Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.91
Entscheidungsdatum
15.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.91

FS

Lugano 15 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 giugno 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Dal

  1. marzo 2010 RI 1 beneficia di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% (doc. AI 45/122-124 e 44/119-121). Nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 2011 (doc. AI 48/131 e 50/133-134) e nell’ottobre 2012 (doc. AI 59/186 e 61/189-193) il diritto alla rendita intera è stato confermato con “Comunicazione” del 15 novembre 2011 (doc. AI 58/184-185) rispettivamente del 24 aprile 2013 (doc. AI 68/216-217).

1.2. In esito agli accertamenti medici ed economici esperiti nell’ambito della procedura di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di luglio 2019 (doc. AI 79/236 e 83/252-256), per decisione 24 giugno 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 24 novembre 2020 (doc. AI 114/366-370), l’amministrazione ha ridotto il diritto alla rendita da intera a un quarto, l’assicurata presentando – dopo raffronto dei redditi – un grado d’invalidità complessivo del 46.4% (doc. AI 137/452-458 = doc. D).

1.3. Contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta – producendo nuova refertazione medica (doc. A) – sia la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento che i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con la risposta di causa – dopo proroga del termine e adducendo che “(…) dopo aver riesaminato la pratica con il Dr. __________ del SMR, è emersa effettivamente la necessità di rivalutare la capacità lavorativa residua dell’assicurata anche dal lato somatico (…)” (VIII, pag. 2) – l’Ufficio AI propone il rinvio degli atti per completare l’aspetto medico.

1.5. Invitata dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI (IX), con scritto 11 ottobre 2021 la patrocinatrice della ricorrente ha dichiarato che “(…) nulla osta a che l’incarto venga ritornato all’Ufficio, a condizione che la decisione sub judice venga annullata e che tasse e spese siano accollate a quest’ultimo e alla ricorrente riconosciuto un congruo importo a titolo di ripetibili, che quantifico in CHF 2'726.75 (IVA 7.7% inclusa), come a specifica acclusa (…)” (X).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti all’inserto (in specie dalla valutazione reumatologica 28 maggio 2021 del dr. __________, prodotta con il ricorso sub doc. A) emerge effettivamente la necessità – come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa sulla scorta del parere del medico SMR (cfr. consid. 1.4) – di ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatico e extra somatico). Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’effettiva modifica della situazione invalidante. Va qui ricordato che, per quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative, occorre procedere ad una discussione plenaria. Secondo giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013; nella STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione globale delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione; nella STCA 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del __________ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche STCA 32.2012.55 del 29 gennaio 2015).

2.4. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa anche dal profilo medico somatico ed eventualmente, se necessario, anche da quello economico. Quanto a quest’ultimo aspetto – ricordato che i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità sono stati contestati (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale rileva che al momento attuale, visto che l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata, una valutazione economica appare prematura.

In esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.5. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.6. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti), la ricorrente, rappresentata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

La patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto una “Nota onorari e spese” di complessivi fr. 2'726.75, di cui fr. 2'290.-- quale “Onorari” e fr. 241.80 quali spese, oltre all’IVA del 7.7% (X/1).

L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 seg.). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

Dagli atti risulta che la patrocinatrice dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 9 pagine (I) e due scritti di una pagina ciascuno per comunicare al TCA di aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI e per produrre la “Nota onorari e spese”.

L’avv. RA 1 ha esposto la somma di fr. 2'290.-- quale “Onorari” senza specificare le ore complessive di lavoro conteggiate.

In merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe. Dal canto suo questo Tribunale, con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del __________ e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.

Nel caso concreto, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di patrocinio quale quello in disamina, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa e di cui fr. 169.-- di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento).

2.7. L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 24 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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