Raccomandata
Incarto n. 32.2022.3
BS
Lugano 14 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 30 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978, di professione funzionaria amministrativa-contabile, nel marzo 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al dossier AI).
1.2. Raccolta la documentazione medica, con annotazioni 21 ottobre 2021 i dr. med. __________ e __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) hanno ritenuto necessario esperire una perizia pluridisciplinare di natura internistica, psichiatrica, neurologica e gastroenterologica (doc. 32).
Il 4 novembre 2021 l’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurata di questa necessità, allegando il catalogo delle domande peritali e concedendo un termine per inoltrare opposizione (doc. 34).
Con scritto 15 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha rilevato di non avere alcuna obiezione in merito alla necessità di allestire una perizia pluridisciplinare. Essa ha tuttavia chiesto di aggiungere altre specialità mediche, ossia ORL, ortottica, reumatologia, metabolico-endocrinologia, fisiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, spirometria e pneumologia. Ha parimenti chiesto una valutazione relativa ai mezzi ausiliari in ambito lavorativo. Infine, l’assicurata ha proposto di aggiungere ulteriori quesiti peritali riguardo alle chieste valutazioni mediche supplementari (doc. 39).
Valutate le succitate richieste, con annotazioni 22 novembre 2021 il dr. med. __________ del SMR ha confermato “il contenuto della richiesta peritale non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale” (doc. 42).
Con lettera 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha informato il legale dell’assicurata di aver sottoposto le citate osservazioni al vaglio del SMR “… il quale, valutati attentamente tutti gli atti a dossier, indica chiaramente che è confermato il contenuto della richiesta peritale del 04.11. 2021 non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale”. L’amministrazione ha poi fissato un termine affinché, in caso di disaccordo, l’assicurata potesse chiedere una decisione incidentale (doc. 41).
Il 23 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha fatto presente:
" Con riferimento alla frase laddove il SMR sostiene che: “non essendovi altre patologia che richiedano una valutazione peritale…” ci preme avere da parte vostra specifica delucidazione a sapere se gli ambiti che non verranno sottoposti a valutazione specialistiche nell’ambito della perizia __________ (ORL, reumatologico, metabolico-endocrinologico, fisiatrico, ortopedico otorinolaringoiatrico, spirometrico e pneumologico) siano dati per acquisite, rispettivamente siano considerate invalidanti e se sì in che misura, e non perché.
Qualora la risposta al quesito di cui sopra fosse negativa o nell’ipotesi in cui non fosse vostra intenzione rispondere, vi chiedo di voler emettere una decisione impugnabile soggetto agli usuali rimedi di diritto” (doc. 47)
1.3. Con decisione incidentale del 30 novembre 2021 l’Ufficio AI ha dapprima rilevato che “… la perizia dovrà essere predisposta come già indicato nella nostra comunicazione del 04.11.2021, la serie di esame medici completi di tipo internistico, psichiatrico, neurologico, e gastroenterologico sono confermati”.
Quale motivazione essa ha adotto che “…. Il Servizio medico regionale (SMR), con annotazioni del 22.11.2021, non essendovi altre patologie che richiedono una valutazione peritale, ha confermato la citata comunicazione (quella del 4 novembre 2021 n.d.r.), quanto appena descritto è stato poi ribadito il 24.11. 2021 dopo ulteriore suo scritto del 23, facendo in particolare riferimento allo scritto del 23.11.2021” (doc. 48).
1.4. Contro la decisione incidentale l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA il presente ricorso.
Richiede l’attuazione della perizia pluridisciplinare come stabilito dall’Ufficio AI con l’estensione in ambito ORL, ortottico, reumatologico, metabolico, endocrinologico, fisiatrico, ortopedico, pneumologico, inclusa una valutazione della capacità di resistenza. Postula inoltre di sottoporre ai periti una lista di domande già redatte in merito alle chieste discipline mediche. L’assicurata chiede poi l’attuazione di un’inchiesta empirica ed una valutazione della capacità funzionale EFL, nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come l’utilizzo di supporti ergonomici e mezzi ausiliari.
Essa conclude ravvisando da parte dell’Ufficio AI una chiara violazione del diritto di essere sentito “per non aver predisposto le ulteriori perizie richieste per accertare al meglio lo stato di salute della signora RI 1”.
1.5. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato l’irricevibilità del ricorso non avendo l’assicurato fatto valere un danno irreparabile.
Nel caso in cui Tribunale dovesse entrare nel merito, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Ribadisce le ragioni del SMR per confermare gli approfondimenti di natura internistica, psichiatrica, neurologica e gastroenterologica.
Prende poi posizione sulle altre richieste dell’assicurata, a cui verrà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
1.6. Con osservazioni 10 marzo 2022 alla risposta di causa, l’assicurata ribadisce le proprie tesi ricorsuali, sostanziando il danno irreparabile. Evidenzia altresì come l’Ufficio AI abbia negato l’accesso agli atti, ravvisando pertanto una violazione del diritto di essere sentiti (VIII).
1.7. Con scritto 24 marzo 2022 l’amministrazione ha negato l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito (X).
1.8. Il 29 marzo 2020 la ricorrente, contestando la presa di posizione dell’Ufficio AI, si riconferma nelle proprie richieste ed allegazioni.
1.9. Da ultimo, con lettera 11 aprile 2022 la ricorrente ha informato che il datore di lavoro “… le ha preannunciato che è sua intenzione interrompere il rapporto di lavoro a far da tempo dalla fine del diritto alle IG, segnatamente dal 1.9.2022” (XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di una perizia in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e gastroenterologico (doc. A2).
Si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.3. In primo luogo l’assicurata fa valere una violazione del diritto di essere sentito, avendole sostanzialmente l’Ufficio AI negato l’accesso agli atti.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Nel caso in esame, l’assicurata rileva che con scritto 16 settembre 2021 (doc. 24) l’Ufficio AI, in risposta alla richiesta del suo legale di ottenere copia dell’incarto, aveva fatto presente:
" Attualmente la pratica è in istruttoria. In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione, ed altri che dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell'incarto allo stadio attuale non le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della sua situazione.
Occorre inoltre rilevare che di regola l'assicurato può formulare le proprie osservazioni in merito all'operato dell'assicurazione solo al termine della procedura.
Vi consigliamo pertanto di attendere sino all'emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria.
A quel momento disporrete di un incarto completo, che vi permetterà di esprimere le vostre considerazione circa la nostra valutazione in piena cognizione di causa.”
Come visto al consid. 1.2, con lettera del 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha informato il rappresentante dell’assicurata che il SMR aveva confermato le discipline mediche da accertare contenute nella richiesta peritale del 4 novembre 2021 “non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale”. Certo, il legale non conosceva le motivazioni addotte dal SMR nelle annotazioni 22 novembre 2021 (doc. 42).
L’Ufficio AI, tuttavia, non avendo intenzione di estendere la perizia pluridisciplinare alle richieste discipline mediche, conformemente allo scritto 23 novembre 2021 dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), ha emesso la decisione impugnata.
In ogni modo va evidenziato che l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha saputo con cognizione di causa esporre nel ricorso le proprie tesi. Il suo legale ha poi visionato presso il TCA l’incarto dell’amministrazione e inoltrato delle osservazioni dinanzi allo scrivente Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Pertanto, un’eventuale violazione del diritto sentito è stata santa.
Ne consegue che la decisione impugnata non dev’essere annullata per violazione del diritto di essere sentito.
2.4. Come accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente o se l’ammissione del ricorso può condurre immediatamente ad una decisione finale che permette di evitare una procedura probatoria lunga e costosa (DTF 133 IV 141 consid. 4, 291 consid. 3.1 con riferimenti).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV 141 consid. 4).
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
Infine, spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1), ritenuto che trattandosi di decisione incidentale in assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
2.5. Nell’evenienza concreta l’insorgente, pur aderendo alla richiesta di esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e gastroenterologico, ritiene in sostanza che la stessa debba essere estesa anche a livello ORL, ortottico, reumatologico, metabolico, endocrinologico, fisiatrico, ortopedico, pneumologico e sulla capacità di resistenza. Postula inoltre di sottoporre ai periti una lista di domande già redatte in merito alle chieste discipline mediche. L’assicurata ha poi chiesto l’attuazione di un’inchiesta empirica e di una valutazione della capacità funzionale EFL, nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come l’utilizzo di supporti ergonomici e mezzi ausiliari.
Trattandosi di una decisione incidentale, come detto sopra (cfr. consid. 2.4), l’insorgente deve dimostrare l’esistenza di un danno irreparabile affinché il TCA possa entrare nel merito della controversia.
Ora, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato come nel ricorso l’assicurata non lo abbia fatto valere. In effetti l’insorgente non ha sostenuto che gli accertamenti medici prospettati incideranno in maniera rilevante sulla sua integrità fisica e psichica. Inoltre, vista la richiesta di estensione della prospettata perizia pluridisciplinare, evidentemente non si può ravvisare un caso di “seconda opinione” configurante, come visto al considerando precedente, un motivo di danno irreparabile.
Nelle osservazioni 10 marzo 2022 (doc. VIII) l’assicurata ha tuttavia addotto:
" … la signora RI 1, inabile al lavoro al più tardi dal mese di ottobre 2020, perderà il proprio diritto allo stipendio intero nel corso del mese di settembre 2022.
La mancata ed ingiustificata esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare quale quella richiesta dalla stessa - a fronte della decisione qui impugnata dell'UAl - avrebbe quale conseguenza l'emanazione di una decisione di rendita Al errata e parziale poiché fondata su accertamenti di natura medica non completi.
Il conseguente accoglimento del ricorso avverso la decisione di rendita, con rinvio degli atti all'amministrazione per complemento dell'istruttoria, non permetterebbe di porre rimedio alla situazione di grave disagio personale ed economico che andrebbe a realizzarsi a scapito dell'assicurata, poiché interverrebbe tardivamente rispetto alla decadenza del diritto al salario.
L'impatto di una siffatta situazione legata - come detto - al realizzarsi di una grave situazione di indigenza e disagio economico imputabile all'inutile trascinarsi della procedura amministrativa, è suscettibile di comportare un aggravio tale da incidere anche sull'integrità e sulla salute fisica e psichica dell'assicurata. Da qui il danno irreparabile.”
Ora, non è escluso che dopo l’attribuzione del mandato, sulla base degli atti ricevuti, il centro peritale decida di estendere la perizia ad altre discipline (sul punto cfr. infra consid. 2.8).
Non è inoltre assodata, come sostenuto dalla ricorrente, l’erroneità della futura decisione di rendita e tantomeno un trascinamento inutile di una procedura.
Del resto, va ricordato che secondo la giurisprudenza, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV 141 consid. 4; cfr. consid. 2.2.)
Non essendo stato fatto valere un pregiudizio irreparabile ai sensi della giurisprudenza succitata, il ricorso va dichiarato irricevibile.
In ogni caso, anche volendo entrare nel merito dell’impugnativa, lo stesso verrebbe comunque respinto per le seguenti ragioni.
nel merito
2.6. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, nel tenore valido sino al 31 dicembre qui applicabile, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.7. L’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).
L’Alta Corte ha pure considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono e bidisciplinari.
2.8. Nel caso concreto, l’assicurata è affetta da un sospetto disturbo psicosomatico (Somatic Symptons Disorder), una sindrome vestibolare cronica di origine funzionale e polineuropatia delle piccole fibre (cfr. rapporto 27 settembre 2021 dell’__________ di __________, reparto di neuroriabilitazione, doc. 25), diagnosi riprese nelle annotazioni 22 novembre 2021 dal dr. med. __________ del SMR (doc. 42).
Nelle medesime annotazioni il citato sanitario, premettendo che è stata richiesta una perizia internistica, psichiatrica, neurologica e gastroenterologica, ha pertinentemente spiegato i motivi per cui le ulteriori specialità mediche evidenziate dall’insorgente non necessitano di una specifica valutazione. In particolare egli ha evidenziato:
" Attualmente il rappresentante legale chiede aggiunta di
valutazione oftalmologica: da notare che l’assicurata in estate è stata sottoposta a videooculographia senza riscontro di patologia organica a tale livello. Si ritiene presente un'origine funzionale alla base dei disturbi (cfr. rapporto 21 luglio 2021 della Clinica universitaria di neurologia dell’__________; pagg. 130 e 131; n.d.r.)
richiesta di valutazione endocrinologica, fisiatrica, ortopedica e ORL: faccio presenze che rassicurata è stata valutata a livello ORL senza riscontro di una patologia vestibolare. Non sono state evidenziate finora patologie endocrinologiche, ortopediche/fisiatriche che richiedano una valutazione.
pure non è presente una patologia polmonare che richieda una valutazione peritale.
Confermo quindi il contenuto della richiesta peritale non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale."
Ora non vi sono ragioni per discostarsi dalle suddette annotazioni, redatte da un medico.
Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione che permetta di ritenere necessaria l’estensione della perizia pluridisciplinare ad altre specialità. L’unico referto allegato al ricorso è il rapporto del 12 gennaio 2022 della dr.ssa __________ (doc. A3). Tale atto è stato valutato dal citato medico SMR, il quale nelle annotazioni 31 gennaio 2022 ha rilevato che “… viene suggerita presenza di un dismetabilismo dell’istamina sulla base di un esame laboratorio sempre al limite, quindi non patologico”. Pertanto ha confermato la sua presa di posizione del 22 novembre 2021 “in presenza di una problematica primariamente funzionale/psicosomatica, valutazione condivisa dai medici dell’Inselspital” (IV).
Va poi ricordato che il nuovo art. 44 cpv. 56 della LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, recependo la giurisprudenza del TF [DTF 139 V 349 consid. 3.3; cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo) del 15 febbraio 2017 in FF 2017 pag. 2339], prevede che in caso di perizie mono e bidisciplinari le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore e in caso di perizia pluridisciplinare, come nella fattispecie in esame, dal centro peritale.
Quindi alla fine, sarà il centro peritale ad eventualmente estendere le discipline mediche da valutare.
In merito alle altre obiezioni sollevate dall’assicurata, questo TCA non può che riportare quanto a ragione l’Ufficio AI ha evidenziato nella risposta di causa:
" … con riferimento ai quesiti peritali proposti giusta l'art. 44 cpv. 3 LPGA è l'assicuratore che decide in via definitiva le domande da porre al perito. Nello specifico le domande aggiunte da controparte sono già integrate nei quesiti peritali proposti e non permettono di raccogliere ulteriori elementi clinici rilevanti per la definizione del caso medico-funzionale. In merito si riprende quanto già espresso nella Circolare sulla procedura nell'Al (__________, ultima versione 1º gennaio 2022) alla nota 3097: "Se rassicurato pone domande supplementari, ufficio Al /e verifica sia qualitativamente che quantitativamente, nel quadro del suo margine discrezionale. Le domande dovrebbero favorire l’esecuzione di una perizia che adempia i requisiti giuridici (DTF 137 V 2 10 consid. 3.4.1). L'ufficio Al decide in via definitiva le domande da porre al perito (art. 44 cpv. 3 LPGA);
in merito alla richiesta di valutazione della capacità funzionale EFL l'UAl reputa tale esame non giustificato attualmente. Si precisa che un esame EFL si rende utile allorquando a livello medico-funzionale i periti specialisti non giungono a conclusione unanime o dove vi è discrepanza di valutazione (cfr. STF 9C 730/2014 del 1º dicembre 2014 consi4. 2.3, 9C 132/2016 del 21 giugno 2016 consid. 3.3);
in merito agli adattamenti sul posto di lavoro gli stessi saranno verificati dal servizio competente (specialisti dell'integrazione professionale), chiariti í limiti funzionali del caso specifico.”
Per tutti questi motivi, pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha previsto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e gastroenterologico.
La decisione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti