Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.103
Entscheidungsdatum
22.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.103

jv/gm

Lugano 22 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, di formazione educatrice sociale (con diploma) ed assistente di cura (con diploma parificato), da ultimo attiva al 50% quale supporto amministrativo per la __________, il 29 luglio 2015 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo una “forte depressione a seguito di problemi professionali e familiari” ed una “poliartrosi invalidante” (docc. 1-4 e 14 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI, fondandosi in particolare sulla perizia psichiatrica del 5 novembre 2015 del __________ (doc. 31 incarto AI), sul rapporto del 29 aprile 2016 d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 36 incarto AI) e sul rapporto SMR dell’8 maggio 2017 (doc. 66 incarto AI), con decisione del 19 aprile 2018 (docc. 79 e 82 incarto AI) ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita dal 1. ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e dal 1. settembre 2015 al 29 febbraio 2016.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. L’11/18 maggio 2022 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni adducendo un peggioramento della sua situazione valetudinaria (doc. 94 incarto AI).

Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 95 incarto AI), fondandosi sui rapporti del 9 maggio 2022 (doc. 90 incarto AI) e del 13 giugno 2022 (doc. 101 incarto AI) della curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), sul rapporto del 13 giugno 2022 del curante dr. __________ (medico generico) e sul rapporto SMR del 19 agosto 2022 (doc. 104 incarto AI), con decisioni del 16 e del 23 marzo 2023 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera con grado AI del 100% dal 1. novembre 2020 (docc. 121, 122, 125-127 incarto AI) con versamento dal 1. novembre 2022, trattandosi di una domanda tardiva.

Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

1.3. Il 7 dicembre 2022 l’assicurata ha presentato una domanda di assegno per grandi invalidi (di seguito AGI) (docc. 114 e 116 incarto AI).

Sulla scorta del rapporto del 27 giugno 2023 d’inchiesta domiciliare (doc. 128 incarto AI) e del rapporto SMR del 17 luglio 2023 (doc. 130 incarto AI), con decisione del 26 settembre 2023 (doc. 132 incarto AI) l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di AGI.

1.4. L’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 26 settembre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad un AGI di grado lieve e “di essere esentata dal pagamento di ogni onere”.

Sostiene che il ritrovamento del corpo esamine della figlia, suicidatasi il 21 marzo 2021, abbia esacerbato in modo importante le affezioni psichiche preesistenti a cui si è aggiunta una sindrome da stress post traumatico, con un’intensa presa a carico psichiatrica e farmacologica. Riporta che le affezioni psichiche l’hanno anche resa inidonea alla guida, inficiato ogni possibilità di interazione sociale con il mondo esterno, rendendosi necessario un accompagnamento anche solo per fare la spesa. In sostanza, ella ritiene di non essere più autonoma per molti aspetti della vita, non capacitandosi di come sia possibile rifiutarle il diritto all’AGI di grado lieve a fronte del diritto ad una rendita d’invalidità intera.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 13 ottobre 2023 del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) secondo cui si rendono necessari ulteriori accertamenti medici coinvolgendo la curante psichiatra.

Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere ad un approfondimento medico.

1.6. Con scritto del 19 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VII+1).

1.7. Con ulteriore scritto del 24 ottobre 2023 la ricorrente ha comunicato, di essere disposta a sottoporsi ad approfondimenti medici, chiedendo la presenza della dr.ssa __________ e, qualora lo ritenesse necessario, dell’infermiera psichiatrica __________ (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di AGI presentata dall’assicurata il 7 dicembre 2022.

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):

vestirsi/svestirsi

alzarsi/sedersi/coricarsi

mangiare

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

2.5. In concreto questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 24 ottobre 2023.

Infatti, per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad un AGI, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario. Considerato che lo stesso medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato la necessità di procedere ad approfondimenti medici (cfr. supra consid. 1.5.), ritenuto che la ricorrente è già al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) e rilevata la gravità della situazione descritta nell’allegato di ricorso in punto alla mancanza pressocché totale di interazioni sociali con il mondo esterno a seguito del tragico evento familiare (cfr. supra consid. 1.4.), un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile. Tale approfondimento dovrà, se del caso, coinvolgere specialisti esterni.

Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti medici.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, la ricorrente non essendo patrocinata in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14 dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii). Per i medesimi motivi l’istanza di esenzione “dal pagamento di ogni onere” è divenuta priva d’oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 settembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.5.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.

L’istanza di esenzione “dal pagamento di ogni onere” è priva d’oggetto.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

16