Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.130
Entscheidungsdatum
12.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.130-131

jv/RG/gm

Lugano 12 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 ottobre 2023 (inc. 32.2023.130) e la decisione incidentale del 20 novembre 2023 (inc. 32.2023.131) emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1968, di formazione impiegato d’esercizio (con certificato) ed esercente (con certificato), da ultimo attivo quale posatore di serramenti indipendente e da giugno 2016 al beneficio della pubblica assistenza, il 9/13 luglio 2020 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 1. luglio 2020, allegando il certificato medico del curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) attestante un “disturbo dell’umore ciclico (S. bipolare di tipo II)” e “ricorrenti recidive depressive da più di 20 anni” (docc. 1-4, e 7 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico (doc. 20 incarto AI) fatta propria dal medico SMR (doc. 21 incarto AI), l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 17 maggio 2021 di rifiuto di prestazioni (doc. 25 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 3 marzo 2023 l’assicurato ha presentato una (seconda) domanda di prestazioni, adducendo “PROBLEMI DI ANSIA E DEPRESSIONE CHE SI SONO AGGRAVATI” e allegando della refertazione medica (docc. 29-31 incarto AI).

Ritenendo giustificata l’entrata in materia (doc. 33 incarto AI), richiamati i rapporti medici dai curanti dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 39 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in medicina interna) (doc. 42 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR. Vagliata la documentazione pervenuta, con rapporto finale del 24 agosto 2023 (doc. 44 incarto AI) il medico SMR ha confermato uno stato clinico invariato rispetto a quello valutato nell’ambito della prima domanda (docc. 20 e 21 incarto AI).

1.3. Con progetto di decisione del 1. settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, non essendo intervenuta una modifica significativa per rapporto a quanto deciso nell’ambito della precedente domanda di prestazioni (doc. 45 incarto AI).

Con osservazioni del 18 e del 22 settembre 2023 l’assicurato e la dr.ssa __________ hanno chiesto all’Ufficio AI una nuova valutazione psichiatrica, adducendo l’impossibilità di reintegro professionale in qualsivoglia attività a causa, in particolare, dell’affezione psichiatrica (doc. 46 incarto AI).

Sottoposte le osservazioni al medico SMR, quest’ultimo ha ritenuto non essere dati i presupposti per una nuova valutazione specialistica (doc. 48 incarto AI).

Con decisione del 23 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 49 incarto AI).

1.4. Con scritto del 14 novembre 2023 l’avv. RA 1 ha comunicato all’Ufficio AI di rappresentare l’assicurato, instando – tra l’altro – per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. 51 incarto AI).

Con scritto del 16 novembre 2023 l’avv. RA 1 ha formulato “istanza di restituzione del termine per presentare osservazioni al progetto di decisione, rispettivamente si chiede una sospensione della presente procedura con rettifica, se necessario, della decisione 23.10.2023” (doc. 52 incarto AI).

Il 17 novembre 2023 l’Ufficio AI ha inviato alla rappresentante dell’assicurato l’incarto AI, comunicandole che, a fronte dell’emanazione della decisione del 23 ottobre 2023, l’istanza di restituzione del termine per presentare osservazioni avrebbe dovuto essere presentata dinanzi all’autorità di ricorso (doc. 54 e 55 incarto AI).

Con decisione incidentale del 20 novembre 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, non giustificandosi in concreto l’intervento di un avvocato (doc. 56 incarto AI).

1.5. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro le decisioni del 23 ottobre 2023 e del 20 novembre 2023, postulando, per quanto riguarda la prima decisione, l’annullamento della stessa e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per gli accertamenti medici ed economici del caso, subordinatamente che il TCA ordini gli accertamenti necessari, per quanto riguarda la seconda decisione, l’annullamento della stessa con conseguente riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

Sotto il profilo formale rimprovera all’amministrazione una grave violazione del diritto di essere sentito, non avendolo attivamente coinvolto nell’istruttoria, negandogli la richiesta di audizione e di procedere con gli approfondimenti specialistici richiesti da lui e dalla curante psichiatra. Censura inoltre la mancata concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

Nel merito, contesta la valutazione medica con riferimento sia alla prima che alla seconda domanda di prestazioni, prevalendosi delle refertazioni della curante psichiatra.

1.6. Con scritto del 15 dicembre 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica, il ricorrente non avendo prodotto nuova refertazione medica idonea a mettere in dubbio le conclusioni del SMR.

Circa la decisione incidentale del 20 novembre 2023 di rifiuto del gratuito patrocinio, l’amministrazione rileva che l’avv. RA 1 è intervenuta solo successivamente all’emanazione della citata decisione, ossia quando quest’ultima poteva essere contestata unicamente dinanzi al TCA, ragione per cui le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non sono adempiute.

In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.8. Con scritto del 18 gennaio 2024 il ricorrente ha ribadito come l’intervento di un rappresentante legale per la procedura amministrativa era, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, necessaria per via delle peculiarità del caso in esame, ribadendo che i presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sono da ritenersi soddisfatti, sia per la procedura ricorsuale che per quella amministrativa.

L’insorgente ha inoltre prodotto il rapporto del 2 gennaio 2024 della dr.ssa __________ (XII).

1.9. Con scritto del 31 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il rapporto della curante psichiatra al medico SMR e che quest’ultimo ha ritenuto “necessaria una valutazione peritale psichiatrica di decorso a partire dalla decisione cresciuta incontestata in giudicato del 17.05.2021”. Conseguentemente, l’amministrazione ha proposto la retrocessione degli atti per poter procedere in tal senso.

Con riferimento alla decisione di rifiuto di assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa, l’Ufficio AI ha rinviato a quanto esposto nella risposta di causa (XIV+1).

1.10. Con scritto del 29 febbraio 2024 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI di procedere ad una nuova valutazione psichiatrica, mantenendo tuttavia la sua posizione per quanto attiene alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa. Egli ha inoltre prodotto un ulteriore rapporto medico della dr.ssa __________ del 19 febbraio 2024 (XVIII+1).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

Ricorso contro la decisione del 23 ottobre 2023

2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In casu RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.). Nella misura in cui l’assicurato sostiene che l’asserita invalidità fosse presente da anni, avendo presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), quest’ultima risulta in ogni caso tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra.

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.2.2. In concreto, vagliato il rapporto del 2 gennaio 2024 della dr.ssa __________ (cfr. supra consid. 1.8.), nelle more del presente ricorso il medico SMR ha ritenuto necessaria una valutazione peritale psichiatrica di decorso dalla decisione del 17 maggio 2021, ragione per cui l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso (cfr. supra consid. 1.9.), proposta condivisa dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.10.). Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto a prestazioni AI, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.

2.2.3. Per quanto attiene alla valutazione economica dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente acclarata.

2.2.4. ll TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, stante la necessità di un approfondimento medico, annullata la decisione del 23 ottobre 2023, si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.2.2. e seg.) e si determini nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, emanando una decisione debitamente preavvisata ed impugnabile.

2.2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata per la procedura ricorsuale (pro multis 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).

Ricorso contro la decisione del 20 novembre 2023

2.3. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4. in fine e 1.5.), il ricorrente ha impugnato anche la decisione incidentale del 20 novembre 2023, sostenendo che – contrariamente a quanto concluso dall’Ufficio AI – i presupposti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa fossero in concreto adempiuti.

2.3.1. Giusta l’art. 59 LPGA ha diritto a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La legittimazione ricorsuale prevista dall’art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all’art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con rinvii; TFA M 2/06 del 17 settembre 2007 consid. 5.2.1) secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest’ultimo disposto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 2 ad art. 59 LPGA; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §13 n. 64; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 1 e seg. ad art. 59 LPGA; va anche fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso, più restrittivo, l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF (cfr. le summenzionate citazioni)). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell’art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196 consid. 3 e riferimenti ivi citati; Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 59 LPGA). Un interesse degno di protezione è dato se l’esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 con riferimenti; STF 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

L’interesse degno di protezione deve essere dato sia al momento del ricorso che al momento della decisione sul ricorso e, in tal senso, dev’essere costantemente attuale (Forster, op. cit., n. 3 ad art. 59 LPGA).

Di regola, alla parte cui è rifiutato il gratuito patrocinio va riconosciuto un interesse degno di protezione a ricorrere contro tale rifiuto (Métral, CR LPGA, n. 24 ad art. 59 LPGA; Kieser, op. cit., n. 18 ad art. 59 LPGA; STFA U 63/04 del 3 ottobre 2006 consid. 2.2.1). Di natura incidentale (DTF 139 V 600 consid. 2.), suddetta decisione di rifiuto è di regola atta a causare un pregiudizio irreparabile ed è pertanto impugnabile tramite ricorso ai sensi dell’art. 56 LPGA (STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1. con rinvii giurisprudenziali; Métral, op. cit., n. 45 ad art. 56 LPGA).

Sia la mancanza di un interesse degno di protezione sia – per le decisioni incidentali – l’assenza di un pregiudizio irreparabile costituiscono condizioni di ricevibilità del ricorso (DTF 126 V 244 consid. 2a; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.4.).

La domanda di gratuito patrocinio presuppone un procedimento principale: essa va negata nel caso in cui l’assicurato ha fruito di una consulenza legale prima della pendenza di un procedimento, al di fuori di esso, oppure ancora se la domanda è stata formulata prima dell’avvio del procedimento (Ackermann, op. cit., pag. 162).

La domanda di gratuito patrocinio può essere respinta se presentata in una fase molto avanzata del procedimento, motivando tale rifiuto con il fatto che non vi è più la necessità di patrocinio legale. Ciò vale sia nella procedura amministrativa che in quella giudiziaria (Kieser, das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pagg. 156 e 161). Una domanda di patrocinio presentata successivamente alla conclusione del procedimento è in ogni caso irricevibile (Ackermann, op. cit., pag. 178; per la procedura giudiziaria cfr. STCA 34.2016.14 del 18 maggio 2016 pag. 2).

Tornando al caso in esame, si rileva che nella procedura amministrativa dinanzi all’Ufficio AI l’assicurato ha agito personalmente senza l’ausilio di un avvocato (cfr. supra consid. 1.3.). Infatti, per sua stessa ammissione (I, pag. 2), l’avv. RA 1 ha assunto il mandato di patrocinio il 14 novembre 2023, allorquando la decisione di rifiuto di prestazioni del 23 ottobre 2023 era già stata resa da oltre tre settimane (cfr. supra consid. 1.4.). Vi sarebbe pertanto da chiedersi se possa pacificamente essere ammesso nel caso concreto il rischio di un pregiudizio irreparabile (di natura fattuale o giuridica), ovvero se il ricorrente disponga di un interesse degno di protezione ad un’immediata modifica della decisione impugnata (Métral, op. cit., n. 37 ad art. 56 LPGA; DTF 120 Ib 97 consid. 1c; cfr. anche DTF 133 V 648). Se così non fosse, l’impugnativa sarebbe irricevibile già per questo motivo.

A prescindere dall’eventuale carenza dell’interesse degno di protezione, l’irricevibilità del ricorso contro la decisione del 20 novembre 2023 è in ogni caso dettata dal fatto che la domanda di gratuito patrocinio è stata presentata successivamente all’emanazione della decisione di rifiuto di prestazioni del 23 ottobre 2023, decisione che ha messo fine alla procedura amministrativa (art. 74 OAI).

Ma anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse dichiarare il ricorso ricevibile, si rileva che le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa non erano in ogni caso date, come si illustrerà in appresso.

2.3.2. Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art. 37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V 97 consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Il disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit) di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art. 37 LPGA).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 397 e seg.).

Per il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pag. 154; Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser, Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

Se i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n. 51 ad art. 37 LPGA).

Con l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del contendere principale (ted. Hauptsache) possono essere accollati con effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 e seg.).

Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti).

A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; Ackermann, op. cit., pag. 160 e seg.; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).

Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va verificato, come accennato, con particolare severità (STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32 consid. 4b; Ackermann, op. cit., pag. 161; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p. 164).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Nel caso in disamina non erano adempiuti i presupposti dell’esigenza del patrocinio e di probabilità di esito favorevole.

Riguardo al primo presupposto, si rileva che l’insorgente aveva perfettamente compreso la portata del preavviso, chiedendo alla curante di produrre un ulteriore rapporto medico (doc. 46, pag. 201 incarto AI) e manifestando personalmente le rimostranze circa la valutazione medica, esponendo il suo punto di vista circa la situazione valetudinaria e professionale (doc. 46, pag. 202 incarto AI). Pervenutagli la decisione del 23 ottobre 2023, egli si è attivato per il tramite dell’avv. RA 1 in ottica ricorsuale. Inoltre, il caso in esame non presenta particolari difficoltà di natura fattuale e/o giuridica rispetto alla casuistica rituale. Ne discende che non vi erano gli estremi per poter concludere che RI 1 si trovasse in una situazione di impaccio e disorientamento tale per cui l’amministrazione avrebbe dovuto d’ufficio sollevare la questione dell’assistenza giudiziaria, rispettivamente che vi fosse la necessità d’intervento di un avvocato.

Per quanto attiene al secondo presupposto, si rileva che l’analisi – giocoforza sommaria – delle probabilità dell’esito della procedura è da effettuarsi al momento della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (Betschart, op. cit., n. 39 ad art. 37 LPGA) e che l’unico documento medico che è stato prodotto nell’ambito della procedura amministrativa era quello della dr.ssa ___________ che sostanzialmente ricalcava quanto da quest’ultima già esposto con la seconda domanda di prestazioni (docc. 29 e 46 incarto AI). Al termine della procedura amministrativa, quindi, difettava manifestamente il requisito di esito favorevole.

È quindi a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, decisione che va confermata in questa sede.

Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso contro la decisione incidentale del 20 novembre 2023 va respinto.

2.3.3. Come accennato (cfr. supra consid. 2.2.5.), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

In concreto l’oggetto del contendere non concerne l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni, bensì la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (in tema vedasi STCA 32.2018.218 consid. 2.5. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, Commentaire – Loi sur l’assurance-invalidité (LAI), n. 7 ad art. 69 LAI).

Ne consegue che al ricorrente, pur soccombente, non vanno accollate spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione del 23 ottobre 2023 (inc. 32.2023.130) è accolto.

§ La decisione del 23 ottobre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.2.2. e 2.2.4.

§§§ Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

  1. Nella misura in cui ricevibile, il ricorso contro la decisione incidentale del 20 novembre 2023 (inc. 32.2023.131) è respinto.

§ Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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