Raccomandata
Incarto n. 32.2022.50
FC
Lugano 28 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 30 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, di professione ausiliaria di pulizie a tempo parziale, nel marzo 2017, adducendo problemi di vista all’occhio destro, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti, la quale è stata respinta con decisione dell’8 novembre 2018, considerato come l’assicurata aveva avuto periodi di inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 28 gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 e allo scadere del periodo di attesa di un anno non continuava ad essere incapace al lavoro per almeno il 40% (doc. A 23). Anche una seconda domanda di prestazioni, presentata nel mese di aprile 2020, è stata respinta con decisione del 14 ottobre 2020 considerato come era stato accertato uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla precedente decisione, con un’abilità lavorativa completa nella sua attività abituale di impiegata di pulizie e adeguata (doc. A 19).
1.2 Parallelamente è sorto un contenzioso tra l’assicurata e __________, assicuratore contro la perdita di guadagno, il quale le aveva versato le indennità giornaliere pattuite solo sino al 24 settembre 2017, ritenendola in seguito nuovamente abile al lavoro. Una petizione inoltrata da RI 1 nei confronti di __________, chiedente l’ulteriore versamento delle prestazioni di malattia, è stata parzialmente accolta dal TCA, mediante pronuncia del 29 agosto 2018, con la quale, ammesso che l’assicurata poteva nuovamente svolgere la sua ed altre attività nella misura del 50% dal 29 gennaio 2018, ha condannato __________ a versare le indennità giornaliere anche per il periodo dal 25 settembre 2017 al 28 gennaio 2018 (STCA 36.2017.80).
1.3 Il 1. febbraio 2022 l’assicurata ha presentato una terza richiesta di prestazioni AI, adducendo un peggioramento delle sue problematiche agli occhi e problemi psichici.
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 30 giugno 2022 – confermativa di un progetto di decisione del 18 maggio precedente – l’Ufficio AI, ammesso un peggioramento delle condizioni di salute dal punto di vista psichico, con un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da gennaio 2021 e un conseguente pari grado di invalidità, le ha attribuito il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. gennaio 2022 (alla scadenza dell’anno di attesa), versata dal 1. agosto 2022, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni.
1.4 Con ricorso al TCA l'assicurata contesta questo provvedimento e in particolare le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute che manifestamente non le permetterebbero di esercitare un’attività lavorativa a metà tempo. Contesta inoltre che esisterebbero delle attività lavorative adeguate al suo stato di salute e chiede quindi in sostanza il riconoscimento di un grado di invalidità superiore. Produce nuova documentazione medica (doc. I).
1.5 Con risposta di causa del 9 agosto 2022 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità (doc. IV). La ricorrente ha nuovamente fatto valere le sue allegazioni con uno scritto del 19 agosto 2022 (doc. VI), sul quale l’amministrazione ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da proporre (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2022.
2.2. Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante [miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e
il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Inoltre, il marginale 6002 di quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea, l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.
Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In concreto l’assicurata ha presentato la sua terza domanda di prestazioni nel febbraio 2022 e l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 30 giugno 2022, ammesso un peggioramento delle condizioni di salute con un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da gennaio 2021 e un conseguente pari grado di invalidità, ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. gennaio 2022 (alla scadenza dell’anno di attesa, art. 28 cpv. 1 LAI), versata dal 1. agosto 2022, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Conseguentemente, tutte le condizioni per l’applicazione del nuovo diritto sono in concreto adempiute.
Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Il nuovo art. 28a LAI (Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, dispone quanto segue:
" 1 Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
2 Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
3 Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
In merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7. Secondo la giurisprudenza, richiamato quanto esposto al consid. 2.4, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
In concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8, con decisione 8 novembre 2018 l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata, considerato come l’interessata aveva avuto periodi di inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 28 gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 (doc. A 23).
Con la successiva decisione del 14 ottobre 2020 l’ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, ritenuto come gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire che lo stato di salute non aveva subito alcun peggioramento rispetto alla precedente decisione, con un’abilità lavorativa completa nella sua attività abituale di ausiliaria di pulizie e adeguata (doc. A 19).
Entrambe le decisioni sono cresciute incontestate in giudicato e sono pertanto vincolanti.
Questo Tribunale è, quindi, ora chiamato a valutare se, successivamente alla decisione del 14 ottobre 2020, lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare la concessione di prestazioni.
2.8. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, prima dell'insorgere dei danni alla salute attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel marzo 2017 ha inoltrato una domanda volta al riconoscimento di prestazioni d'invalidità in ragione di un danno alla salute di origine oftalmologica, ovvero la perdita della capacità visiva dall’occhio destro. L’amministrazione ha eseguito gli accertamenti del caso, acquisendo pure gli atti da __________, assicuratore malattia perdita di guadagno, il quale, sulla base anche delle risultanze di una visita fiduciaria e relativa perizia ad opera della dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia (doc. AI pag. 635), il 2 maggio 2017 aveva ammesso il versamento all’assicurata di prestazioni di indennità giornaliera per un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 al 24 settembre 2017, disponendo in seguito una ritrovata abilità lavorativa completa (comunicazione di __________ del 19 settembre 2017, doc. AI pag. 127; cfr. in seguito in merito alla susseguente procedura ricorsuale conclusa con STCA del 29 agosto 2018).
Innanzitutto, la dr.ssa __________, nella sua perizia del 5 maggio 2017, poste le diagnosi di “OD: quasi cecità; status dopo distacco retinico macula off con foro maculare con PPV + FACO+IOL (dr. __________ 04.10.16), status dopo WPP 23G con rimozione olio di silicone e risciacquo, tamponamento interno con olio di silicone (dr. __________ 27.01.17), status dopo ridistacco il 31.01.17, con WPP 23G e tamponamento Interno con olio di silicone status dopo ambliopia ex anisometropia; OS: glaucoma iniziale”, aveva concluso che dal punto di vista oculistico la capacità lavorativa era del 100% “appena si è abituata alla condizione di monocularità (normalmente 6 mesi)”, come ausiliaria di pulizie, riservate attività in situazioni pericolose nelle quali era richiesta una stereopsi (doc. AI pag. 638).
Dal canto suo, nella perizia l’11 giugno 2018 allestita su incarico del TCA nell’ambito dell’evasione della petizione inoltrata da __________ nei confronti dell’assicuratore __________ (cfr. consid. 1.2), il dr. Enrique Sanchez Lasa, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, ha posto la diagnosi di “OD perdita funzionale totale (cecità); stato dopo distacco retinico macula-off con foro maculare con pars-plana vitrectomia + Phaco-emulsificazione + IOL (Med. Massimo Vignanelli 4.10.2016); stato dopo pars plana vitrectomia 23G con rimozione di olio di silicone, multipli risciacqui, tamponamento interno con olio di silicone (Med. Massimo Vignanelli 27.01.2017); stato dopo nuovo distacco di retina diagnosticato in data 31.01.2017 con pars-plana vitrectomia 23G, tamponamento con olio di silicone; anamnesticamente OD ampliope per anisometria; OS glaucoma incipiente sotto trattamento topico con Saflutan collirio 1 volta alla sera”. Dopo aver descritto l’anamnesi oculistica oftalmologica ed aver segnatamente evidenziato che “è da stimare in modo definitivo che l’occhio destro è irrimediabilmente perso, che significa una perdita funzionale totale, e non più recuperabile con nessun tipo di intervento” e che, relativamente all’evoluzione dal 28 gennaio 2017 “si può dire che dopo l’intervento la situazione a destra è andata peggiorando e che da gennaio 2017 dove c’era ancora un residuo di funzione visiva, ormai oggi non c’è più, nemmeno una percezione luminosa all’esame realizzato da me in data 08.03.2018”, mentre che “all’occhio sinistro è di 100%, ma sul campo visivo si possono notare un inizio di danni glaucomatosi con attualmente una pressione intraoculare controllata con trattamento tipico di Saflutan 1 volta alla sera”, lo specialista ha rilevato che “avendo perso la visione stereoscopica e tutto il campo visivo destro fa fatica e tutto il nel camminare e trovare gli oggetti nella distanza giusta sottomano, può valutare male i marciapiedi, scale o buchi o irregolarità presenti nel pavimento. Da evitare assolutamente una situazione a rischio come donna delle pulizie, quindi non salire su sgabelli o scale in particolare proibito totalmente la pulizia dei vetri con rischio di caduta verso l’esterno o all’interno del palazzo della zona delle scale. L’ideale sarebbe di avere un posto di lavoro con una superficie piatta e senza scale e con un accesso facilitato con il lift se si deve spostare tra un piano e l’altro. Chiaramente la pulizia di scale per lei è a rischio incidenti (inciampare, cadere)”. Egli ha ulteriormente osservato:
" A parte la situazione visiva che è cambiata dal punto di vista oculistico, è da considerare l’aspetto traumatico e psicologico del quale soffre la paziente che può spiegare la sua paura nel intraprendere un’attività come donna di pulizie. Avendo perso la stereopsis deve evitare i lavori con macchinari e rischio e le condizioni di lavoro devono essere ottimale con delle luci di qualità. Davanti ad un quadro medico oculistico e un contesto psicologico dove la paziente ha difficoltà ad accettare la perdita funzionale dell’occhio destro, è da considerare la valutazione stessa della paziente della sua capacità lavorativa e anche il rendimento che potrebbe dare sul posto di lavoro. Effettivamente non avendo la stereopsis quando la paziente si deve muovere probabilmente lavorerà in modo più lento, con minore destrezza, analizzando le distanze quando deve prendere i prodotti della pulizia per poi applicarli sulle superfici da trattare, con rischio di inciampare o sbattere contro gli angoli dei mobili soprattutto visto la perdita funzionale del campo visivo totale sulla metà del suo campo visivo di lavoro. Questo richiedere un tempo di adattamento che in generale tra 6 mesi o 1 anno. Con la limitazione della capacità visiva c’è un aumento di rischio di infortunio su se stessa o potenzialità di causare dei danni a oggetti in custode nell’ufficio del lavoro o delle case private, dove lavorerebbe come donna delle pulizie. Chiaramente come già detto all’inizio è sconsigliato l’utilizzo di macchine mobili o automatiche visto la mancanza di visione stereoscopica della paziente. Come donna di pulizie la paziente ha un rischio più elevato all’esposizione di agenti chimici e solventi che possono comportare un rischio di trauma sull’unico occhio che ha la paziente, l’occhio sinistro; in particolare i prodotti chimici per la pulizia, polveri nell’aria, eventuali fumi e agenti che possono causare un’infiammazione all’occhio destro già multi-operato, addirittura in caso di contatto con agenti chimici un danno all’occhio sinistro “quello buono”. (…)”
Riassumendo, il perito ha concluso che a seguito degli eventi che avevano toccato l’occhio destro, l’assicurata non era “più abile a lavorare al 100% né come renditibilità né come quantità di ore al giorno”. Considerando le limitazioni elencate con adattamento sul posto di lavoro, l’assicurata era da considerare “abile al lavoro per un’attività al 50%” (doc. AI pag. 315).
Il TCA ha fatto propria la valutazione espressa dal dr. __________ e, quindi, ammesso che l’assicurata dal 29 gennaio 2018, ossia dopo un periodo di adattamento di un anno dall’intervento del 27 gennaio 2017 (durante il quale era da considerare inabile al lavoro), era nuovamente da considerare abile nella misura del 50% sia in altre attività leggere che come donna delle pulizie. Ha pure considerato che, malgrado l’assicurata si fosse recata nel mese di ottobre 2017 presso la psichiatra dr.ssa med. Iorno, non era desumibile la presenza di una patologia psichica invalidante.
Considerato come prima del danno alla salute l’assicurata fosse stata attiva professionalmente al 30% (e complessivamente in ogni caso meno del 50%), e come ella fosse capace al lavoro nella medesima attività di donna delle pulizie nella misura del 50%, dal 29 gennaio 2018 non aveva quindi più diritto ad alcuna indennità giornaliera di malattia dall’assicuratore __________ (cfr. STCA 36.2017.80 del 29 agosto 2018).
Sulla base di questa documentazione, con rapporto finale del 1. ottobre 2018 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi invalidante di “stato dopo distacco retinico occhio destro”, ha ammesso un’inabilità lavorativa completa transitoria dal 28 gennaio 2017 al 24 settembre 2017, considerando in seguito recuperata la capacità lavorativa completa (doc. AI pag. 309). Di conseguenza, con decisione dell'8 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato il diritto a prestazioni dell'assicurata (doc. AI pag. 344).
Il 22 aprile 2020 l'assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, e l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, il quale, con rapporto del 29 luglio 2020, ha affermato che la situazione era stazionaria “con a destra una perdita funzionale totale e a sinistra acuità visita di 1.0 difficile ed una pressione oculare controllata con trattamento topico di Azopt 2 volte al giorno e Saflutan 1 volta alla sera a sinistra”, confermando quindi che l’assicurata poteva realizzare un'attività al 50% (4 ore al giorno) in un ambiente dove non ci sono rischi di non cadere ed inciampare (doc. AI pag. 386).
Non essendo quindi stato comprovato un peggioramento dello stato di salute clinico rispetto alla precedente decisione, sulla base del rapporto medico del SMR del 4 settembre 2020 (doc. AI pag. 405), mediante decisione del 14 ottobre 2020, ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni con la motivazione che la documentazione acquisita aveva permesso di “accertare uno stato di salute invariato dalla sua precedente domanda Al che è stata rifiutata con decisione 08.11.2018. Lei, malgrado la limitazione visiva, è considerata totalmente abile al lavoro nella sua attività abituale. di impiegata alle pulizie ed adeguate; conseguentemente non sussiste il diritto a rendita d'invalidità. Non si valuta la possibilità di effettuare eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché pienamente capace al guadagno” (doc. AI pag. 413). Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Nel febbraio 2022 l’assicurata ha presentato una terza domanda di prestazioni, allegando nuove certificazioni mediche.
Con uno scritto del 15 dicembre 2021 il dr. __________ ha confermato le precedenti diagnosi e ha attestato una situazione “stazionaria dal punto oftalmologico”, ribadendo che l’assicurata “non è più abile al lavoro al 100% né come renditibilità né come quantità di ore al giorno” (doc. AI pag. 431).
Dal canto suo, il 9 dicembre 2021 la dr.ssa __________, psichiatra curante dal 27 settembre 2021, diagnosticata una “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva F43.22”, ha certificato, fra l’altro, quanto segue:
" (…) Al colloquio paziente lucida e vigile. Accede volentieri al colloquio, anche se si presenta molto difesa ed emerge una certa difficoltà nel mostrare la propria fragilità. Adeguata nell'aspetto e nell'abbigliamento, dimostra l'età anagrafica. Eloquio fluente, discorso coerente anche se a tratti un po' elusivo. Assenti franchi deficit di memoria e concentrazione, disturbata l'attenzione. Assenti disturbi della percezione. Pensiero rigido, incentrato sulle ingiustizie subite. Tono dell'umore deflesso, è presente una discreta quota ansiosa. Slancio vitale ridotto.
(…).
A partire dalle vicende legate alla vista, la paziente ha sviluppato, anche in seguito al mancato riconoscimento del danno subito, una sintomatologia ansioso-depressiva importante (vedi anche test effettuati dalla collega Dott.ssa __________), che ha di per sé una ricaduta sulla funzionalità e inoltre influisce sulle capacità di recupero, riducendole.
Alto stato attuale, il quadro psichico determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura almeno del 50% in qualsiasi attività lavorativa; mi preme evidenziare che a mio avviso, pur non essendo la valutazione di questo di mia stretta competenza, anche altri aspetti, quali in primis il deficit della vista, con altri effetti correlati quali capogiri, tendenza alle cadute, riduzione su molti livelli della funzionalità, determinano una riduzione della capacità lavorativa in qualsiasi attività.
Se ben supportata, verosimilmente la paziente ha le risorse per un recupero, in un tempo medio lungo, della capacità lavorativa, per cui penso che vada considerata la possibilità di misure di reintegrazione. (…)” (doc. AI pag. 432)
Inoltre, in un rapporto del 31 ottobre 2021 la dr.ssa __________, neurologa, ha attestato, fra l’altro, quanto segue:
" Esame neurologico obiettivo:
L'esame neurologico è risultato nella norma, tranne:
. cecità completa in occhio dx con totale azzeramento dei 4 quadranti campimetrici
. deviazione e incertezza nella marcia verso sn
. stato mentale: tratti ansioso depressivi.
La paziente viene quindi sottoposta a un test comportamentale e a scale di ansia e depressione. (…)
L'esito dei test neuropsicologici in sintesi è:
Labilità emotiva, Senso di inutilità/impotenza, Pensieri negativi, Eloquio ridotto, Irrequietezza, Pessimismo
I tratti comportamentali: tristezza, atteggiamento di mancanza di speranza, anedonismo, nervosismo, irrequietezza, sentimento di inadeguatezza, mancanza di autostima e prestazioni scadenti, sul lavoro e nella vita quotidiana, paura per il futuro. La qualità della vita, oggettivata dai punteggi del test SF-36, è compromessa.
Funzioni cognitive superiori (logica, orientamento spaziotemporale, memoria) integri.
Diagnosi:
F41.2 Disturbo misto ansioso depressivo, F43.2 Disturbi dell'adattamento
Terapia:
Rivedremo la paziente fra qualche settimana dopo esserci confrontati anche con la psichiatra dr.ssa __________, per concordare una condotta terapeutica condivisa.
Discussione del caso e terapia:
La paziente ha subito un grave danno organico e psicologico. Non ci si riferisce all'errore. medico, seppur grave, ma alla totale mancanza di considerazione del suo trauma. La mancanza di considerazione è stata prima attuata dal chirurgo che non ha ammesso l'errore. Infatti, errare è ragionevolmente umano, ma per ridurre le conseguenze dell'errore, è doverosa l'ammissione e il vivo desiderio di rimediare. Negare l'errore peggiora la colpa. La seconda mortificazione, la paziente l’ha subita dagli organi istituzionali che, seppur correttamente abbiano evitato di entrare nella querelle dell'errore medico, non dovevano esimersi dal sostenere che la perdita di un occhio, o per malattia o per cause iatrogene, non sia da considerare un gravissimo deficit sensoriale, con notevole ricaduta sulla vita sociale, famigliare, lavorativa. La ripresa anche minima (al massimo del 30%) del lavoro, in attività adeguata, forse porterebbe sollievo a quel profondo senso di inutilità e di precarietà che la paziente sta vivendo da anni. La situazione famigliare rallenta molto la ripresa socioeconomica e psicologica della paziente.
Procedere:
Ai fini della valutazione prognostica della Capacità Lavorativa, ritengo che un lavoro adeguato e non abituale di massimo il 30%, superata la fase di malattia attuale, possa essere non solo possibile ma anche probabile.
La paziente infatti, a mio avviso, è dotata di notevoli capacità di resilienza, anche se è la figlia a prendersi cura di lei ed a svolgere tutte le incombenze burocratiche. Tali doti potrebbero rappresentare il punto di leva per una ripresa (come si spera anche in base al farmaco e alla psicoterapia) della autostima e di una maggiore sicurezza in sé stessa, premesse fondamentali per una rinnovata fiducia nel futuro.” (doc. AI pag. 435)
L’amministrazione ha interpellato anche la curante dr.ssa __________, medicina fisica e riabilitativa, la quale, con rapporto del 9 marzo 2022, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva da dicembre 2021/ottobre 2021, cecità occhio destro dal 2016/2017”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 2016 (doc. AI pag. 487).
La dr.ssa __________, in un nuovo rapporto medico all’UAI dell’8 aprile 2022, ha riferito che la paziente, dopo la perdita della vista, con conseguente perdita di funzionalità a diversi livelli, aveva cominciato progressivamente a sentirsi sempre più insicura, con momenti di ansia e frustrazione difficili da gestire, rimuginazioni a stampo depressivo, facile affaticabilità, insonnia, momenti di disperazione, alternati a momenti di distacco rispetto alla situazione. Dopo aver descritto l’assicurata alla visita clinica come lucida e vigile, adeguata con eloquio fluente, discorso coerente, assenti franchi deficit di memoria e concentrazione e disturbi della percezione, con tono dell'umore deflesso e discretamente ansiosa e slancio vitale ridotto, ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione misto ansiosa depressiva F43.22”, con un’inabilità lavorativa del 50% dal gennaio 2021, precisando nondimeno che “se ben supportata, verosimilmente la paziente ha le risorse per un recupero, in un tempo medio lungo, della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 496).
L’amministrazione ha quindi sottoposto la documentazione al medico SMR, il quale, nel rapporto del 13 aprile 2022, confermate le diagnosi invalidanti di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita funzionale totale”, ha concluso che la problematica oculare era invariata rispetto alle precedenti decisioni mentre era insorta “una problematica psichica che riduceva la CL del 50%” (doc. AI pag. 502).
Di conseguenza, interpellata la consulente professionale (doc. AI pag. 505), con progetto di decisione del 18 maggio 2022 l’amministrazione ha proposto la concessione di una mezza rendita dal 1. gennaio 2022 (versata dal 1. agosto 2022) (doc. AI pag. 509). Dopo aver sottoposto al SMR le osservazioni dell’interessata (la quale criticava il fatto che la problematica oculare non fosse stata presa debitamente in considerazione, doc. AI pag. 522 e 524), mediante la decisione contestata del 30 giugno 2022, l’Ufficio AI ha statuito quanto segue:
" (…)
Esito degli accertamenti
Dagli accertamenti medici effettuati risulta che lei presenta, dal gennaio 2021, un'incapacità lavorativa del 50% in qualsivoglia attività.
Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto segue.
Grado Al del 50% alla scadenza dell'anno d'attesa. 01.01.2022;
La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS).
Nel caso concreto, senza il danno alla salute nell'attività originaria di impiegata alle pulizie avrebbe potuto conseguire CHF 49767.-, Fonte: Cat. 96 - Altre attività di servizi personali - Attività semplici e ripetitive: RSS CHF 3'900 / 40 * 41.8 (durata normale del lavoro secondo divisione economica) * 12 = 48'906 (2018) aggiornati al 2020.
Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 25'040.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione del 10% per ragioni mediche, inoltre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 50%).
Il confronto dei redditi (cfr. 15.04.2022) permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 50%, come da seguente specchietto:
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF 49’767.00
Reddito con invalidità CHF 25'040.00
Perdita di guadagno CHF 24’727.00
Grado d'invalidità 50%
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.
Decidiamo pertanto
Dal 01.01.2022 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa) lei ha diritto ad una rendita con un grado del 50%.
Il versamento della prestazione decorre dal 01.08.2022, cioè 6 mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni.
Audizione
Abbiamo ricevuto il suo scritto del 13.06.2022 che è stato posto al vaglio del nostro Servizio medico regionale (SMR). Quest'ultimo conclude con quanto segue:
"Viene criticato che la problematica oculare non sia stata debitamente presa in considerazione. Faccio notare che da parte del Dr. __________ è stata certificata una situazione oftalmologica invariata. La problematica psichica è stata debitamente presa in considerazione su base della certificazione della Drssa __________."
Il nostro progetto di decisione del 18.05.2022 viene pertanto confermato.” (doc. AI pag. 531)
La ricorrente insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata, segnatamente dal punto di vista oftalmologico. Censura inoltre la valutazione reintegrativa. Produce un nuovo rapporto del dr. __________ del 29 settembre 2021 e un referto di una RM celebrale del 22 dicembre 2017 (doc. A; cfr. in esteso al consid. 2.9).
2.9. Premesso quanto sopra (cfr. consid. 2.4 e 2.7), in sede di esame della nuova domanda del febbraio 2022 l’Ufficio AI, sulla base delle recenti certificazioni dei vari medici che hanno in cura la ricorrente o che l’hanno peritata già in passato, fra i quali anche il dr. __________, e, quindi, dell’approfondita valutazione effettuata dal SMR, ha concluso che rispetto all’ultima decisione di diniego del 14 ottobre 2020 (doc. AI pag. 344 e 413), se la situazione oftalmologica era sostanzialmente invariata, era per contro da ammettere un peggioramento delle condizioni dell’assicurata da ricondurre all’intervento di problemi psichici. Tale peggioramento determinava quindi il riconoscimento di una mezza rendita dal 1. gennaio 2022 (ossia alla scadenza dell’anno di attesa, considerato come la psichiatra dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità lavorativa del 50% dal gennaio 2021).
Per i motivi che seguono questa conclusione va condivisa.
Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni del medico SMR dr. __________, il quale nel rapporto del 13 aprile 2022 ha attentamente valutato la documentazione agli atti (certificazioni del dr. __________, delle dr.sse __________, __________ e __________), e, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita funzionale totale”, ha riassunto la situazione medica come segue:
" (…)
Visita fiduciaria dr.ssa __________ del 5.5.2017:
OD quasi cecità dopo distacco retinico (solo percezione luce)
OS glaucoma iniziale
Ritenuta abile al 100% quale donna di pulizia dopo 6 mesi di adattamento
Decisione di rifiuto del 14.10.2020
Nuova domanda 1.2.2022:
Documentazione medica:
rapporto dr. __________ del 15.12.2021:
rapporto dr.ssa __________ del 9.12.2021 e 8.4.2022
diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva F 43.22
attuale IL 50%
ridotta attenzione, concentrazione, facile affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella relazione con gli altri
rapporto dr.ssa __________, neurologa:
E ha quindi concluso:
" In conclusione: assicurata con problematica psichica che riduce la CL del 50%. La problematica oculare risulta invariata rispetto alla decisione precedente. Assenza di diagnosi neurologica con influsso sulla CL.”
Con riferimento alle limitazioni funzionali da osservare, oltre alla limitazione di carico a 15kg, e la difficoltà a svolgere lavori di precisione, ha indicato quali ulteriori limiti “Monocolo funzionale, non lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica, non lavori di precisione, ridotta attenzione, concentrazione, facile affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella relazione con gli altri”, concludendo per un peggioramento delle condizioni dell’assicurata e della sua capacità lavorativa, con un grado di inabilità del 50% in ogni attività (doc. AI pag. 502). Queste conclusioni sono state confermate nuovamente dal dr. __________ il 21 giugno 2022 dopo valutazione delle allegazioni sollevate dall’assicurata al progetto di decisione del 18 maggio 2022, facendo peraltro notare che “da parte de dr. __________ è stato certificato una situazione oftalmologica invariata. La problematica psichica è stata debitamente presa in considerazione su base della certificazione della dr.ssa __________” (doc. AI pag. 524).
A queste conclusioni, che appaiono ben motivate e formulate sulla base di un attento esame del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare. Come meglio esposto ai considerandi che seguono, esse tengono in effetti adeguatamente conto degli accertamenti eseguiti, attentamente valutati dal SMR.
2.9.1 In effetti, per quanto riguarda innanzitutto le problematiche oftalmologiche, come ricordato al consid. 2.8, le stesse sono già state oggetto di approfondita valutazione nell’ambito delle precedenti procedure sfociate nelle decisioni di rifiuto di prestazioni dell’8 novembre 2018 e 14 ottobre 2020, le quali, va ancora ricordato, sono cresciute incontestate in giudicato e vanno quindi considerate vincolanti.
In particolare, l’assicurata era stata peritata il 5 maggio 2017, su incarico di __________, dalla dr.ssa __________, specialista in oftalmologia, la quale, poste le diagnosi di “OD: quasi cecità; status dopo distacco retinico macula off con foro maculare con PPV + FACO+IOL (dr. __________ 04.10.16), status dopo WPP 23G con rimozione olio di silicone e risciacquo, tamponamento interno con olio di silicone (dr. __________ 27.01.17), status dopo ridistacco il 31.01.17, con WPP 23G e tamponamento Interno con olio di silicone status dopo ambliopia ex anisometropia; OS: glaucoma iniziale”, aveva concluso che dopo sei mesi dalla perdita dell'occhio, acquisito l’adattamento alla situazione monoculare, era esigibile il ritorno alla precedente attività lavorativa in misura completa, la paziente essendo peraltro già ambliope (ipovedente) prima del distacco retinico, raccomandando tuttavia particolare attenzione nell’effettuare determinate attività in situazioni pericolose, come per esempio la pulizia delle finestre fuori (doc. AI pag. 638).
Come dianzi ricordato (cfr. consid. 2.7), la ricorrente era quindi stata nuovamente sottoposta a perizia a cura del dr. __________, il quale, nella perizia 11 giugno 2018 (allestita su incarico del TCA nell’ambito dell’evasione della petizione inoltrata da __________ nei confronti dell’assicuratore __________), aveva confermato le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ (con perdita funzionale totale dell’occhio destro e glaucoma incipiente all’occhio sinistro) e, sottolineato la necessità di evitare lavori a rischio e in situazioni non idonee a una persona con perdita funzionale di un occhio. A suo avviso, trascorso il necessario periodo, da sei mesi a un anno, di adattamento alla situazione di monocolo funzionale, l’assicurata era da considerare nondimeno nuovamente abile nella sua attività esercitata al 50% (doc. AI pag. 315; cfr. in esteso al consid. 2.8). Tali conclusioni sono state fatte proprie in sede di pronuncia del 29 agosto 2018 da questo TCA, il quale ha infine concluso che l’assicurata, dopo un periodo di adattamento dall’intervento all’occhio del 27 gennaio 2017 (durante il quale era da considerare inabile al lavoro), andava ritenuta abile al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in altre attività leggere. Considerato come prima del danno alla salute l’assicurata fosse stata attiva professionalmente al 30% (e complessivamente in ogni caso meno del 50%), dal 29 gennaio 2018 non aveva quindi più diritto ad alcuna indennità giornaliera di malattia.
Con rapporto finale del 1. ottobre 2018 il dr. __________ del SMR aveva quindi ammesso un’inabilità lavorativa completa transitoria dal 28 gennaio 2017 al 24 settembre 2017 (doc. AI pag. 309) e di conseguenza la decisione dell'8 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato il diritto a prestazioni dell'assicurata (doc. AI pag. 344).
La situazione oftalmologica era quindi stata approfonditamente rivalutata nell’ambito dell’evasione della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2020, nella cui sede il dr. __________, con rapporto del 29 luglio 2020, aveva definito la situazione stazionaria (doc. AI pag. 393). Sulla base del rapporto medico del SMR (per il quale l’assicurata non aveva inabilità lavorativa successivamente al 25 settembre 2017, considerato come “l’assicurata presenta attualmente uno stato funzionale come in occasione della valutazione fiduciaria nel 2017, dr.ssa __________, ossia presenza di monocolo funzionale. Già allora la funzione visiva a livello dell'occhio destro era abolita, sempre invece una acuità visiva del 100% a livello dell'occhio sinistro. In assenza di una modifica dei limiti funzionali l’assicurata è quindi da ritenersi abile come da decisione precedente”; rapporto SMR del 4 settembre 2020, doc. AI pag. 405), mediante decisione del 14 ottobre 2020 (cresciuta incontestata in giudicato ed è quindi da considerare vincolante) l’amministrazione ha quindi concluso per uno stato di salute invariato e, quindi, nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni (doc. AI pag. 413).
Ora, nell’ambito dell’evasione della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2022 a ragione l’amministrazione ha escluso l’intervento di un cambiamento della situazione oftalmologica. In effetti, nel suo rapporto del 15 dicembre 2021 il dr. __________ ha confermato le precedenti diagnosi (OD perdita funzionale totale (cecità), dopo distacco retina complicato, OS glaucoma incipiente sotto controllo con trattamento topico di Rxaprost gocce), e ha attestato una situazione “stazionaria dal punto oftalmologico”, riferendo unicamente che l’assicurata era inquieta per quel che riguardava la sua capacità lavorativa (doc. AI pag. 431).
Nella sua attenta valutazione il SMR ha quindi concluso per una situazione sostanzialmente invariata dal punto di vista della problematica oculare (rapporti del 13 aprile e 21 giugno 2022, doc. AI pag. 502 e 524). Correttamente quindi l’amministrazione ha considerato che su questo punto non erano stati comprovati cambiamenti della situazione idonei a modificare il grado di abilità lavorativa e, di riflesso, d’invalidità, stabilito in occasione delle precedenti decisioni divenute definitive.
Del resto, la ricorrente non ha fornito elementi nuovi che permettano di dipartirsi da tali conclusioni, e tantomeno ha prodotto documentazione attestante un danno oftalmologico d’entità maggiore. Nel suo ricorso la ricorrente si limita in effetti a rielencare i noti problemi agli occhi, censurando le conclusioni tratte dall’amministrazione in merito alla sua capacità lavorativa, ritenendo di essere inabile completamente. Ora, tali censure, nella misura in cui abbiano espressamente come oggetto le precedenti conclusioni tratte dall’amministrazione in occasione dei due precedenti provvedimenti, sono da considerare ampiamente tardive e irricevibili in quanto miranti sostanzialmente a contestare decisioni cresciute in giudicato e quindi definitive. La motivazione ricorsuale per la quale a suo tempo non avrebbe avuto la possibilità di ricorrere contro le decisioni dell’Ufficio AI perché a quel tempo si trovava “allo stremo delle forze fisiche e mentali “, oltre che non comprovata, appare ininfluente, considerato come l’assicurata avrebbe potuto in ogni modo delegare a qualcuno l’incombenza di tutelare i suoi interessi. Inammissibile è pure l’allegazione della ricorrente circa una mancata risposta tempestiva dell’USSI riguardo all’assunzione dei costi di un eventuale ricorso al TCA contro la decisione dell’Ufficio AI del 14 ottobre 2020 (cfr. doc. VI).
D’altra parte, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’insorgente, per quanto riguarda la problematica all’occhio sinistro, con insorgenza di un glaucoma, e ai problemi che derivano dall’occhio destro con dolori e capogiri causati dalla presenza del silicone al suo interno, di tali problematiche il dr. Sanchez ha tenuto debitamente conto nelle sue certificazioni. In effetti queste problematiche erano già note in occasione dell’esame della prima domanda di prestazioni ed erano state considerate dai periti interpellati dall’amministrazione (cfr. perizia dr.ssa __________ del 5 maggio 2017 punto 4, doc. AI pag. 639; valutazione dr. __________ dell’11 giugno 2018 in cui è stata attestata la presenza di un incipiente glaucoma all’occhio sinistro e la presenza di silicone all'occhio destro, anche livello della camera anteriore, con abbondante olio di silicone all'interno dell'occhio evidenziato dall’ecografia, doc. AI pag. 315).
A ragione, quindi, il medico SMR ha ribadito che il dr. __________ ha certificato una situazione oftalmologica stazionaria e invariata rispetto alle precedenti valutazioni.
Sia qui in ogni modo ancora sottolineato che le conclusioni dell’amministrazione in merito alle conseguenze della problematica oculare sulla capacità lavorativa dell’assicurata sono peraltro in linea con la giurisprudenza in materia di inabilità lavorativa di assicurati con deficit alla vista.
In effetti, per la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono di principio in grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. le STCA 32.2014.71 del 30 marzo 2015, 32.2010.82 del 3 febbraio 2011; cfr. STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg.). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è ovviamente limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. le STCA 35.1999.129 del 27 marzo 2001 e 35.1998.91 del 1. settembre 1999).
Con pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte ha ad esempio concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica. Con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia (cfr. anche la STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012 che ha confermato la capacità lavorativa del 75% in ogni attività non richiedenti la visione binoculare e un’acuità visiva ottimale ad un’assicurata affetta cheratocono ad entrambi gli occhi con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e sospetta nevrite retrobulbare all'occhio ds).
2.9.2 Per quanto riguarda le altre problematiche alla salute non oftalmologiche, con pertinenza l’amministrazione ha ammesso un peggioramento delle condizioni dell’assicurata dal punto di vista psichico.
In effetti, contrariamente alla situazione debitamente accertata dall’amministrazione in occasione della resa delle due precedenti decisioni, gli accertamenti effettuati in evasione della richiesta di prestazioni del febbraio 2022 hanno permesso di stabilire l’insorgenza di affezioni psichiche invalidanti.
La dott.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurata dal settembre 2021, nello scritto del 9 dicembre 2021 ha in effetti certificato la presenza di una “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva F43.22”, con un quadro psichico determinante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa, pur sottolineando che, se ben supportata, “verosimilmente la paziente ha le risorse per un recupero, in un tempo medio lungo, della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 432; cfr. in esteso al consid. 2.8). Nuovamente interpellata dall’Ufficio AI, nel suo rapporto medico dell’8 aprile 2022 la psichiatra ha confermato tali considerazioni, confermando un grado di inabilità lavorativa del 50% dal gennaio 2021. A detta della specialista, il quadro clinico determinava infatti una ricaduta in termini di attenzione, memoria, concentrazione; inoltre la paziente presentava “una facile affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella gestione dello stress, fatica nella relazione con gli altri, difficoltà nell’organizzare i compiti e le priorità” (doc. AI pag. 496).
Alla luce di queste certificazioni, rese dalla specialista che segue l’assicurata, a ragione il SMR, nel rapporto del 13 aprile 2022, ammesse le diagnosi invalidanti di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita funzionale totale”, ha concluso che, fermo restando la problematica oculare rimasta invariata, era insorta una problematica psichica che riduceva la capacità lavorativa del 50% in ogni attività (doc. AI pag. 502).
Anche queste conclusioni, che peraltro aderiscono pienamente a quanto attestato dalla psichiatra curante, meritano di essere condivise, la ricorrente non avendo prodotto documentazione o fatto valere argomentazioni che permettano diversa conclusione.
Né infine il richiamo dell’assicurata alle certificazioni della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ permettono di dipartirsi dalle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base dell’approfondita valutazione del SMR.
In effetti, nella sua certificazione del 31 ottobre 2021 la dr.ssa __________, neurologa, non ha certificato, per quanto di sua stretta competenza, alcuna diagnosi neurologica, attestando “un esame neurologico nella norma, tranne: cecità completa in occhio dx con totale azzeramento dei 4 quadranti campimetrici, deviazione e incertezza nella marcia verso sn, stato mentale: tratti ansioso depressivi” (cfr. in esteso al consid. 2.8). La sua conclusione, di abilità lavorativa del 30%, è quindi in definitiva stata motivata da considerazioni legate alle problematiche che esulano dal campo di sua competenza (quello neurologico), ovvero quelle psichiche e oftalmologiche, problematiche che tuttavia sono state, come visto, adeguatamente approfondite dagli specialisti delle rispettive materie di cui si tratta, ossia dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento a quanto attestato dalla dr.ssa __________, medicina fisica e riabilitazione, il 9 marzo 2022, considerato come la curante non abbia fornito alcun elemento o diagnosi nuovi, ma abbia concluso per un’inabilità lavorativa completa a motivo della problematica psichica e oculare (doc. AI pag. 488; cfr. consid. 2.8).
Ininfluente è infine anche il referto relativo alla risonanza magnetica celebrale all’occhio destro eseguita il 15 ottobre 2021, considerato come lo stesso attesta l’assenza di un “(…) cambiamento strutturale nell’occhio destro rispetto all’esame precedente” del 2017, esame di cui era peraltro stato adeguatamente tenuto conto nell’ambito dell’esame della richiesta di prestazioni dell’assicurata.
2.9.3 Le conclusioni dell’amministrazione vanno quindi confermate, la ricorrente non avendo prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Sia soltanto osservato che l’allegazione della ricorrente per cui in sostanza non sarebbero state considerate in maniera adeguata le valutazioni della dr.ssa __________e della dr.ssa __________, non può essere considerata, considerato come il medico SMR abbia sufficientemente preso posizione in merito alla documentazione prodotta dall’assicurata. Del resto, la conclusione delle curanti, per le quali l’assicurata sarebbe inabile in misura maggiore (per le diagnosi di competenza degli specialisti in psichiatria e oftalmologia), non è supportata da valide motivazioni che possano in qualche modo mettere in discussione quanto concluso dagli altri specialisti e dal medico SMR. La stessa costituisce in sostanza un’opinione soggettiva che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti interpellati dall’amministrazione né, del resto, in nuove certificazioni prodotte ulteriormente.
Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. consid. 2.5 e STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del SMR.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 13 aprile e 21 giugno 2022 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 30 giugno 2022 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), richiamato pure l'obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che le condizioni dell’assicurata hanno subito, rispetto alle precedenti decisioni del 8 novembre 2018 e 14 ottobre 2020, un peggioramento con l’insorgenza di affezioni psichiche che hanno determinato, unitamente alle problematiche oftalmologiche rimaste stazionarie, una conseguente inabilità lavorativa del 50% in ogni attività dal gennaio 2021.
La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Le richieste della ricorrente intese all’effettuazione di ulteriori accertamenti medici non possono quindi essere accolte.
2.10. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato, la ricorrente limitandosi a contestare la possibilità di esercitare le attività lavorative menzionate dalla consulente professionale e di cui si dirà al consid. 2.11), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. Conformemente agli art. 25 LAI, art. 28a OAI segg e all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha in effetti correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 49’767.- (determinato considerando i valori statistici ipoteticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive della categoria 96, ovvero “Altre attività di servizi personali”) a un reddito da invalida di fr. 25’040.- (determinato partendo dai fr. 55'643.70 statisticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo del 10% per tenere conto delle limitazioni da osservare e, inoltre, della metà per tener conto della capacità lavorativa del 50%), ottenendo un grado d’invalidità del 50% ([49’767- 25’040] x 100 : 49’767 = 50%), che conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le nuove norme applicabili dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità (art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. al consid. 2.3; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).
2.11. La consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 17 maggio 2022 (doc. AI pag. 505), dopo aver elencato le limitazioni funzionali che l’assicurata doveva osservare (“Monocolo funzionale, Attività che non richiedono visione binoculare o stereoscopica. Non possibile svolgere lavori di precisione. L'assicurata presenta una ridotta attenzione e concentrazione, soffre di facile affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella relazione con gli altri”), ha osservato quanto segue:
" Sulla base delle limitazioni indicate a livello medico teorico esistono attività riconducibili alle statistiche svizzere RSS in relazione ad attività semplici, adeguate e ripetitive per le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile. Senza dimenticare che esiste ancora la possibilità medico teorica di esercitare la precedente professione sebbene in misura parziale.
Oltre all'attività di riferimento dunque, esistono attività quali:
Addetta all’imbottigliamento su postazione fissa e ripetitiva. In tale attività l’assicurata si troverebbe in postazione autonoma e non dovrà camminare, bensì trovandosi all'inizio del circuito produttivo inserire le bottiglie vuote del peso massimo di 1 kg all'imbocco del macchinario, ovvero su rullo trasportatore.
Addetta di produzione su postazione fissa e autonoma per la produzione automatizzata di prodotti finiti, quali ad esempio tavolette di cioccolata. Anche in questo caso l’assicurata avrebbe una sua postazione fissa dove non dovrà spostarsi ma solo verificare che la produzione prosegua.
Addetta all'impacchettamento, ad esempio di tavolette di cioccolata al fondo della produzione. L'attività in postazione autonoma consiste nel porre l'etichetta esterna sulle tavolette di cioccolata finite che escono dalla produzione già con la carta di alluminio.
Per quanto riguarda dunque il mercato del lavoro in equilibrio esistono attività semplici e ripetitive per le quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabite senza l'intervento del nostro Ufficio.”
E su eventuali provvedimenti d’integrazione così si è espressa:
" Trattasi di assicurata quasi 59 enne che può ancora svolgere in misura parziale l'attività di riferimento, ad esempio in uffici o centri diurni e risulta abile nella stessa misura in attività adeguate al suo stato di salute.
Tutte le attività indicate appartengono alla categoria delle statistiche svizzere RSS semplici e non qualificate e richiedono una breve introduzione aziendale. Non si ritiene che vi siano le premesse per un provvedimento d'integrazione in senso classico. Si rimane tuttavia a disposizione, su richiesta per un aiuto al collocamento.” (doc. AI pag. 506)
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, oltre che nella precedente attività lavorativa, anche in attività professionali idonee.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Nel caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2022 (doc. AI pag. 505), la consulente in integrazione ha indicato delle attività confacenti allo stato di salute dell’assicurata. Allo stesso va prestata adesione, essendo peraltro pacifico che per la consulente era senza dubbio possibile trarre le conclusioni del caso sulla base di un’attenta valutazione degli atti e anche senza ulteriore incontro con l’assicurata.
Occorre inoltre ancora ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Del resto, il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
D’altra parte, come già ampiamente ricordato al consid. 2.9.1, la giurisprudenza ha più volte confermato che gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. STCA 32.2014.71 del 30 marzo 2015; 32.2010.82 del 3 febbraio 2011; STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, oltre che nella sua attività di ausiliaria di pulizie, anche in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Non vi sono pertanto motivi per scostarsi dalla valutazione della consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona con esperienza in ambito integrativo. In questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di provvedimenti professionali.
Inoltre, nel suo rapporto del 17 maggio 2022 la consulente professionale ha precisato di restare a disposizione dell’assicurata per un aiuto al collocamento (doc. AI pag. 506), disponibilità questa che, seppur non ripresa espressamente nella decisione contestata, è pure stata confermata dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa (doc. IV).
2.12. L’amministrazione ha pertanto rettamente ammesso l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata e di conseguenza assegnato il diritto a una mezza rendita dal 1. gennaio 2022.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti