentazione che compone il suo incarto, il 25.08.2022.

  3. Trattandosi di una valutazione dell'Assicuratore LAINF __________, quindi esterne all'Ufficio Al (DAI), non è possibile prendere posizione al riguardo.

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni è respinta.” (doc. AI pag. 693)

La ricorrente ha fatto pervenire all’amministrazione ulteriore documentazione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi nuovamente la dr.ssa __________ del SMR il 7 febbraio 2023 (doc. AI pag. 713).

L’assicurata insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata, sulla base anche di nuova documentazione medica e di allegazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr. consid. 2.6).

2.6. Dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia __________ del 1° aprile 2021 (confermata anche dai diversi complementi peritali successivi), nella quale i periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate, ed è quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che seguono.

2.6.1. Come anticipato al consid. 2.5, l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione dell’assicurata, portatrice di diverse affezioni, soprattutto di natura ortopedica a seguito di un infortunio nel gennaio 2017, dopo aver valutato la documentazione prodotta e acquisita dall’assicuratore infortuni, ha ordinato una valutazione bidisciplinare a cura del __________.

Nella perizia del 1° aprile 2021 i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e hanno precisato le ragioni per le quali al momento della perizia l’assicurata andava considerata abile nella misura completa in un’attività adeguata e di 2/3 (67%) nella sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.

I periti del __________ hanno dapprima ricordato che successivamente ad una caduta all’indietro nel gennaio 2017 l’assicurata lamentava dolori alla gamba e alla schiena, che si irradiano fino alla colonna cervicale e si accompagnavano a cefalea. Tale sintomatologia la portava ad avere difficoltà a camminare e a dormire. l disturbi psichici venivano da lei riportati in relazione alla difficoltà ad accettare i dolori e alle limitazioni che essi avevano portato nella sua vita, pur cercando di accettarli.

Hanno quindi descritto dettagliatamente l'anamnesi patologica, ricordato i trascorsi dell’assicurata, già attiva come aiuto cucina/addetta alle pulizie, e che era stata dichiarata inabile al lavoro al 100% a partire dal 13 gennaio 2017 a seguito del citato infortunio. Vi era poi stata una breve ripresa lavorativa al 50% fallita con conseguente e nuova incapacità lavorativa al 100% dal giugno 2017, non riprendendo quindi più il lavoro. Aveva quindi inoltrato una domanda d'invalidità il 22 giugno 2017 a seguito della problematica reumatologica intercorsa successivamente all'infortunio sopraccitato, iniziando nel frattempo anche una presa a carico psichiatrica.

Innanzitutto sul piano psichiatrico l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi (personale, sociale, psicopatologica e professionale), la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati nonché l'esame clinico secondo AMDP System, nel suo rapporto al __________ del 1° aprile 2021 ha concluso non evidenziando alcun elemento patologico. Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ha posto quelle di “Sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23), Problemi correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD-10 Z56), Periodi di attesa di altro tipo per accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2)”. Ha quindi esposto che l’assicurata a livello psichiatrico non riportava antecedenti di rilievo prima dell'infortunio, la presa a carico essendo stata motivata dalla comparsa di una sintomatologia ansiosa-depressiva reattiva alla difficoltà all'adattamento dei cambiamenti di vita in corso reattivi alla difficoltà di non riuscire ad adattarsi ai disturbi ed alle limitazioni soggettivamente percepite riguardanti la problematica reumatologica, oltre che gli adattamenti successivamente agli interventi a cui era stata sottoposta per il controllo della sintomatologia algica e le limitazioni lamentate. La specialista ha sottolineato che la sintomatologia da disadattamento era insorta secondariamente alla problematica fisica che aveva portato dopo l'infortunio ad una protratta inabilità lavorativa e poi anche alla perdita del posto di lavoro. L'incertezza rispetto al proprio futuro professionale, il doversi appoggiare alla pubblica assistenza dopo la chiusura dell'infortunio, la perdita del lavoro, avevano poi favorito il persistere di una sintomatologia che dalla descrizione e dalla valutazione obbiettiva appariva nondimeno lieve, tanto che i provvedimenti terapeutici si basavano essenzialmente su colloqui psicologici di sostegno allo scopo di aiutarla ad accettare la situazione attuale. Secondo la specialista, che concordava con le diagnosi poste dal Servizio Psicosociale che la seguiva dall’agosto 2018, la sintomatologia evidenziata era d'intensità tale da non soddisfare i criteri per la diagnosi di un episodio depressivo maggiore nemmeno di grado lieve, ritenuto che “le ridotte risorse intrapsichiche portano l'A. a veicolare l'espressione del proprio disagio psichico e delle preoccupazioni in una percezione aumentata del dolore, tuttavia non sono emersi, durante la valutazione peritale né dalla documentazione inviata dai curanti, la presenza di conflitti intrapsichici o di ricerca di vantaggi primari che portino a formulare la diagnosi di un disturbo somatoforme”. La descrizione della sua quotidianità appariva inoltre connotata da una giornata scandita, essendo in grado di distinguere le priorità, di mantenere gli impegni e avendo mostrato una volontà a mantenere una propria autonomia. Quanto alle limitazioni evidenziate durante la valutazione peritale, si evidenziava “una riduzione da lieve a moderata della capacità di flessibilità mentre le altre aree di limitazioni secondo la descrizione dello schema MINI ICF-APP non evidenziano alterazioni di natura significativa”. In ogni caso le citate limitazioni potevano essere superate senza portare ad una riduzione né nell'orario né nel rendimento. In effetti le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP avevano permesso di evidenziare un grado di disabilità “da lieve a moderato” unicamente nel campo della “flessibilità” (doc. AI pag. 433).

Per quanto riguardava la capacità lavorativa nell’ultima attività di ausiliaria, secondo la perita “solo per i motivi psichiatrici appare piena e completa a partire dal gennaio 2017, la presa a carico psichiatrica è stata successiva, il disturbo da disadattamento non ha portato limitazioni per quanto riguarda la capacità lavorativa”. Anche in un'attività lavorativa adeguata “che tenga in considerazione la sua formazione, la capacità lavorativa appare del 100% a partire dal 2017. Un'attività adeguata dovrebbe soddisfare i requisiti delle esperienze lavorative precedentemente apprese in quanto si tratta di una persona semplice con un grado di scolarizzazione bassa e senza una formazione specifica”.

A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.

Per quanto riguarda la valutazione reumatologica, il __________ ha dapprima ricordato che l’assicurata aveva subito il 13 gennaio 2017 un trauma diretto sulla schiena con tumefazione dell'arto inferiore destro, in particolare del piede (con una frattura trasversa del III metatarso) e che la risonanza magnetica della colonna lombare del marzo 2017 aveva evidenziato una piccola ernia discale L5-S1 contenuta in sede paramediana a destra a contatto con la radice di S1 omolaterale con spondilartrosi da L4 a S1. Dopo essere stata seguita dal dr. __________ ed eseguito fisioterapia, nel luglio 2018 era stata valutata dal dr. __________, ortopedico che aveva riportato una guarigione della frattura non completa al piede, dove clinicamente rimaneva un importante dolore nello spazio intermetatarsale 11-111, tipico per un neurinoma di Morton, nonostante la risonanza magnetica fosse negativa. Il 6 agosto 2018 era stata visitata presso la Clinica ortopedica __________ a __________ dove era stata diagnosticata una sindrome dolorosa cronica lombovertebrale e lomboradicolare in stato dopo caduta del 13 gennaio 2017. L'11 febbraio 2019 la dr.ssa __________, reumatologa, aveva posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica con disfunzione segmentale al passaggio lombosacrale

Il 19 settembre 2019 la dr.ssa __________, neurologa, concludeva per la presenza di un quadro doloroso agli arti inferiori a prevalenza sinistra, al quale si associava un deficit di forza ad entrambi gli arti inferiori a prevalenza soggettiva ed un disturbo di sensibilità tatto-algico a tutto l'arto inferiore sinistro fino all'emiaddome. Il 21 gennaio 2020 veniva sottoposta ad allungamento del capo mediale del gastrocnemio secondo Baumann con approccio nel cavo popliteo.

La valutazione peritale è stata affidata al reumatologo dr. __________, il quale, nel rapporto al __________ del 17 dicembre 2020, ha dapprima elencato nel dettaglio la documentazione agli atti e la sintomatologia elencata dall’assicurata, descritta l’anamnesi personale, famigliare, sociale e professionale e ha descritto l'esame reumatologico. Ha quindi posto come diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, mentre tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha riportato disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, esiti da allungamento del capo mediale gastrocnemio a destra secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destra su brevità dell'aponeurosi del gastrocnemio, obesità e sindrome algica generalizzata aspecifica. Esprimendosi sulla valutazione clinica ha tra l’altro osservato che “i disturbi dell’assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l’esame clinico funzionale peritale, non sono in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali finora note. Vi è inoltre una chiara discrepanza fra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull’arco delle 24 ore”.

Il perito ha elencato le limitazioni funzionali e di carico da rispettare (limitazioni quanto ai pesi da sollevare, l’uso di attrezzi di precisione pesanti, la posizione nell’effettuare lavori, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno) e ha concluso per un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, dopo l'evento traumatico del 13 gennaio 2017 per la durata di sei mesi (sino al 12 luglio 2017) e durante il periodo di ricovero presso la Clinica di __________ nel giugno 2019 ed a seguito dell'intervento chirurgico del gennaio 2020 per 3 mesi. All’infuori di tali periodi, l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, era da considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo. Considerato come l’assicurata fosse da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia (occupandosi della pulizia delle camere, della cucina e del servizio ai tavoli), mettendo a confronto il mansionario lavorativo con le risorse fisiche, il perito ha riconosciuto che si trattava di un lavoro svolto sempre in piedi, con necessità di anteflessione e torsione ripetitiva del tronco, per cui gli ha riconosciuto una diminuzione del rendimento di 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. Ha infine auspicato un calo ponderale onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e le articolazioni degli arti inferiori e l’introduzione di “una farmacoterapia algomodulatoria centrale, tenendo conto della sindrome algica generalizzata aspecifica” (doc. AI pag. 452).

Anche a tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.

Il __________ ha quindi concluso che nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, mentre che in un’attività adatta la capacità era completa. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, i periti hanno concluso che nell'attività svolta la capacità lavorativa era dello 0% dal 13 gennaio 2017, di 2/3 (rispettivamente del 100% in attività adeguata) dal 13 luglio 2017, dello 0% dal 5 giugno 2019, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal 26 giugno 2019, dello 0% dal 21 gennaio 2020 e, quindi, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal 21 aprile 2020 (doc. AI pag. 446).

A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto dell’8 aprile 2021 (doc. AI pag. 479), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.

Va pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante (cfr. il DTF 125 V 351).

In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che seguono.

2.6.2. Come verrà illustrato nel prosieguo, le conclusioni del __________ non sono state smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o in grado di comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Ora, il __________, nel complemento peritale dell’11 marzo 2022, ha illustrato la nuova presa di posizione del dr. __________, il quale

ha esposto nel dettaglio le prese di posizione dei medici interpellati dall’assicurata, in particolare della neurologa dr.ssa __________ del 10 novembre 2020 (che aveva diagnosticato un dolore al piede destro di natura multifattoriale) e della TAC addominale realizzata l’11 giugno 2021 (che non aveva evidenziato elementi patologici) e degli specialisti della clinica ortopedica universitaria __________ a __________ (i quali, visitata l’assicurata il 22 ottobre 2021, poste le diagnosi di “lombalgie non specifiche in lieve spondiiartrosi L5/S1 bilaterale”, avevano osservato che l’assicurata non era a benefìcio di un trattamento analgesico e non avevano documentato deficit neurologici, e nemmeno neurocompressioni centrali o foraminali, ma unicamente la presenza di lievi alterazioni degenerative lombari caudali, concludendo affermando di non avere da offrire opzioni chirurgiche per migliorare i sintomi della paziente). In merito alle certificazioni del dr. __________, ortopedico, del 30 luglio 2020 e 1° luglio 2021, il dr. __________ ha affermato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) L'1.7.2021 l’assicurata veniva valutata dallo specialista in chirurgia ortopedica Dr. __________ di __________, il quale scriveva al medico curante Dr. __________ di __________ di aver visto l'assicurata in tal data per una compressione radicolare su protrusione discale L4-S1 e per un'iniziale gonartrosi a destra; giungeva alle diagnosi di stato dopo allungamento capo mediale gastrocnemio a destra il 21.1.2020, di frattura della diafisi di M3, dopo infortunio sul lavoro il13.1.2017, con lieve neuropatia sensitiva del peroneo superficiale, di lombalgia cronica, di sindrome depressiva, il Dr. __________ citava il referto di una risonanza magnetica della colonna lombare eseguita presso la clinica di __________ il 21.6.2021: "Non cedimenti somatici. Allineati i muri posteriori dei metameri. A L2-L3, non ernie non conflitti radicolari. A L3-L4, protrusione discale ad ampio raggio prevalente nel recesso laterale di destra in assenza di significativi contatti radicolari. A L4-L5, protrusione discale ad ampio raggio con riduzione in ampiezza dei neuroforami e del canale midollare e con contatti radicolari fievi con le radici L5 bilateralmente specie a sinistra. Artropatia interfaccettaria. A L5-S1, protrusione discale prevalente in sede mediana con modesti contatti radicolari con le radici di S1 specie a destra. Artropatia interfaccettaria. Collateralmente si segnala immagine similcistica alla testa del pancreas di circa 9 mm riconoscibile nella sola sequenza T2 pesata in coronale, a giudizio clinico eventuale controllo nel tempo in primis mediante colangio RM. Conclusioni: Nel tratto L4-S1 si conferma il sospetto di protusione discale con contatto radicolare come sopradescritto.", Inoltre una radiografia del ginocchio destro eseguita in 3 pose e rotula assiale a destra sempre realizzata il 21.6.2021, mostrante iniziali alterazioni degenerative gonartrosiche con riduzione in ampiezza dello spazio articolare femorotibiate al comparto interno e sclerosi della spongiosa subcondraie al piatto tibiale mediale, con apposizioni osteofitosiche marginali rotulee posteriori, riduzione di ampiezza dello spazio articolare femororotuleo specie al versante laterale, modica sovraelevazione rotulea. Il Dr. __________ riteneva che i sintomi lamentati dalla paziente fossero legati ad una compressione radicolare, suggerendo di eseguire un'infiltrazione peridurale antalgica, affermava che la sua paziente preferiva aspettare soprattutto per i problemi alla tiroide. (…)” (doc. AI pag. 556)

Il perito ha rilevato in sostanza l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo che la documentazione medica non era “in grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti nell'assicurata. Di conseguenza rimane pure valida la mia valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale" (doc. AI pag. 556).

A tale complemento, completo e dettagliato, e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso senza riserve dal SMR il 14 marzo 2022 (doc. AI pag. 555). In effetti le certificazioni prodotte, oltre a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti, non attestano alcuna inabilità lavorativa, ma si limitano essenzialmente a descrivere ulteriori esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente approfondite dai periti del __________.

Del resto, il __________ ha confermato le sue conclusioni anche dopo aver preso visione del rapporto del 24 agosto 2021 del __________ (a conclusione del soggiorno dell’assicurata dal 5 al 30 luglio 2021), con il quale il consulente professionale aveva tra l’altro descritto una situazione “diversamente (più) compromessa rispetto alle indicazioni medico-teoriche”, avendo l’assicurata lamentato quotidianamente soprattutto i dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e gonfiore), e mostrato risorse lavorative “decisamente limitate”. Nel rapporto erano inoltre indicati limiti nella capacità di comprensione, memorizzazione e applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali, semplici ed esecutivi, come anche nella manualità e nell’esecuzione di compiti amministrativi, di inventario o di conteggio, modeste conoscenze linguistiche e limitate capacità di ragionamento e una base scolastica scarsa. Era quindi ipotizzabile un'attività lavorativa pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva, pur dovendosi attendere un rendimento ridotto, nel settore industriale, “in mansioni grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio, nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari)” (doc. AI pag. 512; cfr. in esteso al consid. 2.5).

In merito, con complemento del 14 aprile 2022, corredato dalle prese di posizione dei due periti, il SAM si è nuovamente confermato nelle conclusioni peritali come segue:

" Presa di posizione della Dr.ssa med. __________:

La valutazione non si esprime rispetto a una determinazione "pratica" della capacità in termine di tempo e/o rendimento; le limitazioni descritte sono anche rappresentate da fattori extra Al come la base scolastica scarsa, l'inesperienza, gli stage adattati presso il __________ negli ambiti di competenza sono stati rifiutati per la paura dì aggravare la situazione, sebbene il __________ consideri essenziale proporre periodi di prova a tempo parziale all'interno del mercato del lavoro. Già nella perizia psichiatrica si sottolineava che si trattava di una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica. Pertanto tale valutazione non permette a livello psichiatrico di discostarsi dalla valutazione medico teorica. "

Presa di posizione del Dr. med. __________;

"A riguardo di questa vostra sopraindicata assicurata, da me sottoposta su vostro incarico a perizia reumatologica il 15.12.2020, con redazione di un complemento peritale alla vostra attenzione del 28.2.2022, sulla base di ulteriori atti medici prodotti, ho preso ora conoscenza del rapporto trasmessomi riguardante un soggiorno dell'assicurata presso il centro __________ di __________ dal 5.7.2021 al 30.7.2021; rammento che si tratta di un periodo antecedente la visita avvenuta presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria __________ a __________ il 22.10.2021, allorché gli specialisti giungevano alla diagnosi di lombalgie non specifiche in lieve spondilartrosi L5/S1, incontrando un'assicurata non a benefìcio di un trattamento analgesico che a quel momento riferiva un dolore di intensità 10 sulla scala del dolore da 0 a 10. Il centro di accertamento professionale il 24.8.2021 riferisce che la signora RI 1 aveva in previsione un ulteriore approfondimento dei suoi dolori all'arto inferiore destro, estremità alla quale era stato eseguito un allungamento del capo mediale gastrocnemio a destra secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destro su brevità dell''aponeurosi del gastrocnemio; a riguardo va osservato che poco prima di iniziare l'accertamento presso ii centro professionale a __________ il 5.7.2021, l'1.7.2021 la signora RI 1 era stata valutata dallo specialista in chirurgia ortopedica, dedicato alla chirurgia del piede, Dr. __________ a __________; lo specialista riteneva che i sintomi accusati fossero inerenti ad una compressione radicolare, non ulteriormente specificata che però non veniva poi confermata dal consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria __________ di __________ il 22.10.2021 che sottolineava l'assenza, alla risonanza magnetica della colonna lombare de! 22.10.2021, di neurocompressioni centrali o foraminali, vedendo soltanto lievi alterazioni degenerative lombari caudali. Nel documento del centro di accertamento professionale datato il 24. 8.2021, si osserva a più riprese una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il periodo di osservazione dal 5.7 al 30.7.2021 e le risorse profilate in ambito peritale reumatologico dal sottoscritto il 5.12.2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici; ciò si spiega con il fatto che i limiti funzionali e di carico da me profilati a pagina 15 e 16 dello scritto peritale datato 17.12.2020, tengono unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità. Il 15.12.2020 avevo anche osservato (pagina 15) che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l'esame clinico funzionale peritale, non erano in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali note fino a quel momento, altrettanto sottolineavo la presenza di una chiara discrepanza tra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore, osservazione poi anche rinnovati al momento della visita del 22.10.2021 presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria __________ a __________. Non deve essere ovviamente scotomizzata la diagnosi di sindrome algica generalizzata aspecifica, valutata nel contesto della comorbidità psichiatrica dalla specialista in psichiatria Dr.ssa __________, dato che il modo come si è presentata l’assicurata durante il periodo di osservazione presso il centra professionale di __________ è anche e soprattutto il risultato della patologia psichiatrica.” (doc. AI pag. 569)

Queste conclusioni sono state avallate dalla dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 576) e anche questo TCA deve aderire.

A prescindere dal fatto che è il medico, e non il consulente professionale, a doversi esprimere sulle diagnosi invalidanti e sulla capacità medico teorica dell’assicurato, va detto che la dr.ssa __________, psichiatra, ha con pertinenza sottolineato come le limitazioni descritte fossero anche rappresentate da fattori extra Al come la base scolastica scarsa, l'inesperienza e dal fatto che, come descritto nella perizia psichiatrica, l’assicurata fosse una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica. Del resto, a ragione la dr.ssa __________, nell’ambito del successivo complemento del __________ del 6 ottobre 2022 (doc. AI pag. 646), ha pure sottolineato come il rapporto del __________ non conteneva elementi che potessero modificare la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche descritte nella perizia __________. Infatti, dallo stesso si evinceva che l’assicurata era stata in grado di mantenere concentrazione e attenzione adeguate, era stata puntuale, non aveva fatto assenze e inoltre aveva creato relazioni sufficientemente adeguate interpersonali e svolto i compiti con discreta autonomia e buona pazienza. Tali aspetti erano quindi compatibili con lo status psichiatrico descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica posta (doc. AI pag. 647).

Quanto all’aspetto ortopedico, il perito dr. __________ ha rilevato come il periodo di accertamento presso il __________ nel luglio 2021 fosse precedente la visita avvenuta presso il consultorio della clinica ortopedica __________, e che poco prima di tale accertamento professionale l’assicurata fosse stata valutata dal dr. __________, chirurgo ortopedico (il quale aveva ritenuto che i sintomi accusati fossero inerenti ad una compressione radicolare, non ulteriormente specificata che però non veniva poi confermata dal consultorio del rachide della clinica __________). Inoltre, secondo il perito emergeva dal documento del centro di accertamento professionale una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il periodo di osservazione e le risorse profilate e descritte nella perizia per il __________ del 15 dicembre 2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici. Ciò era spiegabile con il fatto che i limiti funzionali e di carico descritti nella perizia tenevano conto solo degli handicap strutturalmente spiegabili, mentre che “i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l'esame clinico funzionale peritale, non erano in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali note fino a quel momento”, dovendosi sottolineare nuovamente “la presenza di una chiara discrepanza tra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore”, ritenuto che “il modo come si è presentata l’assicurata durante il periodo di osservazione presso il centro professionale di __________ è anche e soprattutto il risultato della patologia psichiatrica” (doc. AI pag. 569).

A queste conclusioni, tratte dopo accurato esame dai periti che già avevano peritato l’assicurata per il __________, questa Corte deve rinviare e aderire senza riserve.

Sia peraltro pure osservato che in ogni modo il consulente professionale dell’AI si è espresso con valutazione del 6 maggio 2022, con la quale, tenendo conto di tutti gli atti, incluso il rapporto a conclusione del periodo di accertamento presso il __________ nel luglio 2021, ha concluso che l’assicurata, senza dover intraprendere una riformazione specifica, poteva esercitare attività adeguate semplici e ripetitive (come attività in fabbrica tipo di assemblaggio, imballaggio o controllo) con un conseguente discapito economico del 9% (doc. AI pag. 577 e 589; cfr. in esteso al consid. 2.5).

2.6.3 Nemmeno le osservazioni presentate dall’assicurata al progetto di decisione del 25 agosto 2022, con le quali ha sostenuto di essere totalmente incapace di esercitare un’attività lavorativa a dipendenza di varie affezioni e l’incompletezza della perizia del SAM, a causa della mancata valutazione neurologica, permettono di dipartirsi dalle conclusioni peritali.

L’assicurata ha pure allegato nuova documentazione medica, fra i quali rapporti degli specialisti della clinica __________ (del 12 settembre 2022 del dr. __________, del 13 settembre 2022 della dr.ssa __________ e del 26 luglio 2022 dei dr.i __________ e __________; doc. AI pag. 615) e ad una certificazione di inabilità completa del curante dr. __________ (doc. AI pag. 640).

Le osservazioni dell’interessata, con gli allegati, sono stati sottoposti al __________, il quale, con complemento del 6 ottobre 2022, ha esposto come segue per quanto riguarda la sfera psichiatrica:

" sul piano psichiatrico il rapporto del Centro __________ di __________ del 24.8.2021 non contiene elementi che modifichino la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche descritte nella perizia __________. Infatti, nello scritto citato si legge come l'A. fosse stata in grado di mantenere una concentrazione, attenzione adeguate, fosse stata puntuale, non ha fatto assenze e inoltre ha creato relazioni sufficientemente adeguate interpersonali, svolgendo i compiti con discreta autonomia e buona pazienza. Tali aspetti sono compatibili con lo status psichiatrico descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica posta. Per quanto riguarda la contestazione dello studio legale e notarile __________ che la valutazione psichiatrica non si sia avvalsa di una testistica, essa non è stata ritenuta indicata visto che già la sola sintomatologia presente permetteva di diagnosticare una sindrome da disadattamento, diagnosi peraltro già posta dagli specialisti curanti. L'avvocato menziona come test psicodiagnostici per la credibilità della perizia psichiatrica il SIMS (Structured Inventory Malingered Symptomatology) o il MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 Restructured Form). II SIMS è un test che valuta la presenza di simulazione: nel caso specifico non vi erano motivi per sospettare che l'assicurata stesse simulando; per quanto riguarda il MMPI 2-RF, esso è composto da 338 item a doppia alternativa di risposta ("Vero o Falso") che necessitano di un'adeguata conoscenza della lingua italiana scritta. Nel caso in esame non vi era quest'ultima premessa (come si legge anche nel rapporto __________ del 24.8.2022 l'Assicurata mostrava una comprensione sufficiente dell'italiano, esprimendosi in modo succinto e semplice, mentre nella scrittura registravano parecchie lacune grammaticali, sintattiche eccetera), oltre che come detto sopra non vi erano motivi di approfondimento diagnostico in quanto sia il perito che i curanti concordavamo sulla diagnosi presente.

Si ritiene quindi con queste specificazioni di aver risposto in maniera esaustiva alle osservazioni poste dallo studio legale e notarile __________ sulla perizia psichiatrica.” (doc. AI pag. 644 e 647)

Sulla base della valutazione della perita dr.ssa __________ quindi le censure mosse in fase di audizione non modificavano la perizia psichiatrica compresa nella perizia __________ che veniva confermata.

Per quanto riguarda invece le affezioni reumatologiche, su indicazione del perito dr. __________, l’Ufficio AI ha aggiornato il dossier con l’acquisizione anche di una nuova presa di posizione del consultorio del piede della clinica __________, pervenuta quindi in data 10 novembre 2022 – con la quale la dr.ssa __________ ha segnalato che l'infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3, 3/4, non aveva portato ad un miglioramento dei disturbi, e partiva quindi dal presupposto che l’assicurata presentava una sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale, scartando un'eziologia esclusivamente ortopedica dei disturbi al piede e alla gamba destra; doc. AI pag. 664 –, in merito alla quale il dr. __________, con complemento al __________ del 28 novembre 2022, ha confermato che la nuova documentazione non modificava le conclusioni della perizia __________ nemmeno dal punto di vista reumatologico, affermando:

" (…) in merito alla vostra richiesta del 15.11.2022 di una presa di posizione sulla ulteriore documentazione giunta in sede di audizione, riportiamo quanto segue la presa di posizione del Dr. med. __________.

“ La ringrazio per avermi trasmesso, come da me richiesto con il precedente scritto del 3.10.2022, l'ulteriore rapporto redatto dal consultorio del piede, per mano della Dr.ssa __________, capoclinica presso la clinica ortopedica __________ a __________ (…)

Tenendo ora anche conto di quest'ultimo scritto redatto dal consultorio della chirurgia del piede della clinica __________ di __________, rileggendo lo scritto peritale redatto il 17.12.2020 dal sottoscritto dopo valutazione peritale del 15.12.2020, non riconosco nuovi elementi oggettivi strutturali nel mio campo di specialità, in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell'assicurata e quindi della sua capacità lavorativa.

In conclusione posso soltanto ribadire quanto stabilito durante la valutazione peritale reumatologica del 15.12.2020.”

(doc. AI pag. 664)

Inoltre, con una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022 (di ben 15 rispettivamente 6 pagine) la dr.ssa __________, dopo aver elencato e commentato esaustivamente la documentazione medica agli atti, ha risposto anche alla censura circa il mancato approfondimento neurologico. Dopo aver ricordato gli esiti della MRI della colonna lombare eseguita il 20 dicembre 2017 (che confermava la “presenza di una faccettopatia e lesioni artrosiche (quindi patologie squisitamente reumatologico-ortopediche) nel determinismo della sindrome pseudoradicolare”), ha esposto, fra l’altro, quanto segue:

" (…) L'A è affetta da Sindrome lombovertebrale cronica in presenza di protrusione discale L4-L5 e piccola ernia discale in L5-S1 in sede mediana destra in esiti di infiltrazione mirata periradicolare L4 senza miglioramenti soggettivi; in data 21.01.2020 allungamento del capo mediale del gastrocnemio secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destro su brevità dell'aponeurosi gastrocnemica ed esiti di infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3 e 3/4 del 13.09.2022: trattasi di patologie di carattere puramente ortopedico-reumatologiche, senza risentimenti neurologici, come a più riprese documentato da tutti i curanti.

Ricordo come il neurochirurgo curante Dr. __________ (19.07.2019) evidenzi: Clinicamente deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui talloni senza cedimenti, inclinazione dolente con distanza al suolo di oltre un metro, inclinazione dolente, bending laterale ridotto di 20° con dolori, non segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5, Lasègue negativo. Vi è una RM lombare del 3.3.2017 con allineamento mantenuto, non riduzione degli spazi intersomatici, discopatia Pfirrmann stadio l L4-L5 e L5-S1 con fissurazione anulus fibrosus su entrambi i livelli e moderata protrusione L5-S1 ds. con contatto con la radice di S1, moderata spondilartrosi L4-L5 e L5-S1 bilaterale. Valuta che / dolori riferiti sono compatibili con le moderate alterazioni riscontrate, presenta inoltre anche un'insufficienza pasturale con un decondizionamento muscolare, per tale motivo

propone inizialmente un'infiltrazione delle faccette articolari che la paziente non vuole eseguire in nessun caso e ritiene che l'unico trattamento plausibile sia di proseguire con il rinforzo muscolare e la fisioterapia. Il contatto con la radice di S1 non pare sintomatico non mostrando un dolore radicolare nella gamba limitata al dermatoma.

** Questa documentazione esclude un interessamento neurologico a livello clinico (deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui talloni senza cedimenti, non segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5, Lasègue negativo) e strumentale (dolore riferito senza esatta distribuzione metamerica algica rispetto al contatto della moderata protusione L5-S1 con la radice di 81 riscontrata alla RM lombare). Depone per attribuire la sintomatologia algica riferita dall'A come dovuta alle moderate alterazioni riscontrate ed all'insufficienza pasturale con decondizionamento muscolare, pertanto di interesse reumatologico-ortopedico.

(…)

** La Dr.ssa __________ all'esame clinico, peraltro blando, riscontra l'assenza di segni radicolari, movimento delle anche liberi, ma dolenti a sin., ipoestesia agli arti inferiori bilateralmente a prevalenza sin, con livello sensitivo fino a metà addome (anche in questo caso non è rispettata alcuna distribuzione metamerica dei disturbi algici riferiti dall'A) cammina sulle punte dei piedi e sui talloni, riflessi simmetrici, segni radicolari negativi. La Dr.ssa __________ pone l'accento sull'aspetto reumatologico-ortopedico delle discopatie a livello L4-L5 e L5-S1 con soltanto una possibile irritazione della radice L5 sin, in

assenza di risentimento neurologico obiettivato alla clinica, come poco sopra precisato. Anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019 esclude segni di mielopatia.

Nel Rapporto medico della Clinica __________, __________, reparto Neurochirurgia e Chirurgia della Schiena (06.08.2021), al Dr. med. __________, specialista in medicina generale, __________.

(…)

Descrivono l'esame clinico: 44-enne in buono stato generale e adiposo.

(…)

Consigliano per una continuazione con la terapia conservativa. Attualmente la paziente assume come terapia antidolorifica del Dafalgan perché afferma di avere intolleranza a tutta una seria di medicamenti. Per questo consigliano ginnastica per stabilizzare la colonna o del fitness. In ogni caso una riabilitazione stazionaria potrebbe essere indicata. Non prevedono ulteriori controlli presso la loro unità. Qualora in futuro dovessero insorgere nuovi aspetti sono pronti a rivedere la paziente.

** Sia alla clinica (può camminare sulle punte e sui talloni. La motilità della colonna lombare è poco limitata. La distanza dita-pavimento è di 10 cm. Vi è una cooperazione limitata alla visita clinica ma la forza bruta è ovunque per lo meno M4 sotto intensi dichiarati dolori. La sensibilità di entrambe le gambe distalmente è descritta come diminuita senza una localizzazione dermatogena. La sensibilità dei glutei prossimale interna è intatta. Lasègue bilateralmente positivo a 15°. ...l riflessi muscolari delle estremità inferiori sono simmetrici e mediamente elicitabili. Babinski negativo bilateralmente, consueta assenza di distribuzione metamerica) che alle indagini strumentali riportate assenza di coinvolgimento neurologico ed indicazioni

neurochirurgiche.

Dal rapporto medico della neurologa curante Dr.sa __________ (10.11.2020) si apprende che la specialista non ha una spiegazione per il soggettivo peggioramento della sensibilità che ritiene probabilmente essere secondario al dolore e che non ha una causa

neurologica. Propone un approccio fisioterapico;

** Nessuna diagnosi ai sensi dell'ICD10 e nessuna spiegazione neurologica dei disturbi patiti dall'A.

La retata di consultazione della Dr.ssa __________ (12.09.2022) ripercorre in anamnesi lo sviluppo di lombosciatalgia con irradiazione del dolore al piede destro e sinistro.

(…)

** Riscontro di neuroma di Morton per il quale la Dr.ssa __________ indirizza l'A alla Dr.ssa __________, specialista della chirurgia del piede, consigliando una terapia farmacologica lasciando al curante di base la prescrizione dei Tarmaci consigliati, l disturbi patiti dall'A sono legati una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile

tendenza all'espansione dei sintomi funzionali. L'esame ENMG risulta consono con l'età dell'A.

Circa il neuroma di Morton: si tratta di una patologia benigna che scaturisce dall'ispessimento anomalo di uno dei nervi plantari che transitano tra i metatarsi. Tra i fattori favorenti il neuroma di Morton, meritano una citazione: l'abitudine a indossare scarpe troppo strette o col tacco, i microtraumi e le sollecitazioni continue ai piedi derivanti

dalla pratica di determinati attività, e la presenza di particolari deformità anatomiche (es: piedi piatti).

Oltre al dolore al piede, il neuroma di Morton è spesso causa di altri sintomi locali, quali bruciore, formicolio e intorpidimento.

Di norma, il trattamento del neuroma di Morton è conservativo (plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni ecc.); esiste però anche una terapia chirurgica, che i medici adottano solo nel caso in cui i rimedi conservativi si siano dimostrati inefficaci. Evitare di indossare scarpe inadeguate aiuta sicuramente a ridurre il rischio di sviluppare il neuroma di Morton.

Osservazioni

Agli atti era indicato un sospetto di neuropatia sensitiva del nervo peroneo superficiale Ds in base alla visita della Dr.ssa __________ del 07.11.2019. Anche alla recente visita della neurologa Dr.ssa __________ del 12.09.2022 viene documentata la presenza di una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata all'età, in assenza di altre mononeuropatie della gamba destra. Non è stata riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori nel corso visita bidisciplinare SAM. Infatti dalla perizia __________ si apprende: Può molto spesso __________ fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Tutti i curanti dell'A precisano, come sopra dettagliatamente esposto, che i disturbi patiti dall'A non hanno nessun correlato anatomo-topografico neurologico (come normalmente avviene) con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare ed anzi più nel dettaglio la risonanza magnetica lombare documenta la presenza di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza restringimenti centrali o foraminali; anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019 esclude segni di mielopatia.

Conclusioni

In assenza pertanto di patologie di esclusivo interesse neurologico di non vi sono motivi per procedere con ulteriori accertamenti neurologici. Inoltre sulla scorta dei complementi peritali __________ del 11.03.2022, 14.04.2022 e 28.11.2022 si conferma il RAF SMR del 08.04.021.” (doc. AI pag. 687)

Ora, a tali, complete e dettagliate osservazioni della dr.ssa __________, che hanno preso attentamente e approfonditamente posizione sulle varie certificazioni dei curanti, questo Tribunale non può che aderire e rinviare. Il medico SMR ha confermato le conclusioni dei periti __________, osservando come l’assicurata era affetta da problematiche di carattere puramente ortopedico-reumatologico, senza ripercussioni neurologiche. Quanto al neuroma di Morton, sulla base anche di quanto attestato dalla dr.ssa __________, ha giustamente osservato che i disturbi erano legati ad “una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali”. Inoltre, il neuroma di Morton era una patologia benigna con necessità di trattamento di solito conservativo (plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni ecc.) o chirurgico solo nel caso di insuccesso dei trattamenti conservativi. Si doveva quindi ammettere la presenza di una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata all'età, ricordato nondimeno che in sede di perizia del __________ non era comunque stata riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori. La dr.ssa __________ ha pure ricordato che tutti i curanti avevano confermato che i disturbi dell’assicurata non avevano alcun correlato anatomo-topografico neurologico (come normalmente avviene) con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare (la RM lombare documentava la presenza di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza restringimenti centrali o foraminali e la RMN cervico-dorsale del novembre 2019 escludeva segni di mielopatia) e a ragione ha quindi concluso che non vi erano patologie di esclusivo interesse neurologico che necessitassero ulteriori accertamenti neurologici (doc. AI pag. 687).

2.6.4 Tali precise conclusioni sono del resto state confermate dal SMR nuovamente nell’annotazione del 7 febbraio 2023 in merito alla documentazione prodotta successivamente alla resa della decisione del 17 gennaio 2023. In particolare l’assicurata ha prodotto uno scritto del 10 gennaio 2023 del dr. __________, il quale ha ricordato i vari disturbi, ormai cronicizzati, accusati dalla paziente successivamente all’infortunio del gennaio 2017, con “dolori e grave difficoltà funzionale alla colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati” e concluso certificando un’inabilità lavorativa sino al 31 gennaio 2023 (doc. AI pag. 709). Ha inoltre fatto pervenire un rapporto del dr. __________ del 31 gennaio 2023 che ha attestato la presenza di “Dolore cronico non specificato ICD-11: MG30.Z” su “Dolore dipendente dalla distanza percorsa a piedi nella regione del piede destro che sale fino al ginocchio, Deficit sensoriale non dermatomico nella parte inferiore della gamba e del piede destro (non attribuibile a un dermatomo o a un nervo periferico), St.d. caduta con frattura anamnestica del 111° metatarso in data 13.01.2017, St.d. operazione 2020 in Ticino, ENMG 08/2022: neuropatia tibiale lieve bilaterale più probabilmente legata all'età, nessuna chiara mononeuropatia, St.d. infiltrazione intermetatarsale 2/3 e 3/4 senza effetto” (traduzione dal tedesco effettuata dalla dr.ssa __________, doc. AI pag. 713) e ha concluso affermando che la causa dei disturbi non era ancora chiara e che non potevano offrire alla paziente altre opzioni di cura. Restava da valutare una terapia multimodale del dolore in regime di ricovero e/o un cotrattamento psicosomatico con l'obiettivo di migliorare il coping e l'autoefficacia (doc. AI pag. 710).

In merito, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato che i disturbi citati dal curante erano stati già valutati in svariate sedi essendo stati inquadrati nella nota “sindrome algica generalizzata aspecifica”, indicata nella perizia bidisciplinare dell’aprile 2021 quale diagnosi senza valenza invalidante, mentre non venivano poste nuove diagnosi e/o variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario. Ha pure osservato che anche il curante aveva dichiarato che si trattava di una situazione clinica soggettiva (quindi senza riscontro obiettivo) di difficoltà, riferita dalla paziente stessa circa costanti dolori alla colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati. In merito alla certificazione del dr. __________, la stessa si limitava a ribadire “il carattere soggettivo dei disturbi patiti dall’assicurata, senza un'esatta distribuzione dermatomerica o riferibile ad un preciso nervo periferico”, con i reperti dell’ENMG dell'agosto 2022 blandi e consoni con l'età dell'assicurata, confermanti l’assenza di causa dei disturbi a riconferma della Sindrome algica generalizzata aspecifica. Non ponendo quindi nuove diagnosi e non obiettivando variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario, le precedenti conclusioni andavano confermate (doc. AI pag. 713).

Tali conclusioni, fondate su un attento e preciso esame del caso e della documentazione agli atti, meritano di essere condivise, ove peraltro si rammenti il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).

2.7. In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto quali nuove certificazioni il referto del 20 ottobre 2022 dell'__________ (oltre a quello del 31 gennaio 2023 già prodotto), un certificato del 9 aprile 2022 della dr.ssa __________ nonché certificati del 10 gennaio e 3 febbraio 2023 del dr. __________ (doc.DD, FF, GG).

Tale documentazione è quindi stata sottoposta al __________, il quale, interpellati i due periti, con complemento peritale del 7 marzo 2023 ha concluso che la documentazione non apportava nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le conclusioni diagnostiche della perizia __________ e di conseguenza non erano ipotizzabili modifiche delle risorse fisiche e psichiche dell’assicurata e quindi della sua capacità lavorativa (doc. VII/1).

Analoghe conclusioni sono quindi state formulate nuovamente dal __________ con scritto del 24 aprile 2023, in merito a documentazione ulteriormente prodotta, segnatamente un referto del 17 marzo 2023 della dr.ssa __________ (consultorio del piede della clinica __________) e un certificato del curante del 1° marzo 2023 (indicante che la paziente era in sua cura dal 13 gennaio 2017 e che sussisteva un’incapacità lavorativa completa dal 1° al 31 marzo 2023; doc. II). La dr.ssa __________ si è riferita ad una consultazione telefonica avuta con l’assicurata il 14 marzo 2023 e ha posto le diagnosi già note al __________. Per quanto riguardava il piede destro che presentava un dolore cronico, ella ha riferito di aver spiegato all’assicurata che si trattava di una sindrome del dolore neuropatico per la quale, oltre alla terapia neurale, non vi erano opzioni di cura alternative, di conseguenza non si prevedevano ulteriori controlli.

Il dr. __________, perito del __________, ha in proposito osservato che “non riconosco nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le mie conclusioni diagnostiche inerenti al mio campo di specialità; si riconfermano dunque anche le conclusioni peritali reumatologiche trasmesse al servizio di accertamento medico il 17 dicembre 2020” (doc. XIV/1).

Ora, va senza dubbio prestata adesione alle conclusioni del __________, il quale, dopo attenta e motivata valutazione ad opera dei periti in reumatologia e psichiatria che già avevano peritato l’assicurata in occasione della perizia redatta il 1° aprile 2021, ha concluso che nemmeno queste nuove certificazioni apportavano elementi idonei a modificarne le conclusioni (doc. XVIII/1). Sia peraltro osservato che le certificazioni prodotte dalla ricorrente si esauriscono in parte in attestazioni scarne e immotivate (segnatamente quelle del dr. __________) e per il resto sono riferite a diagnosi e disturbi già noti e ampiamente indagati nell’ambito della perizia del __________ dell’aprile 2021 e dei successivi complementi. Inoltre, ad eccezione di quelle del curante, le stesse non contengono alcuna attestazione di inabilità lavorativa.

Quanto al fatto, sottolineato dalla ricorrente, che i dolori le impedirebbero in sostanza di lavorare, va pure osservato che in caso di patologie non completamente oggettivabili, vanno valutati tanti altri fattori. A tal proposito occorre notare che tutti gli specialisti che hanno visitato l’assicurata non hanno comunque valutato la presenza di una sofferenza tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Come del resto sottolineato dalla perita psichiatrica del __________, le limitazioni descritte anche dai responsabili del __________ erano anche rappresentate da fattori extra Al, come la base scolastica scarsa e l'inesperienza, ritenuto che già nella perizia psichiatrica era stato sottolineato che si trattava di una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica (cfr. complemento peritale del 14 aprile 2022, doc. AI pag. 576). Inoltre il perito dr. __________ ha pure rilevato la discrepanza tra le lamentele e la terapia antidolorifica assunta, la paziente descrivendo un problema di dolori, ma non assumendo nulla per i dolori.

Del resto non si può ignorare che nessuna problematica psichiatrica è stata ritenuta invalidante dalla perita psichiatrica e l’assicurata non risulta essere seguita da alcuno psichiatra o quantomeno nessuna certificazione in tal senso è stata prodotta. Dagli accertamenti peritali essa risulta presentare delle problematiche non invalidanti, a conferma anche della presenza di patologie somatiche tutto sommato blande.

Circa poi le critiche mosse alla perizia, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va detto che al __________, e in particolare al perito medico reumatologo, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottopostigli per valutazione.

In definitiva, l’ampia documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella illustrata dal __________, osservato peraltro che, ad eccezione egli scarni certificati (per lo più non motivati e corredati da diagnosi) resi dal curante, l’ampia documentazione prodotta non contiene alcuna attestazione di inabilità lavorativa.

Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: il 17 gennaio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire dall’amministrazione, la sua richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo accertamento medico va disattesa.

Occorre peraltro nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nella perizia e sufficientemente pertinenti per rimetterne in causa le conclusioni (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 1° aprile 2021 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e gli svariati successivi complementi nonché gli affidabili pareri del medico SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006) e richiamato pure il principio per cui l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma la conseguenza dei danni alla salute sulla capacità lavorativa (STF 9C_49/2012 consid. 6), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa, fatta eccezione per i periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, vada considerata abile in misura del 67% nella sua attività abituale quale addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, e nella misura completa in attività adeguate.

2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va prestata integrale adesione.

Stante al gennaio 2018 (ossia dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un’abilità lavorativa completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 51'121.68 (pari al reddito statistico desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, per il 2018, considerato come l’assicurata era da tempo non attiva professionalmente) ad un reddito da invalida di fr. 46'479.03 (determinato partendo dai fr. 54'681.21 (fr. 4'371.- mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2018 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), giungendo ad un grado d'invalidità del 9% (51'121.68 – 46'479.03.-- x 100 : 51'121.68) che non dà diritto a una rendita.

Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

Sia ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233).

Anche per quanto riguarda la riduzione del 15% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per il fattore “attività leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute.

Infine, con riferimento alla censura ricorsuale riguardante l’età,

al momento determinante della resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 138 V 457), l’assicurata, che è nata il 1° febbraio 1974, aveva 49 anni.

Ora, il TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. Nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione AI, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni).

Nella fattispecie, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurata può mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che ha ancora davanti a sé numerosi anni prima del pensionamento; dall’altra che, come detto, ella può svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Del resto, va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale formazione né un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).

Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la valutazione economica.

2.9. In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa in attività adeguate a partire dal 21 aprile 2020, con un conseguente grado di invalidità del 9%, l’assicurata non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2), ragione per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

2.11. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.

I requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).

Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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