Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.136
Entscheidungsdatum
30.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.136

FC

Lugano 30 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione del 28 ottobre 2021 l’Ufficio AI, eseguiti gli accertamenti del caso, ha assegnato all’assicurato il diritto ad una rendita intera (con grado d’invalidità del 73%) dal 1° luglio 2020, versata dal 1° agosto 2020 in ragione della tardività della domanda. Contestualmente l’assicurato è stato diffidato ex art. 21 cpv. 4 LPGA a ridurre il danno, segnatamente mediante l’assunzione continuativa di una terapia farmacologica stabilizzatrice del tono dell’umore, associata all’introduzione di un neurolettico a basso dosaggio per contenere la tensione e l’impulsività comportamentale (doc. AI pag. 223);

  • nell’ottobre 2022 è stata avviata d’ufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione del 26 ottobre 2023, confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio AI, come sanzione per la mancata collaborazione (in quanto la farmacoterapia assunta dall’assicurato non si era rilevata adeguata/sufficiente per la cura del male giusta le conclusioni del SMR; Annotazioni del SMR del 10 maggio e 2 ottobre 2023, doc. AI pag. 280 e 293), ha ridotto del 20% il diritto alla rendita e, quindi, il grado d’invalidità dell’assicurato è stato fissato al 57% dal 1° dicembre 2023 (doc. AI pag. 297 e 304);

  • contro la suddetta decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA. Censura la violazione del diritto di essere sentito e, nel merito, nega la mancanza di collaborazione e rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto di quanto da lui indicato nelle osservazioni al progetto di decisione e di non aver interpellato il medico curante. Chiede quindi l’annullamento della decisione contestata e il ripristino del diritto alla rendita intera, postulando altresì il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

  • nella risposta del 2 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver richiesto dalla cassa malati dell’assicurato copia della distinta delle prestazioni erogate da gennaio 2022 a novembre 2023 (doc. IV/1), dalla quale emerge che egli – almeno dal mese di febbraio del 2023 – effettua regolari sedute psicoterapiche e assume una terapia farmacologica divenuta vieppiù incisiva. Alla luce di tali dati, rilevato che la riduzione della rendita “ha avuto effetto dal 1°dicembre 2023 – ovvero in un periodo in cui l'assicurato stava rispettando la richiesta di cui alla diffida a cure (che, tecnicamente, non ha menzionato precise categorie di medicamenti da assumere) – l’UAI è a proporre l'annullamento della decisione impugnata”;

  • l’amministrazione ha pure ricordato che “in virtù del principio di proporzionalità, quando vi è solo una momentanea mancata collaborazione, si deve infatti levare, rispettivamente rinunciare alla sanzione, se l'assicurato cambia opinione e collabora pienamente con le richieste dell'amministrazione (cfr. il DTF139 V 585 consid. 6.3.7.5)”. Considerato come lo psichiatra del SMR ha ritenuto ancora attuali le possibilità di miglioramento della capacità lavorativa prospettate nella perizia fatta eseguire dall’amministrazione e ritenuto che l'esigibilità di una sottoposizione dell'assicurato a regolari visite psichiatriche/psicoterapiche e all'assunzione di una farmacoterapia era da considerare in concreto pacifica, ricordata anche la giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno, l’Ufficio AI ha nondimeno precisato che “è intenzione dell'UAl revisionare il diritto a prestazioni di RI 1 dopo 12 mesi dal termine del presente contenzioso”;

  • per questi motivi, l’Ufficio AI ha quindi proposto:

" l'annullamento della decisione impugnata e il contestuale ripristino del diritto dell'assicurato a una rendita con grado Al del 73%.

Diritto a rendita che verrà ad ogni modo revisionato dopo 12 mesi il termine del presente contenzioso per controllare la continuità e l'adesione dell'assicurato alle cure psichiatriche, psicoterapiche e farmacologiche stabilite da uno psichiatra di sua scelta. In tal senso, I'UAI coglie dunque l'occasione per reiterare la richiesta a cure ex artt. 21 cpv. 4 LPGA e 7b cpv. I LAI.” (IV)

  • interpellato dal TCA, con scritto 11 gennaio 2024 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI con risposta del 2 gennaio 2024, chiedendo l’assegnazione di ripetibili (VI);

  • ora, con la sua presa di posizione l’Ufficio AI ha in sostanza aderito alla richiesta ricorsuale, tendente all’annullamento della decisione del 26 ottobre 2023 e il conseguente ripristino della rendita d’invalidità intera con un grado d’invalidità del 73%;

  • di conseguenza il ricorso va accolto con l’annullamento della decisione impugnata e il conseguente ripristino del diritto ad una rendita intera;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spese devono essere prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);

  • secondo la giurisprudenza inoltre, vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica (SVR 2002 AHV Nr. 20; DTF 110 V 54, consid. 3a, 109 V 70, 107 V 127);

  • equivalendo l’esito della presente procedura ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 ottobre 2023 è annullata. Di conseguenza è ripristinato il diritto ad una rendita intera (con grado AI del 73%) a favore di RI 1.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

LAI

  • art. 7b LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 21 LPGA
  • art. 61 LPGA

Gerichtsentscheide

8