Raccomandata
Incarto n. 32.2023.126
jv/gm
Lugano 14 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1977, di formazione impiegata d’ufficio (con certificato), da ultimo (2012) attiva in tale professione, successivamente casalinga e dal 1. luglio 2014 al beneficio della pubblica assistenza, il 14/16 settembre 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 50% dall’8 gennaio 2017 al 17 giugno 2020 e dal 19 giugno 2020 al 31 agosto 2020 a causa di un peggioramento, avvenuto nel 2017, della malattia di McArdle (docc. 5, 10 e 48 incarto AI).
Richiamati i rapporti medici dai curanti dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale) (doc. 15 incarto AI), dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 21 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 30-33 incarto AI), l’Ufficio AI li ha sottoposti al SMR (doc. 34 incarto AI). Allestito il rapporto SMR del 13 settembre 2022 (doc. 37 incarto AI), a fronte della nuova refertazione medica pervenuta i medici SMR hanno richiesto una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e gastroenterologico (doc. 37 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione (doc. 38 incarto AI) che ha conferito mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al __________ (doc. 42 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (internista), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta), del dr. __________ (gastroenterologo), della dr.ssa __________ (neurologa) e della dr.ssa __________ (reumatologa) (doc. 44 incarto AI).
La perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 23 agosto 2023 (doc. 50 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 52 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
" 4.3.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Miopatia metabolica da deficit miofosforilasi (Malattia di McArdle):
iper CK-emia, mialgie da sforzo, tendenza a rabdomiolisi in condizioni di esercizio eccessivo;
associata sintomatologia dolorosa tendineo-articolare pluridistrettuale di tipo fibromialgico.
Sindrome fibromialgica.
Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21).
4.3.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Coxalgia sind. di origine meccanica in decondizionamento e sbilancio muscolare ed obesità (BMI 40.8) senza evidenza di alterazioni patologiche alla artro-MRI del 2.3.2021.
Sindrome lombospondilogena cronica intermittente in disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi dorsale alta con protrazione del collo ed accento di gibbo, appiattimento della lordosi lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare e obesità (BMI 40.8).
Disturbo alimentare atipico (ICD-10 F50.9).
Stato dopo operazione di bypass prossimale gastrico per adiposità WHO III di 141 kg con un BMI di 56,5 kg/m2 nell’ottobre del 2018, attuale peso 102 kg con BMI 40,56 kg/m2.
Obesità grado III WHO (BMI 40.85 kg/m2).
Sindrome delle apnee del sonno di grado moderato anamnestica (2018).
Stato dopo colecistectomia laparoscopica per colelitiasi del 2009.
Stato dopo gastrite antro-corporale cronica Helicobacter pylori e trattamento eradicativo nel 26.7.2018. Deficit in Vitamina D25-OH e vitamina B12, ipoferritinemia.”
rilevati i seguenti limiti funzionali:
" Dal lato neurologico, la miopatia metabolica non permette lo svolgimento di sforzi fisici intensi, come sollevamento di pesi maggiori di 5 kg, mantenimento prolungato di contrazioni muscolari intense o lavoro con attrezzi che richiedono il mantenimento di contrazione muscolare prolungata dell’avambraccio. Nei lavori richiedenti sforzi di entità lieve, camminare per tragitti brevi, salire occasionalmente le scale, lavorare in posizione seduta al PC, lavori di precisione con gli arti superiori o altre attività amministrative non richiedenti svolgimento di sforzi intensi (anche occasionalmente), non vi sono limitazioni.
Dal lato reumatologico, […] l’A. può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre 5 kg fino all’altezza dei fianchi. L’A. può raramente sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, spesso maneggiare attrezzi leggeri, raramente maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può raramente effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata. L’A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno e intervallare pause in caso di necessità. L’A. può spesso camminare a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, raramente camminare per lunghi tragitti, può talvolta salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
Dal lato psichiatrico vi è un grado di disabilità moderato concernente la flessibilità: la presenza di una sintomatologia algica, il timore soggettivo e l’insicurezza derivata dal non poter garantire una continuità lavorativa e dal poter sostenere contemporaneamente gli impegni lavorativi e famigliari limitano la sua capacità di adattamento con necessità di un tempo maggiore nell’eseguire le mansioni richieste. Può avere difficoltà nell’adattarsi a situazioni impreviste. Vi è pure un grado di disabilità moderato concernente la persistenza: la ancora incompleta accettazione della malattia genetica e delle sue limitazioni, il timore di non poter garantire performance efficienti ne riducono moderatamente la caricabilità.
Le patologie gastroenterologiche ed internistiche non hanno un impatto sulla funzionalità eccetto che su tipi di attività che richiedono una buona agilità e velocità nei movimenti a causa dell’obesità.”
i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale del 40% in ogni attività da luglio 2017 con incidenza sul rendimento, integrando le singole incapacità lavorative in ambito neurologico (40%), reumatologico (20%) e psichiatrico (40%).
1.2. Con rapporto finale del 13 settembre 2023 la consulente in integrazione ha chiuso il caso, non essendo date le condizioni per attuare provvedimenti professionali (doc. 53 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 14 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, il confronto dei redditi operato su base statistica determinando un grado d’invalidità non pensionabile del 34% al termine dell’anno d’attesa (doc. 54 incarto AI).
Con osservazioni del 13 ottobre 2023 l’assicurata ha contestato il progetto, evidenziando come i curanti abbiano “sempre diagnosticato un’incapacità lavorativa da malattia pari ad almeno il 50%”, criticando le conclusioni della perita neurologa, adducendo come la situazione valetudinaria e professionale non sarebbero conciliabili con una reintegrazione nel mondo del lavoro e chiedendo di riconoscerle il diritto ad una rendita con grado d’invalidità del 45% (doc. 60 incarto AI).
Sottoposte le osservazioni al __________ (docc. 62-64 incarto AI), la dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurata non ha prodotto alcuna nuova refertazione medica atta ad inficiare la perizia neurologica, ragione per cui si poteva prescindere dal sottoporre le osservazioni alla perita neurologa (doc. 65 incarto AI).
Con decisione del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 66 incarto AI).
1.4. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 27 ottobre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento “A decorrere al più tardi dal 01.03.2022” di una rendita AI pari ad un grado d’invalidità di almeno 40%.
Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato municipale.
Censura la valutazione medica in punto alla capacità lavorativa residua accertata dalla perita neurologa e, indirettamente, la valutazione economica in punto all’effettiva possibilità di reintegrazione nel circuito del lavoro.
Chiede altresì l’audizione personale ed una perizia giudiziaria.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica e quella economica, rilevando come la ricorrente si fosse limitata a riproporre quanto esposto in sede di osservazioni al preavviso, senza produrre nuova documentazione medico-assicurativa.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con disposizione del 12 dicembre 2023 il Vicepresidente del TCA ha avvertito quest’ultima della facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (VI). La ricorrente è rimasta silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto le parti sono concordi sul fatto che l’incapacità lavorativa di lunga durata è nata nel 2017 (cfr. supra consid. 1.1., 1.3. e 1.4.), ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto prima del 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Tuttavia, la ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2021, ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto il 1. marzo 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (per il calcolo vedasi ad esempio STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023 consid. 2.1.).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6.
2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica richiamata, rispettivamente pervenuta al SMR e ha predisposto una perizia pluridisciplinare indipendente confluita nel referto peritale del 23 agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.1.).
La ricorrente contesta le conclusioni della perita neurologa, adducendo un’incapacità lavorativa – presumibilmente globale ed in ogni attività – del 50% sulla base delle pregresse attestazioni dei curanti, senza produrre alcuna nuova refertazione medica.
Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.2. La ricorrente censura le conclusioni della dr.ssa __________ in punto alla capacità lavorativa.
Ella si prevale delle refertazioni mediche dei curanti, in particolare di quelle del dr. __________ e della dr.ssa __________, attestanti un’incapacità lavorativa pari al 50%, quindi superiore a quella accertato dalla perita neurologa del 40%. Rileva altresì che lo stesso medico SMR, dr. __________, nel suo rapporto del 27 gennaio 2022 (doc. 23 incarto AI) indicava un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 giugno 2020 (I, pag. 3 e seg.).
Sostiene inoltre che la perizia neurologica “presenta gravi fallacie ed errori nella valutazione della reale capacità lavorativa”, siccome la dr.ssa __________ “ha assunto come unico parametro di valutazione della potenziale capacità lavorativa […] la carriera professionale della paziente fino al 2012 […] omettendo tuttavia di considerare […] che nel periodo in questione […] era stata spesso costretta a cambiare, in quanto le mansioni che le venivano demandate erano sovente troppo faticose e impegnativa per il suo stato di salute. […] Non si capisce dunque la ragione per cui la potenziale capacità lavorativa […] sia stata valutata e parametrata dalla Dr.ssa __________ sulla base delle precedenti esperienze professionali […] – che […] risalgono a ben 20 anni fa –, quando la stessa paziente aveva già riscontrato problemi nel rispettare ritmi di lavoro a lei richiesti, ben prima che si verificasse il grave peggioramento della sintomatologia […] nel […] 2017.” (I, pag. 4).
Per quanto attiene alle refertazioni dei curanti dr. __________ e dr.ssa __________, si rileva innanzitutto che vi è sostanziale convergenza con le conclusioni peritali sotto il profilo diagnostico per l’ambito neurologico e la prognosi stazionaria. Ciò detto, i curanti hanno accertato un’incapacità lavorativa del 50% senza tuttavia mai confrontarsi con la perizia della dr.ssa __________ (doc. 50, pagg. 306-331 incarto AI). Infatti, le refertazioni a cui la ricorrente rinvia sono tutte precedenti alla perizia pluridisciplinare. Per contro, la perita neurologa aveva vagliato tutta la raccolta anamnestica, riassumendo gli atti rilevanti dal profilo neurologico. Tra questi ultimi vi erano anche le refertazioni mediche dei curanti attestanti, oltre all’incapacità lavorativa del 50%, anche i limiti funzionali, il trattamento in atto e le osservazioni in punto alle possibilità di reintegrazione (doc. 50, pagg. 306-312 incarto AI).
È in ogni caso bene ricordare che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.5.).
Circa l’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività inizialmente accertata dal dr. __________ (doc. 23 incarto AI), si rileva che lo stesso medico SMR, vagliato il rapporto peritale, ha modificato la sua iniziale presa di posizione, allineandosi a quanto accertato dagli esperti indipendenti (doc. 52 incarto AI).
Per quanto concerne la critica secondo cui la dr.ssa __________, nell’accertamento dell’incapacità lavorativa non abbia debitamente considerato il fatto che durante l’attività lavorativa la ricorrente presentava uno stato valetudinario che ne comprometteva il rendimento, vale quanto segue.
Né nella domanda di prestazioni del settembre 2021, né nel curriculum vitae dell’8 ottobre 2021 la ricorrente aveva allegato che l’assenza dal circuito lavorativo dal 2012 fosse da ricondurre al suo stato di salute (docc. 3 e 10 incarto AI). La stessa dr.ssa __________ aveva accertato l’incapacità lavorativa del 50% limitatamente ai periodi dal 18 giugno al 31 agosto 2020 e dal 14 ottobre 2021 al 30 novembre 2021, rinviando al dr. __________ per ulteriori dettagli (doc. 15 incarto AI).
Nel rapporto medico del 20 gennaio 2022 il curante neurologo, oltre a riprendere i periodi d’incapacità lavorativa accertati dalla dr.ssa __________ (rinviando esplicitamente al relativo formulario, doc. 21, pag. 118 incarto AI), circa la situazione lavorativa aveva attestato quanto riferitogli dall’insorgente, ossia che “Non lavora dal 2012; era impiegata e faticava già allora” (doc. 21, pag. 120 incarto AI), senza tuttavia accertare alcuna incapacità lavorativa per tale periodo, avendola peraltro presa in cura solo dal 27 agosto 2020 (doc. 21, pag. 117 incarto AI).
E neppure la curante psichiatra, nel suo rapporto del 2 agosto 2022 – le cui conclusioni sono state smentite dalla dr.ssa __________ (doc. 50, pagg. 350-381 incarto AI) – aveva messo in correlazione il frequente cambio di datore di lavoro con la situazione valetudinaria (doc. 32, pagg. 153, 157 e 158 incarto AI)
Inoltre, l’insorgente aveva riferito alla perita internista che “La sua malattia genetica in precedenza le avrebbe permesso di svolgere un’attività lavorativa al 100%, ma già allora con molta fatica, mentre a seguito della nascita della figlia in gennaio 2017, i disturbi correlati alla malattia sarebbero peggiorati in modo repentino ed importante, tale da non essere più compatibile con alcun tipo di attività” (doc. 50, pag. 217 e seg. incarto AI).
Nell’ambito dell’esame peritale la ricorrente aveva riferito quanto segue (doc. 50, pag. 218 incarto AI, sottolineature del redattore):
" 3.2.3 Anamnesi professionale
Dopo l’apprendistato […] lavora per la stessa ditta come impiegata al 100% […]. Dice che si trattava di un’attività fisicamente piuttosto impegnativa, doveva spostarsi molto in fabbrica tra i vari reparti, per cui ha preferito cambiare attività. Dal 2003 al 2004 lavora […] come impiegata […]. Anche questa attività veniva percepita come impegnativa in quanto doveva spesso trasferirsi tra due sedi di lavoro diverse. Dal 2004 al 2005 lavora come impiegata […] al 100% […]. Dal 2005 al 2008 lavora come impiegata presso la ditta d’abbigliamento […] al 100% […]. Ha dovuto lasciare l’attività in quanto l’azienda aveva smesso l’attività. Seguono poi due anni di disoccupazione, durante i quali avrebbe svolto qualche programma occupazionale. Dal 2010 al 2011 lavora come impiegata presso una ditta d’abbigliamento […] al 50% e non aveva trovato altra occupazione. Ha perso il posto a causa di ristrutturazione interna […]. Inizia pertanto un ulteriore periodo di disoccupazione, durante il quale, nel corso del 2012, svolge uno stage […] al 100% con mansioni generali d’ufficio per la durata di 3 mesi. Da allora non ha più svolto alcuna attività lavorativa. Le prestazioni di disoccupazione sono scadute nel corso del 2014 e da allora è stata messa a beneficio di prestazioni assistenziali. […].”
Non vi è quindi alcuna refertazione medica che pone in correlazione il frequente cambiamento di posto di lavoro e/o l’assenza dal circuito lavorativo con l’affezione neurologica, tale asserzione assurgendo a mera allegazione di parte.
Ad ogni buon conto, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la dr.ssa __________ ha tenuto debitamente conto di quanto l’insorgente ha riferito ai curanti e alla perita internista (doc. 50, pagg. 306-316 incarto AI), con i quali si è trovata solo parzialmente d’accordo in punto all’incapacità lavorativa (doc. 50, pag. 326 incarto AI).
In sintesi, conformemente al mandato peritale quale esperta esterna indipendente, la dr.ssa __________ ha debitamente vagliato la documentazione agli atti, valutando obiettivamente lo stato valetudinario della ricorrente, formulando le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, rilevando i limiti funzionali, accertando un’incapacità lavorativa del 40% dal luglio 2017 e confrontandosi criticamente con le conclusioni dei curanti (doc. 50, pagg. 322-330 incarto AI).
Visto quanto precede, la perizia della dr.ssa __________ non presta il fianco a critiche e va integralmente confermata.
2.7. La ricorrente critica, seppur indirettamente, la valutazione economica operata dall’Ufficio AI in punto all’effettiva possibilità di reintegrazione nel circuito lavorativo (I, pag. 5, sottolineature del redattore: “[…] si chiede […] una decisione motivata che abbia […] a rivalutare, con l’aiuto di una perizia pluridisciplinare […], il reale stato di salute fisico della ricorrente, al fine di determinare in maniera definitiva il grado di incapacità lavorativa […]. Si tratterà inoltre di approfondire le reali possibilità lavorative e di guadagno dell’assicurata allo stadio attuale consci del fatto che la ricorrente è da più di 10 anni fuori dal mondo del lavoro”), ragione per cui questo Giudice può limitare la disamina a questo aspetto.
Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).
In casu, fondandosi sulla perizia del 23 agosto 2023 – integralmente confermata in questa sede (cfr. supra consid. 2.6.2.) – la consulente in integrazione ha allestito il rapporto del 13 settembre 2023 (cfr. supra consid. 1.2.). Dopo aver riassunto i limiti funzionali, le risorse e la capacità lavorativa accertata dai periti, la consulente si è così determinata (doc. 53 incarto AI, sottolineature del redattore):
" Sulla base della documentazione agli atti, si ritiene di essere in misura di prendere posizione circa la reintegrabilità in tutta tranquillità […]. Sulla base delle limitazioni indicate a livello medico-teorico, esistono attività esigibili […] non qualificate alle quali l’assicurata avrebbe potenzialmente accesso. A titolo […] di esempio […], si possono citare le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile. Penso in particolare ad attività quali:
addetto alla qualità o imballaggio
operaio generico nell’industria
operaio non qualificato nell’industria manifatturiera, ad esempio di piccole viti o bulloni. Con dotazione ergonomica.
addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, senza ronda e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o a sforzi fisici.
aiuto in attività amministrative collaterali semplici quali scansione documenti, duplicatura.
In conclusione, le attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell’assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all’azienda. In base alle diverse opzioni indicate, l’assicurata potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio. […] Non entro nel merito di provvedimenti professionali di riformazione art. 17 LAI in quanto non sarebbero semplici ed economici in virtù delle possibilità reintegrative successive ad una formazione ma soprattutto poiché la sua capacità lavorativa è la medesima in attività abituale che adeguata motivo per cui non si diminuirebbe in discapito economico. Per le medesime motivazioni alla luce di un’attività abituale ancora esigibile nella % del 60 e pari ad attività adeguate, non entro nel merito di provvedimenti di collocamento art. 18 LAI. Non entro neppure nel merito di provvedimenti ai sensi dell’art. 14 LAI in quanto la prognosi non indica un possibile miglioramento della CL attraverso un recupero graduale. Alla luce di tutto ciò, non ritengo pertinenti provvedimenti professionali. Il mandato reintegrativo è convenientemente evaso.”
La consulente in integrazione ha valutato, fondandosi sulle limitazioni e sulle indicazioni mediche, la reintegrabilità della ricorrente nel circuito lavorativo, individuando un ampio ventaglio di attività semplici, leggere e ripetitive che non presuppongono qualifiche pregresse e che possono essere svolte dopo una breve introduzione. L’agire della consulente in integrazione risulta conforme alla surriferita giurisprudenza e non presta il fianco a critiche.
Pertanto, la censura dell’insorgente è priva di fondamento.
2.8. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), la ricorrente ha chiesto l’audizione personale ed una valutazione esterna indipendente.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove di carattere medico.
Il Tribunale federale ha stabilito che una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio e di rilevanza per il caso in disamina, istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono ad esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare l’obbligo di indire un pubblico dibattimento (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; Bollinger, BSK-ATSG, n. 11 e segg. ad art. 61 LPGA).
Nella presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale – la parte ricorrente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento.
Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente a questo Giudice di emanare il proprio giudizio.
Per i suddetti motivi, l’audizione dell’assicurata come pure una valutazione esterna indipendente si rivelano superflue.
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.10. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), la ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.6.1.-2.7., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti