Raccomandata
Incarto n. 32.2022.51
jv/gm
Lugano 5 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, ha presentato domanda di prestazioni AI il 6/7 settembre 2021 adducendo molteplici affezioni a seguito di un’aggressione fisica subita il 4 marzo 2021 (docc. 1-6, 19 e 51 incarto AI).
1.2. L’Ufficio AI, richiamata la documentazione medica dalla __________ e dai curanti, ha allestito il Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 6 aprile 2022 con il quale il Servizio d’inchiesta ha potuto fare luce, tra l’altro, sulla formazione, il livello di comprensione della lingua italiana e il percorso lavorativo dell’assicurato, auspicando un eventuale aiuto al collocamento da parte dei consulenti SIP e di sottoporre il caso al medico SMR, dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (doc. 27 incarto AI).
1.3. Con annotazione del 25 aprile 2022 (doc. 30 incarto AI) il medico SMR, per l’aspetto psichiatrico, ha fatto propria la valutazione confluita nel rapporto del 21 febbraio 2022 del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia, oltre che medico fiduciario della __________, doc. 77, pag. 237 e segg. incarto AI), auspicando una presa di posizione di un medico somatico circa la documentazione che esula dall’ambito psichiatrico.
Con annotazione del 28 aprile 2022 (doc. 32 incarto AI), il medico SMR, dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato motore) ha rilevato che, per l’aspetto somatico, vi erano due antitetiche valutazioni circa la capacità lavorativa, il dr. __________ (specialista in reumatologia) attestando un’incapacità lavorativa completa in ogni attività (doc. 26, pag. 128 e segg. incarto AI), il dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e medico perito SIM), per contro, certificando una capacità lavorativa completa in ogni attività (doc. 69, pag. 256 e segg. incarto AI). Il medico SMR ha convenuto con quest’ultimo.
Con rapporto finale del 29 aprile 2022 (doc. 33 incarto AI) il dr. __________ ha attestato l’assenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e di limiti funzionali, accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione della presenza):
% IL in attività abituale (titolare ____________)
% IL in attività adeguata
Periodi
100
100
05.03.2021-28.02.22
0
0
01.03.2022
1.4. Con progetto di decisione del 3 maggio 2022 (doc. 34 incarto AI) l’Ufficio AI, facendo proprie le conclusioni del medico SMR, ha prospettato il rifiuto di prestazioni “Poiché l’inabilità lavorativa non è durata almeno un anno”.
Con osservazioni del 13 giugno 2020 (doc. 39 incarto AI) l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha asserito che l’aggressione subita ha esacerbato una situazione valetudinaria pregressa messa in evidenza dai curanti e di natura extra-infortunistica, ragione per cui mentre l’assicuratore infortuni, quale assicurazione causale, poteva prescindere dall’approfondire tali antecedenti, l’assicurazione invalidità, quale assicurazione finale, doveva approfondire la questione, non risultando sufficiente il semplice rinvio a quanto accertato dalla LAINF (p.to 1.). In tal senso, l’assicurato ha chiesto di essere sottoposto ad una perizia bi- o pluridisciplinare esterna con valutazione globale (p.to 2.). Circa la valutazione economica, egli chiedeva che la graduazione dell’invalidità fosse operata sulla base dei dati statistici, con contestuale presa di posizione del consulente in integrazione professionale (p.to 3.).
Presa visione delle osservazioni al progetto, il dr. __________ ha osservato come non vi siano elementi medici per modificare la valutazione, confermando il rapporto del 29 aprile 2022 (doc. 41 incarto AI).
1.5. Con decisione del 27 giugno 2022 (doc. 42 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il progetto.
1.6. L’assicurato, ora rappresentato da RA 1 (doc. I+1), ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 27 giugno 2022, postulandone l’annullamento.
Egli censura innanzitutto un insufficiente confronto con le osservazioni al progetto.
Quo all’aspetto medico, il ricorrente ritiene che gli antecedenti extra-infortunistici avrebbero dovuto essere oggetto di una valutazione neutrale e complessiva, il semplice rinvio alle refertazioni mediche dell’assicuratore infortuni essendo insufficiente. Siccome tale tesi si basa su quanto confermato dai medici curanti ed in contrasto con quanto accertato dal medico SMR e, dunque, insinuatosi il “minimo dubbio”, l’Ufficio AI avrebbe dovuto motu proprio procedere ad ulteriori accertamenti. Il ricorrente ritiene dunque che “l’Ufficio AI deve […] ancora svolgere maggiori e più completi ed approfonditi accertamenti medici e solo in conclusione emettere una nuova decisione” e, qualora ciò non avvenisse, formula richiesta di una perizia giudiziaria bidisciplinare esterna.
Per quanto concerne l’aspetto economico, il ricorrente rileva in primo luogo come le criticità esposte nelle sue osservazioni circa tale aspetto non sono neppure state vagliate dall’amministrazione, tale omissione configurando una violazione del diritto di essere sentito. In secondo luogo osserva che “[…] a torto per determinare la mia situazione ci si è basati sulla situazione da indipendente. Va infatti ribadito che quell’attività non si è mai realmente concretizzata [poiché]. prima di aprire […] è […] intervenuta la chiusura […] imposta dalle misure COVID-19 ed in seguito, poco dopo la riapertura la […] attività è stata chiusa a seguito della […] aggressione […].”. Oltre a ciò, ribadisce la necessità di utilizzare i dati statistici per determinare il reddito da valido e da invalido, di coinvolgere il consulente in integrazione professionale e di mettere in atto “adeguati e sufficienti provvedimenti professionali”.
Al ricorso l’insorgente ha allegato i certificati medici del 30 maggio 2022 e del 3 luglio 2022 della curante. dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e quello del 24 giugno 2022 del dr. __________ (doc. I, allegati A2 e A3).
1.7. Con la risposta di causa del 12 settembre 2021 l’amministrazione ha comunicato, tra l’altro, di aver rinvenuto ulteriore documentazione medica afferente all’incarto LAINF, segnatamente il rapporto del 14 aprile 2022 della dr.ssa __________ (doc. 71 pag. 279 e seg. incarto AI) ed il complemento del dr. __________ del 3 aprile 2022 (doc. 71, pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________ e dr. __________. Vagliati i due referti, i medici SMR hanno ritenuto necessario un approfondimento della situazione valetudinaria (doc. VI +1/2). Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per attuare gli esami del caso, procedere con un’istruttoria medica ed economica ed emanare una nuova decisione, debitamente preavvisata (doc VI, p.to 3. in fine).
1.8. Con scritto del 19 settembre 2022 (doc. VIII) l’assicurato ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato il 6/7 settembre 2021.
2.3. In concreto, le parti convengono sul fatto che la situazione valetudinaria ed economica del ricorrente debba essere oggetto di approfondimenti e, dunque, sul rinvio degli atti all’Ufficio AI.
Questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente, imponendosi in concreto un approfondimento sia dal profilo medico che da quello economico.
Va precisato che l’accertamento medico dovrà comprendere, oltre all’aspetto psichiatrico, un approfondimento delle criticità somatiche palesate dal dr. __________, coinvolgendo gli specialisti del caso. Circa l’aspetto economico, l’approfondimento dovrà in primo luogo fare luce su quella che è stata effettivamente l’ultima attività e le mansioni dell’assicurato, ritenuto che l’amministrazione è incorsa in (almeno) una palese contraddizione, sostenendo in questa sede che l’assicurato fosse “da ultimo attivo quale gerente del Bar […]” (doc. VI, p.to 1 in initio), dopo aver accertato in sede d’inchiesta che egli non era né gerente né esercente (cfr. doc. 27 incarto AI).
2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 27 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti