Incarto n. 32.2022.79
JV/sc
Lugano 10 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 19 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con due decisioni del 28 novembre 2013 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio, dal 1. dicembre 2011, di una rendita d’invalidità intera e di cinque rendite completive per i figli __________, __________, __________, __________ e __________ (docc. 68-72 incarto AI).
Il diritto di RI 1 ad una rendita intera è poi stato confermato in esito a diverse procedure di revisione che si sono susseguite negli anni (cfr. docc. 83, 92, 101 e 102 incarto AI).
Avendo i figli __________ (docc. 162, 163, 165 e 166 incarto AVS), __________ (docc. 52 e 54 incarto AVS) e __________ (doc. 119 incarto AVS) terminato le rispettive formazioni, con decisione del 6 luglio 2020 l’Ufficio AI ha comunicato il ricalcolo delle rendite completive per __________ e __________ (docc. 166 AVS).
1.2. Al fine di poter continuare a percepire l’assegno per il figlio __________, nel frattempo divenuto maggiorenne, nel 2021 l’assicurato – per il tramite della coniuge – ha comunicato all’IAS che il figlio frequentava l’apprendistato quale impiegato di commercio al primo anno presso il __________ (di seguito: __________), producendo un certificato di frequenza ed un contratto di tirocinio datato 7 luglio 2021, valido per il periodo dal 29 agosto 2021 al 30 giugno 2024 (docc. 181-187 incarto AVS).
Sulla base di tale documentazione, con decisione del 12 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha comunicato di aver ripristinato la rendita per il figlio (doc. 106 incarto AI, doc. 190 incarto AVS).
1.3. Con scritto del 2 maggio 2022 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) ha invitato l’assicurato a riferirle circa la formazione del figlio (doc. 194 incarto AVS).
Con scritto del 9 maggio 2022 l’assicurato ha comunicato che “vi confermo che mio figlio __________ […] è in formazione, come da contratto di formazione stipulato il 07.07.2021 e in vostro possesso [doc. 187 incarto AVS, n.d.r.]. Nel corso del mese di settembre, appena iniziato il nuovo anno scolastico vi faremo avere l’attestazione della frequenza aggiornata.” (doc. 196 incarto AI).
Il 5 settembre 2022 la Cassa ha inviato all’assicurato una missiva dal seguente tenore:
" […] in maggio 2022 ci aveva comunicato che __________ avrebbe proseguito il tirocinio iniziato nel 2021, tuttavia abbiamo riscontrato che in data 01.09.2022 suo figlio ha iniziato un nuovo tirocinio. Per tale ragione la invitiamo a volerci trasmettere una copia dello scioglimento del contratto di tirocinio precedente, unitamente ad una dichiarazione scolastica che attesti il periodo di frequenza durante l’anno scolastico 2021/2022. Inoltre, per continuare a versare la rendita per figli, voglia inviarci una copia dell’attestato di frequenza per l’anno scolastico 2022/23 in corso.” (doc. 201 incarto AVS).
Con scritto pervenuto alla Cassa il 5 settembre 2022 l’assicurato ha prodotto un contratto di tirocinio datato 11 luglio 2022 e valido per il periodo dal 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025 (doc. 202 incarto AVS).
Con ulteriore scritto del 26 settembre 2022 l’assicurato ha inviato alla Cassa, tra l’altro, i seguenti documenti:
il certificato di frequenza datato 26 agosto 2021 (doc. 205, pag. 4 incarto AVS: “Si certifica che il signor __________ […] frequenta attualmente l’apprendistato quale impiegato di commercio […] al primo anno presso questo istituto di formazione professionale. […] ha sottoscritto un contratto di formazione dal 29 agosto 2021 la cui scadenza è stabilita il 30.06.2024 […].”);
il certificato di frequenza del 24 agosto 2022 (doc. 205, pag. 3 incarto AVS: “[…] __________ […] frequenta attualmente l’apprendistato quale impiegato/a di commercio […] al primo anno presso questo istituto di formazione professionale. L’apprendista ha sottoscritto un contratto di formazione dal 01.09.2022, la cui scadenza è stabilita il 31 agosto 2025.”) e
il certificato del 16 maggio 2022 di scioglimento unilaterale (da parte del __________) del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 con effetto (retroattivo) per il 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7 incarto AVS).
Adducendo un “errore di datazione dello scioglimento del contratto di formazione” e che “al momento della mia conferma [del 9 maggio 2022, n.d.r.] infatti mio figlio __________ era in formazione. Il contratto di formazione è stato interrotto dopo la metà di maggio causa assenza prolungata.” (doc. 204, pag. 1 incarto AVS), l’assicurato ha inoltrato la comunicazione dell’11 maggio 2022 del direttore del __________ (doc. 205, pag. 6 incarto AVS), secondo cui “[…] sarebbe meglio interrompere da subito, dal momento che non sussiste la possibilità di recuperare ciò che ormai è stato perso. Attendere giugno significa ricevere una pagella con tutte note non assegnate che comporta l’esclusione dalla scuola, cosa che abbiamo detto si vorrebbe evitare. […]”).
1.4. Con decisione del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “siccome in data 16.05.2022 __________ ha interrotto il contratto di tirocinio […], ci vediamo costretti a richiedere la restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il periodo da giugno ad agosto 2022”, per complessivi fr. 1'992 (3 x 664) (doc. 107 incarto AI).
Con scritto del 28 ottobre 2022 l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di fornirgli le basi legali e la motivazione della decisione di restituzione (doc. 215 incarto AVS), richiesta ossequiata con scritto della Cassa del 3 novembre 2022 (doc. 216 incarto AVS).
1.5. L’assicurato ha interposto ricorso contro la decisione del 19 ottobre 2022, postulandone l’annullamento e chiedendo “che alla Cassa […] venga riconosciuto l’obbligo di informare compiutamente gli assicurati, allegando agli atti ufficiali la citazione degli articoli di legge su cui poggiano le determinazioni” e “che alla Cassa […] sia dato obbligo di informarmi rispetto alle basi di diritto su cui poggia la fatturazione della restituzione […]”.
Egli adduce che “La decisione […] si basa sull’ipotesi che __________ avrebbe abbandonato l’obiettivo di formazione in data 16 maggio con l’interruzione del contratto. L’ipotesi […] che la formazione sia stata abbandonata si basa sulla constatazione che dal 15 marzo [2022, n.d.r.] __________ non ha frequentato le lezioni. L’interruzione […] avvenuta il 16 maggio [2022, n.d.r.] confermerebbe l’abbandono della formazione ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS. L’ufficio […] non ha però richiesto una motivazione della mancata frequenza dalle lezioni dal 15 marzo [2022, n.d.r.]. L’ipotesi che la formazione sia stata abbandonata è dunque una speculazione senza basi oggettive e di conseguenza la conclusione è del tutto arbitraria. Dal 15 marzo [2022, n.d.r.] __________ è stato sottoposto a una misura di privazione della libertà […]. Nonostante l’impossibilità di recarsi a scuola, __________ è rimasto in contatto con la direzione […], ha ricevuto i materiali scolastici e ha continuato a studiare per potere restare al passo con le lezioni e potere rientrare a scuola senza lacune. La data di fine della misura di privazione della libertà non era stabilita ed è stata rimandata di settimana in settimana. È solo all’11 maggio [2022, n.d.r.] che la direzione della __________ consiglia a mio figlio di interrompere il contratto di tirocinio […]. In data 16 maggio [2022, n.d.r.] viene dunque interrotto il contratto […]. __________ si mette subito alla ricerca di un altro datore di lavoro, riuscendo a stipulare un nuovo contratto nel corso del mese di luglio. Ciò dimostra che non vi sia stata volontà di abbandonare la formazione […]. L’interruzione del contratto del 16 maggio [2022, n.d.r.] non è giuridicamente rilevante, coma da sentenza del TF del 20 marzo 2014, 8C_926/2013 [recte: 8C_916/2013 del 20 marzo 2014], poiché __________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio, ottenendolo. È altresì ottemperato l’art. 49bis cpv. 1 OAVS, in quanto la formazione in essere risponde ai criteri definiti. Poiché non vi è stato abbandono la formazione non può essere considerata conclusa ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS.” (I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha addotto che in concreto vi è stata un’interruzione della formazione, la giurisprudenza citata dall’insorgente fondandosi su una fattispecie diversa da quella in esame. Inoltre, l’Ufficio AI ha asserito che i motivi addotti dal ricorrente per giustificare l’interruzione non sono rilevanti. Oltre a ciò, l’Ufficio AI ha ravvisato la violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA.
In ragione di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa (IV).
1.7. Con osservazioni del 9 dicembre 2022 l’insorgente ha contestato l’asserita violazione del dovere di informare, ribadendo come in concreto il figlio __________ non abbia abbandonato la formazione.
Nell’ipotesi di reiezione del gravame, l’insorgente chiede “che il Tribunale si esprima al riguardo della mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. […] Pur nell’ipotesi che sia concessa una rateizzazione della restituzione, sia delle rendite che delle prestazioni complementari, le difficoltà economiche in cui già si trova la mia famiglia ne resterebbero aggravate. Finanche in presenza di eventuale condono, la posizione debitoria […] persisterebbe, minando il diritto di mio figlio alle prestazioni sanitarie in caso di malattia.” (VI).
1.8. Con scritto del 15 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, lo scritto del 9 dicembre 2022 dell’insorgente non apportando alcuna nuova argomentazione (VIII).
1.9. Con scritto del 7 aprile 2023 il TCA ha prospettato la reformatio in peius della decisione impugnata, assegnando al ricorrente un termine di 10 giorni per esprimersi al riguardo esponendone i motivi e per eventualmente ritirare il ricorso (X). Il ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 1'992.-- per prestazioni ricevute indebitamente per il figlio __________ dal 1. giugno al 31 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.4.), ossia per il periodo successivo allo scioglimento del precedente contratto di tirocinio (16 maggio 2022, cfr. docc. 187 e 205, pag. 7 incarto AVS) e precedente all’inizio di quello nuovo (1. settembre 2022, cfr. doc. 202 incarto AVS).
2.2. Giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
L’art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile per analogia alla LAI (cfr. pro multis DTF 143 V 305 consid. 3.1.1. e 4.2.), stabilisce che il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore. L’art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che i figli ancora in formazione hanno diritto alla rendita fino al termine della stessa, ma al più tardi fino al compimento di 25 anni, delegando al Consiglio federale la definizione di formazione.
Il Consiglio federale ha emanato gli artt. 49bis e 49ter OAVS, entrati in vigore il 1. gennaio 2011 (circa la natura giuridica dei disposti, cfr. pro multis DTF 141 V 473 consid. 8.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 6 ad art. 25 LAVS).
L’art. 49bis OAVS prevede che:
" 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.
3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.”
In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che:
" 1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.
3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”
Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).
Inoltre, come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473 consid. 3. e 8.2.).
Infatti, prima dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).
Applicabili in concreto nella versione valida dal 1. gennaio 2003, stato al 1. gennaio 2023, queste Direttive danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.
Per quanto concerne la nozione di formazione, si rinvia alle cifre 3358-3367 DR (esposte nella STCA 32.2018.32 del 4 febbraio 2019 consid. 4.), mentre per quanto attiene all’inizio, fine e interruzione della formazione, vale quanto segue.
2.3. Per la cifra 3368 DR, si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (cifra 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. A tal proposito, la citata cifra rinvia alla DTF 141 V 473 con la quale il TF ha stabilito che (sottolineature del redattore):
" Soweit das BSV die Lösung darin sieht, dass auf den formellen Beginn des Semesters am 1. August abgestellt wird, welcher nicht identisch ist mit dem jeweiligen Beginn der Vorlesungen Mitte September, kann ihm nicht gefolgt werden. Der Begriff der "unterrichtsfreien Zeit" in Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV ist nach dem klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres betrifft, in welchem kein Unterricht erfolgt - also bei den Hochschulen keine Vorlesungen stattfinden. Wenn dazu aber auf die formellen Daten des Semesters abgestellt würde, wie es das BSV vertritt, dann gäbe es gar keine "unterrichtsfreie Zeit" mehr, da dem formell am 31. Januar endenden Herbstsemester nahtlos das am 1. Februar beginnende Frühlingssemester bzw. dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1. August beginnende Herbstsemester folgt. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und Zweck. Zudem erreicht in aller Regel in der Zeit vor Beginn der Vorlesungen […] der zeitliche Aufwand nicht das geforderte Ausmass von mindestens 20 Wochenstunden […], so dass in dieser Zeitspanne keine Ausbildung vorliegt.” (consid. 7.)
In sintesi, l’Alta Corte ha stabilito che l’inizio della formazione non coincide (automaticamente) con l’inizio formale del periodo di formazione definito dall’istituto formatore, ma piuttosto con il momento in cui si dedica il tempo necessario alla formazione scelta. Diversamente, l’art. 49ter cpv. 3 lett. a OAVS non avrebbe alcun senso. Sebbene la pronunzia in parola fosse afferente ad uno studente universitario, non vi sono motivi per non applicarla anche ad altri percorsi formativi quali scuole professionali e simili, ritenuto che la definizione di formazione è da interpretare in senso lato (cfr. supra consid. 2.2. in fine; cfr. anche la Sentenza 710 18 16 /101 del 19 aprile 2018 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna – Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 2.4. e seg.).
Secondo la cifra 3368.1 DR, la formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).
Per la cifra 3368.2 DR, se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del TF del 20 marzo 2014, 8C_916/2013).
Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità (cifra 3369 DR).
Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi.
In particolare, questo significa che:
– il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;
– le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;
– tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo (cifra 3370 DR).
Secondo la cifra 3373 DR, i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.
2.4. Per quanto concerne l’art. 49ter cpv. 2 e 3 OAVS, il documento redatto dall’UFAS e denominato “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011”, rispettivamente “Commentaire modifications RAVS 2011” (consultabile in tedesco e francese su https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html à Publikationen & Services à Gesetze und Verordnungen à AHV – Gesetze und Verordnungen à Archiv à Verordnungsanpassung AHVV) presenta la seguente nota:
" Art. 49ter Absatz 2
(Beendigung und Unterbrechung der Ausbildung)
Wird die Ausbildung nicht wie vorgesehen regulär abgeschlossen, sondern vorzeitig abgebrochen, soll die Waisen- oder Kinderrente auf diesen Zeitpunkt eingestellt werden. Dies soll auch dann der Fall sein, wenn das Kind seine Ausbildung unterbricht. Die Leistungen werden eingestellt und erst wieder ausgerichtet, wenn die Person erneut eine Ausbildung (Zusatzausbildung oder neue Ausbildung beginnt).
Art. 49ter Absatz 3
(Beendigung und Unterbrechung der Ausbildung)
Wie bisher sollen gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung kein Grund sein, die Waisen- und Kinderrenten einzustellen. Nebst den Unterbrüchen als Folge eines Unfalls, einer Krankheit oder Schwangerschaft, sollen auch gewisse “schulfreien bzw. vorlesungsfreien” Zeiten darunter fallen, jedoch nur die im Ausbildungsablauf vorgesehenen regulären bzw. üblichen Zeiten und nur unter der Voraussetzung, dass die Ausbildung anschliessend unmittelbar daran fortgesetzt wird. Für Absolventinnen und Absolventen der gymnasialen Matura gilt die Zeit bis zum Vorlesungsbeginn an der Universität oder einer anderen Institution als Ausbildungszeit, jedoch nur dann, wenn der Unterbruch bis zur Fortsetzung der Ausbildung nicht länger als 4 Monate dauert (Bsp. Matura im Juni, Vorlesungsbeginn Mitte September). Wer sich beispielsweise für ein “Zwischenjahr” (Ferien, Job, Militärdienst) entscheidet, befindet sich nach der Matura vorderhand nicht mehr in Ausbildung, ebenso wenig wer sich für ein “Urlaubssemester” an der Uni einschreibt. Im Sinne einer Gleichbehandlung wird auch den Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura eine maximale Unterbrechung von 4 Monaten (bis zur Fortsetzung der Ausbildung) als übliche unterrichtsfreie Zeit zugestanden. […]”
2.5.
2.5.1. In casu è pacifico che i contratti di tirocinio sottoscritti da __________ (cfr. supra consid. 1.2. e seg.) rientrano nella definizione di formazione ai sensi dell’art. 49bis e seg. OAVS (cfr. supra consid. 2.2.). Controversa è, in particolare, la questione a sapere se vi è stata un’interruzione della formazione.
L’Ufficio AI ritiene che “la cessazione della frequenza scolastica dal 15 marzo 2022” e “lo scioglimento del contratto di tirocinio con effetto dal 16 maggio 2022” costituiscono un’interruzione della formazione ai sensi di legge, ciò che determina la decisione di restituzione (IV, pag. 2).
L’insorgente, da parte sua, sostiene che non vi sia stata un’interruzione giuridicamente rilevante (cfr. supra consid. 1.3., 1.5. e 1.7.), ciò che determina l’illiceità della decisione impugnata.
Ora, dalla documentazione agli atti si evince che __________ ha frequentato le lezioni presso il __________ per l’ultima volta il 15 marzo 2022, giorno in cui è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva fino al 24 maggio 2022, giorno del rilascio (doc. H).
Il 16 maggio 2022 il __________ ha sciolto unilateralmente il contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), con effetto retroattivo al 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7 incarto AVS), giorno in cui __________ è stato posto in carcere preventivo (e non, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI, con effetto al 16 maggio 2022, cfr. doc. IV, pag. 2). L’11 luglio 2022 __________ ha sottoscritto un nuovo contratto di tirocinio per il periodo 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025 (doc. 202 incarto AVS e doc. F).
Ne consegue che nell’intervallo temporale dal 15 marzo al 31 agosto 2022, ossia per oltre cinque mesi, __________ non ha né frequentato le lezioni al __________ (pur rimanendo formalmente iscritto all’istituto di formazione, cfr. doc. F), né proseguito il tirocinio iniziale.
Nell’esaminare se lo studio da autodidatta – che il ricorrente asserisce suo figlio abbia sostenuto – possa essere ritenuto quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte ricorda che questa norma esige che il figlio si impegni a fondo per concludere in tempo utile la formazione e che perciò egli deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo della formazione.
Secondo la cifra 3359 DR, questa condizione è soddisfatta soltanto se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo è di almeno 20 ore alla settimana.
Rientrano in questa nozione, tra l’altro, la preparazione e il ripasso, la preparazione agli esami, lo studio individuale e lo studio a distanza.
Inoltre, la cifra 3360 DR prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio, ci si può basare parzialmente su indizi e si deve decidere secondo il principio della verosimiglianza preponderante.
Tornando al caso in esame, si rileva che l’asserzione dell’insorgente secondo cui, nonostante l’impossibilità di frequentare le lezioni a causa della carcerazione, il figlio avesse “continuato a studiare per potere stare al passo con le lezioni e potere rientrare a scuola senza lacune” (cfr. supra consid. 1.5.) non è stata sostanziata, ricordato che nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il grado probatorio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). In effetti, era senz’altro esigibile per il ricorrente produrre con il gravame una dichiarazione del __________ in tal senso, ciò che non è avvenuto neppure nelle more del ricorso.
In sintesi, l’insorgente non ha provato che il figlio __________ abbia studiato da autodidatta durante il periodo di carcerazione preventiva e tantomeno che l’asserito periodo di studio da autodidatta fosse sufficiente, sotto il profilo del tempo impiegato, ad adempiere i presupposti di cui alle surriferite cifre delle DR (per una fattispecie simile, cfr. la citata STCA 32.2018.32). Ne consegue che la formazione di __________ è stata – temporaneamente – interrotta al momento dell’arresto, ossia al 15 marzo 2022.
L’insorgente, rinviando alla STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014 (cfr. supra consid. 1.5.), sostiene che il figlio “__________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio, ottenendolo”, ragione per cui, conformemente alla citata pronunzia, non si può parlare di un’interruzione della formazione (cfr. supra consid. 1.5.).
Da parte sua, l’Ufficio AI ritiene che la STF 8C_916/2013 non sia in concreto applicabile, trattandosi di una fattispecie diversa (cfr. supra consid. 1.6.).
La fattispecie di cui alla STF 8C_916/2013 è quella di una ragazza maggiorenne che aveva iniziato un tirocinio quale assistente in uno studio veterinario. Il formatore aveva poi disdetto il contratto di tirocinio con effetto al 31 dicembre 2010 e la ragazza era riuscita ad assicurarsi un nuovo contratto di tirocinio con inizio al 1. maggio 2011. Il TF aveva rilevato che “In der Zwischenzeit besuchte sie weiterhin die Berufsschule und die überbetrieblichen Kurse. Es ist somit davon auszugehen, dass sie ihr Lehrziel nie aufgegeben hat; aus dem zeitlichen Ablauf ist weiter zu schliessen, sie habe die Suche nach einer neuen Lehrstelle unverzüglich an die Hand genommen. […] hat sie somit ihre Ausbildung nicht im Sinne von Art. 49ter Abs. 2 AHHV unterbrochen […]. Die Situation, in der sich die Tochter des Beschwerdeführers in den hier streitigen Monaten befand, ist auch weniger mit einem Lehrabbruch, als mit einem Nicht-Bestehen einer Prüfung zu vergleichen. […]” (STF 8C_916/2013 consid. 4., sottolineature del redattore).
In quel caso la nostra Massima Corte aveva concluso che non vi è stata un’interruzione della formazione, evidenziando due elementi determinanti: da una parte il fatto che la tirocinante aveva immediatamente cercato (e trovato) un nuovo contratto di tirocinio, dall’altra il fatto che per il periodo tra la disdetta del contratto di tirocinio e l’inizio della nuova formazione essa aveva continuato a seguire i corsi della scuola professionale e quelli interaziendali (a quest’ultimo proposito cfr. anche STFA del 24 marzo 1975 in re Sa. X. F., in: ZAK 1975, pag. 375 e segg.). L’Alta Corte aveva da ultimo rilevato che siccome la disdetta del contratto di tirocinio iniziale era avvenuta per il 31 dicembre 2010, ossia al termine del semestre formativo, la fattispecie era da interpretare in modo analogo a quella di una studentessa che ha bocciato gli esami.
Nel caso che ci occupa, anche ammettendo che __________ abbia cercato (e trovato) immediatamente un nuovo contratto di tirocinio (per il 1. settembre 2022), per il periodo dal 15 marzo al 31 agosto 2022 egli è rimasto inattivo, non essendo stata provata, come visto, la formazione da autodidatta. Pertanto, benché presenti evidenti analogie con il caso di specie, la STF 8C_916/2013 non risulta in concreto applicabile.
Vi è stata quindi un’interruzione (temporanea) della formazione, ragione per cui, conformemente all’art. 49ter cpv. 2 OAVS (cfr. supra consid. 2.2.) la formazione sarebbe conclusa.
Tuttavia, il cpv. 3 del disposto prevede delle eccezioni a tale regola: determinati motivi vincolati a determinati intervalli temporali non vengono considerati interruzioni della formazione, a condizione però che la formazione sia proseguita immediatamente dopo.
Il tenore dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere che – a differenza dell’art. 49bis OAVS che prevede un’interpretazione estesa del concetto di formazione (cfr. pro multis DTF 140 V 314 consid. 4.3.1.) – si tratta di un elenco esaustivo.
Nella DTF 139 V 122 il TF ha rilevato come lo scopo degli artt. 49bis e 49ter OAVS emanati dall’Esecutivo federale fosse quello di fare chiarezza a fronte di un numero crescente di casi d’incertezza circa la situazione formativa degli assicurati (consid. 3.2.).
Il citato documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra consid. 2.4.) prevede che solo determinati motivi d’interruzione della formazione (“gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung”, sottolineature del redattore) e per determinati intervalli temporali non comportano la caducità del diritto all’assegno di formazione. In particolare, il commento in francese dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere che si tratta di un elenco esaustivo:
" […] certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. […]” (sottolineature del redattore).
Inoltre, le stesse fattispecie contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473:
" Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus, dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure. Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].” (consid. 8.4., sottolineature del redattore).
Nella STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 (consid. 6.4.), pubblicata in RtiD I-2016 pag. 258-263, il TF ha confermato – rinviando alla STF 8C_611/2014 del 6 luglio 2015 (consid. 8.4.) – che il diverso trattamento dei diversi gruppi di persone di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso emanando gli artt. 49bis e 49ter OAVS.
La citata cifra 3369 1/11 DR prevede che “Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi [fattispecie ex art. 49ter cpv. 3 OAVS, n.d.r.].”.
In sintesi, visto l’ampio margine d’apprezzamento di cui il Consiglio federale gode per l’emanazione e la concretizzazione dell’art. 49ter OAVS, il fatto che tale disposto sia stato introdotto al fine di fare chiarezza circa la situazione formativa degli assicurati, considerato il tenore del cpv. 3 del disposto, la restrittività della suevocata giurisprudenza e i materiali legislativi, l’elenco di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è a non avere dubbi da considerare esaustivo.
Tornando al caso di specie, di tutta evidenza l’interruzione della formazione non è riconducibile ai motivi esposti all’art. 49ter cpv. 3 OAVS. __________ non ha interrotto la formazione per gli usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi, per prestare servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi o per motivi di salute o gravidanza per una durata massima di 12 mesi. L’interruzione della formazione è in casu riconducibile alla detenzione preventiva, circostanza – non contemplata dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS – che ha determinato l’interruzione della frequentazione delle lezioni e lo scioglimento del contratto di tirocinio iniziale con contestuale ripresa della formazione a far tempo dal 1. settembre 2022 sulla base di un nuovo contratto.
Conseguentemente, è accertato che __________ ha interrotto la formazione.
2.5.2. L’insorgente non ha contestato né l’ammontare di cui è richiesta la restituzione, né il periodo temporale a cui esso si riferisce (cfr. supra consid. 1.4.).
Da parte sua, l’Ufficio AI ha considerato nella sua decisione di restituzione il periodo di giugno, luglio e agosto 2022, ossia i mesi successivi alla fine della detenzione preventiva (e alla disdetta del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021) e antecedenti l’inizio del nuovo tirocinio (cfr. supra consid. 1.4.).
Sul punto, l’Ufficio AI non può essere seguito. Infatti, questa Corte ha accertato che l’interruzione della formazione è avvenuta già il 15 marzo 2022 (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione per cui la decisione impugnata va modificata tenendo conto di tale accertamento. Tale modifica configura una reformatio in peius, giacché l’ammontare di cui l’Ufficio AI ha richiesto all’insorgente la restituzione a titolo di prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022 (fr. 1'992, cfr. supra consid. 1.4.) va maggiorato di fr. 1'328 (fr. 664 x 2) relativi ai mesi di aprile e maggio 2022. Conseguentemente, l’insorgente ha percepito indebitamente complessivi fr. 3'320.
La decisione di restituzione dell’Ufficio AI è corretta, ma l’ammontare va modificato sulla base di quanto accertato in questa sede. A questo proposito, si rammenta che il ricorrente non ha presentato osservazioni allo scritto del TCA con cui gli è stata prospettata una reformatio in peius con possibilità anche di ritirare il ricorso.
2.5.3. L’insorgente asserisce che “Nel caso di una determinazione a mio sfavore, chiedo che il Tribunale si esprima al riguardo della mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.” e che “Finanche in presenza di un eventuale condono, la posizione debitoria con __________ persisterebbe, minando il diritto di mio figlio alle prestazioni sanitarie in caso di malattia.” (cfr. VI, pag. 2 e seg.).
Secondo la giurisprudenza, di regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2. e STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4.).
In questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non vanno quindi qui approfondite (cfr. STCA 32.2022.49 del 10 ottobre 2022 consid. 2.5.1.-2.6.).
2.5.4. Per quanto attiene alle ulteriori richieste del ricorrente, ossia “che alla Cassa […] venga riconosciuto l’obbligo di informare compiutamente gli assicurati, allegando agli atti ufficiali la citazione degli articoli di legge su cui poggiano le determinazioni” e “che alla Cassa […] sia dato obbligo di informarmi rispetto alle basi di diritto su cui poggia la fatturazione della restituzione […]” (cfr. supra consid. 1.5. in initio), nella misura in cui – per quanto è dato di capire – censura una carente motivazione della decisione impugnata, vale quanto segue.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
In concreto, nella decisione di risarcimento del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha indicato il motivo della decisione (“siccome in data 16.05.2022 __________ ha interrotto il contratto di tirocinio presso il __________, ci vediamo costretti a richiedere la restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il periodo da giugno ad agosto 2022”), l’importo di cui è stata richiesta la rifusione (fr. 1'992, pari all’assegno di formazione di fr. 664 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022), il contatto presso la Cassa nel caso l’assicurato avesse delle domande e i rimedi giuridici (doc. 210 incarto AVS). Con scritto del 3 novembre 2022 la Cassa __________ ha risposto alle domande dell’assicurato circa la decisione di restituzione, motivandone la fondatezza sulla base degli articoli di legge, delle direttive sulle rendite e della giurisprudenza (doc. 216 incarto AVS). La decisione di restituzione è dunque da considerarsi sufficientemente motivata.
Peraltro, l’insorgente è stato in grado di comprendere la portata della decisione dell’Ufficio AI e presentare ricorso al TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3.) – opponendo alla valutazione dei fatti e a quella giuridica operata dall’amministrazione le proprie argomentazioni.
Non vi è dunque margine per ammettere una carente motivazione da parte dell’Ufficio AI.
Nella misura in cui invece il ricorrente intendeva far valere una violazione dell’obbligo d’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA, si rileva che il disposto in parola prevede un obbligo d’informazione generale (cpv. 1) secondo cui l’assicuratore e gli organi esecutivi devono fare chiarezza sui diritti e doveri dell’assicurato, rispettivamente delle persone interessate in modo da mettere queste ultime nella posizione procedere con i passi ritenuti necessari. Quo all’obbligo di consulenza (cpv. 2), esso fa da contraltare all’obbligo d’informazione generale essendo riferito al singolo caso concreto e alle singole persone interessate. In sintesi, l’obbligo di consulenza consiste nel dover rispondere correttamente alle domande delle persone assicurate afferenti ad un caso concreto (per un approfondimento cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialverischerungsrechts ATSG, pag. 569 e segg.; cfr. anche Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 295-300).
In casu il ricorrente è stato sufficientemente informato sui motivi della decisione di restituzione e sui rimedi giuridici di cui ha – legittimamente – fatto uso. Pertanto, la censura del ricorrente è infondata.
2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va modificata ai sensi dei considerandi e il ricorso respinto.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 19 ottobre 2022 è modificata nel senso che RI 1 deve versare all’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino fr. 3'320 a titolo di prestazioni indebitamente percepite per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2022.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti