Raccomandata
Incarto n. 32.2022.76
jv/gm
Lugano 20 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976 e da ultimo attivo quale assistente di cura, nell’ambito di un intervento tempestivo ha depositato una domanda di prestazioni AI il 5/8 marzo 2021, adducendo affezioni invalidanti riconducibili ad un incidente automobilistico occorsogli il 4 dicembre 2020 (docc. 44, 46-48 incarto AI).
1.2. L’Ufficio AI, richiamato il formulario del datore di lavoro (doc. 49 incarto AI), quello del medico curante (doc. 63 incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 67 e 68 incarto AI) ed attivato il consulente SIP che ha predisposto un corso di riorientamento professionale (docc. 50, 53, 55-58, 60, 61, 64, 69 incarto AI), ha sottoposto il caso al medico SMR dr. __________, che ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (doc. 82 incarto AI):
% IL in attività abituale ed adeguata*
Periodi
Documenti di riferimento
100
26.03.2020
Rapporto del curante dr. __________ del 16.03.2022 (doc. 76 incarto AI)
Rapporti del medico fiduciario LAINF dr. __________ (neurochirurgo) del 16.08.2021 e 05.10.2021 (docc. 149 e 154 incarto AI)
0
12.05.2020
100
21.07.2020
0
22.07.2020
100
07.08.2020
0
27.08.2020
50
07.09.2020
0
15.09.2020
100
10.11.2020
0
19.11.2020
100
04.12.2020
50
15.12.2020
0
20.01.2021
100
27.01.2021
50
01.02.2021
0
28.02.2021
100
16.03.2021
0
01.11.2021
40
19.01.2022
0
22.01.2022
30
07.05.2022
0
12.05.2022
1.3. Con progetto di decisione del 23 agosto 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni adducendo che nei periodi 12.05.2020-20.07.2020, 15.09.2020-09.11.2020 e 01.11.2021-18.01.2022 vi è stata un’interruzione notevole dell’incapacità lavorativa ex art. 29ter OAI, che la decorrenza dell’anno d’attesa ex art. 28 LAI è (ri)cominciata dal 19 gennaio 2022 e sarebbe terminata nel gennaio 2023 e che, essendo stata accertata una capacità lavorativa completa in ogni attività dal 12 maggio 2022, l’assicurato non ha diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali (doc. 83 incarto AI).
L’assicurato non ha presentato osservazioni al progetto e l’Ufficio AI lo ha confermato con decisione del 3 ottobre 2022 (doc. 84 incarto AI).
1.4. Rappresentato dall’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 3 ottobre 2022, postulandone l’annullamento.
Egli adduce innanzitutto che i limiti funzionali constatati dal medico SMR sono manifestamente incompatibili con la ripresa della sua attività abituale di assistente di cura.
Rileva inoltre che la ripresa dell’attività lavorativa al 100% dal 12 maggio 2022 non è da intendersi quale riacquisizione della capacità lavorativa del 100% in quanto il datore di lavoro lo ha temporaneamente dispensato dalle mansioni che l’attività abituale comporta, proprio in ragione dei limiti funzionali accertati.
In ragione di quanto precede, l’insorgente ha formulato richiesta di provvedimenti reintegrativi professionali (doc. I).
A completazione dell’allegato ricorsuale, l’insorgente ha prodotto la dichiarazione del datore di lavoro del 3 novembre 2022 che conferma la dispensa dell’impiegato dal sollevare pesi in attesa della decisione definitiva dell’Ufficio AI (doc. IV+1).
1.5. Con la risposta di causa del 24 novembre 2022 l’amministrazione ha prodotto l’annotazione SMR del 24 novembre 2022 secondo cui “[…] le IL […] sono state erroneamente indicate anche per l’attività di assistente di cura. […] Per cui […] tutte le IL successive al 26.03.2020 citate nel rapporto medico SMR del 26.07.2022 sono da considerare solo per un’attività adeguata, nel rispetto delle limitazioni funzioni indicate nello stesso.”.
Rilevato che – contrariamente a quanto asserito nel progetto e nella decisione (cfr. supra consid. 1.3.) – l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI era in effetti decorso, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter procedere alla graduazione dell’invalidità e all’eventuale (ri)valutazione del diritto a provvedimenti reintegrativi (doc. VI +1).
1.6. Con scritto del 29 novembre 2022 (doc. VIII) l’assicurato ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato il 5/8 marzo 2021.
2.3. In concreto, l’Ufficio AI ha rilevato che l’incapacità lavorativa accertata successivamente al 26 marzo 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) riguarda esclusivamente l’attività adeguata ai limiti funzionali accertati e non, come erroneamente indicato nel rapporto SMR, anche l’attività precedente di assistente di cura. È dunque a ragione che l’amministrazione ha ammesso che l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI era da considerarsi decorso, postulando l’accoglimento del gravame con retrocessione dell’incarto per procedere alla graduazione dell’invalidità e alla valutazione dell’eventuale diritto a provvedimenti integrativi, come richiesto dall’insorgente.
Visto quanto precede, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 3 ottobre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti