Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.17
Entscheidungsdatum
11.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.17

FS

Lugano 11 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 8 gennaio 2021 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo attiva quale cameriera ai piani presso l’Hotel __________ di __________ (doc. AI 12/44-56), il 23 agosto 2019 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 4/17-28).

1.2. L’Ufficio AI, con decisioni dell’8 gennaio 2021, preavvisate il 7 ottobre 2020 (doc. AI 55/206-210) – sulla base, in particolare, della perizia psichiatrica 9 settembre 2020 del Centro __________ (doc. AI 51/164-197), del rapporto finale SMR del 21 settembre 2020 (doc. AI 53/199-201) e della valutazione 6 ottobre 2020 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 54/202-205) –, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%), di fr. 682.--, dal 1. febbraio 2020 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita di tre quarti (grado d’invalidità 60%), di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--, dal 1. giugno 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. AI 59/220-223 e 60/224-227).

1.3. Contro le suddette decisioni, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso con il quale ha contestato l’importo delle rendite adducendo che “(…) il calcolo della rendita AI effettuato dalla cassa di compensazione AVS __________ (in seguito: __________), si basa soltanto sui primi numeri AVS (AVS __________ e AVS ) e non tiene conto del numero AVS che dovrebbe corrispondere agli anni contributivi in cui la ricorrente era sotto i nomi di __________ (nome da nubile) e __________ (nome avuto dal matrimonio contratto il 22 ottobre 1979) (doc. G). Ne consegue che, il calcolo effettuato dall’ riportato nelle decisioni, oggetto del presente gravame, non è corretto in quanto non sono stati tenuti conto diversi anni che la ricorrente ha lavorato e versato i dovuti contributi sotto i nomi di __________ e __________. Da entrambe le decisioni, si evince infatti che sono stati ritenuti soltanto 13 anni e 9 mesi di contribuzione ed è quindi stata applicata la scala di rendita 16. (…)” (I, punto 4, pag. 4).

1.4. Con la risposta di causa (IV con allegato, trasmessi alla ricorrente per conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte; V) l’Ufficio AI ha rinviato integralmente alla presa di posizione 18 febbraio 2021 nella quale la Cassa di compensazione AVS __________ si è così espressa: “(…) Il 3 febbraio 2021, in seguito ad un colloquio telefonico con l’avvocata RA 1, le abbiamo mandato una mail, informandola che effettivamente, non eravamo al corrente del numero AVS __________. Le abbiamo comunicato che la nostra cassa procederà alla correzione del calcolo d’invalidità e che notificheremo, al più presto, nuove decisioni che annulleranno automaticamente le decisioni dell’8 gennaio 2021. (…)” (IV/1).

1.5. Con scritto 4 marzo 2021 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le “(…) due “nuove” decisioni datate 1° marzo 2021 emesse dalla Cassa di compensazione AVS __________ di __________. (…)” (VI e allegati VI/1-2 trasmessi per osservazioni alla ricorrente; VII).

1.6. Con scritto 9 marzo 2021 – che si è incrociato con l’ordinanza dello stesso giorno con cui il TCA le ha assegnato un termine per formulare le proprie osservazioni al succitato scritto del 4 marzo 2021 dell’Ufficio AI (VII) – l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) in data 3 marzo 2021 è stata notificata allo scrivente legale l’allegato di risposta dell’Ufficio AI dell’assicurazione invalidità del 25 febbraio 2021. Allo stesso tempo alla sottoscritta è stato assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni (doc. K). Caso vuole che, il medesimo gior-no, la Cassa cantonale di compensazione AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro numeri AVS differenti (doc. L). Alla lista dei vari numeri attribuiti alla signora RA 1, deve pertanto essere aggiunto il numero AVS __________, corrispondente al nome di __________. Inoltre, il 4 marzo 2021 sono state notificate allo scrivente legale le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021, in sostituzione di quelle dell’8 gennaio 2021 (doc. M). Nel frattempo la signora RI 1 ha già proceduto ad inoltrare all’istituto delle assicurazioni sociali la richiesta dell’estratto conto in relazione al (nuovo ed appena scoperto) numero AVS 287.62.651.159 (doc. N). Pertanto, in virtù di tutto quanto precede, purtroppo, le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità devono essere nuovamente annullate e gli atti nuovamente rinviati allo stesso affinché vengano ricalcolate le rendite AI in favore della signora RI 1 sulla base di tutti i redditi conseguiti dalla ricorrente e registrati nei conti individuali AVS. (…)” (VIII).

Con ulteriore scritto 10 marzo 2021 l’avv. RA 1 si è confermata nelle succitate “(…) osservazioni datate 9 marzo 2021 (…)” (IX).

I suddetti scritti con gli allegati doc. K-N sono stati trasmessi all’Ufficio AI per osservazioni (X).

1.7. Con osservazioni 24 marzo 2021 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che la Cassa di compensazione AVS __________ di __________ – a cui sono stati sottoposti gli scritti del 9 e 10 marzo 2021 (VIII con allegato doc. K-N e IX) della ricorrente –, nella presa di posizione del 23 marzo 2021 (XI/1), ha rilevato che “(…) “(…) In data del 1 marzo 2021 delle nuove decisioni sono state notificate all’avvocato RA 1. L’importo della rendita AI è stato aumentato. Infatti, la informiamo che nel nostro nuovo calcolo della rendita d’invalidità, si è tenuto conto del numero AVS __________. (…)” (…)” (XI).

1.8. Le succitate osservazioni 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI (XI e allegato XI/1) sono state notificate alla ricorrente (XII) che, con scritto del 12 aprile 2012, ha comunicato al TCA che “(…) considerando la lettera 23 marzo 2021 della Cassa di compensazione AVS __________ di __________, comunico che non intendo formulare ulteriori osservazioni. (…)” (XIII, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; XIV).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)

2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso”.

Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflge-gesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad. Art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

Nella fattispecie concreta, le decisioni 1. marzo 2021 (VI/1 e VI/2 = doc. M) sono state rese dopo la risposta di causa e pertanto, conformemente alla legge e ai sensi della succitata giurisprudenza, devono essere trattate da questo Tribunale come proposta di giudizio.

2.3. Questo Giudice – rilevato come l’insorgente “(…) contesta le decisioni dell’8 gennaio 2021 limitatamente al calcolo delle rendite effettuato dalla Cassa di compensazione AVS (…)” (I, punto 7, pag. 5) – è chiamato a stabilire se nelle decisioni impugnate gli importi di fr. 682.--, per la rendita intera, rispettivamente di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--, per la rendita di tre quarti (cfr. consid. 1.2), sono stati stabiliti dall’amministrazione in modo corretto.

2.4. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

  • una persona ha pagato i contributi (lett. a);

  • il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

  • possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

  • dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

  • degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

  • degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

  • una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

  • il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.6), rileva che nelle decisioni impugnate la Cassa di compensazione AVS __________ di __________ non ha tenuto conto di tutti i numeri AVS afferenti all’insorgente – “(…) la Cassa cantonale di compensazione AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro numeri AVS differenti (doc. L) (…)” (VIII) – e pertanto, essendo basate su un periodo contributivo totale di 13 anni e 9 mesi, “(…) entrambe le rendite invalidità, una di CHF 682.00 e l’altra di CHF 512.00, sono errate (…)” (I, punto 6, pag. 5).

Dalla documentazione dell’“Incarto Cassa” risulta che effettivamente per il calcolo della rendita, in un primo tempo, la Cassa di compensazione AVS __________ ha considerato solo i numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________. Così facendo, il periodo contributivo considerato è risultato essere di 13 anni e 9 mesi, la scala applicabile la 16, il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 48'348 e su questi dati le rendite d’invalidità sono state fissate in fr. 682.-- quella intera rispettivamente in fr. 512.-- (fr. 516.-- dal 01.2021) quella di tre quarti.

Nell’ambito delle decisioni datate 1° marzo 2021 (cfr. consid. 1.4) – lo si ribadisce da trattare alla stregua di una proposta di giudizio (cfr. consid. 2.2) – la Cassa di compensazione AVS __________ ha considerato (oltre ai numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________) anche i numeri AVS __________ e __________ __________ (XI/1, vedi anche consid. 1.7).

Conseguentemente il periodo contributivo è risultato essere di 16 anni e 5 mesi, la scala applicabile la 20 e il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 52'614.-- (XI/1). Le nuove rendite d’invalidità sono pertanto aumentate a fr. 879.-- quella intera rispettivamente a fr. 660.-- (fr. 665.-- dal 01.2021) quella di tre quarti (XI/1).

Questo Giudice, considerato come il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione AVS __________ risulta conforme alle norme di legge in concreto applicabili (cfr. consid. 2.4) –come richiesto tutti i conti AVS sono stati infatti considerati – non ha alcun motivo per scostarsi dallo stesso e deve pertanto riformare le decisioni impugnate nel senso che a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal 1.02.2020 al 31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal 01.06.2020 al 31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Stante la soccombenza dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico.

Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Le decisioni dell’8 gennaio 2021 sono riformate nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal 1.02.2020 al 31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal 01.06.2020 al 31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.

  1. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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