Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.25
Entscheidungsdatum
26.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.25

rg/sc

Lugano 26 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che

1.1 Per decisione 15 gennaio 2021 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2014 con versamento, causa la tardività della domanda, dal 1. gennaio 2015 e sino al 31 ottobre 2016. Dal 1. aprile 2018 ha riconosciuto nuovamente il diritto ad una rendita intera sino al 30 giugno 2019.

1.2 Contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA

  1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula l’assegnazione di una rendita intera “anche successivamente al 1° luglio 2016 e precisamente dal luglio 2016 ad aprile 2018 e dal 1° aprile 2019”;

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 13 aprile 2021 del medico SMR il quale ha annotato:

" La nuova documentazione medica pervenuta agli atti, con particolare riferimento a quella relativa all’intervento eseguito al ginocchio destro in data 11.03.2021, dimostra un peggioramento dello stato clinico generale che, con verosimiglianza preponderante, è insorto in epoca precedente, indicativamente già a dicembre 2020/gennaio 2021. Inoltre, dalla stessa documentazione emerge l’indicazione ad un ulteriore intervento ortopedico al ginocchio controlaterale a distanza di 6-8 settimane dal primo.

La situazione attuale comporta, quindi, una prognosi di almeno sei mesi rendendo impossibile la definizione del caso dal punto di vista funzionale.

Necessario aggiornamento di tutta la documentazione medica a Settembre 2021.” (doc. X-1)

1.4 Richiesto dal Tribunale a voler prendere posizione, l’insorgente ha comunicato tramite la sua patrocinatrice di aderire alla proposta dell’amministrazione, subordinando tuttavia la propria adesione all’esperimento, in sede di rinvio, di accertamenti in relazione anche alla problematica alla spalla sinistra e al cumulo con le problematiche psichiatriche (cfr. XII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 aggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3 Nel caso concreto, sulla base della documentazione medica agli atti v’è effettivamente da ritenere che la causa necessiti – come osservato dal medico SMR – di essere ulteriormente istruita dal punto di vista medico con riferimento all’affezione alle ginocchia (cfr. X-1), la quale dovrà essere valutata unitamente alle problematiche riscontrate alle spalle e tenuto conto anche della situazione psichica (cfr. doc. AI 231-241) e ciò al fine di giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato complessivo di salute dell’assicurato, il quale a detta del medico SMR presenta un “peggioramento dello stato clinico generale” da dicembre 2020 (cfr. X-1), ossia da un momento antecedente l’emanazione del querelato provvedimento. A dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti di natura medica, dovranno essere rivalutati, dandosene il caso, anche gli aspetti economici (cfr. doc. AI 244-246).

2.4 In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda come indicato sopra. In esito ai nuovi accertamenti, effettuate, come detto, eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.5 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dall’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 15 gennaio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

9