Raccomandata
Incarto n. 32.2022.46
BS
Lugano 19 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, beneficiaria di una rendita d’invalidità, nel mese di dicembre 2021 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi (AGI) (doc. 83, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di eseguire presso il domicilio dell’assicurata la consueta inchiesta volta ad accertare la grande invalidità. Dal rapporto 8 aprile 2022 è risultato che l’assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari della vita: lavarsi dal mese di marzo 2021 e spostarsi da dicembre 2020. Risulta inoltre dal rapporto che l’assicurata non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza l’incaricata ha accertato come siano assolte le condizioni per il versamento di un AGI di grado lieve dal mese di marzo 2022, vale a dire dalla scadenza dell’anno di attesa dall’inizio della dipendenza da terzi per il secondo atto ordinario della vita (doc. 91).
Di conseguenza, con decisione 7 giugno 2022, debitamente preavvisata (doc. 93), l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di un AGI di grado lieve, con effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 (doc. 102; per le motivazioni cfr. doc. 99).
1.3. Contro suddetta decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.
Essa postula che le venga riconosciuto un AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022 dal 22 maggio 2022 rispettivamente uno di grado elevato dal 23 maggio 2022 in avanti.
L’assicurata motiva l’aumento della prestazione facendo riferimento ad una caduta avvenuta a domicilio il 23 maggio 2022 con conseguente ricovero in ospedale ed utilizzo di una carrozzina per disabili, circostanze, queste, che determinerebbero il bisogno di aiuto di terzi per muoversi. Inoltre, sostiene di dipendere da terzi per cercare di mantenere i contatti sociali e organizzare la realtà quotidiana. A sostengo di quanto sopra, la ricorrente ha prodotto lo scritto 13 giugno 2022 del suo medico curante.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva come al momento dell’emissione della decisione (7 giugno 2022) non erano ancora trascorsi tre mesi dalla caduta (23 maggio 2022), motivo per cui, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’eventuale peggioramento dello stato di salute dall’assicurata non può essere considerato come durevole e quindi esula “dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (cfr. in argomento STCA del 27.05.2013 in re R.)”.
1.5. Con scritto 23 agosto 2022 il legale dell’assicurata comunica di non avere altri mezzi di prova da produrre, aggiungendo che “la situazione dell’assicurata è sempre molto precaria e confermo il contenuto del ricorso e della documentazione medica che ho già inviato” (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, oltre all’AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022, l’assicurata ha diritto ad un AGI di grado elevato dal 23 maggio 2022 (giorno dell’infortunio domestico), come da richiesta ricorsuale.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cd. aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91, 107 V 149).
Secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostar-si (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'art. 29 cpv. 1. Va qui precisato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita. Ciò significa che il diritto ad AGI non può nascere prima del termine di carenza annuale dall’insorgenza della grande invalidità (Michel Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42, n. 70, pag. 621; cfr. anche DTF 144 V 361).
In tal senso il nuovo art. 41 cpv. 4 seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, dispone che “il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità di grado lieve per un anno senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3”.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Infine, l’art. 35 cpv. 1 OAI prescrive che il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto, mentre il cpv. 2 dispone che “Se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse accadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato”.
2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare l’entità della grande invalidità, il 30 marzo 2022 l’assistente sociale ha esperito il consueto accertamento presso il domicilio dell’assicurata. Dal relativo rapporto datato 30 marzo 2022 si evince che l’assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari della vita: lavarsi dal mese di marzo 2021 e spostarsi da dicembre 2020. Risulta inoltre che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza, visto che l’assicurata ha bisogno dell’aiuto di terzi per l’espletamento di due atti ordinari della vita, correttamente l’ha posta al beneficio di un AGI di grado lieve dal mese di marzo 2022, ossia dalla scadenza dell’anno di attesa dall’inizio della dipendenza da terzi per il secondo atto ordinario della vita (doc. 91). Né del resto la ricorrente ha contestato una simile conclusione.
L’assicurata sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute dovuto ai postumi di una caduta in casa il 23 maggio 2022 [evento di cui l’amministrazione è venuta a conoscenza solo con il ricorso; n.d.r.], con conseguente ricovero in ospedale ed utilizzo di una carrozzina per disabili, ciò che determinerebbe la necessità d’aiuto di terzi per muoversi. La ricorrente sostiene inoltre che deve adesso dipendere da terzi per cercare di mantenere i contatti sociali e cercare di organizzare la realtà quotidiana. A sostengo di quanto sopra, essa ha prodotto lo scritto 13 giugno 2022 del suo medico curante, il quale ha evidenziato che la paziente “(…) non è più in grado di vestirsi, svestirsi e prepararsi i vestiti, alzarsi, sedersi, coricarsi, eseguire l’igiene personale, andare alla toilette, dall’accaduto del 23.05.2022” e che da quella data utilizza una carrozzina per muoversi (doc. B)”.
Nella risposta di causa l’amministrazione ha rettamente evidenziato che momento dell’emissione della decisione (7 giugno 2022) – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – non erano ancora trascorsi tre mesi dalla caduta (23 maggio 2022), motivo per cui, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’eventuale peggioramento dello stato di salute dall’assicurata non può essere considerato (in tal senso: cfr. Michel Valterio, op. cit, art. 31 n. 35, pag. 509; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevison in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 456, pag. 124; STCA 32.2012.226 del 23 maggio 2013).
Va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI (applicabile all’AGI in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 2 OAI; cfr. anche Valterio, op. cit., art. 42 n. 75, pag. 623), se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
Ciononostante, l’eventuale peggioramento potrà essere oggetto di una domanda di revisione dell’AGI in merito alla quale l’amministrazione si determinerà con una decisione formale, debitamente preavvisata, impugnabile davanti alla scrivente Corte.
Visto quanto sopra, correttamente l’Ufficio AI ha posto al ricorrente ad una AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022.
Ne consegue che il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti