Raccomandata
Incarto n. 32.2021.46
cr
Lugano 15 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 2 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, attiva quale impiegata all’__________ dal 1990, con progetto di decisione del 30 dicembre 2019, poi confermato con decisione del 24 febbraio 2020, è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, poi soppressa alla luce di un grado d’invalidità complessivo è del 3% (doc. B).
1.2. Con sentenza 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurata nel senso che, annullata la decisione impugnata, l’incarto è stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti, tra i quali l’esecuzione di una perizia neurologica di decorso.
1.3. Preso atto della necessità di procedere ad un complemento peritale, così come stabilito dal TCA, con scritto del 2 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha informato RI 1 circa l’intenzione di sottoporla ad un esame medico neurologico presso il dr. med. __________, FMH neurologia, __________, allegando alla comunicazione le domande peritali (doc. 82).
All’interessata è stato assegnato un termine di 10 giorni per inoltrare “obiezioni fondate” (doc. 82).
1.4. In data 8 febbraio 2021 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato all’Ufficio AI un’istanza di ricusa nei confronti del dr. __________, in quanto “vi è un concreto rischio di prevenzione”. A motivazione di tale richiesta, il legale ha addotto la circostanza che il perito prescelto “conosce personalmente l’assicurata, avendo eseguito la prima perizia, sulla quale si fonda la vostra decisione del 24 febbraio 2020, che è stata annullata dal TCA. Si rammenta infatti che gli atti vi sono stati rinviati, proprio perché la perizia del dr. med. __________ è stata giudicata lacunosa dal tribunale. Vi sono pertanto circostanze oggettive idonee a suscitare un forte rischio di prevenzione” (doc. 84).
1.5. Con scritto del 15 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la conferma del nome del perito incaricato, “in assenza di un valido motivo di ricusa”. L’amministrazione ha, infatti, precisato che “con sentenza 29 ottobre 2020 (cresciuta incontestata in giudicato), il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato gli atti all’Ufficio AI ribadendo la necessità di una perizia neurologica di decorso che essendo tale è, dovutamente e conseguentemente, da commissionare al medesimo perito” (doc. 85).
1.6. A fronte dell’ulteriore dissenso manifestato il 26 febbraio 2021 dal legale dell’assicurata, con il quale ha chiesto l’emanazione di una decisione incidentale in merito alla nomina del perito neurologo (doc. 87), in data 2 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la sede dell’accertamento peritale presso il dr. __________ (doc. 88).
1.7. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione incidentale, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di far ordine all’Ufficio AI d’incaricare un nuovo consulente esperto in neurologia (doc. I).
L’insorgente sostiene sostanzialmente che la nomina del dr. __________ quale perito “crea un rischio di parzialità”, visto che lo stesso sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente su quanto da egli già valutato in occasione del precedente apprezzamento peritale. Ora, visto che “nella prima perizia sono state riscontrate delle discrepanze con le constatazioni mediche effettuate dal __________”, a suo modo di vedere, “è verosimile ritenere che l’oggettività del perito possa essere messa in dubbio. L’obiettività a lui richiesta è verosimilmente a rischio dal momento in cui si tratta proprio di rielaborare, di approfondire e, molto probabilmente, di contravvenire alla sua opinione iniziale. È alquanto improbabile che un professionista del settore possa tornare sui propri passi e giudicare diversamente rispetto a quanto fatto in precedenza. Al contrario, è lecito credere in un’assenza di spirito critico verso sé stessi rispetto all’analisi della prima valutazione peritale, in particolar modo quando non vi sono nuovi elementi per poter cambiare opinione”.
Per tali ragioni - tenuto conto, da un lato, del fatto che l’esperto designato dall’amministrazione già conosce l’assicurata essendo già stato implicato nella procedura e, dall’altro, che lo stesso dovrebbe esprimersi sugli stessi fatti dopo che il TCA ha valutato la sua valutazione peritale lacunosa – l’insorgente reputa che vi sia un rischio di prevenzione del perito dr. __________, ciò che rende imprescindibile l’intervento di un nuovo perito (doc. I).
1.8. Con risposta del 27 aprile 2021 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento con cui l’Ufficio AI ha designato il perito neurologo incaricato di eseguire una perizia neurologica di decorso, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato.
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Modificando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 V 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.6. Allorquando va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
2.7. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto la ricusa del perito neurologo dr. __________. A fondamento di tale richiesta ella ha sostenuto il “rischio di parzialità” del perito, visto che lo stesso è già stato implicato nella precedente procedura oggetto della sentenza di rinvio del TCA, motivata proprio dalla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti peritali. A mente dell’insorgente, il fatto che lo stesso esperto sia chiamato ora a “rielaborare, approfondire e, molto probabilmente, contravvenire alla sua opinione iniziale” rende del tutto improbabile che egli possa giudicare diversamente quanto fatto in precedenza. Da qui, dunque, il concreto rischio di prevenzione del perito dr. __________, ciò che, secondo l’assicurata, rende imprescindibile il conferimento del mandato peritale ad un altro esperto.
2.8. Conformemente alla giurisprudenza (ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non condivide la pretesa presunta parzialità ed assenza di indipendenza del dr. __________, addotta dall’insorgente per il fatto che lo stesso esperto in neurologia si sia già chinato sulle patologie dell’interessata nel precedente referto peritale del 21 febbraio 2019.
Come opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, questo Tribunale, nella sentenza 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, ha considerato necessario rinviare gli atti all’amministrazione al fine di ordinare una perizia di decorso, atta a stabilire se, come rilevato dagli specialisti del __________, fosse intervenuto, oppure no, successivamente alla visita peritale del 12 febbraio 2019, un peggioramento dello stato di salute.
Leggendo attentamente le motivazioni della sentenza in questione, emerge chiaramente come il TCA abbia considerato indispensabile richiedere allo stesso dr. __________ di eseguire il complemento peritale al fine di verificare se, come sostenuto dagli specialisti del __________, vi fosse stato o meno un peggioramento delle condizioni di salute successivamente al momento della visita peritale, tale da incidere sulla valutazione della capacità lavorativa residua.
Nella sentenza di rinvio, difatti, il TCA ha rimproverato all’amministrazione di avere sottoposto i referti del PD dr. __________ prodotti dall’insorgente a dimostrazione delle proprie pretese unicamente al vaglio del medico del SMR - e non invece, come sarebbe stato corretto, al dr. __________ - per verificare se gli stessi fossero o meno atti a rimettere in discussione le conclusioni peritali.
A tale riguardo, questa Corte ha in particolare evidenziato come l’Ufficio AI “avrebbe dovuto richiedere una presa di posizione direttamente al dr. __________, così da accertare l’eventuale presenza di condizioni tali da indurlo a modificare il proprio apprezzamento”, aggiungendo che “tale soluzione appare tanto più giustificata, se si pone mente al fatto che lo stesso perito ha considerato che “tutto sommato ritengo che l’attuale situazione permetta all’assicurata di lavorare senza limitazioni maggiori al più tardi a partire da inizio febbraio 2019 e cioè dal momento in cui è stata descritta ed anche confermato ad un esame clinico da parte dei colleghi del __________, un miglioramento anche dei sintomi soggettivi al braccio destro” (cfr. doc. 75 - il corsivo è della redattrice).
In maniera ancora più esplicita, inoltre, il TCA ha concluso che “visto il chiaro riferimento da parte del dr. __________, al momento di formulare le proprie conclusioni, a quanto apprezzato anche dagli specialisti del __________, il TCA ritiene che a fronte di una successiva diversa quantificazione della percentuale di capacità lavorativa esigibile dall’assicurata da parte del PD dr. __________, in contrasto con quella del perito, spettasse unicamente al dr. __________ esprimersi, attraverso una valutazione peritale di decorso, non potendo essere considerata sufficiente l’indicazione con la quale il medico SMR ha liquidato la questione considerandola una diversa valutazione di una identica fattispecie” (cfr. doc. 75, consid. 2.9. - il corsivo è della redattrice).
Alla luce di quanto appena illustrato, la scelta dell’amministrazione di affidare la perizia neurologica di decorso al dr. _________ appare ineccepibile.
Che il medesimo specialista si sia già espresso in una perizia precedente relativa alla ricorrente, non basta per mettere in dubbio la parzialità del perito e/o concludere che ciò non gli permetta di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per una perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012; vedi anche STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. 2.10.). Infatti un intero tribunale (e di conseguenza anche i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).
Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1° settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e 9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23 maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, il TCA non reputa che vi siano motivi oggettivi che possano portare a ritenere, a priori, che il dr. Bernasconi potrebbe essere prevenuto, e che quindi l’apprezzamento di decorso che egli sarebbe chiamato a rendere mancherebbe di imparzialità, visto che egli, secondo l’assicurata, ben difficilmente potrebbe ritornare sulla sua precedente valutazione.
A tale proposito, il TCA ricorda che il fatto che il dr. __________, nello svolgimento della valutazione peritale di decorso, sia tenuto, come espressamente stabilito nella sentenza di rinvio, a confrontarsi in maniera puntuale e giustificata con la (mutata) opinione espressa dagli specialisti del __________ (i quali hanno a più riprese manifestato, dopo la perizia del dr. __________, la necessità di mantenere un’inabilità lavorativa del 50%, cfr. doc. 75 consid. 2.7.), appare, anzi, garanzia di una particolare attenzione e di un obbligo accresciuto di motivazione che incombe al perito nell’apprezzamento di decorso.
Va a tale riguardo ricordato che nel referto peritale del 21 febbraio 2019 il dr. __________ aveva corroborato la propria valutazione evidenziando l’esistenza di un’evoluzione complessivamente favorevole dello stato di salute, pure condivisa dagli specialisti del __________, indicando di avere discusso telefonicamente il caso “anche con il PD dr. __________, coprimario del __________ a __________. Mi conferma che anche da parte loro è stata constatata un’evoluzione molto favorevole e che non si giustifica un’ulteriore incapacità lavorativa vista l’attuale situazione con un reperto clinico ormai quasi normale. Si dichiara in linea di principio d’accordo con il fatto che la paziente possa di nuovo lavorare senza limitazioni” (cfr. doc. 27 pag. 8), concludendo che “l’evoluzione è stata complessivamente favorevole, come viene d’altronde confermato sia dal medico curante dr. __________, che dai neurologi del __________ che hanno seguito la paziente e dunque a questo punto non si giustifica più un prolungamento dell’incapacità lavorativa” (cfr. doc. 27 pag. 11).
L’insorgente potrà semmai contestare il contenuto della perizia di decorso impugnando la decisione formale che l’Ufficio AI emanerà al termine della procedura istruttoria.
È quindi dato concludere, in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (STF I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che quanto affermato genericamente dall’assicurata non consente di ritenere prevenuto il dr. __________ o che egli non sia in grado di prestare la propria opera in perfetta imparzialità.
I motivi addotti non sono pertanto atti a fondare la ricusa del citato specialista.
L’istanza di ricusa va dunque respinta in quanto infondata.
Va infine rilevato che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la prospettata valutazione specialistica ad opera del medesimo esperto costituisca per lei un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia da parte dello stesso neurologo abbia come conseguenza un danno irreparabile.
2.10. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti