Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.18
Entscheidungsdatum
19.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.18

cs

Lugano 19 aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 13 gennaio 2021 e del 26 gennaio 2021 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, macchinista presso una ditta di pavimentazione stradale, il 28 luglio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI. In data 23 giugno 2005 l’Ufficio AI gli ha assegnato una rendita intera dal 1° ottobre 2003 al 30 aprile 2004 ed ¼ di rendita dal 1° maggio 2004.

1.2. Il diritto ad ¼ di rendita è stato confermato anche in seguito alle revisioni esperite dall’Ufficio AI, con comunicazioni del 5 settembre 2008, del 7 ottobre 2011 e del 9 ottobre 2014.

1.3. Nel corso del mese di ottobre 2019 è stata avviata un’ulteriore revisione d’ufficio, in seguito alla quale l’amministrazione è venuta a conoscenza della costituzione della __________ da parte dell’assicurato e di sua moglie, che detengono, in ragione di metà ciascuno, il capitale sociale. Con decisione del 13 gennaio 2021, preavvisata dal progetto del 10 giugno 2020, accertato un grado d’invalidità, nel 2018 e nel 2019, inferiore al 40%, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018 ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni ottenute, compresa la rendita per figli. Con decisione del 26 gennaio 2021 l’UAI ha fissato in fr. 30'392 l’importo complessivo da restituire.

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro entrambi i provvedimenti, chiedendone l’annullamento (doc. I). Il ricorrente contesta la valutazione economica relativa alla sua qualifica come lavoratore indipendente (e meglio l’attribuzione della metà degli utili della __________, di cui detiene il 50% del capitale sociale [fr. 10’000]), la presenza di un motivo di revisione, la fissazione di un reddito con invalidità statistico (nel 2019), la tempestività della richiesta di restituzione e la violazione dell’obbligo di informare e fa valere di essere in buona fede.

Egli rammenta che in seguito al danno alla salute si è parzialmente reintegrato nel mondo del lavoro, svolgendo l’attività di custode presso uno stabile e percependo, dal 1.5.2004, oltre ad un salario, anche ¼ di rendita.

Per l’insorgente le limitazioni funzionali attuali corrispondono a quelle stabilite nel rapporto finale del 3 maggio 2005 e sottolinea di aver subito un infortunio, in data 14 gennaio 2020, che ha causato la distorsione del braccio destro ed una completa inabilità lavorativa dal 29 luglio 2020 al 21 agosto 2020.

L’assicurato afferma che nel formulario relativo allo stato di salute compilato e ritornato il 24 ottobre 2019, aveva segnalato di essere dipendente della __________ ed il 14 novembre 2019 aveva precisato che la società era divenuta operativa nel 2018.

Secondo il ricorrente, nel calcolo del reddito da invalido, l’UAI avrebbe arbitrariamente aggiunto al salario annuo conseguito nel 2018 lavorando per la citata società e pari a fr. 36'000, metà dell’utile di bilancio della medesima società (fr. 14'802) per complessivi fr. 50'802.

Per il ricorrente la quantificazione della capacità di reddito del 2018 non può dipendere dall’utile realizzato da una società “pur di sua pertinenza per il 50%”, della quale è dipendente e dalla quale non ha percepito alcuna retribuzione supplementare rispetto allo stipendio. Nemmeno vi è identità economica, essendo proprietario unicamente di dieci delle venti quote sociali che compongono il capitale sociale della società. Egli sostiene pertanto che il suo reddito con invalidità ammonti a fr. 36'000 ed il grado d’invalidità sia pari al 50.23%. Per l’anno 2019 il salario è aumentato a fr. 42'000 e dunque il grado d’invalidità sarebbe pari al 42.24%.

Contestati sono pure i dati statistici utilizzati dall’UAI per il calcolo del grado d’invalidità del 2019, non applicabili in concreto, poiché l’amministrazione dispone del reddito effettivo.

Il ricorrente sostiene inoltre che non vi era la necessità di segnalare all’amministrazione dei cambiamenti significativi della sua situazione, poiché il salario conseguito con la nuova società è simile a quello percepito in precedenza. Secondo l’insorgente, l’UAI non può di conseguenza sopprimere con effetto retroattivo la rendita, non avendo mancato alcun dovere di collaborazione. Inoltre, secondo l’assicurato, occorre tenere in considerazione che al 1° gennaio 2018 non aveva ancora conseguito alcun utile e che solo l’anno successivo sarebbe stato possibile conoscerne l’entità. Per cui gli art. 31 LPGA e 77 OAI sarebbero inapplicabili.

Infine, l’interessato fa valere la sua assoluta buona fede, avendo sempre collaborato con l’UAI, nonché la tardività della richiesta di restituzione poiché nel mese di ottobre 2019 aveva informato l’amministrazione circa la nuova attività.

1.5. Con risposta del 19 febbraio 2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° gennaio 2018, il diritto ad ¼ di rendita di invalidità dell’assicurato, in seguito alla mancata segnalazione dell’inizio di un’attività lavorativa presso la __________, di cui detiene la metà del capitale sociale, e se ha chiesto tempestivamente la restituzione delle prestazioni versate in quel periodo.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 cons. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. In concreto l'insorgente, nato nel 1966, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2003 al 30 aprile 2004 e di ¼ di rendita dal 1° maggio 2004.

Il diritto ad ¼ di rendita è stato confermato anche in seguito alle revisioni esperite dall’Ufficio AI, con comunicazioni del 5 settembre 2008, del 7 ottobre 2011 e del 9 ottobre 2014.

Nel corso del mese di ottobre 2019 è stata avviata un’ulteriore revisione d’ufficio, in seguito alla quale l’amministrazione è venuta a sapere che l’interessato dal gennaio 2018 ha iniziato un’attività lavorativa presso la __________ (iscritta a registro di commercio il __________), di cui è socio nella misura del 50% ed in seguito alla quale nel 2018 ha percepito un salario complessivo di fr. 36'000.

Raccolta la documentazione economica relativa anche a questa attività, l’UAI ha effettuato l’abituale raffronto dei redditi tra il salario da valido che l’insorgente avrebbe potuto conseguire presso il precedente datore di lavoro (fr. 71'676) ed il salario da invalido percepito nel 2018, pari all’importo di fr. 36'000 cui ha aggiunto la metà dell’utile (fr. 29'605: 2 = fr. 14'802.50) conseguito dalla società nel 2018, per complessivi fr. 50'802.

Accertato un grado d’invalidità del 29%, l’amministrazione ha soppresso la rendita.

Anche per il 2019, l’UAI, raffrontato il salario da valido di fr. 72'711.60 con quello da invalido costituito da salario (fr. 42'000) e metà dell’utile (fr. 10'635 : 2 = fr. 5'317.50) della sua società del 2019, per complessivi fr. 47'317, ha confermato che il ricorrente non può più essere posto al beneficio di una rendita AI, ritenuto come il grado d’invalidità raggiunge solo il 35% (cfr. pag. 343 incarto AI).

Accertato quindi un aumento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato con il danno alla salute l'amministrazione ha soppresso la rendita di invalidità.

Va ancora evidenziato che l’insorgente dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2015 è stato attivo quale custode presso l’amministrazione __________ e dal 1° maggio 2015 è stato alle dipendenze della ditta individuale della moglie (__________ di __________; informazione ottenuta in occasione di un incontro tenutosi l’11 maggio 2016 [cfr. pag. 290 incarto AI]).

2.6. Il ricorrente contesta di svolgere un'attività indipendente, sostenendo di essere salariato della __________, pur detenendo il 50% del capitale sociale.

Di conseguenza, per l'insorgente è arbitrario sommare lo stipendio percepito per la sua attività di dipendente ed il 50% degli utili realizzati dalla società.

Dal profilo economico, dalle tavole processuali e meglio dalla valutazione del servizio ispettorato dell’AI dell’11 marzo 2020 (doc. 115 incarto AI), emerge che l’insorgente è comproprietario, in ragione di metà, insieme alla moglie, della __________, iscritta a registro di commercio dal __________. La società, che ha un capitale sociale di fr. 20'000 e di cui il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma individuale, ne detiene la metà, nel 2018, ha presentato un utile di fr. 29'605. L’insorgente lavora 6 ore al giorno, di cui almeno 2 in ufficio (pag. 287 incarto AI).

Il 22 dicembre 2020 il servizio ispettorato ha preso posizione sui rilievi presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione e con riferimento al marginale 3028.2 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), ha confermato la sua valutazione, ritenendo che l’assicurato, nel caso di specie, ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario ed utile, essendo detentore di metà del capitale sociale ed ha aggiornato i dati all’anno 2019, quando l’utile è stato di fr. 10'635 ed il salario è aumentato a fr. 42'000 (doc. G).

Scopo della ditta, iscritta a RC il __________, è __________. Socia e presidente della gerenza con diritto di firma individuale è la moglie. Il ricorrente è socio e gerente con diritto di firma individuale.

Dalla documentazione, e meglio dal colloquio tenutosi il 19 agosto 2020 nell’ambito di una richiesta di prestazioni LAINF in seguito alla segnalazione di un infortunio occorso il 14 gennaio 2020 ( “mentre ho passato il secchio con l’acqua a un collega per pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell’avambraccio”, pag. 395 incarto AI) emerge ancora che l’interessato lavora al 60% presso la sua ditta: “la gestione amministrativa viene sempre svolta dalla moglie che risulta come direttrice della ditta, che oltre a noi due, conta altri tre dipendenti su chiamata. L’impresa di pulizia svolge soprattutto lavori di portineria (manutenzione e pulizia stabili). La sera o il sabato bisogna pulire gli uffici e questi compiti vengono affidati ai tre dipendenti. In caso di lavori impegnativi è possibile contattare delle agenzie di prestito di personale. Io mi occupo della gestione della clientela. Generalmente esco per controllare che i lavori vengano svolti in maniera corretta. In questi casi mi capita di aiutare i dipendenti nei lavori di pulizia oppure nel trasportare del materiale di pulizia. Mi sposto con la vettura della ditta” (pag. 418 incarto AI).

2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere con l’UAI che il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma individuale e proprietario del 50% del capitale sociale dell’azienda per la quale lavora, assume una posizione di controllo della società, ciò che del resto in sede di ricorso non è stato contestato, motivo per cui l’amministrazione lo ha rettamente considerato quale indipendente.

Va infatti qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

Secondo il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, “per stabilire se una persona sia da considerare come dipendente o indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale tra le parti. L’elemento determinante è la posizione economica dell’assicurato, vale a dire se quest’ultimo esercita un’influenza notevole sulla politica e lo sviluppo dell’attività. Per rispondere a questa domanda si possono esaminare la partecipazione finanziaria, la composizione della direzione della società e aspetti simili (9C_453/2014)”.

Per il marginale 3028.2 CIGI, valido dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2017 = marginale 3028.1), “l’amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati in linea di principio salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.

In queste circostanze è pertanto lecito concludere che il ricorrente, socio, gerente e comproprietario insieme alla moglie della società, di cui detiene metà del capitale sociale, con diritto di firma individuale, determina la volontà societaria, ciò che del resto non viene contestato in sede di ricorso, motivo per cui, con riferimento alla succitata giurisprudenza, correttamente è stato ritenuto, ai fini della valutazione dell’invalidità, come una persona con attività indipendente (cfr. sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017, consid. 2.6). Egli del resto in sede ricorsuale ha affermato che se “avesse voluto “fare il furbo” certo non avrebbe indicato di essere socio della __________ al 50% e certo, nell’anno 2019, non avrebbe beneficiato di un aumento di stipendio che avrebbe potuto tranquillamente “dirottare” sulla moglie” (doc. I, pag. 7). Ciò a maggior comprova dell’influenza dell’insorgente nella società.

Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’UAI - in presenza di dati affidabili - ha pertanto rettamente proceduto al raffronto dei redditi.

In particolare, per quel che concerne il reddito da invalido, partendo dal salario percepito nel 2018 pari a fr. 36'000, l’amministrazione ha aggiunto metà degli utili societari.

Questo metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato utilizzato dall’Ufficio AI e confermato da questo Tribunale in numerose sentenze (cfr. fra le tante STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del 15 maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).

Per il 2018, raffrontando il salario da valido, non contestato, di fr. 71'676, con quello da invalido di fr. 50'802, si ottiene un grado d’invalidità del 29% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Nel 2019, raffrontando il reddito da valido, non contestato, di fr. 72'711.60, con quello da invalido di fr. 47'317, si ottiene un grado d’invalidità del 35% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Ritenuto che già solo sulla base di tale calcolo la rendita va soppressa, non è di rilievo la contestazione del ricorrente circa il calcolo alternativo effettuato dall’UAI per il 2019 che in luogo del reddito effettivamente conseguito da invalido ha preso in considerazione il reddito statistico calcolato in base alle tabelle RSS 2018, aggiornate al 2019, giungendo ad un grado d’invalidità del 29%.

Non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

Visto quanto sopra, è da ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che nonostante il danno alla salute, rimasto invariato nel 2018 e nel 2019, l’assicurato è riuscito ad incrementare i suoi redditi, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita, ciò che è un motivo di revisione.

L’insorgente – conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce che l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per ovviare agli impedimenti dovuti alla sua invalidità.

A questo proposito va ricordato che con sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017 il TCA ha confermato la soppressione della mezza rendita ad un assicurato, attivo presso una società di cui era socio e gerente unitamente alla moglie e che aveva un’incapacità lavorativa invariata rispetto al passato, del 50% in qualsiasi attività (consid. 2.4), poiché, in seguito all’inchiesta economica per indipendenti, era emerso che malgrado il danno alla salute era riuscito ad incrementare i suoi redditi.

In una sentenza 32.2012.95 del 5 febbraio 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato, socio e gerente di una società, unitamente alla moglie, abile al lavoro al 55% in qualsiasi attività, come in precedenza, a cui è stata soppressa la rendita, poiché, malgrado il danno alla salute fosse rimasto invariato, dall’inchiesta economica per indipendenti era risultato che era riuscito ad aumentare il reddito, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita.

Ne segue che l’assicurato, dal gennaio 2018, ha saputo concretamente adattarsi al danno alla salute ed ha dimostrato di possedere importanti risorse spendibili nel mercato del lavoro in attività adeguate senza che sia stato necessario adottare misure di ordine professionale. L’insorgente, infatti, si è autonomamente inserito nel mondo del lavoro, conseguendo un reddito che non gli dà più diritto al percepimento di una rendita d’invalidità. Ciò esclude la necessità di effettuare una prova di lavoro o altri accertamenti professionali per testare/rafforzare il suo rendimento (cfr. i marginali 5020.2 e 5020.3 CIGI e in argomento cfr. DTF 145 V 209, consid. 5.1 e seguenti).

A giusta ragione l’UAI ha pertanto soppresso la rendita dell’assicurato.

2.8. L’insorgente evidenzia tuttavia di essere stato vittima di un infortunio il 14 gennaio 2020 (cfr. notifica all’assicuratore contro gli infortuni, pag. 395 incarto AI: “mentre ho passato il secchio con l’acqua a un collega per pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell’avambraccio”), e di essere stato completamente incapace al lavoro per un mese a causa del danno alla salute.

A questo proposito nella decisione impugnata del 13 gennaio 2021 l’UAI ha affermato che:

" (…) Abbiamo ricevuto le sue osservazioni dell’8.07.2020 sollevate avverso la nostra proposta decisionale del 10.06.2020. Agli [ndr: atti] abbiano [recte: abbiamo] altresì un certificato medico generico del Dr. __________ del 29.07.2020 e un rapporto medico redatto dal Dr. __________ il 21.08.2020.

Le refertazioni mediche inoltrate in fase di audizione sono state poste al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, indica che le certificazioni sopracitate non apportano alcun nuovo elemento medico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che non sia già stato ampiamente valutato in precedenza” (doc. A, pag. 4)

Sennonché, in data 17 dicembre 2020, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha in realtà affermato:

" (…)

__________:

L’assicurato si occupa della gestione della clientela e controlla che i lavori vengano svolti in maniera corretta. Capita di aiutare i dipendenti nei lavori di pulizia o di trasportare del materiale.

30.9.2020 rifiuto __________ perché i disturbi al gomito destro non soddisfano i requisiti d’una lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio.

Valutazione

Trattasi di regola di un disturbo temporaneo con un’ottima risposta a delle misure conservative.

Dal momento dell’infortunio in data 14.01.2020 l’assicurato ha dovuto evitare il carico del braccio destro; un fatto che si aggiunge al limite funzionale già in atto di dover osservare le regole ergonomiche di comportamento per la colonna lombare.

L’inabilità lavorativa 100% risulta certificata dal 29.07. – 21.08.2020.

Inoltre per il periodo dal 14.01.2020 fino a circa fine settembre 2020 si può presumere una diminuzione del rendimento del circa 50% per la sola parte del lavoro fisicamente impegnativo dove all’assicurato capita ad esempio di dover aiutare i tre propri dipendenti o di dover trasportare del materiale” (pag. 340 incarto AI)

In un referto del 3 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ figura che “trattasi di un paziente in buona salute, proprietario di una ditta di pulizie a conduzione famigliare, con attività in parte di tipo manuale e in parte di tipo amministrativo, che in febbraio – sollevando un secchio pesante – ha riportato una distorsione del gomito destro” (pag. 400 incarto AI). Circa la descrizione dell’infortunio, l’insorgente ha affermato che “ero in un condominio e stavo aiutando un collega a pulire le vetrate. Avevamo montato un trabatello di circa un paio di metri, sul quale si trovava il dipendente (…) Io stavo passando i secchi contenenti l’acqua a questo collega (…)” (pag. 419 incarto AI). Egli ha inoltre aggiunto di non ricordarsi di aver lamentato disturbi o subito infortuni al gomito di particolare rilevanza o all’avambraccio destro in precedenza, anche se gli viene fatto notare un evento del 1997, di cui non ricorda gli estremi, ed ha affermato che “a causa di disturbi alla schiena (ernia in zona lombare) ero stato considerato invalido nella misura del 40% e mi era stato riconosciuto un quarto di rendita da parte dell’Assicurazione Invalidità” ed ha aggiunto che “non accusavo alcun fastidio al gomito o all’avambraccio destro e non avevo formicolii prima di quanto successo in data 14 gennaio 2020” (pag. 420 incarto AI; cfr. rapporto SMR 28.12.2004, pag. 73 AI).

In concreto, l’incapacità al lavoro al 50%, rispettivamente al 100%, dal 14 gennaio 2020 a fine settembre 2020, non modifica l’esito della procedura. Infatti, considerato che la patologia che ha causato la nuova incapacità al lavoro non ha la medesima origine di quella che aveva generato il precedente diritto alla rendita e che l’incapacità al lavoro è durata meno di un anno, un eventuale nuovo diritto ad una prestazione non sarebbe comunque sorto (cfr. art. 29bis OAI e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

2.9. Va ancora esaminato se l’UAI può chiedere la restituzione della rendita versata dal 1° gennaio 2018 a causa della violazione del suo obbligo di informare.

Il ricorrente sostiene che non riteneva di dover dichiarare la nuova attività, giacché l’importo conseguito corrispondeva più o meno a quello percepito nell’attività precedente di cui l’UAI era al corrente. Egli ritiene pertanto di essere in buona fede, anche perché ha sempre collaborato e risposto alle richieste dell’amministrazione.

Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

L'art. 77 OAI concerne l'obbligo di informare e dispone che l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato.

Questo TCA osserva che, come ha rettamente rilevato l'Ufficio AI, alla base della retroattività della soppressione del diritto alla rendita v'è la (mancata) comunicazione da parte dell'assicurato, nel gennaio 2018, della costituzione della società a garanzia limitata di cui l’insorgente è socio e gerente con diritto di firma individuale e detentore di metà del capitale sociale e per la quale lavora con un salario annuo di fr. 36'000 nel 2018 e fr. 42'000 nel 2019.

La scrivente Corte osserva che nella comunicazione del 9 ottobre 2014, con cui è stato segnalato al ricorrente che la rendita sarebbe rimasta immutata (pag. 216 incarto AI) figura che "Ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere comunicata all'Ufficio Invalidità tempestivamente", con l’aggiunta che ciò è necessario in particolare nei seguenti casi: “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”.

Inoltre, nell’ambito di una procedura avviata in seguito ad una segnalazione anonima secondo la quale l’interessato avrebbe svolto attività non dichiarate e da cui era emerso che aveva cessato la precedente attività di custode e giardiniere per l’amministrazione __________ ed aveva iniziato un’attività per la ditta individuale di sua moglie (__________), l’insorgente, l’11 maggio 2016, ha firmato una scheda di assessment, in cui era nuovamente indicato il suo obbligo di informare, tra l’altro, in caso di cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, per esempio inizio o cessazione di un’attività lucrativa (pag. 240 incarto AI).

È stato pure precisato che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione (cfr. anche la decisione di attribuzione della rendita per figli del 23 agosto 2018, pag. 252 e seguenti incarto AI).

Da quanto precede discende che l'assicurato era obbligato a notificare immediatamente all'amministrazione la mutazione delle condizioni che danno diritto alla rendita di invalidità. Spettava poi all'Ufficio AI stabilire se queste modifiche avevano influsso o no sulla sua capacità di guadagno.

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie laddove l’insorgente non ha “solo” cambiato datore di lavoro, ma ha pure costituito, insieme alla moglie, una società, di cui è divenuto socio con firma individuale e detentore di metà del capitale sociale.

La circostanza che il salario, il primo anno, fosse simile, a suo dire, a quello percepito precedentemente e che al momento della costituzione della società non era possibile prevedere l’utile della medesima, non è un criterio per non annunciare tale importante modifica delle condizioni lavorative, ritenuto che è comunque compito dell’UAI determinare se i cambiamenti possano incidere sul suo diritto alla rendita.

L'Ufficio AI non era a conoscenza di questo importante cambiamento della situazione economica e lavorativa dell'assicurato, ma l'ha scoperto soltanto nel mese di ottobre 2019, ossia oltre un anno e mezzo dopo, in seguito all’avvio di una revisione d’ufficio (pag. 258 incarto AI).

Ne segue che l’amministrazione, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° gennaio 2018.

2.10. Il ricorrente sostiene tuttavia che la richiesta sia tardiva.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.11. In virtù di quanto precede, il TCA evidenzia che dal momento in cui l'amministrazione ha saputo che il ricorrente ha costituito la nuova società (ottobre 2019; cfr. pag. 258 e seguenti incarto AI) a quando è stato notificato il progetto di decisione del 10 giugno 2020 di soppressione della rendita d’invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal 01.01.2018 e restituzione delle rendite d’invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 è trascorso meno di un anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid. 3.4; cfr. anche sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[…] Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3) […]”; cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; cfr. sentenza 9C_148/2020 del 2 luglio 2020, consid. 4.6.2; sentenza 8C_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; sentenza 9C_241/2018 del 2 aprile 2019, consid. 2.1; sentenza 9C_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1).

Ciò vale anche se la quantificazione esatta è avvenuta più tardi, in concreto solo il 26 gennaio 2021 (cfr. sentenza 8C_699/2010 dell’8 febbraio 2011, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2011, IV Nr. 52 {“[…] Vorliegend wäre der IV-Stelle die Bezifferung der Rückforderung ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen. Es ist indessen Folgendes zu beachten: Wird einer versicherten Person eine Rente zugesprochen und beantragt sie beschwerdeweise die Zusprechung einer höheren Rente, z. B. anstelle einer zugesprochenen Viertelsrente eine ganze Rente, genügt es - auch vor Bundesgericht -, wenn sie die Zusprechung dieser höheren Rente beantragt, auch wenn es ihr ohne weiteres möglich wäre, die höhere Rente zu beziffern. Indem hier sowohl im Vorbescheid als auch in der Verfügung vom 19. Januar 2010 festgehalten wurde, dass die von Dezember 2004 bis Dezember 2008 zu viel bezogenen Invalidenrenten zurückzubezahlen sind, wobei aus der Verfügungsbegründung klar ersichtlich war, dass die bezogenen Renten vollumfänglich zurückgefordert wurden, hat die Verwaltung die Rückforderung ausreichend präzis umschrieben […]”}).

Infatti, già nel progetto di decisione del 10 giugno 2020 di restituzione delle rendite d’invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 l’Ufficio AI ha indicato che “la mezza rendita d’invalidità del 52% (recte: il ¼ di rendita AI [cfr. pag. 113 incarto AI]) accordata tramite decisione del 23.06.2005 sarà soppressa con effetto retroattivo dal 01.01.2018. Le rendite ricevute ingiustamente a far tempo dal 01.01.2018 dovranno essere restituite. A tal proposito riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a rimborso” (pag. 300 incarto AI).

Ne segue che la richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo è stato quantificato il 26 gennaio 2021 in fr. 30'392, è tempestiva.

2.12. Infine, l’insorgente fa valere la sua buona fede atta ad escludere la restituzione delle rendite percepite, facendo valere la piena collaborazione fornita all’UAI nell’ambito della quarta revisione e l’aumento di stipendio del 2019 in conseguenza alla migliore situazione economica della società.

Circa la buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.13. In concreto gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione al ricorrente.

Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all’onere troppo grave, nell’ambito dell’eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).

2.14. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gesetze

16

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67