Incarto n. 32.2023.105
FC
Lugano 31 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 11 settembre 2023, confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese di settembre 2021 da RI 1, nato nel 1976, di professione giardiniere, ritenendolo inabile in misura del 50% dal 1° gennaio 2021 nella sua attività quale giardiniere, ma nuovamente abile in misura piena in ogni attività dal 1° luglio 2021 con un conseguente grado di invalidità dello 0% (doc. B);
contro la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento. Sulla base di nuove certificazioni mediche, egli postula il riesame della sua richiesta di rendita, essendo le sue condizioni di salute peggiorate e non potendo egli più esercitare la sua professione di giardiniere (I e III e doc. B1-B3);
con la risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 31 ottobre 2023 del dr. __________ del SMR (il quale ha osservato che, in considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurato, appariva necessario procedere ad “ulteriori approfondimenti verosimilmente in ambito internistico, pneumologico, cardiologico, reumatologico, psichiatrico”; doc. VI/1) – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (VI);
con scritto 29 novembre 2023 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (VIII);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, l’assicurato ha presentato la sua domanda di prestazioni AI nel settembre 2021, lamentando un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020. Con la decisione contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal gennaio al luglio 2021, un periodo di inabilità lavorativa del 50%, ha concluso che, fatta esclusione per tale periodo, l’assicurato era da considerare abile nella misura completa in ogni attività con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. A). Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni l’11 settembre 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021;
Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 31 ottobre 2023 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione versata agli atti – comprendente una certificazione del 17 ottobre 2023 del dr. __________, reumatologo, attestante “gotta tofacea poliarticolare, insufficienza renale cronica verosimilmente su nefroangiosclerosi stadio G3bA3 con peggioramento acuto il 3.10.2023 (creatinina 328 Imola) su utilizzo regolare di antiinfiammatori non steroidei, ipertensione arteriosa mal controllata, consumo elevato di etile, Pancreatite di verosimile origine etilica, asma bronchiale allergico, broncopatia”, doc. B1; uno scritto del 25 ottobre 2023 della dr.ssa __________, internista, attestante un’inabilità lavorativa completa per le diagnosi di “cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva probabilmente di origine ipertensiva, broncopatia cronica ostruttiva GOLD 2B con componente asmatica, insufficienza renale cronica verosimilmente su nefroangiosclerosi st. G3bA3, gotta tofacea poliarticolare, consumo inadeguato di etile, tabagismo cronico, iniziale gonartrosi mediale ginocchio destro, esiti di pancreatite”, doc. B2; un rapporto di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ a conclusione di una degenza dal 26 settembre al 1° ottobre 2023 per “dolori articolari di ndd” che ha concluso ponendo l’indicazione ad una “rivalutazione medica clinica-laboratoristica” tramite il curante “il prima possibile” e preannunciando una convocazione per una valutazione ambulatoriale (doc. B3) – era opportuno procedere ad “ulteriori approfondimenti verosimilmente in ambito internistico, pneumologico, cardiologico, reumatologico, psichiatrico” (VI/1);
sulla base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione del 31 ottobre 2023. Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza) e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurato tutti i suoi diritti di difesa” (VI);
a tale richiesta ha aderito il ricorrente in data 29 novembre 2023, affermando che “(…) in risposta al vostro scritto del 21 novembre vi comunico che sono d’accordo con la proposta dello spettabile Ufficio Invalidità” (VIII);
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. Come anticipato anche dall’Ufficio AI nella risposta (VI), in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’11 settembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti