Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.102
Entscheidungsdatum
11.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2023.102

cs

Lugano 11 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1990, ha beneficiato fino all’età di 20 anni di provvedimenti sanitari e di fisioterapia per la cura dell’infermità congenita n. 485 OIC, la sindrome di Marfan. Egli ha necessitato di cure specialistiche in particolare per patologie agli occhi, alla schiena e per eventuali problematiche cardiache.

1.2. Nel mese di dicembre 2010 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni dell’AI volta ad ottenere misure di reintegrazione quali un sostegno per un orientamento professionale. Dopo aver esaminato varie possibilità ed aver accertato una totale capacità lavorativa in attività adeguate alle limitazioni funzionali rilevate, con decisione del 12 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha chiuso la pratica poiché RI 1 ha deciso di proseguire con la formazione di panettiere/pasticciere, sottoscrivendo un contratto di tirocinio (doc. 52, inc. AI).

1.3. Nel corso del mese di ottobre 2016 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI a causa di problemi di salute alla schiena in seguito all’attività di panettiere e di una patologia psichica, consistente in un disturbo da attacchi di panico con elementi di evitamento fobico, in cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

L’assicurato ha indicato di non aver conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) nella professione di panettiere/pasticciere e di aver passato gli esami teorici ma non, per due volte, quelli pratici. L’Ufficio AI ha quindi sottoposto l’interessato ad una valutazione pluridisciplinare ad opera del __________, redatta il 12 dicembre 2017, e che ha accertato un’inabilità lavorativa in ogni attività del 70% da dicembre 2014 e del 50% da settembre 2015 fino al 29 febbraio 2016. Dal 1° marzo 2016 è stato dichiarato inabile al 50% nella precedente attività di panettiere/pasticciere e al 20% in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute (inc. AI, doc. 81 e 82).

1.4. Nel corso del mese di luglio 2018 RI 1 ha svolto un accertamento professionale presso il __________ che lo ha portato ad una riqualifica professionale come impiegato di commercio AFC, profilo esteso, con sottoscrizione di un contratto di apprendistato presso __________. L’Ufficio AI ha garantito la riqualifica professionale dal 27 agosto 2018 al 26 agosto 2021 ed il sostegno scolastico, con riconoscimento della piccola indennità giornaliera.

L’assicurato ha concluso la formazione, con conseguimento del dell’AFC di impiegato di commercio profilo esteso e avviamento della fase di ricerca di un posto di lavoro con l’aiuto di vari enti. Con comunicazione del 31 agosto 2021, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 l’accertamento delle possibilità di reintegrazione presso __________ ed il 21 novembre 2021 ha garantito un percorso formativo pratico presso l’azienda __________ per il periodo dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022, poi prolungato dal 23 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 (comunicazione del 23 novembre 2022), al termine del quale l’Ufficio AI lo ha ritenuto reintegrabile nella misura dell’80% in attività adeguate quale impiegato di commercio.

1.5. Con progetto di decisione del 27 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni alla luce di un grado d’invalidità del 13% (doc. 241, inc. AI). In sede di osservazioni l’assicurato ha contestato la valutazione della resa dell’abilità lavorativa residua ed i redditi da valido e da invalido ed ha calcolato un grado d’invalidità del 47% (doc. 251, inc. AI). Con decisione del 23 agosto 2023 l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta in considerazione di un grado d’invalidità del 16% (doc. 257, inc. AI).

1.6. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per completamento dell’istruttoria (doc. I).

Riassunta la fattispecie, il ricorrente ha contestato sia il reddito senza danno alla salute, chiedendo l’applicazione del livello di competenza 2 dei dati RSS nel settore della produzione alimentare 10-11, in luogo del livello di competenza 1, sia la resa della capacità lavorativa residua (riduzione del rendimento del 20% nell’attività di impiegato di commercio), che l’assicurato ritiene che sia da approfondire maggiormente.

L’insorgente ha affermato:

" (…) Controverso nella fattispecie, rimangono la definizione del reddito senza invalidità, della capacità lavorativa restante e di conseguenza del reddito con invalidità.

Il reddito senza danno alla salute è stato definito dall'Ufficio AI in applicazione dei dati RSS nel settore della produzione alimentare 10-11, per uomo in attività semplici e ripetitive, ossia il livello di competenza 1. L'Ufficio AI ha negato l'applicazione del livello di competenza 2, come richiesto con le osservazioni del 30.03.2023 al progetto AI, con la seguente motivazione: "il mancato conseguimento dell'AFC quale panettiere-pasticciere, che in effetti non è stato conseguito per ben due volte, non è imputabile al danno alla salute, infatti se non avesse raggiunto gli obiettivi formativi richiesti non avrebbe potuto presentarsi agli esami AFC due volte. Da notare inoltre che il danno alla salute assume carattere invalidante a decorrere dal mese di dicembre 2014, mentre per la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa verso giugno- agosto dello stesso anno".

1.1 La posizione dell'Ufficio AI non può venir condivisa.

1.1.1 Innanzitutto, va sottolineato che i dati RSS sono suddivisi, per ogni ramo economico, in livelli di competenza e non più di qualifica. In altre parole, la scelta del livello da ritenere per la definizione del reddito senza invalidità non dipende dalla o dalle certificazioni ottenute, nella nostra fattispecie l'AFC, ma dalle competenze che il tipo di attività richiede. Come già esposto nelle mie osservazioni del 30.03.2023, consultando il sito orientamento.ch vi si trova la descrizione delle attività del panettiere pasticcere (avviare le impastatrici meccaniche, preparazioni di svariati pani, dolci e torte anche salate, ecc.), nonché i temi di insegnamento (lavorazione artigianale e tecnologia, qualità e sicurezza, ideazione e creazione, economia aziendale). Non si tratta affatto di un'attività semplice e ripetitiva, bensì di un'attività che richiede conoscenze particolari ed utilizzo di macchinari e quindi un'attività con competenze di livello 2.

1.1.2 Secondariamente, ma non per importanza, e contrariamente da quanto sostenuto dal consulente professionale, è il danno alla salute ad aver impedito all'assicurato l'ottenimento della certificazione AFC. E noto che l’assicurato è affetto dalla sindrome di Marfan. Per le conseguenze di tale sindrome ha presentato un peggioramento dei dolori durante l'apprendistato di pasticcere/panettiere, come confermato dalla perizia reumatologica __________ del dr. med. __________. L'assicurato non sarebbe stato in grado di portare avanti l'attività intrapresa. Ma, oltre a ciò, accanto alla problematica somatica, si è sviluppata quella psichiatrica: "Gli aspetti disfunzionali di personalità, già presenti in epoca preadolescenziale (come si evince dalla difficoltà a scegliere l'iter scolastico) si sono resi progressivamente evidenti con il trascorrere degli anni causando battute di arresto in corrispondenza con eventi di vita significativi dal punto di vista del processo di autonomizzazione. In quest'ottica appare comprensibile come proprio in prossimità dell'esame che avrebbe sancito una maggiore definizione di sé sul piano professionale egli abbia manifestato uno scompenso su base ansiosa. Si nota a tale proposito che lo sviluppo di attacchi di panico è uno scompenso frequente in personalità con aspetti di organizzazione di tipo fobico come quella descritta nell'assicurato" (rapporto perita __________ dr.ssa med. __________ del 09.10.2017, pag. 9).

La perita, infatti, conferma quanto descritto in anamnesi dallo psichiatra curante dr. med. __________: "Il quadro sintomatologico è esploso nel dicembre 2014, con crisi di ansia acuta con correlati vegetativi completi e paura di morire per una complicanza cardiaca della S. di Marfan, comportante alcuni accessi al pronto soccorso. Tale malattia lo ha portato ad interrompere a più riprese l'apprendistato di formazione per pasticcere ed infine ad essere bocciato all'esame finale (luglio 2016), dopo un precedente fallimento per non essersi presentato, a causa della compromissione delle prestazioni su base ansiosa e relative complicante evitanti" (rapporto dr. med. __________ del 04.04.2017 agli atti).

È palese quindi che la problematica psichiatrica ha compromesso la formazione dell'assicurato.

1.2 Mi preme rilevare inoltre che l'Ufficio AI è pure contradditorio nel sostenere che il danno alla salute ha carattere invalidante a decorrere dal dicembre 2014 e allo stesso tempo affermare che la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa nel giugno-agosto dello stesso anno. Concretamente una prima formazione, come qualsiasi altra formazione necessitante di certificazione, la si conclude con l'ottenimento della certificazione. Ne consegue che nel giugno-agosto 2014 l’assicurato non aveva ancora concluso il suo percorso formativo, visto che non si era presentato agli esami finali. La motivazione addotta dal consulente professionale è dunque priva di fondamento.

Ma il consulente professionale si contraddice pure nel considerare che la mancata formazione - ottenimento AFC - non è imputabile al danno alla salute. Inizialmente, infatti, ha considerato diversamente la situazione. In particolare, nella scheda di segnalazione __________ (luglio 2018) riporta a chiare lettere che "L'assicurato a causa di problemi di salute ha dovuto abbandonare la formazione di base di panettiere - pasticcere". Tale considerazione viene ancora ripresa al termine di tutto il percorso provvedimenti professionali come scritto nel rapporto finale SIP del 23.09.2022: "Poi ha svolto un apprendistato di panettiere-pasticcere dove ha dovuto cambiare ben 3 volte datore di lavoro per i problemi di salute sorti. Di fatto quest'attività non può più svolgere!...". Per cui non si comprendono i motivi per i quali il consulente professionale si distanzia da quanto legalmente previsto, ossia ritenere quale reddito senza invalidità il reddito che avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione (art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022).

1.3 Conformemente all'art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente all'art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022, il reddito da valido va definito in base ai dati RSS della Tabella TA1 Skill level, ramo economico 10-11, uomini, livello di competenza 2. Secondo i dati RSS 2020 il reddito da valido ammonta a CHF 68'693.16 (CHF 5'426.- : 40 x 42.2 ore nel settore x 12), secondo i dati RSS 2016, applicabili nel 2017, il reddito senza invalidità è di CHF 67'117.41 (CHF 5'289.- : 40 x 42.3 ore nel settore x 12)

Per questi motivi la decisione in merito al reddito senza invalidità va fermamente censurata.

(…)

  1. Nella decisione impugnata l'Ufficio AI conclude che secondo gli accertamenti è possibile confermare una riduzione del rendimento del 20% nell'attività di impiegato di commercio esercitata nella misura del 100%. Anche questa conclusione non può venir condivisa.

2.1 La posizione dell'Ufficio AI si fonda sulla valutazione medico teorica della capacità lavorativa operata dal __________ (vedi rapporto __________ del 12.12.2017).

Tuttavia, come evidenziato in modo puntiglioso nei fatti del presente allegato, il percorso formativo per l'ottenimento dell'AFC come impiegato di commercio ha fatto emergere chiaramente il bisogno di accompagnamento e di sostegno e la dipendenza da terzi, pregiudicandone l'autonomia nella pianificazione del lavoro, il rispetto delle scadenze, il ritmo di lavoro, la qualità del lavoro e di conseguenza limitando nella misura del 50% la capacità di rendimento. Durante tutto il percorso formativo l’assicurato ha continuato a presentare queste difficoltà, motivo per il quale i responsabili della formazione hanno incontrato il curante a più riprese, invitando lo stesso consulente professionale che tuttavia non incontrerà mai il curante durante la formazione.

La discrepanza tra la valutazione medico teorica della capacità lavorativa e quella resa dall'azienda formatrice è palese. Per questo motivo non si comprendono le ragioni per le quali il consulente professionale non abbia sottoposto il problema a chi di competenza, vale a dire al SMR.

Un chiarimento al riguardo andava fatto soprattutto in considerazione di quanto già emerso nelle conclusioni peritali del __________: "Un altro aspetto personologico riscontrato nell'assicurato riguarda alcune disfunzioni di tipo metacognitivo, in particolare relative alla capacità di individuare scopi ed obiettivi personali e a regolare il proprio comportamento in funzione degli stessi. Ne risulta che l’assicurato pur desiderando, ed apparentemente impegnandosi per il raggiungimento di una condizione di maggiore autonomia, in accordo con quanto sostenuto dal curante, risulta di fatto bloccato sul piano evolutivo, con grandi difficoltà a staccarsi dalla figura di accudimento primaria. Questa disfunzione viene vicariata dalla tendenza a ricercare aiuti esterni volti al sostegno e alla direttività (nostra sottolineatura).

La testistica somministrata in data 19.09.2017 dallo psicologo Dr. __________, ha riportato tratti di fragilità, immaturità, problematiche nelle relazioni intime, difficoltà a prendere iniziative, ad assumere responsabilità, incertezza nelle decisioni. Conferma anche una rappresentazione di sé contradditoria che oscilla tra posizioni di sopravalutazione e vissuti di inadeguatezza. Inoltre "il vissuto di mancanza di aiuto e protezione crea comportamenti simili a quelli di uno stato di sovraccarico. Il soggetto si sente indifeso, senza risorse e spaventato dalle richieste della vita quotidiana, l'organizzazione della personalità sarà più immatura e vulnerabile"" (rapporto __________ del 12.12.2017, discussione tra i periti pag. 19).

In sostanza emerge che la disfunzione osservata dai periti __________ è confermata dalle valutazioni dell'azienda formatrice; ma ciò che risulta evidente dal percorso formativo è che la tendenza a cercare aiuto si traduce nei fatti in una costante dipendenza da terzi per pianificare e portare a termine le attività richieste - dipendenza osservata e comunicata al SIP durante i 3 anni di formazione! -, inficiando di fatto autonomia, affidabilità e ritmo di lavoro. Questo motiva verosimilmente una riduzione di rendimento maggiore rispetto a quanto valutato dai periti. In tal senso anche le esigenze del mercato del lavoro concorrono a sostegno di una riduzione di rendimento maggiore.

Nel mercato del lavoro, infatti, le imprese sono confrontate con la pressione circa la redditività, la competitività, la gestione dei costi, per cui agli impiegati si richiede capacità di adattamento importante, saper reggere il ritmo di lavoro, efficienza (STF 9C_248/2018), ossia capacità in cui l’assicurato ha presentato difficoltà (pianificazione e rispetto delle scadenze) se non sostenuto da terzi.

Ne consegue che l'amministrazione non può semplicemente evadere la discrepanza delle valutazioni del rendimento in favore della valutazione medico-teorica, quando siamo in presenza di indizi concreti a sostegno di una riduzione maggiore del rendimento rispetto a quella ritenuta dai periti __________.

La pratica andava sottoposta al SMR, rispettivamente al __________ per un chiarimento.

L'istruttoria è per questi motivi carente.

2.2 La carenza istruttoria è oltremodo grave, se consideriamo che lo psichiatra curante, incontrato finalmente dal consulente professionale per la prima volta in data 23.09.2022, ha esplicitamente riconfermato anche dal punto di vista medico una riduzione di rendimento nella, misura del 50%. La posizione del medico curante è stata tuttavia alquanto ignorata dal consulente professionale; ha, infatti, esplicitamente ribadito al medico che "Sono andato a rivedere le valutazioni dell'ultimo anno ed invece a noi risulta che RI 1 abbia sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno al 80%" (vedi documento istruttoria: verbale del 23.09.2022 agli atti).

In realtà dagli atti non emerge quanto sostenuto dal consulente professionale e riferito al medico curante!

2.2.1 Dopo la formazione ricevuta da __________ e al fine di completare la formazione e preparare l’assicurato al mondo del lavoro, l'Ufficio AI ha autorizzato un periodo presso __________ (Azienda di pratica) dove l’assicurato doveva essere valutato per le competenze acquisite e completate quelle lacunose (vedi proposta misure e provvedimenti del 25.08.2021). Nel dossier ritroviamo il rapporto di autovalutazione dell'assicurato, ma non vi è traccia della valutazione dell'Azienda di pratica. Considerando le difficoltà incontrate durante la formazione, questa valutazione andava richiesta soprattutto per confermare o meno la tendenza dell'assicurato a ricercare aiuto esterno. Ma anche su questo punto l'istruttoria è lacunosa.

2.2.2 Risulta poi evidente dagli atti, che l'attività svolta presso __________ non è mai stata esercitata nella misura del 100% (vedi valutazione della prestazione del 21.09.2022, quindi precedente all'incontro con il curante dr. med. __________). Ma ciò che più ci lascia perplessi è la presa di posizione del __________ alle mie osservazioni. In sostanza il consulente non può confermare la percentuale lavorativa effettivamente svolta per __________: "Presso l'ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa, nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo postCOVID. È stato difficile per il titolare controllare l'effettiva presenza e gli orari di lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nelle esecuzioni dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a distanza" (documento d'istruttoria: presa di posizione SIP del 26.07.2023). Per poi confermare poco oltre che il suo tempo di lavoro era dell'80%. Per cui quanto sostenuto dal consulente professionale nell'incontro con il curante in merito alla percentuale lavorativa è privo di fondamento.

2.2.3 Infine, un datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro sull'attività prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%, può solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80% non rende al 100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al 60%.

In altre parole, ci troviamo confrontati con una doppia riduzione: da un lato di presenza (l’assicurato non è mai stato testato nel mercato del lavoro primario per un'attività con tempo di lavoro al 100%) e, nel tempo di presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo più vicino al 60% che all'80%.

Ancora una volta abbiamo una valutazione della capacità lavorativa che diverge con quella medico teorica resa dal __________ ca. cinque anni prima (perizia __________ 2017), ma nessun approfondimento in merito alla discrepanza che emerge chiaramente. Le certezze del consulente professionale secondo le quali RI 1 "in futuro, allorquando conosce bene il lavoro possa lavorare anche al 100% con buon 80-100% di rendimento e di ritmo di lavoro" (vedi presa di posizione SIP alle mie osservazioni) non sono corroborate da indizi concreti. Dal dossier, come dimostrato dal percorso formativo come pure dal periodo di attività presso __________, emergono invece difficoltà che influiscono in modo importante sul rendimento e sul ritmo di lavoro, tant'è vero che proprio durante l'anno di pratica professionale presso __________ il datore di lavoro ha avvisato il consulente professionale che "RI 1 da un po' di tempo non rispetta gli orari, in particolare non è raggiungibile e richiama dopo molto tempo” (vedi annotazione per l’incarto del 11.05.2022). In altre parole, le difficoltà di pianificazione e rispetto delle scadenze riscontrate durante il tirocinio, e ribadisco comunicate al consulente professionale in ogni valutazione ma, oserei dire, mai prese sul serio, vengono riscontrate anche dal datore di lavoro di __________, tant'è vero che passano ulteriori due mesi e l'Ufficio AI decide di diffidare l’assicurato con la motivazione "vi è calo considerevole delle prestazioni, che è distratto e non rispetta i termini dati" (diffida del 13.07.2022). Le motivazioni della diffida sono esattamente i punti deboli riscontrati durante la formazione presso __________.

Ci sono quindi molti indizi a sostegno che la valutazione del rendimento lavorativo dell'assicurato, ritenuta dall'Ufficio AI, è carente. L'istruttoria al riguardo è lacunosa e richiede un rimando atti, per procedere con un completamento istruttorio della parte medica (rapporto del curante e perizia psichiatrica di decorso per chiarire la divergenza evidenziata) ed in seguito la definizione del reddito con invalidità e la perdita di guadagno subita.

Ne consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati all'Ufficio AI per il completamento dell'istruttoria come indicato. (…)”

1.7. Con risposta del 27 ottobre 2023, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando:

" (…)

  1. Dal lato medico non vi sono elementi clinici determinanti una diversa valutazione del caso in esame. Si reputano ad oggi valide le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare del __________ del 2017, conclusioni tuttora riprese dal SMR (cfr. annotazione del 20 aprile 2023, inc. Al, doc. 253).

  2. In merito all'abilità lavorativa residua dell'assicurato va rilevato che la capacità di rendimento appurata sul luogo di lavoro non era limitata al 50%. La prova pratica presso l'azienda __________ ha determinato non solo limiti come sostenuto da controparte, bensì forze che l’assicurato ha saputo attivare in un impiego sul mercato primario del lavoro, come ben emerge anche dalla valutazione della prestazione redatta dall'azienda in data 22 settembre 2022 (cfr. inc. Al, doc. 224), dove è stato espressamente indicato un rendimento ben superiore al 50% con indicazione, inoltre, che "(...) Non ci sono stati impedimenti fisici e psichici durante l'attività svolta". L'attività era maggiormente svolta via telelavoro, con presenza all'80% circa, ed il signor RI 1 ha saputo svolgere le mansioni affidategli come ben emerge dalle valutazioni espresse.

Va, inoltre, rammentato che, al termine della formazione di impiegato di commercio AFC, le ricerche di lavoro erano indirizzate verso impieghi presenti sul mercato primario del lavoro con attività ben superiore al 50% (dal 70 e 80% al 100%, cfr. inc. Al, doc. 159 - 173; anche l'operatrice sociale di __________ con e-mail dell'8 luglio 2021 indicava per un concorso limitato al 40-60% di valutare se fosse possibile un incremento dell'attività lavorativa ad un 80% di attività, cfr. inc. Al, doc. 168).

Su tale aspetto si rinvia a quanto già indicato dal SIP nel rapporto del 26 luglio 2023 (inc. Al, doc. 255).

  1. Con riferimento al reddito da valido corrispondente all'attività di panettiere/pasticciere stabilita secondo i dati statistici, è l'assenza di esperienza professionale del signor RI 1 nel settore, come anche di competenze particolari acquisite, e non solo l'assenza del conseguimento dell'AFC, ad avere determinato la scelta del livello di competenza 1.

Ad ogni modo, anche reputando per ipotesi di lavoro l'applicazione al caso del livello di competenza 2 per danno alla salute che ha impedito la formazione nel ramo indicato, con riferimento ai dati citati nel ricorso da controparte, dal raffronto dei redditi e con l'abilità ritenuta all'80%, risulterebbe un discapito economico inferiore al tasso minimo del 40% tutelato dall'AI.

In considerazione di quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (doc. IV)

1.8. Con osservazioni del 20 novembre 2023, il ricorrente ha affermato:

" (…) Mi riconfermo con quanto sollevato e richiesto con il ricorso del 2 ottobre u.s., precisando che il SMR (cfr. annotazione del 20 aprile 2023) non si esprime in merito alla discrepanza tra le conclusioni peritali del __________ del 2017 e quanto emerso dal percorso formativo in riguardo alla capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. mandato per SMR del 19 aprile 2023), con la motivazione che non sono di sua competenza. Effettivamente il SMR coinvolto è un medico specialista in medicina interna generale e non uno specialista in psichiatria (ricordo che l’impedimento della capacità lavorativa in attività adeguata è puramente di natura psichiatrica). Pertanto, alla luce della motivazione del SMR e di quanto emerso durante i provvedimenti professionali, una richiesta di chiarimento alla perita psichiatra del __________ s’impone a maggior ragione.

In merito poi alla valutazione della prestazione redatta dall’azienda osservo che essa è stata presa in data 21 settembre 2022 e non in data 22 settembre 2022 (vedi punto 6 della risposta di causa) e in assenza dell’assicurato (mentre in quella del 4 marzo 2022 l’assicurato era presente). Il consulente professionale ha incontrato l’assicurato in presenza dello psichiatra curante solo il giorno successivo (22 settembre 2022) e in tale occasione il curante ha ribadito al consulente professionale una limitata capacità lavorativa nella misura del 50% del suo paziente. Anche in considerazione di questa ennesima divergenza, un chiarimento alla perita psichiatra del __________ va richiesto.” (doc. VI/1)

1.9. Il 4 dicembre 2023 l’UAI si è riconfermato nella sua decisione, rilevando che le capacità e abilità lavorative dell’assicurato sono emerse dall’attività pratica svolta presso __________ e rappresentano un fatto rilevante (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza il 6 dicembre 2023 (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Le cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022) prevedono che:

" (…) le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Nel caso in esame il ricorrente ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di ottobre 2016. L’Ufficio AI ha ritenuto che l’insorgente è stato incapace al lavoro al 70% dal dicembre 2014 in qualsiasi attività, al 50% dal settembre 2015 in qualsiasi attività ed al 20% dal marzo 2016 in attività adeguate, ritenuta un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività (doc. A2).

In concreto l’eventuale diritto ad una rendita AI sarebbe potuto nascere al più presto dal mese di aprile 2017, ossia dopo sei mesi dall’inoltro della domanda (art. 29 LAI; cfr. doc. A2).

Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso di specie, alla luce delle patologie di cui è affetto il ricorrente l’Ufficio AI ha sottoposto il ricorrente ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________, specialista FMH reumatologia; cardiologica: dr. med. __________, specialista FMH cardiologia; oftalmologica: dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia; psichiatrica: dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia), del __________, redatta il 12 dicembre 2017, che conclude, dal mese di agosto 2016, per una capacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento) nell’ultima attività svolta di panettiere/pasticcere e dell’80% (riduzione del rendimento del 20%) in un’attività adatta allo stato di salute dell’assicurato (pag. 208 e seguenti incarto AI).

Quali limitazioni funzionali sono state indicate:

" (…) Dal punto di vista reumatologico secondo il consulente la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla scoliosi grave con dorsalgie. L’A. non è in grado di stare in piedi in modo continuo e facendo uso in modo intensivo degli arti superiori durante l’intera giornata di lavoro. Sono necessarie molte pause supplementari e un’organizzazione ottimale dei compiti che permetta all’A, di riposare la schiena e le braccia regolarmente. È necessaria un’ergonomia perfetta. L’A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero a mediamente pesante che rispetti i criteri precedentemente elencati a tempo pieno e con pieno rendimento. Le risorse fisiche sono descritte dettagliatamente alla fine del consulto reumatologico.

Come già descritto in precedenza dal punto di vista oftalmologico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.

Dal punto di vista cardiologico l’A. è in grado di svolgere altre attività. è possibile che svolga attività al 100% in professioni con impegno fisico da leggero a medio. È esclusa un’attività professionale con impegno fisico pesante, ripetuto, in particolare isometrico o che implica traumi toracici diretti o per decelerazione.

Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente ritiene che l’A. sia in grado di svolgere qualunque altra attività teoricamente esigibile compatibile con il livello culturale, di età, esperienze ed attitudini personali nella misura dell’80%.” (pag. 22-23 della perizia __________, pag. 229-230 incarto AI)

L’esito della valutazione peritale del __________, confermato dal medico SMR dr. med. __________ il 15 dicembre 2017 (pag. 298 incarto AI), non è contestato dal ricorrente che del resto non produce alcun nuovo referto medico. Essendo conforme ai dettami giurisprudenziali (cfr. in merito alla procedura probatoria strutturata in caso di una componente psichiatrica: DTF 141 V 281), la perizia merita conferma.

2.4. Il ricorrente sostiene tuttavia che in seguito al percorso formativo teso all’ottenimento dell’AFC di impiegato di commercio, è emerso un bisogno di accompagnamento, di sostegno e di dipendenza da terzi, con riduzione dell’autonomia nella pianificazione del lavoro, del rispetto delle scadenze, del ritmo e della qualità del lavoro, con una limitazione del 50% della capacità di rendimento, confermata dallo psichiatra curante ancora in occasione dell’incontro del 23 settembre 2022 con il consulente professionale, il quale non ne avrebbe tenuto conto.

L’insorgente si lamenta inoltre del fatto che al termine del periodo di formazione presso __________, non è stato valutato da parte dell’Azienda di pratica.

Il ricorrente evidenzia poi di non aver mai esercitato presso __________ un’attività al 100%, rileva che lo stesso consulente professionale sottolinea la difficoltà per il titolare dell’azienda di controllare l’effettiva presenza e gli orari di lavoro, pur confermando che il suo tempo di lavoro sarebbe stato dell’80%.

Infine l’assicurato afferma che “un datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro sull'attività prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%, può solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80% non rende al 100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al 60%. In altre parole, ci troviamo confrontati con una doppia riduzione: da un lato di presenza (l’assicurato non è mai stato testato nel mercato del lavoro primario per un'attività con tempo di lavoro al 100%) e, nel tempo di presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo più vicino al 60% che all'80%.” La valutazione della capacità lavorativa diverge da quella medico teorica del __________ ma non è stato fatto alcun accertamento ulteriore in merito, neppure tenendo conto che le difficoltà sorte in seno al lavoro svolto per __________ sono simili a quelle riscontrate durante il periodo di apprendistato.

Per l’assicurato l’istruttoria sarebbe lacunosa e necessiterebbe un rinvio degli atti all’Ufficio AI per procedere ad un complemento, consistente nella richiesta di un rapporto al medico curante ed all’allestimento di una perizia di decorso, con successiva definizione del grado d’invalidità.

2.5. Dalle tavole processuali emerge che nel consulto del 9 ottobre 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato sulla base dell’esame clinico, dell’analisi della giornata e del mini ICF-app, che l’assicurato presenta limiti funzionali lievi a carico delle seguenti dimensioni: rispetto delle regole, organizzazione dei compiti, flessibilità, persistenza, assertività, mentre vi è una limitazione da lieve a moderata nelle relazioni intime. Questi limiti determinano una riduzione della capacità del rendimento del 20%. Per la perita l’esistenza di una capacità lavorativa residua superiore al 50% “è corroborata anche dagli elementi emersi dall’anamnesi da cui risulta che soprattutto nell’ultimo anno, l’assicurato ha sempre cercato di rimanere attivo (…), inoltre ha, di recente, sostenuto un colloquio come addetto alla vendita presso la __________ per un impiego dell’80%. Nella determinazione della suddetta IL ho tenuto comunque conto del fatto che in presenza di stress ambientali significativi (che possono coincidere anche con situazioni di carenza di supporto o chiare direttive) vi sia il rischio di un aumento dell’ansia ed un peggioramento del quadro clinico sia più probabile” (pag. 11 del consulto, pag. 271 incarto AI).

In seguito l’insorgente è stato sottoposto ad una valutazione ad opera del __________, al termine del quale è emerso che l’assicurato non è adeguato a svolgere lavori fisici, ma deve piuttosto esercitare attività in ambito amministrativo.

Ciò ha portato l’Ufficio AI a proporgli una riqualifica professionale quale impiegato di commercio AFC con un sostegno scolastico inizialmente nella misura di 2 ore a settimana, presso __________.

Nel primo rapporto del 30 novembre 2018, relativo ai primi mesi di lavoro, i formatori hanno rilevato che l’interessato ha difficoltà di tipo emotivo, organizzativo, di pianificazione del tempo e di rispetto delle scadenze (pag. 376 incarto AI). Il 1° marzo 2019 è stata confermata la necessità di un sostegno, per evitare che l’insorgente non si agiti eccessivamente, e la presenza di lacune nella pianificazione degli impegni (pag. 389 incarto AI). Al termine del primo anno i formatori hanno notato che la formazione procede in modo positivo con buoni risultati sia a scuola che nella pratica e l’atteggiamento dell’assicurato è maturo e coscienzioso. Il suo approccio non è ottimale nella pianificazione delle tempistiche e si trova spesso a dover rincorrere il tempo perduto e quindi si trova in affanno per rispettare le scadenze. Senza il giusto sostegno tende a mollare perché oppresso dagli impegni, mal pianificati nel tempo. Malgrado i buoni risultati a scuola è stato chiesto di rinnovare le ore di sostegno (pag. 396 incarto AI).

Il 6 marzo 2020 i responsabili della formazione hanno rilevato un rendimento ridotto, del 50%, quale apprendista presso lo sportello __________ di __________. La prestazione lavorativa è ridotta per la necessità di un monitoraggio esterno nel rispettare le scadenze e nella pianificazione del suo lavoro. Viene sempre affiancato per evitare di posticipare fino all’ultimo gli impegni che deve portare a termine.

I formatori hanno spiegato che nel mese di ottobre 2019 è stato effettuato un incontro di rete con lo psichiatra, da cui è emerso che nell’assicurato è radicata la paura del fallimento, cosa che emerge anche nel modo di fare, nello sdrammatizzare e nel tranquillizzare gli altri. Questo atteggiamento può portarlo a far sì che il risultato finale sia negativo, quasi ad anticipare e di conseguenza bloccare sul nascere aspettative di risultati positivi nei suoi confronti. Per questo motivo non è stato sottoposto ad un carico importante di mole di lavoro e viene monitorato da vicino per quanto concerne la sua organizzazione e la pianificazione delle scadenze (pag. 414-415 incarto AI). Per i formatori l’interessato ha le qualità personali-professionali-scolastiche per apprendere e raggiungere gli obiettivi richiesti, ad eccezione, almeno per il momento, della capacità di rispettare le scadenze con un'adeguata preparazione nel tempo, ciò che richiede il monitoraggio continuo e che giustifica il non raggiungimento del rendimento del 100% (pag. 416 incarto AI). Tale valutazione è stata confermata anche il 10 luglio 2020 al termine del secondo semestre (pag. 434-435 incarto AI). Se l’assicurato è lasciato libero di fare le attività senza un monitoraggio costante il tempo di esecuzione si allunga e l’affidabilità viene a mancare (pag. 435 incarto AI). I formatori hanno rilevato che la sua dipendenza da terzi per portare a termine i compiti dovrà essere considerata per poterlo aiutare a trovare un lavoro adeguato alla fine dell’apprendistato.

Il 17 marzo 2021 i formatori hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% dovuta al monitoraggio esterno costante ed alla fatica nel rispettare le scadenze e a portare avanti le attività. In alcuni momenti il rendimento è buono, mentre in altri cala drasticamente e deve essere sostenuto ed aiutato per ripartire (pag. 455 incarto AI).

Anche nella fase della ricerca del lavoro avviata prima della fine dell’anno scolastico è emerso che l’assicurato non riesce a rispettare i termini (pag. 394 incarto AI).

Nella valutazione finale del 23 luglio 2021, dopo aver superato gli esami, i formatori hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% (pag. 5050 incarto AI) e l’indicazione che il ricorrente non riesce ad essere autonomo nella pianificazione del proprio lavoro, nel rispettare l’agenda di quello che deve fare e se si trova in ritardo non riesce a ripianificare il proprio lavoro dando delle priorità. Questo lo porta ad essere in perenne affanno, dovendo completare dei compiti all’ultimo momento. I formatori affermano: “questo aspetto ci preoccupa; non siamo sereni nel pensarlo un domani nel mondo del lavoro. Riteniamo doveroso un accompagnamento adeguato, finanziato dall’Assicurazione invalidità, affinché trovi un’attività lavorativa confacente alle sue conoscenze, ma rispettosa dei suoi bisogni personali, legati all’aspetto psicologico-emotivo” e che “al termine dell’apprendistato è importante riuscire ad organizzare un periodo di valutazione della resa effettiva, se possibile sul mercato del lavoro non protetto, per accompagnarlo nel mondo del lavoro. (…) Siamo fiduciosi che possa riservare dei risultati molto positivi, poiché lo vediamo in difficoltà quando deve focalizzarsi su più obiettivi, con ritmi e richieste diverse (ambito scolastico e ambito pratico). Dovendosi concentrare solo nella pratica potrebbe risultare un fattore di vantaggio” (pag. 507-508 incarto AI).

Non riuscendo a trovare un datore di lavoro, il consulente professionale ha avviato un provvedimento per evitare l'iscrizione in disoccupazione dell’assicurato e per tale motivo ha seguito il progetto __________ presso la __________.

Il 15 novembre 2021 l’assicurato ha iniziato una formazione pratica quale collaboratore amministrativo presso __________, in parte in modalità di telelavoro. L’attività è svolta il lunedì mattina e da martedì a giovedì tutto il giorno. Il venerdì l’assicurato continua la sua attività presso __________ (pag. 544 incarto AI). Dal mese di febbraio 2022 ha poi lavorato anche il venerdì presso __________ (pag. 558 incarto AI).

Nella valutazione intermedia del 4 marzo 2022 figura che il rendimento lavorativo e la resistenza psico-fisica sono pari all’80%, il ritmo di lavoro tra il 60% e l’80% (pag. 562 incarto AI).

L’11 maggio 2022 il consulente AI è stato avvisato dal datore di lavoro che l’assicurato da un po' di tempo non rispetta gli orari, non è raggiungibile e richiama dopo molto tempo (pag. 563 incarto AI). Il 13 luglio 2022, accertato che vi è stato un calo considerevole delle prestazioni, l’UAI ha diffidato l’insorgente a dichiarare entro 10 giorni se desiderava continuare con il progetto formativo (pag. 570 incarto AI). Il 22 luglio 2022 il ricorrente ha risposto contestando il calo delle prestazioni e segnalando la volontà di continuare con la formazione, chiedendo al consulente di organizzare un incontro con il proprio medico curante (pag. 575 incarto AI).

Il 21 settembre 2022 il datore di lavoro ed il consulente dell’AI si sono incontrati per la valutazione della prestazione dell’insorgente dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022. In tale contesto è stato indicato che l’assicurato ha avuto una presenza di circa l’80%, una resistenza psico-fisica dell’80%, un rendimento lavorativo tra il 60% e l’80% nonché un ritmo del lavoro e una qualità del lavoro del 60%. Figura inoltre che vi è stato un miglioramento negli ultimi 4 mesi e non ci sono stati impedimenti fisici o psichici nell’attività (pag. 590-591 incarto AI).

Nel corso dell’incontro tra l’insorgente, il consulente ed il curante, tenutosi il 23 settembre 2022, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha segnalato che RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50%, mentre il consulente ha affermato che il ricorrente nell’ultimo anno ha sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno all’80% e che entro un mese il provvedimento professionale sarebbe terminato e l’attuale datore di lavoro non avrebbe potuto tenere l’assicurato quale suo dipendente come invece pensava di fare un anno prima. Ciò a causa delle situazioni economiche incerte (pag. 586 incarto AI).

Il 23 settembre 2022 il consulente AI ha redatto il rapporto finale, dove figura:

" (…) L’assicurato, di anni 32, presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua ex attività di panettiere, mentre in attività [ndr: adeguate] essa è del 80%.

L’assicurato ha dimostrato di poter lavorare nel mondo del lavoro in qualità di impiegato d’ufficio/di commercio. A livello pratico è migliorato in quella che era la sua lacuna principale, ossia quella di rispettare le tempistiche ed i termini di consegna. La qualità del lavoro svolto risulta sempre essere buona. Egli infatti controlla più volte il lavoro svolto prima di riconsegnarlo al responsabile o al cliente.

L’ultimo anno trascorso dapprima a __________ (progetto di ricerca di lavoro) e poi presso la start-up __________ che si occupa di formazione e vendita di droni, ha migliorato molto le performance di RI 1.

L’attuale provvedimento scadrà il prossimo 18.11.2022. Purtroppo la start-up __________ non potrà assumerlo per motivi finanziari e dovrà pertanto rinunciare alla collaborazione con RI 1.

(…).

Riteniamo pertanto l’assicurato come reintegrabile nella misura del 80% in attività adeguata di impiegato di commercio, rispettosa dei limiti funzionali dati.” (pag. 589 incarto AI)

Il 16 novembre 2022, su richiesta del datore di lavoro, la formazione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022 per permettere all’assicurato di acquisire tutte le competenze che, a causa del telelavoro, non è stato possibile impartire. L’ultimo mese sarebbe stato svolto in presenza nei nuovi uffici della società, a __________ (pag. 598 incarto AI).

Una valutazione per questo periodo non è stata effettuata.

Con progetto di decisione del 27 febbraio 2023, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita AI, poiché il grado d’invalidità è del 13%.

In seguito alle osservazioni presentato dal ricorrente, è stato interpellato il medico SMR, dr. med. __________, che ha affermato:

" (…)

da parte mia non mi esprimo in merito ai risultati dell’accertamento lavorativo non essendo di mia competenza

l’assicurato era in cura psichiatrica da 2.2015. è possibile/probabile che la problematica psichica abbia giocato un ruolo nel fallimento dell’esame pratico (rapporto dr. __________ del 4.4.2017). Da notare però che vi erano anche altre problematiche non di stretta pertinenza medica, rimando qui alla nota a pagina 3 della perizia __________: “anche perché nei mesi precedenti non aveva un posto di lavoro stabile” 28.9.2016, richiesta di prestazioni AI.” (pag. 643 incarto AI)

Il 26 luglio 2023 anche il consulente AI ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto di decisione ed ha affermato:

" (…) Presso l’ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa, nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo di postCOVID. È stato difficile per il titolare controllare l’effettiva presenza e gli orari di lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a distanza.

Nella scheda di valutazione del 21.9.2022 il datore di lavoro indica una presenza del 80% ed un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%. Bisogna magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia. Il suo tempo di lavoro era quindi dell’80%. Il rendimento variava tra il 60 e l’80%, ma sempre calcolato su 80% di presenza e non sul 100%.

Stessa cosa vale per ritmo. L’assicurato è stato sempre molto meticoloso e controllava sempre il lavoro da riconsegnare, portando anche dei ritardi. Per questo è stato fissato prudentemente un 60%.

Io credo che RI 1 abbia lavorato bene, con qualità e accortezza. Sono certo che egli in futuro, allorquando conosce bene il lavoro possa lavorare anche al 100% con un buon 80-100% di rendimento e di ritmo di lavoro.

Bisogna pure dire che il passaggio da 3 anni di apprendistato presso __________ (laboratorio semi-protetto) ad una azienda vera e propria (start-up) con esigenze reali di mercato, non è stato facile per l’assicurato. Se lo avessero assunto, a quest’ora avrebbe recuperato il gap ed essere un collaboratore a tutti gli effetti.

Da notare che la mancata assunzione non era dovuta alla qualità del lavoro di RI 1 ma ad un problema di liquidità della start-up.

Secondo il SIP, una riduzione del rendimento del 44%, non è giustificabile, mentre un 20% può esserlo (ma non oltre).” (pag. 647 incarto AI)

2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che prima di potersi esprimere definitivamente sulla fattispecie, sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.

In primo luogo, come rileva l’insorgente, dalla documentazione agli atti non risulta che l’attività svolta presso __________ sia stata esercitata nella misura del 100% (pag. 590 incarto AI: “presenza circa 80%”), con un rendimento dell’80%. Anche perché l’insorgente ha lavorato molto da casa in modalità di telelavoro e per il titolare dell’azienda è stato difficile controllare l’effettiva presenza e gli orari di lavoro (pag. 647 incarto AI).

Alla luce del contenuto, non sempre chiaro, della valutazione della prestazione della formazione pratica quale collaboratore amministrativo per la __________ ed in assenza di qualsiasi ulteriore presa di posizione in merito all’attività svolta, da ultimo in presenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, occorre interpellare la società per ottenere maggiori informazioni circa la valutazione espressa il 21 settembre 2022.

In tale contesto il datore di lavoro dovrà fornire una valutazione per il periodo fino al 31 dicembre 2022 e dovrà precisare a quale tempo di lavoro si riferiscono le percentuali riportate nella valutazione delle prestazioni del 21 settembre 2022 (pag. 590-591 incarto AI) e per quale tempo di lavoro effettivo è stata svolta l’attività da parte dell’insorgente.

Dagli atti non emerge infatti con sufficiente chiarezza se le percentuali ivi indicate, segnatamente quelle della resistenza psico-fisica (80%), del rendimento lavorativo (tra il 60 e l’80%) e del ritmo di lavoro (60%), sono riferite ad un’attività di circa l’80% (cfr. pag. 590 incarto AI, cfr. anche pag. 647 incarto AI) o ad un’attività del 100%.

Al fine di chiarire la fattispecie, è necessario capire la percentuale esatta delle valutazioni se l’attività fosse stata svolta al 100%.

A questo proposito occorrerà inoltre accertare se, dal lato medico, l’insorgente può effettivamente lavorare al 100%, con una riduzione del rendimento, oppure se, per motivi di salute, come durante la formazione pratica presso __________, egli è tenuto ad assentarsi per un giorno alla settimana per potersi sottoporre alle cure mediche (fisioterapia e visite varie; cfr. pag. 647 incarto AI: “Bisogna magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia”).

Successivamente, raccolte queste informazioni, le risposte andranno sottoposte ad un medico psichiatra SMR per stabilire, in maniera accurata, approfondita e motivata, se necessario interpellando il __________, se quanto accertato in sede di apprendistato e soprattutto in sede di formazione pratica come collaboratore amministrativo presso __________ (rendimento secondo gli accertamenti da effettuare), è compatibile con l’esito della perizia, segnatamente in ambito psichiatrico, del 12 dicembre 2017.

In caso di risposta positiva, ossia se quanto accertato corrisponde alle conclusioni della perizia del __________, non occorre procedere con ulteriori accertamenti medici, segnatamente non è necessario allestire una perizia di decorso, ritenuto come l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico che possa far ritenere la necessità di procedere in tal senso. Le sole dichiarazioni orali del proprio curante, dr. med. __________, nell’ambito del colloquio del 23 settembre 2022 (rendimento massimo del 50%), non sono infatti sufficienti ad imporre ulteriori accertamenti medici in assenza di una motivazione medica oggettivata.

Se invece il medico SMR o il __________ ritengono che vi sia una divergenza rispetto all’esito della perizia del 12 dicembre 2017, spetterà loro stabilire se procedere con una perizia di decorso o se decidere in base agli atti.

Infine, per quanto concerne l’ammontare del reddito da valido e meglio la presa in considerazione del livello di competenza 2 in luogo del livello di competenza 1 dei dati RSS del settore della produzione alimentare 10-11, visto l’esito della vertenza è prematuro esprimersi in merito.

Va comunque rilevato che se gli esiti degli accertamenti dovessero confermare le percentuali della capacità lavorativa residua in attività adatte (80%), la questione non meriterebbe particolare approfondimento ritenuto che, come rilevato dall’Ufficio AI in sede di risposta, il grado d’invalidità sarebbe comunque inferiore al 40%. In caso contrario, ossia se le percentuali della capacità lavorativa residua dovessero essere diverse, l’amministrazione dovrà chinarsi anche su questo aspetto.

A questo proposito, in una sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, in un caso in cui si trattava di stabilire, per il reddito da invalida, il livello di competenza da applicare, il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2. A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), sono stati stabiliti quattro livelli di competenza in funzione dei nove grandi gruppi professionali (si veda tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro, di formazione necessaria all'esercizio della professione e l'esperienza professionale (si veda tabella TA1_skill_level; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è quello più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il grado più elevato e raggruppa le professioni che esigono una capacità a risolvere i problemi complessi e a prendere decisioni su un vasto insieme di conoscenze tecniche e di fatto in un settore specifico (qui si trovano per esempio i direttori, i quadri di direzioni, i gerenti e le professioni intellettuali e scientifiche). Nel mezzo di queste due categorie estreme figurano le professioni cosiddette intermedie (livello 3 e 2). Il livello 3 implica mansioni pratiche complesse che necessitano un vasto insieme di conoscenze in un ambito specifico (i tecnici, i controllori, gli intermediari o ancora il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle mansioni pratiche come la vendita, la cura, l'elaborazione di dati, le pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti). L'accento è posto quindi sul tipo di occupazione che l'assicurato è suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche, non più unicamente sulle qualifiche in quanto tali (sentenze 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti).

4.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - presa in considerazione dai giudici cantonali -, se la persona assicurata non è più in grado di esercitare l'attività lavorativa originaria svolta prima dell'invalidità, l'applicazione del livello di competenza 2 si giustifica unicamente se la stessa dispone di competenze o conoscenze particolari (sentenze 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 7.2, pubblicata in SVR 2022 UV n° 47 pag. 188; 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in SVR 2022 UV n° 3 pag. 7; 8C_645/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 5 con riferimenti).”

L’Alta Corte ha poi affermato che la giurisprudenza federale che impone la sussistenza di competenze o conoscenze particolari affinché si possa ammettere il livello di competenza 2 non risultava determinante per la valutazione del reddito da invalida fondato sulle statistiche della RSS poiché nel caso allora giudicato l’assicurata era in grado di svolgere la sua solita attività lavorativa (“angestammter Beruf”) ed ha stabilito il livello di competenza in base all’attività lavorativa che l’assicurata era suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche. Dopo aver esaminato la situazione concreta dell’interessata, il Tribunale federale ha applicato il livello di competenze 2:

" (…)

5.3. L'opponente è titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, conseguito nel 1993 dopo tre anni di formazione e gode di un'ampia esperienza nelle attività amministrative commerciali giacché, concluso il ciclo professionale, ha sempre svolto lavori d'ufficio presso tre diverse aziende presenti nel Cantone. Di madrelingua italiana, essa parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese. Ritenuto che le effettive competenze professionali dell'assicurata non sono di fatto mutate dopo l'infortunio (consid. 5.1 supra), giova altresì rilevare le attività amministrative da lei svolte richiedono generalmente una specifica formazione professionale (cfr. sentenze 8C_534/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.3.3; 9C_125/2009 del 19 marzo 2010 consid. 4.4.3) incentrata, segnatamente, sulla gestione della corrispondenza commerciale, degli ordini e della contabilità nonché sulla conduzione della segreteria (cfr. descrizione della professione di impiegato di commercio sul portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professionale: https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=99, consultato il 6 luglio 2023). Pertanto, contrariamente a quanto concluso dalla Corte cantonale, l'attività lavorativa nel concreto esigibile - e tutt'ora esercitata dall'opponente - va inserita nel livello di competenza 2. A fronte della sua formazione professionale, delle sue competenze linguistiche e dell'esperienza finora maturata, l'opponente è infatti in grado, con verosimiglianza preponderante, di svolgere in modo redditizio svariate attività pratiche di amministrazione - adeguate alle sue limitazioni funzionali - e non unicamente mansioni semplici di tipo fisico o manuale tipiche del livello di competenza 1. Del resto, dagli atti di causa non risultano elementi concreti che permettono di concludere per quest'ultima ipotesi. Va infine osservato che il livello di competenza inferiore attiene ad una categoria di attività lavorative che, di principio, non impongono nessuna formazione e esperienza professionale specifica (sentenze 8C_196/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 7.5; 8C_118/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.3.2; 8C_175/2020 del 22 settembre 2020 consid. 4.2). Applicando il livello di competenza 1 (salari statistici delle RSS 2020) per determinare il reddito da invalido dell'opponente, la Corte cantonale ha pertanto violato il diritto federale.”

Come ancora ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata in SVR 12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza professionale per rivendicare il livello 2 invece che il livello 1. Secondo costante giurisprudenza, difatti, per utilizzare il livello 2 servono attitudini e conoscenze particolari che permettano di immaginare la messa a frutto di tali attitudini al di fuori della professione appresa, ad es. una esperienza di direzione, delle formazioni continue supplementari o altre qualifiche particolari acquisite durante l’attività (sul tema cfr. anche: STF 8C_123/2023 del 7 settembre 2023, consid. 5.1.2: “Wenn die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht auf einen angestammten Beruf zurückgreifen kann, rechtfertigt sich die Anwendung von Kompetenzniveau 2 (beziehungsweise bis LSE 2010 Anforderungsniveau 3; vgl. Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.1 mit Hinweis) nach der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (Urteile 8C_250/2021 vom 31. März 2022 E. 4.2.1; 8C_5/2020 vom 22. April 2020 E. 5.3.2). Bejaht wurde dies etwa im Fall einer Versicherten, welche im Laufe ihrer beruflichen Karriere unter anderem als Lehrmeisterin, als Filialleiterin mit Führungsaufgaben, als stellvertretende Teamleiterin und als Prüfungsexpertin tätig war (Urteil 8C_374/2021 vom 13. August 2021 E. 5.4), bei einer Versicherten, welche aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Hotels über Berufserfahrung in leitender Funktion mit Administrativaufgaben verfügte (Urteil 8C_368/2021 vom 22. Juli 2021 E. 10), beim Verkäufer in einer Bijouterie in teilweise leitender Funktion (Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.2 und 5.3.3), und auch beim gelernten Zimmermann, der diese Tätigkeit gesundheitlich bedingt zwar nicht mehr ausüben konnte, jedoch in der Lage war, einen eigenen Betrieb mit mehreren Angestellten zu führen (Urteil 8C_630/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.1 mit Hinweis).”; cfr. anche STF 9C_570/2022 del 21 settembre 2023, consid. 5.3 per l’applicazione del livello di competenza 3 in luogo del livello di competenza 4).

2.7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un’avvocata iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino ed attiva presso la RA 1, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

LAI

  • art. 2 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 26 OAI

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