Raccomandata
Incarto n. 32.2021.72
cr
Lugano 25 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, attivo quale __________ presso le __________, in data 17 dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito del persistere di “deficit fisico braccio sinistro dovuto ad ernia cervicale C4-C5” (doc. 7).
Da notare che egli, per gli esiti di un infortunio avvenuto nel gennaio 2010 (allorquando, cadendo, si era procurato una frattura del corpo vertebrale anteriore L2 e una distorsione alla spalla sinistra), a seguito di una transazione sottoscritta con l’assicuratore infortuni è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di un’indennità per perdita dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 1).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione EFL, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2021, ha accordato all’assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità, per un grado del 67%, a partire dal 1° dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2021 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). L’Ufficio AI ha precisato che, vista la tardività della domanda di prestazioni, il versamento della rendita decorre dal 1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta (doc. 65).
Tale progetto di decisione è stato contestato, in sede di osservazioni, dall’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 77).
In data 22 aprile 2021 l’Ufficio AI ha emesso la decisione con la quale ha confermato il diritto dell’assicurato a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31 marzo 2021 (cfr. doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso del 25 maggio 2021 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità anche dopo il 31 marzo 2021 (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente ritiene che la decisione del 22 aprile 2021 debba essere annullata già solo per il fatto che la stessa è priva di motivazione, ciò che lede il diritto di essere sentito. Nonostante, infatti, il provvedimento impugnato indichi che la motivazione “è composta da 6 pagine ed è parte integrante di questa decisione”, in realtà lo stesso, composto da solo tre pagine, è pervenuto all’interessato del tutto privo di motivazione.
Inoltre, l’insorgente ha rimproverato all’amministrazione di avere omesso di considerare che egli è invalido perlomeno nella misura del 15% a causa dell’infortunio di cui è rimasto vittima nel 2010, circostanza che non consente di poterlo ritenere abile al lavoro al 100% in attività adeguate.
Egli ha, infine, pure contestato il calcolo economico riportato nel progetto di decisione del 19 gennaio 2021.
1.3. In data 10 giugno 2021 l’Ufficio AI ha informato il TCA di avere “riesaminato la decisione del 22 aprile 2021 in applicazione dei combinati articoli 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)” e di avere emesso una nuova decisione, datata 10 giugno 2021 - già trasmessa al rappresentante dell’assicurato - che annulla e sostituisce quella del 22 aprile 2021, con la quale ha attribuito all’interessato il diritto a ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 67%) dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre 2020 e una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 (cfr. doc. IV + 1).
1.4. Con ulteriore “ricorso” del 14 luglio 2021, l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. Lepori, è insorto contro la decisione del 10 giugno 2021, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche dopo il 30 aprile 2021 (doc. VI).
Sostanzialmente egli ha ribadito le precedenti obiezioni già sollevate nei confronti della decisione del 22 aprile 2021, evidenziando come l’Ufficio AI abbia, a torto, totalmente ignorato la sua invalidità del 15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF.
In ogni caso, al di là di quanto deciso in ambito infortunistico, l’insorgente ha rilevato come a causa delle proprie patologie egli non sia in grado, “al momento, di esercitare una qualsiasi attività anche adeguata”, motivo per il quale il grado di invalidità va confermato al 100% anche dopo il 30 aprile 2021 (doc. VI).
1.5. Pendente causa, il Vicepresidente del TCA ha trasmesso all’Ufficio AI il “ricorso” presentato dall’assicurato contro la decisione del 10 giugno 2021 – con la precisazione che lo stesso va inteso come osservazioni alla nuova decisione - assegnando all’amministrazione un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni ed evidenziando come una decisione resa pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente (doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 13 agosto 2021 l’Ufficio AI, rilevato come l’interessato abbia sollevato “in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di risposta di causa senza addurre ulteriori mezzi di prova”, ha postulato l’integrale conferma della “nuova” decisione del 10 giugno 2021, richiamandone integralmente i contenuti (doc. VIII).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. IX), per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
Nella fattispecie, la decisione resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.), il quale chiede di potere continuare a beneficiare di una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2021.
Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020 e una rendita intera dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.
nel merito
2.3. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative x art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nel caso di specie, al fine di accertare quale fosse la capacità lavorativa dell’assicurato, con rapporto intermedio del 28 giugno 2020 il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione EFL (cfr. doc. 34).
Nel rapporto di valutazione del 24 agosto 2020, eseguito presso la __________, dopo avere indicato la diagnosi principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a carico dell’arto superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia discale deficitaria” e, quali diagnosi secondarie, che “per quanto riguarda il capitolo delle diagnosi secondarie rimandiamo agli atti AI ricevuti” (cfr. doc. 41 pag. 2), il medico EFL dr. __________ e la terapista __________, hanno formulato le seguenti “conclusioni e proposte”:
" Problemi rilevanti in relazione all’attività professionale
I problemi rilevanti per quanto attiene all’attività professionale sono le sequele derivanti dall’intervento ACDF causa ED C5-C6 a sinistra: una leggera diminuzione della forza muscolare del braccio sinistro in elevazione/abduzione e soprattutto un deficit di resistenza al lavoro muscolare statico prolungato durante le attività. Dolore e rigidità muscolare nella zona del muscolo trapezio sinistro. Nei due giorni di test pratici abbiamo inoltre osservato debolezza muscolare paravertebrale e conseguente difficoltà a stabilizzare in modo ergonomicamente corretto e per un tempo prolungato la colonna vertebrale in posizione ergonomicamente corretta. Il cliente ha scarse conoscenze ergonomiche che si notano in particolare nel sollevamento e nel trasporto di carichi pesanti. Dopo frequenti e ripetuti lavori pesanti il cliente riferisce l’insorgere di dolori cervicali notturni.
Impegno, concordanza/consistenza
L’impegno dimostrato dal cliente è stato buono: risulta affidabile ed i risultati ottenuti sono consistenti e concordanti, mostrano una buona consistenza. Unicamente nell’autovalutazione della capacità di rendimento (PACT-Test) il cliente non raggiunge un punteggio minimo sottovalutandosi.
Esigibilità e prospettive di reinserimento professionale
Attualmente il cliente ha un attestato medico di capacità lavorativa del 50%, con presenza di mezza giornata (a tempo pieno) sul posto di lavoro e, per decisione medica, non svolge le sue vecchie mansioni, ma ha compiti adattati alla sua situazione.
In genere il cliente non assume antidolorifici cosa che invece ha dovuto fare la sera dopo il primo giorno di test.
Indicativi per poter determinare l’esigibilità lavorativa del cliente sono le sue difficoltà a mantenere il braccio sinistro in una posizione statica per un tempo prolungato (vedi braccio in abduzione ed elevazione) causa veloce affaticamento. Questo costringe il cliente ad interrompere spesso l’attività e fare una piccola pausa prima di riprenderla. Anche se i test di forza e di coordinazione della mano sinistra sono leggermente sotto la norma, essi non rappresentano reali fattori limitanti per un futuro reinserimento professionale.
Esigibilità dell’attività professionale come __________
Per tutti i fattori indicati e considerando che in tal senso è già stata presa una decisione, anche per motivi di sicurezza, l’attuale attività professionale non è esigibile. In particolare l’attività non è immaginabile nei momenti di interventi, dove il __________ deve essere in grado di compiere massimi sforzi e lavorare anche per un tempo prolungato in situazioni difficili.
Esigibilità per altre attività professionali
þ lavoro da leggero a medio-pesante (10-15 kg)
þ tutto il giorno
þ il cliente è raramente in grado di:
sollevare da terra alla vita un peso di 17.5 kg
sollevare/trasportare orizzontalmente un peso di 20 kg con braccio sinistro
raramente possibile sollevare pesi al di sopra delle spalle
lavorare molto velocemente con la mano sinistra; i movimenti e la coordinazione sono leggermente rallentati.
Proposte concrete per il reinserimento professionale
Il cliente anche se escluso dal __________, può rimanere alle dipendenze delle __________ e, considerata l’esperienza fatta negli anni, la formazione avuta e anche l’attaccamento alla ditta che abbiamo percepito, questa sarebbe senz’altro la migliore soluzione.
þ Nella stessa ditta, __________, con altre mansioni
o
þ Ricerca di un nuovo posto di lavoro con eventuale riqualifica lavorativa
Il cliente si dichiara d’accordo con le valutazioni e le proposte fatte.
Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti
nello svolgimento dei test fisici abbiamo notato che il cliente ha:
poche conoscenze ergonomiche di come sollevare e manovrare pesi e di come stare seduto correttamente;
capacità ridotta di stabilizzare attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombare quando solleva o trasporta pesi;
mancanza di mobilità neuro-dinamica in generale e rigidità muscolare (mio-fasciale) del cingolo scapolare sinistro, in particolare nella zona del muscolo trapezio;
nessun programma di esercizi specifici da eseguire quotidianamente a casa;
decondizionamento muscolare generale.
Migliorare quanto appena elencato con dei cicli di fisioterapia mirata aiuterebbe il paziente a reinserirsi con più facilità e con una migliore condizione fisica in una futura attività professionale.” (Doc. 41 pagg. 3-4)
Nella valutazione medica allegata al rapporto di valutazione delle capacità funzionali, il medico EFL dr. __________, posta la diagnosi principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a carico dell’arto superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia discale deficitaria”, ha rilevato che “capisco e convengo che il paziente avrebbe incontrato difficoltà nel continuare l’attività di pompiere macchinista, vuoi per la sua attuale forza e resistenza globale, sia per la limitata endurance e infine per la sicurezza nei momenti di intervento”, concludendo che “dopo avere discusso i risultati dei test EFL con la terapista ritengo che il paziente possa comunque aspirare ad un reinserimento professionale a tempo pieno, nel rispetto dei suoi limiti, come da nostre conclusioni e se possibile, considerando la sua esperienza lavorativa, rimanendo presso le __________”. Egli ha aggiunto che “pur lasciando al vostro servizio medico e al medico trattante del paziente le decisioni in merito, un programma fisioterapico di riallenamento e apprendimento di corretti skill ergonomici di lavoro potrebbe aiutare a meglio inserirsi in un lavoro futuro” (cfr. 41 doc. pag. 6)
Con rapporto finale del 10 settembre 2020 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “cervicalgia cronica ed esauribilità stenica a carico dell’arto superiore sx di SCDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia discale deficitaria” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)”, ha considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire dal 12 dicembre 2018 nell’attività abituale di __________.
Quanto alla possibilità per l’interessato di svolgere altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto una piena abilità lavorativa dal 27 luglio 2020, momento della valutazione EFL (doc. 43).
Ricevuta notizia dell’insorgenza di una problematica psichiatrica, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante dell’interessato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, di compilare l’usuale formulario “rapporto medico”.
Una volta in possesso di quanto richiesto (cfr. doc. 56), il dr. __________ del SMR ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di fornire “un breve aggiornamento nel caso del signor RI 1. In particolare le chiedo di indicarmi a partire da quando il signor RI 1 potrebbe iniziare un inserimento lavorativo in attività adatta dal punto di vista somatico e in quale misura” (cfr. doc. 58).
Con scritto del 21 dicembre 2020, la dr.ssa __________ ha risposto:
" (...) in riferimento alla Sua dello scorso 26.11.2020, attesto che un inserimento lavorativo in attività adatta dal punto di vista somatico è possibile dal 25.01.2021.
Il paziente ha lavorato per le __________ per 15 anni. Egli vorrebbe richiedere una reintegrazione in attività adatta presso le __________. Purtroppo non ha ricevuto personalmente l’avviso di licenziamento, in quanto la lettera è stata inviata per raccomandata solo al Sindacato, che aveva procura e non è stata ritirata per un disguido. Nell’avviso di licenziamento era indicato che poteva esporre le sue richieste/osservazioni.
Allo stato attuale dal lato formale i termini per potere esporre le proprie richieste sono scaduti. Il paziente fa richiesta di poter riaprire una trattativa presso le __________ per un reinserimento che tenga conto delle sue competenze, della lunga esperienza fatta presso le __________ e dei limiti somatici.” (Doc. 59)
L’Ufficio AI ha pure appreso che l’assicurato è stato vittima in data 25 agosto 2020 di un nuovo infortunio, che ha comportato una totale incapacità lavorativa dal 26 agosto 2020 all’11 ottobre 2020 (cfr. doc. 57).
Con ulteriore rapporto finale dell’11 gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha reputato l’interessato totalmente inabile al lavoro dal 12 dicembre 2018 nell’abituale attività di __________, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate rispettose delle sue limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di gennaio 2021 (rapporto della dr.ssa __________) (cfr. doc. 60)
2.7. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato di potere essere considerato pienamente abile al lavoro nell’esercizio di attività adeguate, rilevando come l’amministrazione non abbia minimamente tenuto conto della sua invalidità del 15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF e, in ogni caso, sottostimato l’impatto delle sue patologie sulla capacità lavorativa residua, da ritenere nulla anche dopo il 30 aprile 2021 (doc. VI).
A tale riguardo, con osservazioni del 13 agosto 2021, l’Ufficio AI, rilevato come l’insorgente “sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate dallo scrivente Ufficio in sede di risposta di causa senza addurre ulteriori mezzi di prova”, ha confermato quanto esposto nella decisione del 10 giugno 2021 (doc. VIII).
2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, senza che prima venga completata l’istruttoria dal profilo medico - chiarendo in particolare quali siano le patologie che affliggono l’assicurato e che impatto abbiano le stesse sulla sua capacità lavorativa residua in attività adeguate - non sia possibile esprimersi, con sufficiente tranquillità, a proposito della correttezza della valutazione medica SMR posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel rapporto finale SMR dell’11 gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nell’usuale professione di __________ – circostanza questa incontestata tra le parti - ma ancora pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali indicate nella valutazione EFL del 24 agosto 2020, tenendo essenzialmente conto, dal profilo somatico, unicamente delle ripercussioni derivanti dall’intervento per ernia discale deficitaria a livello C5-C6 del 23 dicembre 2018.
Ora, a tale riguardo il TCA rileva innanzitutto come il medico SMR – e di conseguenza anche il dr. __________ nella valutazione EFL – non abbia indicato che l’interessato ha pure subìto, in data 21 marzo 2018, un infortunio al gomito destro che ha comportato un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 90 e seg.), né quali siano state le conseguenze di tale avvenimento a livello di eventuali (ulteriori) limitazioni funzionali.
Tali aspetti evidentemente risultano rilevanti al fine di determinare quali siano le limitazioni funzionali dell’assicurato e la sua conseguente capacità lavorativa residua in attività rispettose delle stesse.
Va inoltre considerato che il dr. __________ del SMR ha ritenuto senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)” (cfr. doc. 60), senza tuttavia motivare le ragioni di tale suo giudizio.
Visto che per le conseguenze di tale infortunio (avvenuto in data 8 febbraio 2010 e che ha coinvolto la zona lombare e il braccio sinistro) egli beneficia, come peraltro indicato dall’insorgente stesso in sede ricorsuale, di una rendita di invalidità del 15% da parte dell’assicuratore infortuni, sebbene stabilita in via transattiva, questo Tribunale ritiene opportuno, prima di potersi esprimere compiutamente a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, che venga disposto un approfondimento medico in grado di stabilire l’eventuale incidenza delle sequele infortunistiche a livello lombare sull’esigibilità lavorativa.
In tale ambito, il TCA rileva che, nel riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita, l’assicuratore LAINF ha indicato l’esistenza anche di lesioni degenerative alla colonna vertebrale lombare, di natura extra infortunistica e quindi escluse dalla valutazione della __________ (cfr. doc. 88).
Alla luce di quanto sopra, appare quindi imprescindibile analizzare le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa delle problematiche (sia di natura post-infortunistica, che degenerativa) esistenti a livello lombare.
Tale soluzione si impone a maggior ragione alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nell’ambito della valutazione EFL dell’agosto 2020, dove è stata messa in luce l’esistenza di una ridotta capacità da parte dell’assicurato di stabilizzazione della colonna vertebrale in sede lombare al momento di sollevare o trasportare pesi e del suo generale decondizionamento muscolare (cfr. doc. 41).
Il TCA evidenzia altresì come posteriormente alla citata valutazione EFL (che ha avuto luogo in data 27 e 28 luglio 2020), l’assicurato sia rimasto vittima, il 25 agosto 2020, di un nuovo infortunio a livello dell’emicorpo sinistro e del gomito sinistro (cfr. doc. 141).
Dall’incarto, e meglio dall’annotazione per SMR del 25 novembre 2020, risulta che il caso è stato preso a carico dalla __________ e ha comportato un’inabilità lavorativa del 100% dal 26 agosto 2020 all’11 ottobre 2020, dopodiché il caso è stato chiuso (cfr. doc. 57).
Ora, stante la parte del corpo coinvolta in occasione del più recente infortunio (il medesimo arto superiore sinistro oggetto principale del rapporto di valutazione EFL dell’agosto 2020), il TCA ritiene indispensabile un approfondimento medico, che chiarisca le eventuali ripercussioni dell’evento dannoso sulle limitazioni funzionali e sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato. Da notare, in tale frangente, come l’indicazione di “caso chiuso” posta nell’annotazione per SMR del 25 novembre 2020 non sia d’utilità, non permettendo di comprendere le ragioni che hanno portato l’assicuratore infortuni ad una tale conclusione (estinzione causalità? Ritrovata capacità lavorativa?).
Anche tali aspetti necessitano di essere approfonditi e chiariti prima di potersi compiutamente determinare a proposito della reale capacità lavorativa dell’assicurato e, di conseguenza, del suo diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2021.
Da notare, infine, come la valutazione EFL del dr. __________ si limiti ad indicare le limitazioni funzionali in termini di sollevamento di peso e di rallentamento di esecuzione e coordinazione con la mano sinistra, ritenendo possibile lo svolgimento di attività adatte sull’arco di un’intera giornata di lavoro, ma senza precisare se vi siano, oppure no, delle riduzioni di rendimento.
Tale aspetto appariva e appare di centrale importanza, posto come sia il dr. __________, Primario specialista in fisiatria, sia la dr.ssa __________, Viceprimario del __________ e specialista in neurochirurgia, dopo valutazione in team interdisciplinare in data 23 dicembre 2019, ritenendo “poco probabile la ripresa dell’attività lavorativa di __________”, avevano chiesto a __________ “una valutazione tipo EFL mirata appunto ad identificare i limiti funzionali e le risorse residue, informazioni che potrebbero effettivamente agevolare la futura riqualifica” (doc. 166).
Va inoltre sottolineato che la dr.ssa __________, ancora con certificato del 14 maggio 2020, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 maggio 2020 al 18 luglio 2020, nonostante l’assicurato svolgesse a quel momento presso le __________ delle mansioni leggere e adeguate (cfr. doc. 28 e 29).
Anche tale questione dovrà essere chiarita da parte dell’Ufficio AI nell’ambito del rinvio degli atti per gli opportuni approfondimenti del caso.
2.9. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti medici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa residua.
In esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto, non contestato e giustificato in base agli atti all’inserto, a ¾ di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre 2020 e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto a ¾ di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre 2020 e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).
2.10. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI,
Al ricorrente, vincente in causa - il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (fra le ultime, STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 7.2; DTF 141 V 281 consid. 11.1; DTF 137 V 210 consid. 7.1) - e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI (STF H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8. e 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre 2020 e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti