Raccomandata
Incarto n. 32.2023.138
jv/gm
Lugano 24 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1972, da ultimo attiva quale gerente di ristorante (dal 1. giugno 2018 al 31 dicembre 2018) e successivamente casalinga, il 23 febbraio 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo diversi periodi di incapacità lavorativa (100% dal 10 agosto 2019 al 15 ottobre 2020; 75% dal 16 ottobre al 30 novembre 2020; 50% dal 1. dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e 100% dal 5 febbraio al 18 marzo 2021) a seguito di un infortunio occorsole il 10 agosto 2019 (docc. 1-6, 10 e 17 incarto AI).
Sulla base delle refertazioni mediche pervenute, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 19 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 10 settembre 2021 (doc. 20 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Trauma contusivo su caduta accidentale alla spalla destra il 10.08.2019 con/su:
contusione emitorace destro in atto risolta
capsulite retrattile spalla destra post-traumatica (settembre 2020)
Cervicobrachialgia sinistra
Dipendenza da oppioidi assunti per problematica algica lombare cronica”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL att. abituale*
% IL att. adeguata**
Mansioni consuete***
Periodi
Doc
100
100
100
10.08.2019-28.04.2021
50
0
20
29.04.2021-continua
Cert. dr. __________
** con riduzione della presenza e prognosi favorevole.
*** prognosi favorevole
1.2. Con rapporto medico del 16 marzo 2022 il curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha comunicato di seguire l’assicurata dal 2021, di non aver mai attestato incapacità lavorative per l’assicurata, formulando le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome ansiosa NAS (ICD-10; F41.9)” e “Disturbo da attacco di panico (ICD-10; F41.9)” (doc. 29 incarto AI). Successivamente è pervenuta ulteriore refertazione medica dal curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (docc. 39 e 40 incarto AI).
Con rapporto del 12 aprile 2023 la consulente AI ha chiuso il mandato di integrazione professionale, l’assicurata rifiutando una formazione breve per motivi di salute (docc. 41 e 42 incarto AI).
Con annotazione del 17 aprile 2023 il medico SMR ha chiesto l’aggiornamento degli atti nel senso di approfondire le diagnosi psichiatriche con il dr. __________ (doc. 43 incarto AI).
Con annotazione del 3 agosto 2023 il medico SMR ha confermato il suo precedente rapporto (doc. 46 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 4 agosto 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, siccome la domanda di prestazioni era tardiva e sei mesi dopo la presentazione della domanda l’assicurata presentava un grado d’invalidità non pensionabile dell’11% (doc. 48 incarto AI).
Con decisione del 31 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 55 incarto AI).
1.4. Il 29 novembre 2023 il dr. __________ ha inviato all’Ufficio AI un rapporto medico nel quale attesta che “La psicopatologia e i dolori diffusi di cui soffre limitano fortemente, oltre il 60%, la vita della sig.ra RI 1 sia lavorativa che personale […]” (doc. 60 incarto AI).
Il 5 dicembre 2023 i medici SMR hanno fatto richiesta di una perizia monodisciplinare esterna in ambito psichiatrico (doc. 62 incarto AI).
1.5. L’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 31 ottobre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità “di almeno il 64%”, subordinatamente la retrocessione degli atti “affinché vengano esperiti ulteriori e più approfonditi esami medici”.
Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, evidenziando come lo stesso medico SMR, nel suo rapporto del 17 aprile 2023 avesse chiesto all’Ufficio AI di “aggiornare gli atti con lo specialista curante” per un approfondimento dell’affezione psichiatrica, richiesta a cui l’amministrazione non ha dato seguito prima dell’emanazione della decisione impugnata.
Sulla base del rapporto del 29 novembre 2023 del dr. __________ attestante un’incapacità lavorativa del 60% in ogni attività, l’insorgente ha calcolato un grado d’invalidità del 64% e quindi il diritto ad una rendita di pari percentuale.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che non è stato dato seguito alla richiesta dei medici SMR di sottoporre l’assicurata ad una valutazione peritale psichiatrica prima dell’emanazione della decisione impugnata.
In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.
1.7. Con scritto del 16 gennaio 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1).
Il marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
In concreto l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 23 febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1.). Incontestato è il fatto che la domanda di prestazioni è tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita è sorto al più presto sei mesi dopo, ossia ad agosto 2021.
Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente.
In effetti, nonostante l’esplicita richiesta dei medici SMR di approfondire le diagnosi psichiatriche con il dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.), tale approfondimento non è stato tempestivamente attuato, la richiesta di una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico essendo stata formulata solo successivamente all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).
Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti valetudinari del caso.
Quo alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato sopra essa risulta prematura.
Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 31 ottobre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti