Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.19
Entscheidungsdatum
14.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.19

TB

Lugano 14 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'8 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. A seguito dell'incidente della circolazione stradale occorsogli il 3 novembre 2018 che gli ha procurato la frattura di quattro costole e un'inabilità lavorativa totale e poi del 50% dal 21 gennaio 2019 come addetto alla logistica presso __________, il 1° aprile 2019 (doc. 2) RI 1, 1962, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità. L'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato la documentazione medica raccolta dall'assicuratore infortuni e dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno che si è assunto il caso dal 14 ottobre 2019.

1.2. Il 10 settembre 2020 (doc. 37) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha allestito un rapporto finale con cui ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50% dal 13 dicembre 2019 in qualsiasi attività e al 100% dal 30 maggio 2020 in attività adeguate. Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 39), con progetto di decisione del 29 settembre 2020 (doc. 42) l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una rendita temporanea di invalidità di tre quarti dal 1° novembre 2019 (grado AI 63%) e mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° gennaio al 30 maggio 2020.

1.3. Il dr. med. __________ si è pronunciato il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sui nuovi referti dei dr. med. __________ (doc. E), __________ (doc. 55) e __________ (doc. F) consultati dall'assicurato e con decisione dell'8 gennaio 2021 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato l'attribuzione di una rendita d'invalidità temporanea dal 1° novembre 2019 al 30 maggio 2020.

1.4. Il 12 febbraio 2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di attribuirgli il diritto a una mezza rendita con grado AI del 50% dal 30 maggio 2020.

Il ricorrente ha ricordato di avere lavorato al 50% in attività adatta al suo stato di salute presso il medesimo datore di lavoro dal 21 gennaio 2019 e che quest'ultimo gli ha poi imposto di riprendere a tempo pieno l'attività, sempre adeguata ai suoi limiti funzionali, dal 30 giugno 2020 (doc. D), ciò che ha fatto. Come certificato il 28 settembre 2020 (doc. E) dal dr. med. __________, il 9 settembre 2020 egli ha però dovuto interromperla essendo divenuta troppo pesante e ciò l'ha portato a un crollo depressivo che ha prolungato la sua totale inabilità lavorativa (doc. F).

L'assicurato ha evidenziato di avere lavorato al 100% dal 30 giugno al 9 settembre 2020, dopodiché né fisicamente né psichicamente è stato in grado di continuare con quel ritmo. Dal 9 settembre al 4 ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al 13 gennaio 2021 è stato totalmente inabile al lavoro, mentre dal 5 ottobre al 30 novembre 2020 e dal 14 gennaio 2021 in poi ha lavorato al 50% in attività adeguata con l'accordo del datore di lavoro che l'ha riconosciuto inabile al lavoro 50% (docc. G, H, I).

Pertanto, non è corretto affermare che le sue condizioni di salute siano stabili e che sia abile al 100%. Se per contro si dovesse ritenere che il suo stato di salute sia stabile, allora gli deve essere riconosciuto un grado di invalidità del 50%.

Infine, il ricorrente ha rilevato che nulla è stato detto in merito al parere del dr. med. __________ del 17 dicembre 2020 e che a breve egli si sarebbe sottoposto a una risonanza magnetica.

1.5. Nella risposta del 10 marzo 2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato di avere raccolto le perizie reumatologica e psichiatrica fatte esperire dall'assicuratore per perdita di guadagno, sulle quali si è pronunciato il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale come pure sul referto della risonanza magnetica appena effettuata (doc. L) trasmesso il 23 febbraio 2021 (doc. IV) dal ricorrente al TCA a comprova del peggioramento dei suoi problemi lombari. L'Ufficio AI ha osservato che non ha presentato elementi oggettivi a sostegno delle proprie allegazioni, avendo l'assicurato manifestato soltanto un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione da esso operata. Pertanto, i documenti medici raccolti non permettono di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile che l'incapacità lavorativa del ricorrente fosse superiore a quella accertata e che quindi giustificasse di effettuare ulteriori accertamenti medici.

1.6. A conferma della contestazione delle conclusioni tratte dal dottor __________, che ha ritenuto non vi fosse stato un peggioramento, il 25 marzo 2021 (doc. VIII) il ricorrente ha prodotto il parere del dr. med. __________ che l'ha visitato due giorni prima (doc. M). Inoltre, egli ha ribadito che il referto del dr. __________ è stato ignorato, non essendo stato citato dalla dr.ssa __________ che l'ha valutato il 10 dicembre 2020 per conto dell'assicuratore perdita di guadagno.

1.7. Nelle osservazioni del 31 marzo 2021 (doc. X) l'Ufficio AI ha riportato le annotazioni di pari data (doc. X/1) del Sevizio Medico Regionale e ha ricordato che il referto dello psichiatra curante è stato debitamente vagliato dall'SMR il 24 dicembre 2020 e, non essendo stato ritenuto determinante, non è stato necessario sottoporlo alla dr.ssa med. __________, la quale era comunque a conoscenza che l'assicurato era appena stato preso a carico dal dottor __________.

1.8. Il 12 aprile 2021 (doc. XII) l'insorgente ha contestato che il rapporto del dr. med. __________ non sia atto a modificare la valutazione medica e quindi anche le affermazioni dell'SMR al riguardo. Infatti, il chirurgo ortopedico interpellato ha ritenuto che l'assicurato fosse abile al lavoro unicamente in ragione del 50% e nel rispetto dei suoi limiti funzionali.

Il ricorrente ha altresì criticato la conclusione secondo cui il rapporto del 17 dicembre 2020 del dottor __________ non conterrebbe elementi di rilievo, visto che lo specialista ne aveva individuati diversi (umore deflesso, ansia, disturbi del sonno, della memoria, della concentrazione, diminuzione della libido, dell'appetito, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale), che facevano emergere una situazione preoccupante che però non è stata riscontrata dalla dr.ssa __________, che l'ha visitato una settimana prima e che non è stata informata del peggioramento.

1.9. Il 27 aprile 2021 (doc. XIV) l'amministrazione ha osservato che il dr. med. __________ non ha specificato se riteneva il ricorrente abile al 50% in attività abituale o adeguate, ma ha solo rilevato che i disturbi insorgevano in caso di attività inergonomica e pesante; egli ha perciò espresso una diversa valutazione di uno stato di fatto sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione peritale.

L'Ufficio AI ha rilevato che dopo il 17 dicembre 2020 lo psichiatra non si è più pronunciato, perciò le contestazioni soggettive del ricorrente non sono atte a modificare la valutazione del Servizio Medico Regionale, che si è basato sulle complete e concludenti perizie realizzate su mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno. Ha inoltre evidenziato che la dr.ssa med. __________ ha visto l'assicurato nel maggio 2020 e poi il 10 dicembre 2020, ossia una settimana prima della stesura del rapporto del collega, che aveva in cura l'assicurato soltanto da inizio mese.

1.10. Il 18 maggio 2021 (doc. XVI) l'insorgente ha prodotto il referto dell'11 maggio 2021 (doc. N) del dr. med. __________ che conferma una capacità residua del 50% e l'Ufficio AI, sentito il dr. med. __________ dell'SMR che si è pronunciato al riguardo il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1), ha ribadito il 2 giugno 2021 (doc. XVIII) che la valutazione della capacità lavorativa in attività adeguate posta dal curante costituisce una diversa valutazione in presenza di un medesimo stato di fatto riscontrato dai medici e periti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita temporanea di invalidità solo per il periodo intercorrente dal 1° novembre 2019 al 30 maggio 2020 o se, come richiesto dal ricorrente, anche dopo il 30 maggio 2020 egli abbia diritto a una mezza rendita di invalidità con grado AI del 50%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Il 1° aprile 2019 l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze dell'incidente della circolazione stradale avvenuto il 3 novembre 2018, che l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di addetto alla logistica e poi del 50% dal 21 gennaio 2019. L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni prima e dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno poi - quest'ultimo si è assunto il caso dal 14 ottobre 2019 (doc. 133) e ha versato le indennità giornaliere -, i referti medici e radiologici raccolti.

In particolare, il 15 novembre 2019 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha peritato l'assicurato su mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno. Nel rapporto del 17 novembre 2019 (doc. 142) l'esperto ha posto la diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena, prevalentemente lombare, cronica bilaterale, in minime alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (stenosi del neuroforame L4-L5 a destra su base degenerativa con modesta riduzione di ampiezza del canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L5/S1) e anomalia di transizione lombosacrale (sacralizzazione di L5). Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa il reumatologo ha posto i disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale, della colonna lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale); esiti da fratture composte dell'arco anteriore della III, IV, V, VI costa a sinistra dopo incidente della circolazione il 3 novembre 2018; decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (87,2 kg/ 175,5 cm); tendenza alla cronicizzazione dei dolori.

L'esperto ha riassunto tutta la documentazione messa a sua disposizione, l'anamnesi personale, recente, sistematica, sociale, gli esiti dell'esame reumatologico della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche, l'esame neurologico cursorio e le sue osservazioni al riguardo.

Nella sua valutazione, il reumatologo ha rilevato che già in età giovanile l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori cervicali dalle due parti, cervicalgie tuttora presenti bilaterali.

Effettuata la visita personale, lo specialista ha evidenziato che i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, non risultanti durante la visita, difficilmente si spiegavano solamente con le alterazioni strutturali documentate fino a quel momento, in alterazioni degenerative minime al rachide lombare; i dolori lombari avevano caratteristiche meccaniche, ma le proiezioni algiche al rachide evocavano piuttosto un'origine muscolare in un assicurato decondizionato e sbilanciato muscolarmente.

L'interessato ha riferito una sindrome ansiosa presente già dagli anni 90 e per il perito la cronicizzazione dei dolori lamentati, scarsamente rispondenti alle cure farmacologiche-fisiatriche intraprese fino ad allora, avrebbe potuto essere facilitata dalla comorbidità psichiatrica descritta dall'assicurato.

Per il reumatologo era sicuramente auspicabile un calo ponderale per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale rispettivamente sulle articolazioni delle estremità inferiori, facilitando così l'avvio di una riabilitazione muscolare regolare, a lungo termine, in grado di ricondizionare il corsetto muscolare lomboaddominale per ottenere una maggiore stabilità del rachide lombare, al fine di aumentare nell'assicurato la resistenza agli sforzi fisici sia durante l'attività lavorativa sia durante il tempo libero. Queste misure terapeutiche erano attuabili anche a margine delle ore lavorative. Inoltre, tenuto conto del decorso dimostrato alle cure fisioterapiche attuate che, secondo l'assicurato, erano unicamente passive, per intensificare il trattamento, anche tenendo conto della cronicizzazione dei dolori, il reumatologo ha proposto di indirizzarlo verso una riabilitazione stazionaria con approccio multimodale del dolore (per esempio presso la Clinica di riabilitazione di __________). Andava inoltre sin da subito ridiscussa la farmacoterapia analgesica in atto, che doveva portare a un aumento della soglia del dolore incidendo soprattutto sulla centralizzazione del dolore, ciò che poteva essere ottenuto con psicofarmaci, a dipendenza anche delle necessità terapeutiche dettate dalla comorbidità psichiatrica che avrebbe potuto beneficiare di un approccio terapeutico specialistico. Le misure terapeutiche attuabili non erano dunque da considerarsi esaurite, perciò v'era un potenziale di miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e quindi delle sue risorse fisiche che dovranno essere ridefinite in ambito specialistico peritale reumatologico, eventualmente psichiatrico, a conclusione della riabilitazione stazionaria suggerita.

2.7. Su consiglio dell'8 maggio 2020 (doc. 149) del dr. med. __________, che ha saputo che l'interessato non si era ancora sottoposto a una riabilitazione stazionaria, l'assicuratore per perdita di guadagno ha predisposto una valutazione psichiatrica e a una nuova rivalutazione reumatologica presso lo stesso specialista.

Il 19 maggio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto un colloquio con l'assicurato e basandosi anche sui certificati del medico curante dr. __________, sulla perizia reumatologica del dr. __________, sull'apprezzamento medico del chirurgo ortopedico che ha valutato l'interessato per conto dell'assicuratore infortuni e sul verbale del colloquio del 7 febbraio 2020 avuto tra l'assicurato, il suo datore di lavoro e l'assicuratore perdita di guadagno, il 25 maggio 2020 (doc. 151) la psichiatra ha allestito il suo parere.

Esposta l'anamnesi sociale e lavorativa, medica, psichiatrica, l'affezione attuale, la terapia attuale (Dexilant per l'ernia iatale, Mephadolor per i dolori, Temesta per le ansie), i disturbi attuali (dolori alla schiena in zona lombare e cervicale, ansia e attacchi di panico, morale a terra, nervosismo) e le sue constatazioni (non c'erano segni di sintomi psicotici, il pensiero era corretto nella forma e nei contenuti, l'attenzione e la concentrazione mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore eutimico, c'era una certa agitazione, l'assicurato ha ripetuto più volte che più del 50% non riusciva a lavorare, mostrava una delusione per il posto di lavoro che negli anni era cambiato in peggio, l'energia vitale era conservata).

La diagnosi era di sindrome da disadattamento con reazione prevalentemente ansiosa (ICD-10: F43.2).

Nella sua valutazione la psichiatra ha ritenuto che l'assicurato presentava una personalità con tratti ansiosi, che nel corso della vita ha tenuto sotto controllo. A causa di un'insoddisfazione lavorativa che ormai durava da alcuni anni e del mancato riconoscimento da parte assicurativa delle conseguenze dell'infortunio, il disturbo ansioso era scompensato. I disturbi alla schiena sembravano avere un correlato organico, visto anche il referto del dottor __________ secondo cui l'assicurato manifestava un quadro algico lombosacrale senz'altro spiegabile con le alterazioni degenerative riscontrate nella risonanza magnetica.

Lo stato psichico attuale non giustificava alcuna incapacità lavorativa e quindi dal profilo psichiatrico l'assicurato era abile totalmente in qualsiasi attività lavorativa esigibile dal lato fisico.

Queste conclusioni sono state discusse con l'assicurato, che si è dichiarato d'accordo.

Il dottor __________ ha rivisto l'assicurato il 29 maggio 2020, il cui rapporto completo non è tuttavia agli atti.

Negli scritti che l'assicuratore perdita di guadagno ha inviato il 10 giugno 2020 (doc. 33) al datore di lavoro dell'interessato e per conoscenza all'Ufficio AI rispettivamente il 22 giugno 2020 (doc. 152) all'assicurato in merito all'esito delle due valutazioni a cui è stato sottoposto, è esposto un estratto relativo alle risorse fisiche che il reumatologo ha individuato.

A dire di quest'ultimo, l'assicurato poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg, di rado pesi tra 10-15 kg, talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto, poteva molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi molto leggeri e leggeri, mai maneggiare attrezzi pesanti, la rotazione manuale era normale, poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata, spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. Inoltre poteva camminare molto spesso per lunghi tragitti, talvolta su terreno accidentato, poteva spesso salire le scale, di rado su quelle a pioli. Lo specialista ha precisato che tali limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V'erano quindi le risorse fisiche che permettevano una reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute che teneva pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati, il reumatologo ha giudicato l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% dal 30 maggio 2020, giorno successivo alla sua rivalutazione.

Tenendo conto del mansionario lavorativo redatto dal datore di lavoro il 23 ottobre 2019, lo specialista ha indicato che l'attività andava ritenuta inadatta, inergonomica e troppo pesante, per cui non risultava scontato che l'assicurato a medio lungo termine potesse riprendere il suo lavoro con rendimento superiore all'attuale 50%. Lo svolgimento di mansioni inergonomiche rispettivamente troppo pesanti avrebbe potuto portare a una ulteriore diminuzione della sua capacità lavorativa, per cui andava avviato a un'altra attività che tenesse pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati e che avrebbe portato a una capacità lavorativa piena.

2.8. Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 10 settembre 2020 (doc. 37) il dr. med. __________ si è basato sulle due perizie rese dal dottor __________ e sulla perizia della dr.ssa __________, le cui valutazioni di un'esigibilità lavorativa apparivano plausibili. Miglioramenti ulteriori significativi allo stato attuale non erano da prevedere, considerate le fisioterapie ambulatoriali in atto da tempo prescritte dal curante dr. __________.

Le diagnosi, con e senza influsso sulla capacità lavorativa, erano quelle poste dai due periti intervenuti a richiesta dell'assicuratore per perdita di guadagno.

Come addetto alla logistica presso __________ e in qualsiasi altra attività l'assicurato risultava dunque totalmente inabile al lavoro dal 3 novembre 2018, al 50% dal 21 gennaio 2019, nuovamente al 100% dal 14 ottobre 2019 e al 50% dal 13 dicembre 2019. Basandosi sulla seconda valutazione del dottor __________, l'SMR ha ritenuto che l'incapacità lavorativa del 50% come addetto alla logistica fosse definitiva, mentre dal 30 maggio 2020 l'interessato risultava totalmente abile in attività adatte che prevedessero un carico non superiore a 10 kg, alternanza della postura al bisogno (già inclusa), limitazione nel sollevare pesi regolarmente oltre l'orizzontale. Non erano necessarie pause supplementari.

2.9. Dopo il progetto di decisione del 29 settembre 2020 (doc. 42) di attribuzione di una rendita temporanea di invalidità, l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI il rapporto del 28 settembre 2020 (doc. E) del dr. med. __________, specialista in anestesiologia e rianimazione, che ha consultato il 21 settembre 2020. Egli l'aveva già visitato nel novembre 2019 per una sindrome lombo-vertebrogena cronica esacerbatasi dopo l'incidente stradale di un anno prima.

Il medico ha osservato che il quadro clinico era in seguito rimasto grosso modo invariato, non erano intercorsi eventi traumatici o internistici di rilievo e l'interessato ha continuato a risentire dolori ricorrenti ad ampia distribuzione lombare e cervicale senza indizi evolutivi specifici. Avendo ripreso dal 30 giugno 2020 l'attività lavorativa a tempo pieno in attività adeguate alle sue capacità limitate come indicato dal dr. med. __________, le condizioni dell'assicurato si erano gradualmente deteriorate in conseguenza a una intensificazione dei dolori, che erano diventati continui e si estendevano a quel momento dal segmento lombare al dorso e da quello cervicale all'area pettorale e incidevano sull'umore generale dell'interessato. Gli orari di lavoro sembravano inoltre avere imposto la sospensione della fisioterapia, che aveva a suo tempo contribuito a contenere i disturbi.

Lo specialista ha segnalato che il paziente non risentiva un sovraccarico immediato della schiena né contestava un mancato rispetto delle limitazioni convenute, ma riferiva di non riuscire a sostenere la durata completa dei turni di 8 ore 5/7; ha affermato di avere resistito all'attività richiesta dal 30 giugno al 9 settembre 2020, ma di non avere potuto continuare oltre alle stesse condizioni.

All'esame clinico l'anestesiologo ha rilevato una mobilità spinale completamente conservata, dolori traenti lungo il dorso alla mobilizzazione in tutte le direzioni con irradiazioni al versante anteriore della coscia destra, dolenzia palpatoria paravertebrale diffusa con estensione bilaterale a livello del trapezio e delle spalle come pure in sede pettorale, non invece agli arti inferiori.

Dal punto di vista medico lo specialista non ha rilevato reperti evolutivi specifici rispetto alla valutazione del 2019. Ha ribadito la diagnosi di sindrome lombospondilogena e cervicovertebrogena, alla quale si associavano il decondizionamento muscolare e un'importante flessione dell'umore, per la quale era al beneficio di un sostegno specifico. Alla prova dei fatti, l'impegno lavorativo con presenza al 100% non risultava adeguato alle capacità fisiche e avrebbe dovuto essere riadeguato a una presenza di 4 ore al giorno per permettere un sufficiente tempo di recupero. Dal profilo farmacologico non v'erano misure che permettevano con certezza di migliorare la resistenza. La fisioterapia andava continuata a lungo termine mirando a una regolare ginnastica del dorso. Non erano indicate altre misure infiltrative spinali.

Su questo referto si è espresso il 12 ottobre 2020 (doc. 47) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, rilevando che non permetteva di modificare quanto già riportato nel suo rapporto finale in cui evocava uno stato cronicizzato praticamente sovrapponibile a livello funzionale con quanto già rilevato dal reumatologo dr. med. __________ nella sua perizia.

Il 17 novembre 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurato su invito del medico curante dr. med. __________, FMH specialista interna. Nel referto del 26 novembre 2020 (doc. 55) egli ha diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena su iniziale artrosi con stenosi neuroforame L4-L5 destra e moderata riduzione ampiezza canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L4-L5, sacralizzazione di L5, alterazioni della statica con scoliosi sinistroconvessa dorsale e riduzione della cifosi dorsale e della lordosi lombare, squilibrio muscolare con miogelosi e decondizionamento muscolare, periartropatia della anche, miogelosi periscapolare, muscolo trapezio e paracervicale, bandiere gialle per cronicizzazione del dolore.

Nell'anamnesi l'assicurato ha indicato che da tre settimane aveva ripreso l'attività lavorativa al 50% in un lavoro adattato dal datore di lavoro per 4 ore al giorno.

Nella discussione il reumatologo ha osservato che le alterazioni statiche e degenerative erano state messe in evidenza nella risonanza magnetica dell'ottobre 2019 e nel suo esame clinico. La mobilità assiale era ancora abbastanza conservata anche se molto dolorosa in un paziente che presentava uno squilibrio muscolare con una miogelosi della muscolatura paralombare, ma anche un decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale. Tenuto conto delle bandiere gialle per la cronicizzazione del dolore e di una certa discrepanza tra i reperti oggettivi messi in evidenza e la clinica soggettiva iperalgica del paziente, egli ha ritenuto che vi fosse anche una componente psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.

Dal punto di vista terapeutico lo specialista ha indicato che poteva essere effettuata una riabilitazione stazionaria come già proposto in una clinica con un approccio multimodale del dolore (clinica di __________ o a __________) o, se non fosse stato possibile, una riabilitazione in ambito semintensivo (clinica di __________).

Per quanto concerne l'aspetto lavorativo, il reumatologo ha indicato che, tenuto conto di un carico di lavoro poco significativo e già adattato da parte del datore di lavoro, risultava difficile giustificare un'inabilità lavorativa sul lungo termine tenendo conto solo delle limitazioni funzionali articolari dell'interessato.

A suo dire, comunque, il dolore cronico e i disturbi della timia potevano giustificare una riduzione del rendimento che poteva giustificare una seppur parziale diminuzione dell'abilità lavorativa, motivo per cui gli ha consigliato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se c'erano margini di miglioramento clinico e un'eventuale indicazione a ridurre il carico lavorativo.

2.10. Il 1° dicembre 2020 (doc. 155) il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha certificato che da quel giorno l'assicurato risultava inabile al lavoro al 100% per un mese.

Il 17 dicembre 2020 (doc. F) lo psichiatra curante ha compilato il rapporto medico inviatogli dall'Ufficio AI, ribadendo l'inabilità lavorativa totale dal 1°dicembre 2020 per qualsiasi attività. Egli ha segnalato che l'umore era deflesso, v'erano ansia, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale.

La diagnosi posta era di ICD-10: F32.1-2 (episodio depressivo di media gravità rispettivamente episodio depressivo grave senza sintomi psicotici), con prognosi sfavorevole per la capacità lavorativa.

L'assicurato non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, non disponendo di risorse tali per essere integrato. Nessuna attività era dunque esigibile.

Con certificato del 18 dicembre 2020 (doc. 156) lo psichiatra ha attestato un'inabilità lavorativa totale dal 2 al 31 gennaio 2021.

2.11. Il Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sugli ultimi referti medici, affermando che essi oggettivavano dal lato somatico uno stato stabilizzato con possibile tendenza alla cronicizzazione del dolore (cfr. rapporti dei dr. __________ e __________).

Anche a livello psichico non v'erano novità rispetto al passato, con praticamente analoga situazione come ben descritto dalla dr.ssa med. __________ nel maggio 2020. Il dr. med. __________ ha segnalato che l'assicurato ha ripreso il trattamento specialistico il 1° dicembre 2020 dal dr. __________ che, come avviene in questi casi a inizio del trattamento, ha certificato un'inabilità lavorativa totale per ogni tipo di attività, senza però motivare o allegare status funzionali discrepanti rispetto a quanto già noto con la perizia del maggio 2020.

Il medico SMR ha perciò proposto di mantenere le esigibilità residuali riportate nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020.

Un rientro in materia in futuro sarebbe stato possibile se fosse stato obiettivato un peggioramento e con una documentazione clinico funzionale appropriata.

2.12. Nel rapporto del 28 dicembre 2020 (doc. 158) la dr.ssa med. __________ ha riferito della visita del 10 dicembre 2020, resasi necessaria dopo la presa a carico del collega dr. __________.

Riassunti i rapporti medici successivi alla sua prima valutazione, nell'anamnesi ha riportato la situazione lavorativa passata e attuale dell'assicurato, il cui stato di salute, dopo avere ripreso l'attività al 100%, è peggiorato e, dopo avere cessato l'attività, il 1° ottobre 2020 ha ripreso al 50%. Indicati i disturbi attuali, nelle sue constatazioni la psichiatra ha annotato che non c'erano segni di sintomi psicotici, il pensiero era corretto e incentrato sul trattamento ingiusto che stava subendo dal datore di lavoro, l'attenzione e la concentrazione erano mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore era a tratti leggermente deflesso, ma non statico, l'affettività ben modulata.

L'assicurato era molto amareggiato a causa dei cambiamenti in peggio subentrati sul posto di lavoro nel corso degli anni, era ferito per il ventilato licenziamento e arrabbiato per il mancato riconoscimento della sua sofferenza e dei suoi limiti dovuti all'infortunio.

La diagnosi era di disturbi dell'adattamento (ICD-10: F43.2).

Valutata l'intera situazione alla luce dei pareri dei medici e delle affermazioni dell'interessato stesso, la psichiatra ha concluso che poteva confermare la diagnosi di disturbo dell'adattamento espressa in occasione della sua prima visita. Rispetto alla visita precedente, come fattore stressante e destabilizzante si era aggiunta la ventilata possibilità di essere licenziato dopo quarant'anni di lavoro. Tuttavia, la sintomatologia non era di entità tale da giustificare una diagnosi di un disturbo affettivo maggiore. Nemmeno v'erano i presupposti per diagnosticare un disturbo somatoforme.

Malgrado l'inabilità lavorativa totale attestata dallo psichiatra curante dal 1° dicembre 2020, a dire della perita dal lato psichiatrico non sussisteva un disturbo affettivo di entità media o grave che potesse giustificare un'inabilità lavorativa. Comprendendo però la problematica situazione sul posto di lavoro si poteva giustificare, per ragioni di opportunità e per facilitarne il rientro lavorativo, un'inabilità lavorativa di un mese.

Pertanto, l'assicurato era da considerarsi di nuovo totalmente abile al lavoro dal 1° gennaio 2021.

L'8 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha ritenuto l'assicurato abile al 100% dal 30 maggio 2020 in attività adatta dal datore di lavoro.

2.13. Sul referto del 15 febbraio 2021 (doc. L) relativo alla risonanza magnetica della colonna lombare dell'assicurato si è pronunciato il 1° marzo 2021 (doc. VI/1) il dr. __________. Egli ha riportato il referto radiologico e ha osservato che rispetto all'esame del 2019 appariva presente una faccettopatia che obiettivava la sintomatologia algica correlata senza che la componente spondilogena non era per contro avanzata rispetto al 2019, compreso la compressione in L4 già descritta dal dr. __________.

Il medico SMR ha inoltre ricordato che l'assicurato era stato valutato anche dal reumatologo dr. med. __________ il 26 novembre 2020 su invio del medico curante dr. med. __________ e che aveva confermato quanto già evidenziato dal collega __________ con esame clinico funzionale paragonabile a quello del reumatologo del 26 (recte: 15) novembre 2019.

Peraltro, il dr. med. __________ riportava una funzionalità del rachide praticamente simile confrontandola alla visita del novembre 2019 del reumatologo dr. __________ potendosi esprimere su difficoltà nel giustificare una limitazione parziale durevole in attività adeguate come quella ultimamente svolta dall'assicurato.

Ciò stante, secondo il dottor __________ appariva ragionevole non considerare intercorso un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate.

Il 23 marzo 2021 (doc. M) il dr. med. __________, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale, è stato consultato dall'assicurato per dolore lombare meccanico ingravescente, senza irradiazione sostanziale agli arti inferiori né limitazioni nella marcia, ma con disturbo nel mantenimento di posizioni statiche prolungate o con il sollevamento di oggetti pesanti, con conseguente impossibilità di mantenere l'impiego per 8 ore al giorno, mentre con 4 ore riusciva a gestire molto meglio il dolore con antidolorifici assunti occasionalmente e con regolare trattamento fisioterapico.

Nell'esame obiettivo lo specialista ha descritto gli esiti della risonanza magnetica lombosacrale e ha quindi fatto eseguire una radiografia e una TAC del rachide lombosacrale, che confermavano l'instabilità del segmento L4-L5 (spondilolistesi) con evidente artropatia destra e documentavano mobilità, seppure ridotta, anche del segmento L5-S1.

Egli ha posto la diagnosi di spondilolistesi di L4 I grado con stenosi severa associata (grado C secondo Schizas).

A suo dire, i disturbi lamentati dall'assicurato erano ampiamente giustificati dal riscontro di instabilità segmentaria L4-L5 con associata stenosi severa contestuale.

Il neurochirurgo gli ha spiegato che detti disturbi potevano ancora essere gestiti conservativamente mediante trattamento fisioterapico prolungato, attività fisica regolare e controllo dei carichi da lavoro. Egli ha perciò ritenuto ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che l'assicurato riusciva a svolgere seppure con fastidio soprattutto verso la fine dell'orario lavorativo. Qualora i sintomi fossero peggiorati e avessero reso la qualità di vita e le attività ancora più difficoltose, sarebbe stato da considerare un trattamento chirurgico di risoluzione della instabilità lombare (artrodesi).

Il 31 marzo 2021 (doc. X/1) il dr. __________ dell'SMR ha affermato:

" Non vi sono discordanze tra quanto riferito dal neurochirurgo dr. __________ nel suo rapporto di visita del 23.3.2021 e quanto già noto agli atti e riportato già nel RAF del 10.9.2020 nel quale già si considerava una esigibilità del 50% nella sua attività pesante ed inergonomica (come riferito anche ora dal neurochirurgo dr. __________).

Anche gli esami obiettivi riportati e la diagnosi è praticamente analoga a quanto noto dalle perizie ed esami reumatologici agli atti ad oggi.

In definitiva questa nuova documentazione non è atta a modificare la valutazione medica operata in precedenza.".

Da ultimo, l'11 maggio 2021 (doc. N) il dr. __________ ha ribadito che i disturbi spinali, che erano riassumibili in spondilolistesi di L4 I grado con stenosi severa associata, rendevano ragione per un impiego al massimo del 50% e in una modalità adeguata alle sue condizioni di salute. Attività pesanti ed inergonomiche apparivano improponibili e si sarebbero tradotte in un'assenza prolungata dal posto di lavoro per una impossibilità di svolgere tali mansioni.

Su questa attestazione il dr. med. __________ dell'SMR ha riferito il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1) che non adduceva nuovi elementi tali da modificare la valutazione medica già riportata nel rapporto finale SMR, ricordando anche la valutazione reumatologica effettuata dal dr. med. __________ a fine novembre 2020.

2.14. Questo Tribunale, chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.

In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 10 settembre 2020, ribadite espressamente nelle annotazioni del 12 ottobre 2020, del 24 dicembre 2020, del 1° e del 31 marzo 2021 e infine del 31 maggio 2021, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente. Il dr. __________ si è pronunciato in tal senso dopo avere esaminato le valutazioni peritali del 17 novembre 2019 e del 29 maggio 2020 del reumatologo dr. med. __________ per l'aspetto somatico e del 25 maggio 2020 e del 28 dicembre 2020 della dr.ssa med. __________ per la questione psichica, oltre ai referti dei medici curanti prodotti sia prima sia dopo il progetto di decisione quale osservazioni, come pure i più recenti certificati medici degli specialisti dr. med. __________, __________, __________ e __________.

In effetti, l'SMR ha avuto modo di analizzare la documentazione medica trasmessa dall'assicuratore per perdita di guadagno come pure le indicazioni date dal dr. med. __________ appositamente interpellato, che ha segnalato il 22 luglio 2019 (doc. 12) una incapacità lavorativa del 100% dal 3 novembre 2018 e del 50% dal 21 gennaio 2019 a causa di dolori all'emitorace e schiena lombare, che impedivano all'assicurato di alzare le cassette di più di 10 kg e di lavorare oltre mezza giornata.

2.15. Dal profilo somatico, le perizie del dr. __________ del 15 novembre 2019 e del 29 maggio 2020, rese su mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno, hanno dato un quadro chiaro, completo della situazione e non contraddittorio. Anzi, lo stato di salute valutato dal reumatologo è stato altresì individuato dal collega dr. med. __________ un anno dopo, che ha posto un'analoga diagnosi.

Inoltre, anche il reumatologo consultato dal ricorrente su invio del medico curate dr. __________ ha riscontrato uno squilibrio muscolare e un decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale, tanto da ritenere opportuna, come il dr. med. __________, una riabilitazione stazionaria con un approccio multimodale del dolore in una clinica specializzata.

Per di più, se il primo reumatologo interpellato ha individuato una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, il secondo specialista, a un anno di distanza, ha addirittura riscontrato una certa discrepanza tra i reperti oggettivi emersi al suo esame clinico e la clinica soggettiva iperalgica dell'assicurato, tanto da ritenere che vi fosse anche una componente psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.

Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa, il dr. med. __________ ha giudicato che un'inabilità lavorativa a lungo termine non era giustificata visto anche il poco significativo carico di lavoro che l'interessato doveva sopportare dopo che era stato adattato dal datore di lavoro su consiglio del dr. med. __________. Egli ha ritenuto che il dolore cronico e i disturbi della timia potevano giustificare una riduzione del rendimento che a sua volta motivava una parziale diminuzione dell'abilità lavorativa, che però non ha quantificato. In tale contesto il reumatologo ha consigliato all'assicurato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se su tale aspetto v'erano margini di miglioramento clinico e un'eventuale indicazione a ridurre il carico lavorativo.

Va al riguardo ricordato che il dr. __________ aveva anch'egli ritenuto che il lavoro di addetto alla logistica, secondo il mansionario descritto dal datore di lavoro, era troppo pesante, non adatto e non ergonomico, perciò la continuazione di un tale lavoro avrebbe addirittura potuto portare a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa dell'interessato.

Occorreva perciò indirizzarlo a un'attività che tenesse conto di tutti i limiti di carico e funzionali che aveva individuato. In tal caso, l'assicurato era abile al lavoro per tutto il giorno con rendimento pieno dal giorno seguente la sua valutazione, ossia dal 30 maggio 2020.

Non solo il dr. __________ e il collega __________ avevano ritenuto fondamentale che il ricorrente continuasse con delle misure terapeutiche per aumentare la sua resistenza agli sforzi fisici. Tuttavia, considerato che la fisioterapia prescritta dal curante e in atto da diverso tempo aveva dato risultati non propriamente incoraggianti, entrambi i reumatologi avevano consigliato, tenuto conto anche della cronicizzazione dei dolori, una riabilitazione stazionaria. Ciononostante, per una serie di circostanze - per un rifiuto iniziale della Cassa malati, per una indisponibilità della struttura scelta causa COVID-19 e poi da parte dell'interessato stesso -, non risulta essere mai stata effettuata. Ciò che andava unicamente a discapito delle condizioni di salute dell'insorgente.

Il TCA segnala che anche lo specialista che ha recentemente visitato il ricorrente ha giudicato che i disturbi attuali potevano essere ancora gestiti conservativamente con un trattamento fisioterapico prolungato, una regolare attività fisica e il controllo dei carichi di lavoro. Il dottor __________ ha infatti affermato che un intervento chirurgico di artrodesi sarebbe stato preso in considerazione soltanto qualora i sintomi fossero peggiorati e avessero reso la qualità di vita e le attività ancora più difficoltose.

Sulla determinazione della capacità lavorativa, occorre rilevare che nell'anamnesi il neurochirurgo ha indicato che l'assicurato aveva difficoltà nel sollevare oggetti pesanti e quindi che era stato impossibilitato a mantenere il suo impiego per 8 ore al giorno, mentre lavorando 4 ore riusciva a gestire il dolore molto meglio grazie agli antidolorifici occasionalmente e con regolare trattamento fisioterapico. Per questo motivo, egli ha ritenuto che fosse ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che l'assicurato riusciva a svolgere con un fastidio che emergeva soprattutto a fine turno di lavoro. Attività pesanti e non ergonomiche apparivano improponibili, perché altrimenti avrebbero comportato un'assenza prolungata dal posto di lavoro per un'impossibilità nello svolgere tali mansioni.

Su questi pareri il dr. __________ si è pronunciato in due occasioni, sottolineando che gli stessi non si scostavano da quanto egli aveva già riportato nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020, in cui aveva considerato un'esigibilità del 50% nell'attività pesante e non ergonomica di addetto alla logistica. Inoltre, sia gli esiti degli esami obiettivi effettuati sia la diagnosi posta dal neurochirurgo erano analoghi alla diagnosi stabilita dagli specialisti reumatologi che hanno visitato l'assicurato e agli esami da essi esperiti.

In tali circostanze, per quanto riguarda la questione somatica si deve concludere che il ricorrente non ha dunque dimostrato una situazione peggiore di quella riscontrata dal Servizio Medico Regionale prima dell'emanazione della decisione impugnata.

Inoltre, il dr. med. __________ ha preso regolarmente posizione di volta in volta su tutti i referti medici che l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI durante la procedura amministrativa e quindi era ben a conoscenza del caso e non ha tralasciato di valutare ogni parere, acquisendo soprattutto tramite l'assicuratore per perdita di guadagno le valutazioni specialistiche effettuate.

Non va poi dimenticato di evidenziare che tanto il dr. med. __________ quanto il dr. med. __________, entrambi consultati direttamente dal ricorrente, sono sostanzialmente giunti alle medesime conclusioni del dr. med. __________, a sua volta riprese e fatte proprie dall'SMR.

Come visto, le valutazioni delle condizioni di salute equivalgono a quelle rese dal perito reumatologo nominato dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno. L'apparente divergenza nella determinazione della capacità lavorativa dell'assicurato rimane tale, dovendo semplicemente essere contestualizzata.

Si deve quindi concludere che, a buon diritto, l'attività pesante e non ergonomica precedentemente esercitata lo poteva essere ancora in ragione del 50%, ciò che comunque non era assolutamente auspicabile, perché avrebbe portato a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa.

Per contro, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico previsti dal dr. med. __________, che sostanzialmente prevedevano la possibilità di sollevare carichi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi, mentre solo talvolta tra i 5 e i 10 kg fino ai fianchi e fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, come pure evitare la rotazione del tronco, di rado assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, accovacciata, lavorare al di sopra della testa e salire su scale a pioli, il ricorrente era stato giudicato abile a tempo pieno con rendimento del 100%.

Considerato che il Servizio Medico Regionale ha attentamente valutato tutti i referti agli atti, neutrali e di parte, la scrivente Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni che il dr. __________ ha tratto. Esse risultano lineari, non contraddittorie, chiare, complete e fondate su più pareri medici.

2.16. Anche dal punto di vista psichico le condizioni di salute del ricorrente sono state ampiamente vagliate da una specialista in materia e l'SMR si è attenuto alle sue conclusioni, ritenendole valide anche alla luce dei pareri dei reumatologi dr. __________ e __________, che avevano intravvisto una componente psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.

La dr.ssa med. __________, che in ben due occasioni ha peritato l'interessato tenendo presenti le conclusioni a cui era giunto il reumatologo dr. med. __________, ma anche i verbali dei colloqui che l'assicurato ha avuto con il suo datore di lavoro, l'assicuratore per perdita di guadagno e l'Ufficio AI, è giunta ogni volta alla medesima conclusione.

Infatti, sia dai colloqui personali avuti con l'interessato in maggio sia in dicembre 2020, la psichiatra ha individuato una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.2), tuttavia non avente influsso sulla sua capacità lavorativa. Essa ha ben spiegato che rispetto alla prima visita personale, in cui la diagnosi era la stessa, poi ha potuto individuare come fattore scatenante e destabilizzante la ventilata possibilità di essere licenziato dopo quasi 40 anni.

Il rancore e la rabbia manifestati in continuazione nei confronti del datore di lavoro che ha introdotto numerosi cambiamenti, in peggio, sul posto di lavoro e che non intendeva riconoscere la sua sofferenza e i suoi limiti legati all'attività svolta, hanno portato l'insorgente a un disagio catalogato come disturbo dell'adattamento. Tutto ciò, però, era ininfluente sulla capacità lavorativa, non sussistendo un disturbo affettivo di entità media o grave che potesse giustificare un impedimento a lavorare.

La specialista ha altresì spiegato che la sintomatologia riscontrata non era di entità tale da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo maggiore, né di disturbo somatoforme. L'umore era a tratti leggermente deflesso, ma modulato, erano presenti sentimenti di amarezza e rabbia verso i cambiamenti intervenuti sul posto di lavoro nel corso degli anni, l'atteggiamento era rivendicativo, il pensiero incentrato sul trattamento ingiusto ricevuto dal datore di lavoro e sul peggioramento generale delle condizioni di lavoro.

Tutto ciò contrasta però con la breve descrizione delle condizioni di salute individuate dal dr. med. __________, psichiatra che il ricorrente ha consultato il 1° e il 17 dicembre 2020, attestando un'incapacità lavorativa totale per qualsiasi attività.

Nel rapporto medico compilato il 17 dicembre 2020 a richiesta dell'Ufficio AI, lo specialista ha indicato "umore deflesso, ansia, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale.". Queste sintomatologie divergono evidentemente con quelle riscontrate dalla collega solo una settimana prima, il 10 dicembre 2020, soprattutto laddove si afferma un'intenzione costante di passare all'atto del suicidio.

A tale proposito, il TCA osserva che in nessun certificato medico né nei verbali dei colloqui avuti con il datore di lavoro e i rappresentanti delle assicurazioni coinvolte si è mai anche solo accennato a tale intenzione. L'ansia e gli attacchi di panico di cui egli ha dichiarato alla perita di soffrire non vogliono certo ancora significare che era presente una persistente ideazione suicidale.

D'altronde, il 10 dicembre 2020 l'insorgente ha dichiarato alla dr.ssa __________ che avrebbe voluto lavorare al 50% per due-tre anni e poi effettuare una nuova valutazione e, se del caso, se ne sarebbe andato volontariamente dal posto di lavoro, senza bisogno di farsi licenziare. Nessuna idea suicidale, quindi.

È vero, l'incidente gli ha creato numerosi problemi, sia di salute, sia finanziari e sia sul posto di lavoro, traendo a sé tanti pensieri.

Tuttavia, le constatazioni della perita, avvenute soltanto una settimana prima del dr. med. __________, non presentano un quadro così grave come quello esposto dallo psichiatra curante, che ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) rispettivamente un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2), con prognosi sfavorevole per la capacità lavorativa.

Il TCA osserva che di fronte a un tale quadro evidenziato dallo psichiatra curante, la presa a carico specialistica avrebbe dovuto essere frequente e intensa. Ciò nonostante, ad oggi, nessun rapporto specialistico è giunto al Tribunale attestante una tale situazione, motivo per cui non è possibile, senza elementi clinici validi e concreti, dare seguito a quanto succintamente riportato dal dr. med. __________ a metà dicembre 2020.

Agli atti v'è infatti unicamente il breve rapporto del 17 novembre 2020, che non è però sufficiente, da solo, a suffragare uno stato di salute psichico tale da mettere validamente in dubbio quello descritto in ben due occasioni dalla dr.ssa __________.

In effetti, considerato che nel mese di maggio 2020 l'assicurato era già stato valutato da quest'ultima, la quale non aveva individuato un impedimento a continuare a lavorare, seppure avesse appena assunto l'incarico di seguire il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe però potuto confrontarsi in modo più approfondito - se non subito, almeno nei mesi seguenti

  • con la valutazione peritale della collega.

Questo, a maggior ragione, dopo che l'interessato è stato valutato una seconda volta dalla dr.ssa med. __________ soltanto sette giorni prima della stesura del rapporto medico all'indirizzo dell'Ufficio AI.

Tutto ciò non ha però avuto luogo.

In tali circostanze, non è possibile basarsi sulle poche e non motivate informazioni fornite dal dottor __________ il 17 dicembre 2020 per trarre delle convincenti conclusioni sullo stato di salute psichico del ricorrente.

A nulla valgono inoltre le rimostranze di quest'ultimo di non avere preso in considerazione l'opinione del suo psichiatra, giacché il dr. med. __________ l'ha esaminato nelle sue annotazioni del 24 dicembre 2020 ritenendolo non sufficientemente motivato per contrastare le conclusioni peritali del maggio 2020.

Come detto, poi, al di là di tale referto al Tribunale non ne sono pervenuti di più recenti e, soprattutto, di più completi e che mettevano validamente in discussione tanto la valutazione di maggio quanto quella di dicembre 2020 della dr.ssa __________.

Di conseguenza, al rapporto dello psichiatra curante non può essere attribuito un particolare valore probatorio, motivo per cui non è tale da mettere in dubbio le conclusioni tratte nelle due valutazioni peritali citate.

2.17. Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto il 10 settembre 2020 sulle condizioni di salute dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche dopo avere esaminato i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e non essendo state contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie dal Tribunale.

In presenza delle chiare e dettagliante spiegazioni fornite da quest'ultimo, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di salute dell'assicurato dal profilo somatico e psichico, tenendo conto dei riscontri oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta comprendente anche i più recenti pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente, così come da esso implicitamente richiesta non ritenendo completi gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato psico-somatico del ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi medici curanti specialisti in materia hanno già fornito sufficienti elementi per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di salute peggiore dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa residua.

Peraltro, l'insorgente nemmeno ha chiaramente indicato in quali ambiti dovrebbe essere valutato, limitandosi a sostenere che gli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI sono incompleti; egli non è comunque stato in grado di contestarli nel dettaglio e di fare emergere delle lacune.

2.18. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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