Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.50
Entscheidungsdatum
17.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.50

rg/sc

Lugano 17 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 4 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 4 marzo 2021, esperiti accertamenti medici ed economici, dopo raffronto dei redditi e confermando il preavviso del 13 novembre 2020, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) da maggio a dicembre 2020 e ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 46%) da gennaio 2021;

  • contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente censurando sia la valutazione medica che quella economica operata dall’amministrazione e postulando l’attribuzione – per quanto è dato di capire da gennaio 2021 – di una mezza rendita. A sostengo della sua richiesta produce documentazione concernente la propria attività professionale (doc. A-D);

  • con la risposta di causa l’amministrazione ha prodotto l’annotazione 19 aprile 2021 del giurista AI avente il seguente tenore:

" (…)

Definizione del grado AI dal 15.09.2020 in avanti

Per quanto concerne l’aspetto economico, la Signora RI 1 asserisce che – se non fosse subentrato il danno alla salute – la stessa percepirebbe la somma annua di CHF 58'500.- (cfr. il ricorso del 14.04.2021 a pagina 2). A ragione.

In effetti, dal contratto di lavoro 15.02.2016 stipulato fra l’assicurata e la ditta __________ di __________ (prodotto sub. doc. C in sede di ricorso davanti al TCA) emerge chiaramente che la Signora RI 1 – in qualità di cuoca – guadagna un salario lordo mensile di CHF 4'500.- (lavorando nella percentuale del 100%) rispettivamente di CHF 2'250.- (lavorando nella percentuale del 50%).

Dalla dichiarazione 12 aprile 2021 del datore di lavoro sub doc. D incarto TCA emerge inoltre quanto segue:

“ (…) con la presente confermiamo di aver rilevato nel marzo 2016 la gerenza dell’esercizio dell’__________ di __________.

In quel contesto abbiamo sottoscritto un contratto di lavoro con RI 1, cuoca, che fino ad allora era gerente dell’esercizio pubblico. Di comune accoro abbiamo convenuto un salario di fr. 4'500.- (x 13 mesi).

Considerata la nostra esperienza passata limitata ad un’attività di solo bar, prima di orientarci anche per una ristorazione serale nel periodo invernale, ci siamo riservati un congruo periodo di valutazione.

All’inizio del 2019 avevamo deciso con RI 1 che per l’autunno del medesimo anno ci saremmo organizzati per un’apertura anche serale invernale offrendo così anche la cucina.

Malauguratamente in maggio 2019 RI 1 ha avuto un ictus.

Per cui il nostro progetto anche a seguito delle complicazioni sanitarie non è stato, per il momento, realizzato. (…)”

(cfr. anche in tal senso il gravame a pagina 2).

Alla luce di quanto precede risulta pertanto verosimile che l’assicurata – senza il danno alla salute – avrebbe lavorato con continuità nella misura del 100% (a partire dall’autunno 2019) presso il __________ di __________ potendo guadagnare l’importo annuo lordo di CHF 58'500.- (4'500 x 13).

Del resto, dal questionario del datore di lavoro 20.02.2020 agli atti (cfr. il punto 5.3 dello stesso) risulta che l’assicurata – presso il datore di lavoro summenzionato – aveva (già) concretamente percepito il salario mensile lordo di CHF 4'500.- (lavorando al 100% per diversi mesi nel 2017 e nel 2018).

Non va neppure dimenticato che dal 2008 al febbraio 2016 (ovverosia prima che __________ di Camorino venisse rilevato dalla ditta Jemmeg Sagl) la Signora RI 1 ha praticamente sempre lavorato nella misura del 100% quale gerente e cuoca del medesimo esercizio pubblico (cfr. a tal proposito il gravame a pagina 2, il curriculum vitae del 03.02.2021 nonché l’estratto del conto individuale agli atti).

Dal profilo medico (non contestato) è scaturito che l’assicurata – dal 15.09.2020 – è abile al lavoro al 50% sia nella sua abituale professione di cuoca che in altre attività sostitutive (cfr. l’annotazione SMR del 09.11.2020 agli atti).

Il consulente in integrazione professionale __________ – mediante annotazione 19.10.2020 agli atti – ha inoltre precisato che:

“ Sentito l’Ata in data odierna.

Mi informa di aver ripreso la sua attività abituale di cuoca al 50%.

Per il momento funziona e continua con questa percentuale.

L’Ata ha una CL del 50% in tutte le attività lavorative, indi compresa la sua di cuoca.

Visto che è già occupata al 50% e quindi sfrutta appieno la sua CL residua, non ritengo opportuno intraprendere provvedimenti di ordine professionale.

Si ritiene conclusa la pratica.”

Visto tutto quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal sanno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8B), che l’assicurata (dal 15 settembre 2020) risulta inabile al lavoro nella misura del 50%, e ciò nella propria abituale professione di cuoca (che ha sempre svolto in passato e che sta tuttora svolgendo) con susseguente incapacità al guadagno di pari grado (secondo il raffronto percentuale dei redditi applicabile in concreto).

Di conseguenza, la Signora RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità (grado AI pari al 50%) dal 1° gennaio 2021 in avanti (tre mesi dopo il miglioramento del proprio stato di salute; cfr. l’art. 88° cpv. 1 OAI).

Sotto questo profilo, il ricorso merita pertanto di essere accolto.” (Doc. IV-1);

  • sulla scorta di suddetta annotazione, dopo aver evidenziato come “… Per quanto concerne l’aspetto medico, dalla concludente annotazione SMR del 9 novembre 2020 risulta che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro nella misura del 100% dal 16.05.2019 al 04.11.2019 rispettivamente dal 17.03.2020 al 14.09.2020 e nella misura del 50% dal 05.11.2019 al 16.03.2020 rispettivamente dal 15.09.2020 in poi (e ciò sia nella propria abituale professione di cuoca sia in altre attività adeguate al suo stato valetudinario). Per quanto concerne invece l’aspetto economico, si rinvia integralmente all’annotazione 19 aprile 2021 qui allegata mediante la quale viene definito il grado d’invalidità dell’assicurata per il periodo posteriore al mese di dicembre 2020 (fermo restando che la Signora RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità per il periodo che va dal 01.05.2020 al 31.12.2020. (…)" (doc. IV), l’amministrazione ha riconosciuto che la ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2021;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

  • nel caso concreto – considerati gli atti medici (cfr. valutazioni SMR nell’incarto AI) ed economici (cfr. in particolare la documentazione prodotta con il ricorso) all’inserto, fermo restando il diritto ad una rendita intera da maggio a dicembre 2020 – vi è effettivamente da ritenere, come pertinentemente evidenziato del giurista AI nella sopra citata sua annotazione, che dal 15 settembre 2020 l’assicurata presenta una incapacità lavorativa del 50% nell’abituale professione di cuoca come pure in altre attività sostitutive e che da gennaio 2021 (ossia tre mesi dopo il miglioramento in applicazione dell’ex art. 88a cpv. 1 OAI), ad essa va quindi riconosciuto il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;

  • il ricorso merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso sopra indicato;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 4 marzo 2021 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. maggio al 31 dicembre 2020 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2021.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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