Raccomandata
Incarto n. 32.2021.15
BS
Lugano 16 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972 e da ultimo attivo quale pizzaiolo, nel giugno 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
Sulla base degli accertamenti medici eseguiti [perizia pluridisciplinare del __________ (__________) del 2 settembre 2016 e successivo complemento peritale del 30 agosto 2017, nonché rapporto finale SMR del 23 settembre 2016], con decisione 9 novembre 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 67; se non diversamente specificato, la documentazione indicata si riferisce al dossier dell’Ufficio AI prodotto con la risposta di causa).
Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha inoltrato tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.
In accoglimento del ricorso, con sentenza 32.2017.218 del 12 marzo 2018 il TCA ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia di decorso.
1.2. Ritornati gli atti, eseguita una perizia bidisciplinare __________ di decorso (cfr. rapporto 24 agosto 2018 in doc. 102), confermata dal SMR con rapporto finale 28 agosto 2018 (doc. 103 inc. AI), con decisione del 12 ottobre 2018, preavvisata il 29 agosto 2018, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
L’assicurato, sempre tramite l’avv. __________, ha inoltrato tempestivo ricorso, postulando l’assegnazione di una rendita intera.
Con sentenza 14 ottobre 2019 il TCA ha respinto il ricorso, confermando la perizia bidisciplinare (tra cui quella psichiatrica) e, di conseguenza, la decisione contestata (inc. 32.2018.199).
1.3. Nel novembre 2020 l'assicurato, sempre per il tramite dell’avv. __________, ha formulato una nuova domanda di prestazioni (doc. 132).
Esaminata la documentazione medica prodotta (cfr. rapporto 3 novembre 2020 del SMR, doc. 130), con decisione dell’11 gennaio 2021 (doc. 137), debitamente preavvisata (cfr. doc. 133), l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda non avendo l’assicurato dimostrato una rilevante modifica del suo stato valetudinario (doc. 137).
1.4. Rappresentato da RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso contro la succitata decisione, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione. Con riferimento alla documentazione medica prodotta in sede amministrativa, nuovamente allegata al gravame, l’assicurato ritiene comprovato un peggioramento delle condizioni psichiche che giustifica l’entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene che con la documentazione medica prodotta il ricorrente non ha reso plausibile un peggioramento delle condizioni di salute con conseguente riduzione della capacità lavorativa.
1.6. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. In lite è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2020.
2.3. Qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STF del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STF I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
2.4. Nella fattispecie in esame, con decisione del 12 ottobre 2018, dopo la STCA di rinvio del 12 marzo 2018 (inc. 32.2017.218), l'Ufficio AI aveva nuovamente respinto la domanda di prestazioni del giugno 2015 non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. La decisione è stata confermata da questa Corte con sentenza del 14 ottobre 2019 (inc. 32.2018.199) (cfr. consid. 1.2).
Per quel che concerne la valutazione medico-teorica, il TCA aveva aderito alla perizia bidisciplinare di decorso del 26 giugno 2018 eseguita dal __________ (doc. 101), ritenendo il ricorrente inabile in attività adeguate al 70% da febbraio 2013 ed al 60% da gennaio 2017 essenzialmente per motivi psichiatrici (cfr. STCA 32.2018.199 consid. 2.6.3). Questa Corte aveva di conseguenza confermato un grado d’invalidità non pensionabile (cfr. STCA 32.2018.199 consid. 2.7).
A seguito della nuova domanda di rendita del novembre 2020, l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione:
due certificati datati 31 agosto e 30 settembre 2020 del medico curante in cui è stata attestata un’inabilità lavorativa del 100% continua per malattia (pagg. 631 e 632).
il rapporto di dimissioni 3 giugno 2020 della Clinica __________ relativo alla degenza dal 21 febbraio al 3 aprile 2020. Posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD10 F33.1), riportate le informazioni anamnestiche, gli specialisti in psichiatria e psicoterapia della clinica hanno rilevato che l’assicurato:
“ È stato ricoverato in Reparto Aperto per acutizzazione della sintomatologia depressiva, reattiva a difficoltà lavorative e recenti provvedimenti sanzionatori. L'osservazione clinica ha documentato deflessione del tono dell'umore, ansia, riduzione dell'energia e decremento dell'attività, con compromissione del somìo, della capacità di provare piacere, dell'interesse e della concentrazione. La raccolta anamnestica ha permesso inoltre di riscontrare pregressi episodi di esacerbazione di sintomatologia sovrapponibile all'attuale, tali per cui può essere diagnosticato un episodio depressivo di media gravità nel contesto di un disturbo ricorrente. Il paziente si è mantenuto adeguato sul piano comportamentale, rispettoso del regolamento della struttura e della relazione con il personale curante e gli altri degenti, compliance verso le proposte terapeutiche.
In accordo con la psichiatra curante, a fini antidepressivi si è attuato con beneficio uno switch farmacologico da Valdoxan 50 mg a Daparox 20 mg. Relaxane è stato impostato per garantire il recupero del sonno.
Il paziente ha partecipato a gruppi di ginnastica dolce. Sono state prescritte misure fisiorilassanti a scopo distensivo.
Ha partecipato a sedute di ergoterapia finalizzate al ripristino dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana.
Al fine di contenere la sintomatologia mialgica polidistrettuale, acutizzata verosimilmente dallo sforzo fisico, il paziente ha assunto Paracetamolo 1g in riserva e applicato a livello topico Voltaren Emulgel. Pur avendo il paziente riferito in anamnesi reazioni allergiche a Voltaren assunto per os, ha negato pregressi disturbi all'applicazione della formulazione topica di Dìclofetìar., motivo per cui si è acconsentito alla prescrizione, senza peraltro riscontrare collateralità.
Al termine del ricovero si è potuto osservare una risoluzione della sintomatologia depressiva, con umore in asse, contenimento delle quote d'ansia, maggiore spinta vitale e progettualità, ripristino del profilo ipnico. Considerata la stabilità del quadro clinico, il paziente è stato dimesso per il domicilio.
Il paziente viene inviato all'attenzione dei curanti (sottolineatura del redattore).”
(doc. 131)
Esaminata la suddetta documentazione, con riferimento al rapporto di dimissioni del 3 giugno 2020, con annotazioni 3 novembre 2020 il dr. med. __________ del SMR ha concluso che “dall’attuale documentazione risulta intercorrente peggioramento reattivo (vedi degenza __________). Alla dimissione la diagnosi risulta invariata rispetto alla valutazione peritale __________, quindi non vi sono gli estremi per una entrata in materia” (doc. 130).
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto la medesima documentazione medica già prodotta in sede amministrativa. Egli rileva come da anni soffra di una patologia psichiatrica invalidante caratterizzata da diversi ricoveri ospedalieri, l’ultimo in ordine di tempo quello del 2020 presso la Clinica __________. Con riferimento alla lettera d’uscita 3 giugno 2020, come pure ai rapporti della psichiatra curante (dr.ssa med. __________) prodotti nella precedente procedura giudiziaria, l’assicurato sostiene invece un peggioramento della patologia psichiatrica meritevole di essere approfondita.
Orbene, esaminata attentamente la documentazione medica questa Corte non può concludere che rispetto alla STCA 32.2018.199 del 12 ottobre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato abbia reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa in altre attività.
Senza voler minimizzare “l’esacerbazione per acutizzazione della sintomatologia depressiva, reattiva a difficoltà lavorative e recenti provvedimenti sanzionatori”, con conseguente ricovero presso la Clinica __________, questo Tribunale non ha tuttavia motivo di distanziarsi dall'apprezzamento 3 novembre 2020 del medico SMR. Il dr. med. __________, infatti, rettamente rileva che al momento delle dimissioni la situazione psichiatrica è rimasta immutata rispetto alla perizia bidisciplinare del 24 agosto 2018, posto a fondamento della decisione 12 ottobre 2018 e confermata con la STCA 32.2018.199. In effetti, in ambito psichiatrico nel rapporto 24 luglio 2018 la dr.ssa med. __________ aveva fra l’altro posto la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, in episodio di media gravità (ICD-10: F.33) che corrisponde alla diagnosi formulata dalla Clinica __________ (pag. 468 inc. AI). Inoltre, come attestato dai sanitari della Clinica __________, al termine del ricovero “si è potuto osservare una risoluzione della sintomatologia depressiva, con umore in asse, contenimento delle quote d'ansia, maggiore spinta vitale e progettualità, ripristino del profilo ipnico.”
Il ricorrente non ha prodotto documentazione medica specialistica atta a dimostrare che dopo le dimissioni dalla Clinica __________ vi sia stato un (rilevante) e durevole peggioramento della patologia psichiatrica. Non lo sono di certo i due certificati del medico curante, i quali attestano unicamente un’incapacità al 100% per malattia senza alcuna motivazione.
Anche il riferimento fatto dal ricorrente alla refertazione della psichiatra curante dr.ssa __________, prodotta durante la precedente procedura giudiziaria, non apporta una sostanziale modifica, essendo già stata valutata nell’ambito della STCA 32.2018.199.
Visto quanto sopra, alla valutazione 3 novembre 2020 del SMR va prestata adesione e conferito valore probatorio pieno.
A proposito del medico SMR, giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti