Raccomandata
Incarto n. 32.2021.99
cr
Lugano 7 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata, nel 1988, a quel momento disoccupata e a carico della pubblica assistenza - dopo avere abbandonato l’apprendistato di estetista (al termine di un solo semestre) e avere lavorato dal 30.03.2008 al 6.02.2009 a tempo parziale quale ausiliaria allo __________ a __________ tramite __________, poi licenziata per mancanza di impegno e rendimento insufficiente (cfr. doc. 4) - nel mese di maggio 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute esistente dal 2006 “depressione, irritabilità, agitazione, disturbo alimentare (anoressia-bulimia), sovrappeso” (doc. 3).
Esperita una valutazione psichiatrica da parte del dr. __________ del SMR – il quale ha proposto “la ripresa graduale di un’attività lavorativa semplice, con un programma di accompagnamento, in cui l’assicurata sia adeguatamente rassicurata” (doc. 22) – l’Ufficio AI ha accordato la garanzia per l’accertamento della scelta professionale presso il Centro __________ (cfr. doc. 55), seguita dalla garanzia per la prima formazione professionale quale parrucchiera sotto la sorveglianza del __________ (cfr. doc. 72). Nel mese di giugno 2014 l’assicurata - inizialmente intenzionata ad ottenere l’attestato federale di capacità, obiettivo poi accantonato alla luce delle difficoltà riscontrate (cfr. doc. 88) - è riuscita a portare a termine la formazione biennale empirica di parrucchiera. Non avendo trovato un posto di lavoro ella si è iscritta in disoccupazione.
L’Ufficio AI ha poi predisposto un periodo di accertamento nell’ambito della scelta professionale presso un parrucchiere (doc. 115), che ha messo in evidenza importanti lacune. Per tali motivi, non essendo pronta per il mercato del lavoro, il consulente IP ha concluso che “sebbene abbia concluso la formazione da noi finanziata, al fine di evitare che essa vada sprecata, offriamo alla nostra assicurata il seguente provvedimento professionale: aiuto per la ricerca di un impiego in qualità di parrucchiera semplice, diplomata con empirico” (doc. 119). In applicazione di detto provvedimento, le è stato conferito un lavoro a titolo di prova presso un salone a __________ (cfr. doc. 125), interrotto tuttavia prima del termine da parte del datore di lavoro a seguito di problemi relazionali e professionali (doc. 130).
Viste le esperienze negative riportate nell’ambito della professione di parrucchiera, l’Ufficio AI ha proposto all’assicurata un ulteriore accertamento professionale nel campo della vendita di prodotti di bellezza. L’amministrazione ha assunto i costi di un accertamento professionale presso __________ (doc. 170. 173, 179), andato a buon fine e sfociato in una riformazione breve di 18 mesi presso __________ (doc. 182), affiancata dalla garanzia di ore di sostegno nella lingua tedesca (doc. 188). A causa di problemi sia sul posto di lavoro, sia a scuola, l’Ufficio AI ha pure assunto i costi di un corso di comunicazione e conoscenza di sé (doc. 191). L’assicurata ha portato a termine la riformazione, senza venire assunta da __________.
Con progetto di decisione del 15 dicembre 2017 (doc. 232), poi confermato con decisione del 1° marzo 2018, l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° dicembre 2007 al 29 febbraio 2008 e dal 1° febbraio 2009 al 31 ottobre 2010, poi soppressa ritenendo che ella sia stata debitamente formata; abbia una piena capacità lavorativa come parrucchiera e come assistente di vendita, sia ricollocabile senza ulteriori provvedimenti professionali e non abbia diritto ad una rendita non subendo perdita di guadagno alcuna. L’Ufficio AI ha aggiunto che il dossier veniva segnalato al competente servizio per la messa in atto di un aiuto al collocamento (doc. 240).
1.2. Nel mese di luglio 2020 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di rivalutare il caso, dato che dopo due apprendistati l’assicurata si è ritrovata senza un vero reinserimento lavorativo, ciò che è sfociato in una nuova depressione (cfr. doc. 241).
Il 2 novembre 2020 l’assicurata ha dunque presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 248), facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, comprovato da un referto con il quale la psichiatra curante, dr.ssa __________, ha chiesto la riapertura del caso e la valutazione delle “capacità residue e l’opportunità di un programma graduale di reinserimento al lavoro con uno stretto accompagnamento da parte del consulente in integrazione professionale” (doc. 246).
Dopo avere ordinato la messa in atto di un accertamento peritale psichiatrico, affidato al Centro __________ (doc. 271), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 maggio 2021, ha comunicato all’assicurata il rifiuto delle prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 21%, segnalando che, su richiesta scritta, è possibile conferire un aiuto al collocamento (cfr. doc. 276).
A seguito delle contestazioni sollevate dalla psichiatra curante (doc. 279) e dopo avere preso atto delle considerazioni espresse al riguardo dal __________ (doc. 282), con decisione del 7 luglio 2021 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto delle prestazioni, ribadendo di restare comunque a disposizione, su richiesta scritta, per un aiuto al collocamento (cfr. doc. A2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2021 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e di essere posta al beneficio di una rendita intera di invalidità o, in via subordinata, di una mezza rendita, a decorrere dal primo maggio 2021.
La rappresentante legale dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato sia la quantificazione del reddito senza invalidità, sia la sua reintegrabilità sul mercato equilibrato del lavoro.
A proposito del reddito da valida, ha evidenziato come la scelta dell’amministrazione di tenere conto di quanto ella avrebbe potuto guadagnare come estetista appaia del tutto fuori luogo, alla luce della precoce insorgenza del danno alla salute che ha condizionato la sua intera formazione, obbligatoria e post-obbligatoria.
Le difficoltà di apprendimento, così come quelle di tipo comportamentale, si sono infatti manifestate fin dalle scuole medie e pure all’inizio dell’apprendistato quale estetista - che ella ha dovuto interrompere dopo solo un semestre – e anche successivamente, sia durante l’apprendistato di parrucchiera, sia in quello nella vendita.
Solo nei periodi durante i quali ella è stata strettamente accompagnata (dagli operatori del __________ e dal consulente professionale AI) l’assicurata ha conseguito una riuscita scolastica. Una volta terminati i sostegni, ella non ha più saputo seguire una formazione, né mantenere un’attività lavorativa, come dimostrato dall’abbandono dell’apprendistato di estetista e dal fallimento di varie esperienze lavorative.
Per tali ragioni, l’assicurata ritiene di presentare un’invalidità che ha compromesso fin dall’inizio le sue capacità di ottenere un AFC, motivo per il quale, anche qualora dovesse essere considerata sufficientemente formata, il reddito da valida dovrebbe essere determinato in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 OAI (fissandolo a fr. 83'500), con conseguente diritto ad una mezza rendita di invalidità.
L’assicurata ha comunque rilevato di non potere essere considerata reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, e ciò a causa delle sue patologie.
La sua storia professionale e sanitaria dimostra, a suo parere, come emerge dalle risultanze peritali, l’esistenza di un funzionamento bipolare a carattere cronico, con fasi depressive e maniacali di totale inabilità lavorativa alternati ad altri di compenso, estremamente labili e fragili. Con queste premesse la reintegrabilità appare “veramente poco realistica e richiede un’analisi della questione più accurata”.
A suo modo di vedere, infatti, l’analisi eseguita dal consulente in integrazione competente risulta superficiale e lacunosa, senza tenere conto delle particolarità del caso concreto e delle limitazioni poste dal perito psichiatra, le quali rendono il mercato del lavoro “non equilibrato ai sensi della giurisprudenza, ma un posto di nicchia, in cui preparazione del datore di lavoro, sensibilità e tatto sua, dei colleghi e dei clienti sono di fondamentale importanza per permettere alla signora RI 1 di sfruttare la sua capacità lavorativa restante, in cui il datore di lavoro accetti anche periodi importanti di incapacità lavorativa conseguenti alla ciclicità del disturbo”. Per tali motivi, ella ha concluso di non potere essere considerata reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro e, pertanto, va posta al beneficio di una rendita intera di invalidità (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al consulente IP competente (cfr. doc. IV/1), ha integralmente confermato la correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.5. In data 21 ottobre 2021 la rappresentante dell’assicurata ha contestato la risposta di causa, ribadendo in toto le critiche già espresse in sede ricorsuale (cfr. doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 4 novembre 2021 l’amministrazione ha nuovamente confermato la decisione impugnata, insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. VIII).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. IX), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una rendita di invalidità oppure no, come ritenuto dall’amministrazione.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pagg. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (cfr. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
2.3. Nel caso in esame, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia psichiatrica a cura del Centro __________.
Con referto peritale del 24 marzo 2021 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva bipolare attualmente in remissione (F31.7)”, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di luglio 2020 a causa di un episodio depressivo di grado grave, mentre a partire dal mese di dicembre 2020 ella va ritenuta abile al lavoro al 70% (riduzione del tempo) vista la remissione dell’episodio depressivo ed il recupero di uno stato eutimico.
Il perito ha precisato che “un’attività adeguata è in un ambiente anche a contatto con il pubblico ma senza conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche, ancorché non sempre di grado grave”.
Il perito ha poi ritenuto “possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL mediante la modifica della terapia stabilizzante l’umore, dal momento che quella attualmente in uso non pare riuscire a prevenire le ricadute siano esse minori o maggiori”. Con l’introduzione delle modifiche della terapia, lo specialista in psichiatria ritiene che “l’assicurata potrebbe ulteriormente stabilizzarsi nell’arco di un anno e, in questo modo, tollerare anche un pensum lavorativo dell’85%”.
Infine, il dr. __________ ha evidenziato di ritenere “medicalmente molto indicati, se ancora possibili in base alle vigenti Leggi, interventi dell’UAI come l’aiuto al collocamento o il lavoro a titolo di prova in modo da permetterle di rientrare gradualmente e stabilmente nel libero mercato del lavoro” (doc. 271 pag. 28).
Le conclusioni peritali sono state condivise e fatte proprie dal dr. ____________ del SMR nel rapporto finale dell’8 aprile 2021 (doc. 272).
Con rapporto finale SIP del 25 maggio 2021, il consulente IP incaricato si è così espresso:
" (…) Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica.
L’assicurata, di anni 33, presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 70% sia in attività abituale che in attività adeguata.
Siccome l’assicurata è molto brava nel suo mestiere di venditrice qualificata nel settore della bellezza, riteniamo non sia opportuno cambiare mestiere. Inoltre ora questa è la sua comfort-zone dove si trova sicura di sé stessa e sa dare il massimo di sé.
Riconfermiamo pertanto che l’assicurata è reintegrabile nella misura del 70% in attività abituale, rispettosa delle limitazioni date.” (Doc. 277)
Il consulente AI ha quindi concluso che all’assicurata “sono stati autorizzati tutti PPR atti ad una sua reintegrazione nel mondo della vendita, in particolare in quella della consulenza di prodotti di bellezza e profumi”, aggiungendo che “se l’assicurata dovesse farne richiesta scritta, autorizzeremo l’aiuto al collocamento” (doc. 277).
Sulla base della valutazione peritale del __________, pienamente condivisa dal SMR, e delle considerazioni del SIP, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 maggio 2021, ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita, in presenza di un insufficiente grado di invalidità del 21% (doc. 276).
L’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, producendo una presa di posizione della propria psichiatra curante, dr.ssa __________, datata 4 giugno 2021, del seguente tenore:
" Con la presente la scrivente fa opposizione al progetto di decisione dello scorso 25 maggio 2021 ed attesta quanto segue.
L’osservazione clinica della paziente in epigrafe dal 30.07.2020 a tutt’oggi ha continuato ad evidenziare importanti limiti funzionali (ridotta caricabilità, ridotta persistenza, ridotta flessibilità, ridotta capacità relazionale) che allo stato attuale non rendono esigibile una capacità lavorativa in una attività a scopo lucrativo. Richiamo l’osservazione clinica presso la Clinica diurna, riportata nel rapporto medico dello scorso 26 ottobre 2020, rispetto alla quale purtroppo la paziente non ha evidenziato a tutt’oggi miglioramenti.
Per quanto concerne l’inabilità lavorativa pregressa, anteriore al 30.07.2020, dal 2.03.2018, la scrivente ha interpellato il dr. __________, che allora era lo psichiatra curante della summenzionata. Il collega ha dichiarato di avere visto troppo poco la paziente, dal 2.03.2018 a fine luglio 2020, per esprimersi sulla capacità lavorativa in quell’intervallo di tempo. Il dr. __________ era a conoscenza che la paziente lavorava, ma non del rendimento lavorativo nei vari posti di lavoro. La scrivente, previo svincolo firmato dalla paziente, si è fatta mandare dall’Ufficio Regionale di Collocamento il rapporto finale d’attività Periodo di pratica professionale c/o il datore di lavoro __________ dal 27.08.2018 al 26.02.2019 e dalla __________ l’attestato del datore di lavoro della __________ per il periodo dal 1.06.2019 al 16.08.2019 con il relativo contratto e la disdetta.
Le osservazioni di questi datori di lavoro confermano e permettono di evidenziare per il periodo 2018-2019 gli stessi limiti funzionali dalla scrivente osservati dal luglio 2020 a tutt’oggi. Pertanto la scrivente fa richiesta che la capacità al lavoro al 70% come venditrice attestata dal Vostro perito, dr. __________, possa essere verificata dal Vostro Ufficio in un progetto di reinserimento professionale, strettamente monitorato dal consulente in integrazione.
La paziente è molto motivata a iniziare un progetto di reinserimento, totalmente acritica invece rispetto ai limiti funzionali nell’ambito del disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, che è pervasivo e incide in tutte le aree della personalità, con limitazione del funzionamento psicosociale.” (Doc. 279)
Tale referto è stato sottoposto dal dr. __________ del SMR al __________ per una presa di posizione.
Con referto complementare del 21 giugno 2021 il dr. __________ ha confermato la propria valutazione, osservando:
" Ho preso visione dello scritto della Dr.ssa __________ del 04.06.2021 e degli allegati relativi al rapporto finale di attività dell'assicurata presso __________ (__________.2018) (con relativo commento dell’assicurata) e presso la ditta __________ del maggio 2019.
Rispetto a quest’ultima se ne era già presa visione e si era fatto un accenno alla motivazione dell'interruzione lavorativa nella mia perizia a pagina 28 (riga 29), mentre non vi era traccia agli atti del rapporto del signor __________.
Dallo stesso si evince di fatto uno scarso impegno dell'assicurata, una facile irritabilità che inficia il rapporto con clienti e con il team, scarso interesse ad apprendere e spesso incomprensioni che peraltro parrebbero emergere chiaramente nel differente punto di vista espresso dall’assicurata nel suo "diario" allegato relativo alle due settimane effettive di lavoro. Da questo la curante sembrerebbe far discendere la continuità e non l'episodicità delle limitazioni funzionali che deporrebbero maggiormente per un disturbo borderline rispetto ad un andamento fasico di tipo bipolare. Come ho scritto in discussione (pagina 24 riga 2) tuttavia, anche nelle fasi intercritiche del disturbo bipolare vi sono sintomi residui e la residualità postepisodica è tanto più elevata, tanto più vi sono episodi numerosi e lunghi, come nel caso specifico.
Si tratta evidentemente di due diverse posizioni diagnostiche che tuttavia hanno anche una differente ripercussione in termini di prognosi e di funzionamento in termini non solo attuali ma anche prospettici. Infatti, a fronte di una diagnosi di disturbo bipolare il trattamento farmacologico e la ricerca del farmaco più efficace nello stabilizzare l'umore, può condurre ad un miglioramento interepisodico al di là delle fasi acute che, in caso di efficacia del trattamento, verrebbero rese paucisintomatiche e quindi meno impattanti sul funzionamento. Nel caso della diagnosi di disturbo borderline di personalità lo stato psichico, i comportamenti, la reattività ed i limiti sono invece indipendenti dalle fasi timiche e dovute ad un ancora sconosciuto soggiacente processo patologico, meno trattabile sul piano farmacologico e quindi a prognosi più infausta. A mio avviso, come descritto in discussione, vi sono molti elementi che depongono per un disturbo bipolare nell'assicurata e, per questo, avevo ritenuto esigibili altre alternative farmacologiche che, evidentemente, la curante non prende in considerazione dal momento che ritiene invece che debba essere ulteriormente valutata in ambito di reinserimento professionale.
A mio avviso anche se ho valutato il quadro bipolare in remissione ritengo del tutto fondamentale che prima di pensare ad eventuali misure, che anch'io ritenevo molto indicate (pagina 28 riga 20 e seguenti), sia fondamentale modificare il trattamento farmacologico.
In conclusione gli elementi apportati con il rapporto finale di attività del signor __________ e lo scritto dell'assicurata non costituiscono fatti nuovi che mi inducano a modificare la mia posizione sia in termini diagnostici, prognostici che di stima della CL espressi in perizia.
Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.” (Doc. 282)
Con decisione del 7 luglio 2021 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto delle prestazioni (cfr. doc. 283).
2.4. In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato di potere essere considerata reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, sottolineando come la descrizione dell’attività adatta posta dal perito del __________ avrebbe dovuto essere oggetto di un’accurata valutazione da parte del consulente in integrazione incaricato, ciò che invece non è avvenuto.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, evidenziando come gli aspetti afferenti all’effettiva reintegrabilità dell’interessata sul mercato equilibrato del lavoro siano stati ribaditi dal consulente IP incaricato nella presa di posizione del 4 ottobre 2021, del seguente tenore:
" Presa di posizione SIP su ricorso TCA del 14.9.2021, punto 4.3, come richiesto dalla collega avv. __________.
Faccio riferimento a quanto riporta il punto 4.3:
"Invece l'analisi della reintegrabilità proposta dal consulente professionale superficiale e lacunosa. Si limita ad evidenziare che l'assicurata è molto brava nel suo mestiere di venditrice qualificata nel settore della bellezza, che non sia opportuno cambiare mestiere e che questa è la sua confort-zone dove si trova sicura di sé stessa e sa dare il massimo di sé stessa.”
L'assicurata ha dimostrato di poter lavorare in modo indipendente all'interno del settore vendita di prodotti di bellezza. Ho sempre ricevuto dei buoni feedback dalla allora caporeparto signora __________.
Faccio per esempio riferimento ad uno degli ultimi verbali allestiti, nel caso specifico a quello del 1 luglio 2016 dove si scrive:
Verbale del 1.7.2016
Emerge in particolare quanto segue:
L'incontro è stato richiesto dalla signora __________ (capo reparto) di __________ che voleva conoscermi. Ho ricevuto ottimi feedback circa __________. Pure lei è molto soddisfatta del percorso che sta facendo...
Valutazione del 17.7.2017
In data 7.7.2017 è stata allestita una valutazione (ultima) presso il datore di lavoro.
Complessivamente essa è buona, le uniche lacune riscontrate sono I'"autocritica" e le "capacità risolutive" che sono due punti "migliorabili". Pure presso persone in formazione senza problemi di salute, dopo così poco tempo in formazione presentano queste criticità.
Ecco il commento finale della sua responsabile:
"complessivamente ottimo il contatto con la clientela ed il servizio alla vendita, il potenziale nella gestione emotiva che è migliorata già molto."
Feedback dell'assicurata del 8.3.2017
Buonasera __________, va tutto bene grazie! Per quanto riguarda __________ sempre meglio, per la scuola va abbastanza bene solo alcuni metodi diversi di insegnamento da capire meglio!! Per il corso Interaziendale posso dire è andato bene! Buona serata saluti RI 1!
Non risultano assenze rilevanti (con certificato medico) nel periodo di riqualifica. lo mi rifaccio pertanto a quanto scritto da parte del datore di lavoro che conferma comunque che l'assicurata è reintegrabile nella professione di venditrice. Che sia la vendita/consulenza un settore di nicchia, non posso dichiararlo in quanto effettivamente ci sono diversi datori di lavoro che si occupano della consulenza e vendita di prodotti di bellezza (es. grandi magazzini + boutiques + negozi specializzati come p.es. __________).
In alternativa la stessa assicurata potrebbe comunque lavorare in un negozio di vestiti (o boutiques) dove il suo buon gusto e presenza fisica, sono da tenere in considerazione.
Giustamente devo dire che NON vedrei l'assicurata a riempire scaffali presso un grande magazzino ma anche in piccolo negozio di paese potrei vederla integrata appunto per il suo essere sempre molto gentile e servizievole, nonché competente.
Dopo aver detto ciò, posso riconfermare che secondo me l'assicurata è reintegrabile in attività adeguata (negozio/boutiques) nella misura del 70%, rispettando i limiti funzionali dati dai medici.” (Doc. IV/1)
Con osservazioni del 21 ottobre 2021, la patrocinatrice dell’assicurata ha contestato la presa di posizione del consulente IP, sottolineando come la stessa si fondi sulle valutazioni rese durante il percorso formativo precedente il peggioramento dello stato di salute attestato dalla perizia del __________. Inoltre, ella ha rilevato come il consulente IP non abbia minimamente menzionato quali siano i “limiti funzionali dati dai medici”, fornendone una analisi nell’ottica della reintegrabilità (doc. VI).
La patrocinatrice ha quindi, in particolare, concluso che:
" (…) Fondandomi sulla valutazione peritale (vedi punti 4.1., 4.2. e 4.3 del ricorso) ricordo che siamo confrontati con un’assicurata affetta da bipolarità, il cui funzionamento è notevolmente variabile, con sintomi residui tra le due polarità, il cui andamento è cronico, inabile nella fase depressiva e nella fase ipomaniacale, con probabilità elevata che si ripresenti una o l’altra fase (prognosi quindi altamente negativa), con sintomi residui che possono sempre comportare difficoltà e incomprensioni sul lavoro, che a loro volta possono perpetrare o peggiorare la vulnerabilità, il cui compenso rimane fragile. Come evidenziato dal perito l’attività adeguata richiede un ambiente di lavoro senza conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche. Ora, figuriamoci se nel mercato del lavoro attuale, ed in particolare nel settore della vendita altamente sotto pressione sia per quanto riguarda la redditività, sia in seguito alla crescita esponenziale dello shop on line, sia per quanto riguarda la concorrenzialità della manodopera, è possibile reperire non solo un ambiente di lavoro non conflittuale, ma pure un ambiente che comprenda e tolleri periodi importanti di inabilità lavorativa in corrispondenza al ripresentarsi con probabilità elevata di una o l’altra fase, tollerante in merito al funzionamento notevolmente variabile dell’assicurata, comprensivo nei momenti di difficoltà e di incomprensioni onde evitare peggioramenti: in altre parole un ambiente di lavoro che si adatti al funzionamento dell’assicurata. Conformemente alla giurisprudenza federale questo non può essere ritenuto un mercato equilibrato del lavoro. Per questo motivo l’assicurata non è reintegrabile.” (Doc. VI)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella fattispecie concreta, l’assicurata sostiene che, nonostante dal punto di vista psichiatrico ella sia stata valutata abile al 70% in attività adeguate, non vi sia nel libero mercato un’attività dove ella possa sfruttare la succitata residua capacità lavorativa, sottolineando come l’amministrazione abbia omesso di attentamente approfondire tale aspetto tramite una accurata e motivata analisi della reintegrabilità da parte del competente consulente IP (cfr. doc. I e doc. VI).
A ragione.
Il TCA rileva, infatti, che compito del consulente in integrazione professionale è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo, va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che nel rapporto finale SIP del 25 maggio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso le percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del __________, avere indicato non esservi limitazioni funzionali (“limitazioni funzionali: nessuna”) e avere elencato quali siano le risorse presenti (e meglio osservando che “ulteriori limiti e/o risorse: attualmente è in grado di rispettare regole e gerarchie, questo non vale soprattutto nelle fasi ipomaniacali dove non trattiene mai il suo parere, esprimendolo in modo diretto e potenzialmente aggressivo sulla base di un’autostima alterata dal disturbo affettivo stesso; pur avendo coscienza di malattia i livelli di insight fluttuano insieme all’umore e l’assicurata tende a dare una lettura a volte poco obiettiva a causa del deficit metacognitivo che persiste al di là delle fasi”) – si è limitato a concludere che l’assicurata è “molto brava nel suo mestiere di venditrice qualificata nel settore della bellezza”, che rappresenta ora “la sua comfort-zone dove si trova sicura di se stessa e sa dare il massimo di sé”, ritenendola dunque “reintegrabile nella misura del 70% in attività abituale, rispettosa delle limitazioni date” (doc. 277).
Nessun accenno è stato fatto dal consulente IP alle precise indicazioni poste dal perito psichiatra per descrivere quali caratteristiche debba presentare un posto di lavoro adatto al danno alla salute psichiatrico che affligge l’assicurata. Come visto, infatti, il perito ha al riguardo espressamente osservato che debba trattarsi di “un ambiente anche a contatto con il pubblico ma senza conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche, ancorché non sempre di grado grave” (cfr. doc. 271 pag. 28, il corsivo è della redattrice).
Parimenti del tutto assente nel rapporto finale SIP un’attenta analisi di quali siano le attività esigibili adeguate, rispettose delle limitazioni imposte dal disturbo psichiatrico che affligge l’interessata, e delle effettive possibilità di reintegrabilità presenti sul mercato equilibrato del lavoro.
In tale ambito, non può essere considerato sufficiente osservare che l’insorgente sia molto brava nel proprio lavoro (cfr. doc. 277), per concludere che la stessa sia conseguentemente reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro.
Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute, possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente ipotizzabili, senza che le attività esigibili lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche.
Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute psichico che la affligge e delle dettagliate limitazioni poste dal perito psichiatra, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
In tale contesto, spetterà al consulente IP, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono, debitamente tenere conto delle critiche sollevate nelle osservazioni del 21 ottobre 2021 dalla patrocinatrice dell’insorgente, la quale ha in particolare posto l’accento sulla (a suo parere) impossibilità di reperire sul mercato equilibrato del lavoro, nel settore della vendita “altamente sotto pressione sia per quanto riguarda la redditività, sia in seguito alla crescita esponenziale dello shop on line, sia per quanto riguarda la concorrenzialità della manodopera”, un ambiente di lavoro non conflittuale e che comprenda e tolleri importanti periodi di inabilità lavorativa “in corrispondenza al ripresentarsi con probabilità elevata di una o l’altra fase, tollerante in merito al funzionamento notevolmente variabile dell’assicurata, comprensivo nei momenti di difficoltà e di incomprensioni onde evitare peggioramenti: in altre parole un ambiente di lavoro che si adatti al funzionamento dell’assicurata” (cfr. doc. VI riportato per esteso al consid. 2.4.).
Il TCA non ritiene risolutive le considerazioni espresse dal consulente IP nella presa di posizione del 4 ottobre 2021, prodotta unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. IV/1.). Egli si è infatti limitato a riportare il parere espresso nel luglio 2017 dal datore di lavoro in merito alla reintegrabilità e il feedback positivo fornito per email in data 8 marzo 2017 dall’assicurata stessa circa il suo impiego. Di tutta evidenza tali elementi - che si riferiscono al periodo precedente il peggioramento riscontrato in sede peritale e che non tengono conto dei problemi comportamentali e relazionali comunque verificatisi sul posto di lavoro (così come del resto in tutti i precedenti impieghi), dipendenti dal suo disturbo psichico bipolare cronico, il quale pure incide sulla sua percezione della realtà, come ben evidenziato nel referto peritale (cfr. doc. 271) e sottolineato dalla psichiatra curante (cfr. doc. 279, nel quale la dr.ssa __________ ha evidenziato come l’assicurata sia totalmente acritica rispetto ai limiti funzionali nell’ambito del suo disturbo di personalità) - non possono essere considerati una valida analisi ai sensi della giurisprudenza degli aspetti reintegrativi da parte del consulente IP.
Tale approfondimento appare tanto più necessario, considerato come nel referto del 4 giugno 2021 la psichiatra curante, dr.ssa ___________, abbia espressamente concluso che le importanti limitazioni funzionali da ella osservati dal 30 luglio 2020 in poi “non rendono esigibile una capacità lavorativa in un’attività a scopo di lucro” (cfr. doc. 279, il corsivo è della redattrice).
Spetterà dunque all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per un complemento istruttorio, stabilire se la capacità lavorativa residua valutata dal perito psichiatra del __________ possa, nel rispetto delle limitazioni poste nel referto peritale, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
2.7. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.8. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata del 7 luglio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti