Raccomandata
Incarto n. 32.2022.6
BS/sc
Lugano 28 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1960, da ultimo attivo quale assistente di studio televisivo e cinematografico (cfr. doc. 33, pag. 16), nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 10 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, l’amministrazione ha raccolto diversa documentazione medica (cfr. doc. 19, 25, 33, 40, 42, 48 e 50) che è stata valutata dal dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) con annotazioni 27 agosto 2021. Egli ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile in tutte le attività dal 30 settembre 2019, ma abile in qualsiasi attività dal 23 agosto 2021, data corrispondente al rapporto del dr. med. __________ (doc. 53).
Di conseguenza, con progetto di decisione datato 27 agosto 2021 – inviata successivamente l’8 settembre 2021 non avendo l’assicurato ritirato la lettera raccomandata del 27 agosto 2021 (doc. 56) – l’Ufficio AI ha preannunciato l’attribuzione di una rendita d’invalidità temporanea dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (pag. 329).
Con osservazioni 10 novembre 2021 l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica, tra cui un rapporto dello psichiatra curante (doc. 63), valutato in seguito dal dr. med. __________, psichiatra del SMR, il quale con annotazioni 15 novembre 2021 ha ritenuto che quanto prodotto non apporta alcun nuovo elemento che non sia stato già valutato (doc. 67).
Con decisione 2 dicembre 2021 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (doc. 70; per le motivazioni cfr. doc. 68).
1.3. L’assicurato è tempestivamente insorto contro la suddetta decisione. Contesta di essere considerato abile al 100% nella sua abituale ed in altre attività dal 23 agosto 2021. Allega ulteriori certificati medici. Rileva di non essere mai stato convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue patologie. Chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, vista la sua precaria situazione economica.
Il 1° febbraio 2022 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IV).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Rileva che l’assicurato ha prodotto solo degli attestati di inabilità lavorativa, senza apportare alcun nuovo elemento oggettivo, motivo per cui la valutazione medico-teorica operata va confermata.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Per quanto riguarda la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Nella fattispecie concreta, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che “la decisione impugnata è stata spedita mediante invio non raccomandato, pertanto, nell’impossibilità di comprovare l’esatta ricezione della decisione da parte dell’assicurato, il ricorso va considerato tempestivo”.
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, l’Ufficio AI non è in grado di fornire la prova del giorno della notifica. In queste circostanze, tenuto poi conto delle ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso; art. 38 cpv. 4 LPGA e art. 11 lett. c Lptca), non vi è motivo per ritenere il ricorso intempestivo.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita intera di RI 1 dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
2.3. Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 2 dicembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
2.6. Nel caso concreto, all’inserto figurano in particolare i seguenti atti medici:
il rapporto 4 marzo 2020 del medico curante, dr. med. __________, all’Ufficio AI. Allegando documentazione medica, egli ha posto, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, cardiopatia ischemica aritmica e persistente. Il diabete e la dislipidemia le ha invece ritenute non invalidanti. Ha poi fatto presente che il paziente non può compiere sforzi e ha certificato un’inabilità totale dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2020 (doc. 19);
il rapporto 18 agosto 2020 del medico curante all’amministrazione che ha aggiornato la documentazione medica, aggiungendo le diagnosi (senza ripercussione sulla capacità lavorativa) di diabete e d’ipertensione. Ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% dal 30 settembre 2019 al 17 settembre 2020, ritenendo non possibile rispondere alle domande riguardanti la situazione professionale del suo paziente (doc. 25);
il rapporto 21 settembre 2020 del dr. med. __________, Capoclinica del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 33), che è stato valutato dal SMR. Con annotazioni 8 ottobre 2020 il dr. __________ del SMR ha concluso che dalla nuova documentazione è emerso uno stato di salute non ancora stabilizzato (in attesa di un’ulteriore procedura invasiva di cardioversione in terapia anticoagulante), per cui ha ritenuto necessario un aggiornamento cardiologico (doc. 35);
il rapporto 25 gennaio 2021 del dr. med. __________. Riferendosi all’ablazione della fibrillazione atriale avvenuta nell’ottobre 2020 ed ai relativi postumi, egli ha ritenuto un’inabilità del 50% nell’ultima professione svolta. A fine riabilitazione cardiaca, lo specialista ha sostenuto che il paziente “potrà essere considerato abile nella misura del 100% nello svolgimento della sua ultima professione denominata “assistente di studio televisivo e cinematografico” (doc. 40);
il rapporto 26 ottobre 2020 dell’Ospedale __________ di __________ in cui si descrive il citato intervento di ablazione, il decorso e la farmacologia (doc. 42);
il rapporto 4 agosto 2021 del medico curante. Certificata un’inabilità lavorativa del 100% dal 30 settembre 2019, il dr. med. __________ rileva in particolare che il diabete è attualmente ben compensato, l’aritmia non più presente, che il paziente presenta una facile affaticabilità e che la prolungata assenza dal lavoro “disturba … l’umore del paziente”. Allega diversa documentazione (doc. 48);
lo scritto 23 agosto 2021 del dr. med. __________, il quale conclude che nella sua ultima professione l’assicurato “deve essere considerato abile nella misura del 100% senza nessuna limitazione” (doc. 50).
Esaminati tutti gli atti, con rapporto 27 agosto 2021 il dr. med. __________ del SMR ha ricapitolato le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
" (…)
CHAzDSz–VASc D3
Isolamento delle vene polmonari in data 23.10.2020
Cardiopatia ischemica malattia coronarica bivasale con:
coronarografia del 17.09.2019: stenosi 70-90% su RCx media distale trattata con doppio stent. Stenosi 50% RCA media su RIVP
tentativo di ablazione di extrasistolia ventricolare sintomatica fallito (13.01.2020). (…)” (pag. 323 incarto AI)
Quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste:
" (…)
Diabete mellito di tipo 2
Malattia renale cronica di prob. Stadio G2A2 su sosp. Nefropatia diabetica
Ipertensione arteriosa trattata
Dislipidemia tratta
Abuso nicotinico persistente
Astigmatismo misto bilaterale”.
Quali limitazioni funzionali, il medico SMR ha accertato un limite massimo di carico di 10 chili, senza bisogno di alternanza della postura al bisogno, senza alcuna difficoltà di svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari. In sostanza l’assicurato non può svolgere attività pesanti. Ha poi ritenuto l’assicurato inabile al 100% in tutte le attività dal 30 settembre 2019 fino al 23 agosto 2021, data del succitato rapporto del dr. med. __________. Infine, il medico SMR non ha ravvisato la necessità di adozione di provvedimenti sanitari, rispettivamente una terapia per aumentare la capacità lavorativa (doc. 53).
Successivamente alle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto la convocazione per un esame ambulatoriale presso il Servizio di Cardiologia e Angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 62). Egli ha poi inviato il rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra dr. med. __________ avente il seguente tenore:
" Il paziente summenzionato è in cura specialistica dal 25.10.2021. Il paziente è già noto a voi per le sue problematiche a livello organico (malattia cardiovascolare).
In seguito alla segnalazione da parte del medico di famiglia Dr.med. __________, il paziente è stato preso a carico per un trattamento specialistico presso lo studio.
Nel corso delle sedute abbiamo osservato un quadro psicopatologico caratterizzato da deflessione del tono dell’umore con apatia, abulia, anedonia, scarsa spinta vitale e progettualità futura. Il quadro timico sopracitato si appoggia su una struttura personologica dominata da tratti narcisistici che rendono ancora più precario l’equilibrio psichico. Nello specifico, il paziente evidenzia un atteggiamento prevalentemente polemico, con tendenza al diniego della propria sofferenza interiore, nonostante l’evidenza dei fatti. Ossia, la perdita del ruolo sociale/lavorativo che risultava primario nonché identitario per lui, la precarietà della sua condizioni economica, l’assenza di progettualità futura, l’incapacità del recupero psichico in seguito alla malattia cardiovascolare. Si apprezza altresì la tendenza al ritiro sociale, la presenza di ideazioni anticonservative passive, la ridotta capacità di metallizzazione e le ridotte capacità di coping.
Considerata la fragilità emotiva-personologica e la scarsa capacità di introspezione, si ritiene che la mancanza di un progetto di reintegrazione AI per valutare l’abilità lavorativa sotto il profilo psichiatrico, possa contribuire al peggioramento – a medio lungo termine – dell’attuale quadro psicopatologico già significativamente compromesso.” (pag. 341-342 incarto AI)
Da ultimo, con annotazioni 15 novembre 2021 il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione in merito al succitato rapporto:
" Il rapporto del Dr. __________, psicologo __________ del 10.11.2021 non riporta una diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta né si esprime sul piano terapeutico rispettivamente sulla prognosi.
Da un lato sono enunciati una serie di segni e sintomi attribuibili ad una patologia psichica non precisata, dall’altro la valutazione di risorse e limiti funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un non meglio precisato progetto di reintegrazione.
In assenza di dati oggettivi che dimostrino un fatto medico nuovo rispettivamente una modifica significativa di fatti noti, non ho elementi per modificare le precedenti prese di posizione SMR.” (pag. 346 incarto AI)
In conclusione, tenendo conto dei rapporti SMR, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile in tutte le professioni dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con successivo ripristino della piena abilità lavorativa.
Con il presente ricorso l’assicurato contesta una capacità lavorativa del 100% dal 1° settembre 2021, allegando, quale nuova documentazione, diverse certificazioni d’incapacità lavorativa redatte dallo psichiatra curante (doc. A3- 5).
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8. Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio A, non ha motivo per mettere in dubbio i rapporti dei medici SMR i quali hanno considerato tutta la documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
L’assicurato rileva innanzitutto di non essere stato convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue patologie.
A tal riguardo, va ricordato che di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Nel caso in esame, come verrà esposto nei prossimi considerandi, sulla base degli atti medici presenti nell’inserto il SMR ha potuto esaurientemente valutare lo stato di salute dell’assicurato, senza la necessità di una convocazione personale.
2.8.1. Dal punto di vista somatico l’assicurato presenta una problematica cardio-vascolare con ripercussione sulla capacità lavorativa, così come riportato nel rapporto 27 ottobre 2021 del SMR (doc. 53; cfr. consid. 2.6).
Per quel che concerne la capacità lavorativa, nel citato rapporto 23 agosto 2021 all’Ufficio AI il dr. med. __________ ha rilevato:
" (…) Nel mio ultimo del 25.01.2021 indirizzato al vostro ufficio non ha più avuto modo di controllare il signor RI 1. Dal lato strettamente cardiologico pertanto in virtù di quanto riscontrato in quella data l’A. deve essere considerato abile allo svolgimento di un’attività lavorativa che comporti un impegno fisico che vada dal lieve fino al moderato. Tuttavia per i lavori che comportino un impegno fisico giudicabile come moderato-pesante l’A., deve essere considerato inabile in considerazione anche della cardiopatia ischemica di base.
Nella sua ultima professione pertanto l’A. deve essere considerato abile nella misura del 100% senza nessuna limitazione” (sottolineatura del redattore, pag. 315 incarto AI)
L’assicurato non ha prodotto documentazione atta a comprovare un eventuale peggioramento cardiaco. In sede amministrativa egli ha trasmesso la convocazione per un esame cardiologico ambulatoriale previsto per il 20 ottobre 2021 (pag. 340), senza tuttavia produrre in seguito i relativi risultati.
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Correttamente il SMR ha quindi ritenuto che dal 23 agosto 2021 l’assicurato presenta una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione.
Altre patologie invalidanti, oltre a quella cardiaca, non sono state rilevate (cfr. rapporto 27 agosto 2021 del SMR riportato integralmente al consid. 2.6).
2.8.2. L’assicurato sostiene di essere affetto da una patologia psichiatrica invalidante, producendo al riguardo il già citato rapporto 10 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 63).
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, va rilevato che il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nel caso in esame, al consid. 2.6 è stato riportato il rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra curante. Egli ha descritto un quadro psicopatologico, senza tuttavia porre una precisa diagnosi. A tal riguardo va ricordato che, secondo giurispurdenza federale, il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Inoltre, nelle citate annotazioni 15 novembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, rettamente rileva come lo psichiatra curante non si sia espresso sul piano terapeutico, rispettivamente sulla prognosi.
Non si misconosce, come pertinentemente evidenziato dallo psichiatra SMR, che nel rapporto 15 novembre 2021 il dr. med. __________ ha indicato dei sintomi attribuibili ad una patologia psichiatra che tuttavia non è stata meglio precisata vista l’assenza di una diagnosi internazionalmente riconosciuta. Questo TCA concorda inoltre con quanto rilevato dal SMR, ossia come “la valutazione di risorse e limiti funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un non meglio precisato percorso di reintegrazione”. Spetta infatti al medico individuare eventuali risorse e limitazioni funzionali, come pure valutare la capacità lavorativa della persona assicurata, dati che poi vengono esaminati dal consulente IP chiamato ad individuare attività professionali ancora concretamente ipotizzabili e, se del caso, stabilire un eventuale progetto d’integrazione.
Infine, i certificati d’inabilità lavorativa compilati dallo psichiatra curante, allegati al ricorso, non sono sufficienti per dimostrare una patologia invalidante, essendo gli stessi privi di motivazione.
2.8.3. Di conseguenza, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è inabile al 100% in tutte le attività dal 30 settembre 2019 al 23 agosto 2021. Di conseguenza, l’Ufficio AI ha rettamente posto l’assicurato, scaduto l’anno di attesa, al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2020 sino al 31 agosto 2020. Riguardo al momento della soppressione, l’amministrazione ha applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.5) ed il marg. 4016 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, secondo cui se “le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.”
In concreto, essendo stato accertato il durevole miglioramento mediante il citato rapporto 23 agosto del dr. med. __________, (doc. 50; cfr. consid. 2.6), l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita al 31 agosto 2021.
Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali).
2.10. A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione se del caso al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. In effetti, visti i rapporti del SMR, l’assicurato avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria. I semplici certificati del medico e dello psichiatra curante (cfr. consid. 2.8.2) non hanno infatti apportato nuovi elementi di valutazione.
L’istanza va di conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono accollate spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è respinta.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti