Raccomandata
Incarto n. 32.2023.139
FS
Lugano 27 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 7 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50% e per la restante quota casalinga, il 12 gennaio 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 11 incarto AI).
Acquisiti agli atti il rapporto 8 maggio 2019 del SMR (doc. 79 incarto AI) ed il rapporto 14 maggio 2019 del Servizio di integrazione professionale (doc. 80 incarto AI), con decisione 27 agosto 2019 (doc. 87 incarto AI), preavvisata il 16 maggio 2019 (doc. 82 incarto AI), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita in virtù di un grado ai del 50% dal 1. agosto al 31 luglio 2019.
1.2. A ricezione del rapporto 11 febbraio 2020 del dr. med. __________ dell’__________ (doc. 90 incarto AI), l’Ufficio AI ha considerato assolte le condizioni per entrare nel merito di una nuova richiesta di prestazioni invitando l’assicurata a compilare il formulario di richiesta (doc. 91 incarto AI), il quale è stato inoltrato, debitamente compilato, il 31 marzo 2020 (doc. 92 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare la perizia pluridisciplinare __________ del 21 dicembre 2022 in ambito internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc. 146 incarto AI) con i complementi 23 agosto 2023 (doc. 168 incarto AI) e 25 ottobre 2021 (doc. 176 incarto AI), il rapporto finale 29 dicembre 2022 del medico SMR (doc. 147 incarto AI) e la successiva annotazione 6 novembre 2023 (doc. 177 incarto AI), il rapporto 9 gennaio 2023 della consulente in integrazione professionale __________ (doc. 148 incarto AI), nonché l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 3 maggio 2023 del consulente __________ (doc. 155 incarto AI), con decisione 7 novembre 2023 (doc. 178 incarto AI), preavvisata il 10 maggio 2023 (doc. 158 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni. In particolare, in considerazione di un’occupazione del 50% quale salariata e del 50% quale casalinga, l’amministrazione ha determinato un grado AI del 58% dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (da cui il diritto ad una mezza rendita, la quale non è stata versata a causa della tardività della domanda) e del 16% a far tempo dal 18 marzo 2020.
1.3. Contro tale decisione RI 1 ha interposto ricorso il 6 dicembre 2023, poi completato il 22 febbraio 2024. Chiede anzitutto l’assegnazione di un difensore d’ufficio. Contesta quindi la valutazione medica operata dall’amministrazione postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Sostiene che la fibromialgia ed i problemi psichici di cui è affetta la rendano completamente inabile a qualsiasi attività lucrativa, avvalendosi dei rapporti 1. giugno 2023 del dr. med. __________ e 31 maggio 2023 della dr.ssa med. __________.
1.4. Il 7 dicembre 2023 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di designazione di un avvocato d’ufficio.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando come la documentazione medica prodotta con il ricorso sia già stata oggetto di una presa di posizione da parte degli specialisti del __________ interessati, i quali si sono confermati nelle rispettive valutazioni.
1.6. Il 21 marzo 2024 è pervenuto un ulteriore certificato del curante dr. med. __________.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurata il 11/18 febbraio 2020.
Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
La presente procedura porta sulla reiezione della domanda di prestazioni inoltrata (per il tramite del dr. med. _________) l’11/18 febbraio 2020; nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti successivamente inoltrato, l’assicurata ha indicato un’incapacità lavorativa totale dal 16 agosto 2017 (doc. 92 incarto AI). Pertanto, trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato sei mesi dopo, ossia il 1. agosto 2020 (art. 29 cpv. 1 LAI). L’invalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo l’asserito peggioramento, ovvero il mese di agosto 2018. Conseguentemente, sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 7 novembre 2023 (cfr. supra consid. 1.2).
Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del grado d’invalidità.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni dell’11/18 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.2), al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare __________ in ambito internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico, confluita nel referto 21 dicembre 2022 (doc. 146 incarto AI).
Per quanto attiene alla valutazione reumatologica il perito dr. med. __________, FMH in reumatologia, dopo aver visitato la paziente, riassunti gli atti e l’anamnesi, descritto l’esame clinico e presa visione degli esami radiografici del 9 giugno 2020 e del 10 giugno 2020, nonché degli esami laboratoristici del 6 ottobre 2021, ha posto quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statico-degenerative della colonna lombare e stato dopo due interventi chirurgici con fenestrazione interlaminare e sequestrectomia L4-L5 in data 13.11.2017, nonché resequestrectomia L4-L5 più PLIF a questo livello da sin. Il 17.9.2019; fibromialgia di tipo primario”. Quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa ha indicato una sindrome cervico-vertebrale su discopatia C5-C6. Egli ha quindi valutato come il quadro algico descritto alla colonna cervicale e alle spalle sia inquadrabile nell’ottica della patologia fibromialgica piuttosto che in alterazioni degenerative. Quanto al quadro algico lombare ha valutato che lo stesso condiziona una limitazione nei movimenti della colonna lombare, senza mostrare segni di compromissione o irritazione radicolare, in termini di deficit sensitivo o motorio e in presenza di indagini strumentali che appaiono favorevoli. Lo specialista ha quindi concluso per una capacità lavorativa nulla nell’attività abituale di cameriera ai piani/ausiliaria di pulizie, dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (a causa dell’intervento neurochirurgico di decompressione e re-sequestrectomia più TILF L4-L5 da sin., presso l’Ospedale __________ di __________ ed il successivo periodo di riabilitazione e convalescenza), seguita da una capacità lavorativa del 50%. Quanto all’attività adeguata e di casalinga ha concluso per un’incapacità totale dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (per le stesse ragioni di cui sopra) e del 20% in seguito.
In merito all’aspetto neurologico il perito dr. med. __________, FMH in neurologia, visitata la paziente, riassunti gli atti e l’anamnesi, descritto l’esame clinico, nella sua valutazione non ha formulato alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, rilevando uno stato neurologico nella norma. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato: “stato dopo sequestrectomia L4-L5 sin. Il 13.11.2017 per ernia discale in parte lussata con compressione della radice L5 sin. e recidiva di ernia discale L4-L5 con compressione L5 sin., intervento di decompressione e sequestrectomia nonché TILF L4-L5 da sin. il 17.9.2019 con scomparsa di una sintomatologia algica radicolare L5 sin. pre-intervento.”
Quanto alla valutazione psichiatrica, il perito dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, visitata la paziente, riassunti gli atti e l’anamnesi, descritto lo status secondo l’AMDP-System, presa visione dei test psicologici e dei risultati degli esami laboratoristici di dosaggio terapeutico dei farmaci del 6 ottobre 2021, non ha posto alcuna diagnosi con un influsso sulla capacità lavorativa. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10; F45.4).
Per quanto riguarda l’aspetto internistico, l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, la quale non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, giudicandola pienamente abile in qualsiasi attività che non comporti il lavoro su altezze, con macchinari pericolosi e su turni, ciò in considerazione della diagnosi di diabete mellito di tipo 2.
2.8. Con il ricorso l’insorgente contesta le risultanze peritali, prevalendosi, per quanto attiene alla componente somatica, del certificato medico 1. giugno 2023 del proprio curante dr. med. __________, FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" Seguo la paziente dal 13.05.2016.
Il calvario della paziente è iniziato in luglio 2017 con una sindrome lomboradicolare irritativa L5 a sinistra su un’ernia discale L4/L5 lussata, e compressione della radice L5. Un blocco sacrale del 22.08.2017 non ha portato ad un beneficio duraturo.
Per tale ragione, la paziente è stata sottoposta ad una fenestrazione interlaminare e sequestrectomia L4/L5 a sinistra all’ospedale __________ in data 13.11.2017.
Purtroppo quest’operazione non ha portato ad un beneficio: la paziente ha subito lamentato dolori persistenti a livello lombare bilateralmente.
In ottobre 2018 la radiculopatia L5 a sinistra si è riesacerbata. Per una recidiva di ernia discale L4/L5 a sinistra con discopatia severa L4/L5, la paziente è stata sottoposta ad una decompressione e resequestrectomia più TLIF L4/L5 a sinistra in data 17.09.2019 all’__________.
Purtroppo anche questo intervento non ha portato ad un beneficio e la paziente ha necessitato di due ricoveri a __________ e un ricovero in Clinica __________, diagnosticando una fibromialgia in aggiunta.
Confermo che ho seguito tutto il tempo la paziente ed inoltra, confermo che la stessa, non era in grado di svolgere attività lavorativa.
Se lo fosse stata, avrebbe certamente lavorato al 100%.
Chiedo quindi di rivalutare completamente la vostra decisione riguardante il diritto alla prestazione d’invalidità. (…)” (doc. A2)
La ricorrente avversa inoltre la valutazione peritale psichiatrica, avvalendosi del certificato medico 31 maggio 2023 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________, la quale si è così espressa:
" (…) La paziente viene seguita con colloqui mensili dalla scrivente 12.04.2023 presso lo Studio __________ di __________ nell’ambito di una Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), la diagnosi verrà eventualmente rivalutata con l’osservazione longitudinale nel corso della presa a carico. Viene seguita all’interno dello studio dal 14.09.2020.
Allo stato attuale la paziente presenta una dolorabilità diffusa nell’ambito della nota fibromialgia, principalmente agli arti inferiori, che provoca una deflessione del tono dell’umore con l’insorgenza di sentimenti di scarsa autostima. Emerge un’elevazzione della sintomatologia ansiosa dovuta all’insorgenza di algie nell’esecuzione della attività di vita quotidiana.
Per quanto riguarda la presa a carico con la scrivente garantirò regolari colloqui psichiatrici di sostegno a cadenza mensile associati ad una rivalutazione della terapia psicoattiva, ritengo che la sintomatologia possa essere stabilizzata, ma che non sia possibile un pieno recupero della capacità lavorativa.
La terapia psicoattiva attuale è la seguente:
Cymbalta 30 mg 2-0-0-0
Atarax 0-0-0-1
Saroten 25 mg 0-0-0-1
In considerazione di quanto descritto ritengo indicata una rivalutazione del grado d’invalidità per una maggiore tutela delle fragilità della paziente. (…)” (doc. A3)
Ora, tali referti, già prodotti in sede di osservazioni, sono stati vagliati dagli specialisti del __________ i quali con il complemento peritale del 23 agosto 2023 hanno ritenuto che gli stessi non apportassero nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già valutati nella perizia, confermandosi nelle conclusioni contenute nel referto peritale (doc. 168 incarto AI).
In particolare, il perito psichiatra dr. med. __________ si è pronunciato sul referto 31 maggio 2023 della dr.ssa med. __________ osservando:
" (…) dopo aver analizzato attentamente i nuovi documenti le confermo che le informazioni non modificano le conclusioni contenute nella mia valutazione del 04.11.2021. In particolare, si osserva che la terapia è rimasta sostanzialmente invariata e che i dosaggi farmacologici dei presunti farmaci assunti (compreso l’antidolorifico) al prelievo del 06 ottobre 2021, erano tutti ben al di sotto del range terapeutico”
In merito al referto 1. giugno 2023 del dr. med. __________ si è espresso il perito reumatologo dr. med. __________, il quale ha ritenuto che:
" Non vi sono quindi nuove informazioni riguardanti l’aspetto muscolo-scheletrico. Nessun rapporto specialistico né ortopedico né reumatologico.
In questo senso non ritengo di dover modificare né le diagnosi da me espresse nella mia valutazione peritale del 14.10.2021 e nemmeno le limitazioni funzionali e le capacità lavorative da me espresse in quell’ambito.”
Questo Tribunale condivide quanto osservato dai periti, considerato come i certificati dei curanti prodotti dall’assicurata, oltre a non confrontarsi con le motivate valutazioni peritali, non contengono una disamina circa le ripercussioni delle patologie sulla capacità lavorativa ma si limitano ad una generica richiesta di rivalutazione del grado d’invalidità, non apportando elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni di cui al referto pluridisciplinare 21 dicembre 2022.
Del resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Per le medesime ragioni nulla muta al riguardo il certificato 20 marzo 2024 del dr. med __________, prodotto nelle more della presente procedura il quale, sulla falsariga dei precedenti referti, descritto il noto quadro patologico, indica che l’assicurata “non è in grado di svolgere un lavoro”. Nemmeno risulta determinante l’informazione fornita dal curante di aver indirizzato la paziente ad un Centro del Dolore ed all’attenzione del reumatologo dr. med. __________, non emergendo alcuna nuova potenziale diagnosi né alcuna nuova informazione in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente.
Tutto bene considerato, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), il TCA ritiene che i certificati dei curanti non siano idonei ad insinuare dubbi circa l’esaustività e correttezza delle conclusioni peritali. Ne consegue che la presa di posizione degli specialisti del __________ secondo cui “non sono stati apportati nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare, che si è svolta in modo conforme alle linee guida e di cui confermiamo le conclusioni” (doc. 168 incarto AI) appare corretta.
Visto quanto precede, le conclusioni della perizia pluridisciplinare vanno integralmente confermate.
2.9. In merito alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga, effettuata nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’emanazione della decisione 7 novembre 2023, il consulente __________, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 3 maggio 2023, sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata ha stabilito un grado d’invalidità nell’attività di casalinga del 16.05% (doc. 155 incarto AI).
L’insorgente, pur non censurando espressamente e puntualmente la valutazione del consulente, ha indicato di non essere d’accordo con “la decisione che afferma la mia incapacità lavorativa al 16.05%” (ovvero il grado d’invalidità quale casalinga), indicando di soffrire di “dolori continui anche nel fare le piccole cose della quotidianità”.
Va anzitutto ricordato che, per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA (ora: TF) ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
A tal proposito va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione dei parametri di cui alle direttive (CIGI) attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica. Tale aspetto non è del resto stato contestato.
Le valutazioni del consulente __________ risultano inoltre conformi alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata nell’ambito dell’inchiesta. Per quanto attiene in particolare ai dolori lamentati, gli stessi sono stati riferiti nell’ambito dell’inchiesta (“L’assicurata lamenta difficoltà nel cammino, portare pesi, fare le pulizie di casa. I dolori, generalizzati, sono sempre presenti ma a fasi alterne, giorni maggiori, giorni di minore intensità. (...)”) e sono stati tenuti in considerazione dal consulente nella valutazione degli impedimenti nelle singole mansioni domestiche, le quali sono del tutto affidabili e compatibili con quanto accertato dal perito reumatologo, il quale ha stabilito un’inabilità medico teorica del 20% nello svolgimento delle mansioni casalinghe (cfr. supra consid. 2.7.; cfr. anche DTF 128 V 93; STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019 consid. 2.15).
Ne consegue che la generica contestazione della ricorrente, la quale non indica in che mansione e in quale misura le sue limitazioni sarebbero maggiori a quelle valutate dal consulente __________, va respinta.
2.10. La ricorrente non contesta la valutazione economica sulla base della quale l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 58% dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 e del 16% a far tempo dal 18 marzo 2020, e questo Tribunale non ha motivo per discostarsene.
2.11. Visto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti