Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2022.56
Entscheidungsdatum
31.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2022.56

jv/RG/gm

Lugano 31 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 5 agosto 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che - per decisione 5 agosto 2022 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 8'516.85 corrispondenti alle rendite percepite a torto da novembre 2021 a giugno 2022;

  • con scritto datato 22 agosto 2022 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta decisione, che “questi fr. 8516,85 siano condonati” ed allegando un suo scritto di medesima data inviato all’Ufficio AI in cui ha in particolare osservato:

“[…] chiedo che questi fr. 8516,85 siano condonati, visto che l’errore è vostro e non mio. [...] mia mamma al primo versamento ha chiamato l’ufficio incassi chiedendo spiegazioni, ma un vostro collaboratore ha risposto che era giusto così. Io purtroppo questi soldi senza accorgermi li ho già spesi […].” (doc. I, allegato C).

  • ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

  • è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

  • dovendo – come in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. I, allegato A) – essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA), una richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;

  • nella fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurata risulta essere unicamente quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale: ella sostiene infatti che si tratta di “un errore dell’istituto delle assicurazioni sociali” adducendo di aver ricevuto a suo tempo dall’Ufficio AI rassicurazioni circa la correttezza dei versamenti e di non disporre più dell’importo di cui ora si pretende la restituzione;

  • a non aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che non le consente di far fronte alla restituzione;

  • di conseguenza lo scritto 22 agosto 2022 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

  3. Le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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