Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.132
Entscheidungsdatum
29.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.132

jv/gm

Lugano 29 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 12 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1995 e da ultimo attiva a tempo parziale quale ricezionista e addetta alla lavanderia (doc. 16, pag. 55 e doc. 18, pag. 63 incarto AI) – così invitata dall’UAI vista la comunicazione relativa ad un rilevamento tempestivo (docc. 2-4, 6 e 14 incarto AI) – ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti il 12/14 giugno 2019 (docc. 11 e 13 incarto AI).

1.2. Dal 30 luglio al 17 ottobre 2019 l’assicurata, su consiglio della psichiatra curante, è stata in cura presso la __________ e la dr.ssa __________ (specialista in psichiatria) le ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente con attuale episodio grave senza sintomi psicotici (F33.2) e distimia di Asperger (F34.1), certificando altresì un’incapacità lavorativa totale (doc. 23 incarto AI).

1.3. Con rapporto di chiusura IT del 13 gennaio 2020 la consulente AI ha ritenuto l’assicurata in quel momento non reintegrabile sul mercato del lavoro e, non essendo stato possibile attivare alcuna misura o provvedimento d’integrazione professionale, ella ha chiuso il mandato d’intervento tempestivo suggerendo l’usuale iter di valutazione con sottoposizione del caso al SMR (doc. 27 incarto AI).

Al fine di valutare l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa (residua) dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto opportuno procedere con una perizia monodisciplinare psichiatrica, conferendo in tal senso mandato al __________ nella persona del dr. __________ (docc. 30-32 incarto AI). Su richiesta del __________, l’UAI ha chiesto ed ottenuto dalla Clinica __________ e dalla Clinica __________ copia di tutti i rapporti di degenza dell’assicurata, inoltrandoli al Centro peritale (docc. 36-40 incarto AI).

1.4. Con rapporto peritale del 29 maggio 2020 firmato dal dr. __________ (e dalla dr.ssa __________), il perito ha formulato, quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, una “sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio grave solo in parziale remissione, corrispondente attualmente ad un episodio di media gravità (F33.1) ed un disturbo ansioso di personalità (F60.6).” (doc. 42, pag. 150 incarto AI).

Inoltre, egli ha accertato l’incapacità lavorativa, da intendersi come diminuzione di tempo e rendimento, come da seguente riassunto:

% IL (in attività precedente)

% IL (in attività adeguata)

Periodi

100%

100%

29.08.2018-14.11.2018

50%

50%

15.11.2018-09.12.2018

0%

0%

10.12.2018-06.06.2019

100%

100%

07.06.2019-07.10.2019

75%

75%

08.10.2019 e continua

Quo ai provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata tramite una riduzione della terapia neurolettica e la messa in atto di interventi di reintegrazione e reinserimento professionali (doc. 42, pag. 152 e seg. incarto AI).

Inoltre, il perito ha accertato una capacità lavorativa del 90% nell’attività domestica (doc. 42, pag. 153 incarto AI).

Gli accertamenti peritali sovraesposti sono stati fatti propri dal medico SMR nel suo rapporto finale del 9 giugno 2020 (doc. 43 incarto AI).

1.5. Vista la prognosi favorevole espressa dai periti e dal medico SMR, l’amministrazione ha sottoposto il caso al SIP nella persona della consulente in integrazione __________ (doc. 45 e 46 incarto AI), la quale il 5 agosto 2020 ha presentato all’assicurata varie misure di reinserimento (doc. 47 incarto AI).

È stata altresì esperita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica per valutare la ripercussione della situazione valetudinaria dell’assicurata nel suo nucleo famigliare, conclusasi con l’accertamento di un grado d’invalidità del 9.5% (doc. 48 incarto AI).

1.6. La misura di reinserimento concordata consisteva in un impiego con grado d’occupazione del 30-50% dal 17 novembre 2020 al 16 maggio 2021 presso la __________ (docc. 50-55 incarto AI). In tale contesto, con decisione dell’11 dicembre 2020 l’assicurata è stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera fino alla fine della misura di reinserimento (doc. 60 incarto AI).

Dopo aver fatto grandi progressi nonostante il perdurare di alcune fragilità e aver raggiunto un grado d’occupazione presso la __________ citata del 40% (doc. 68 incarto AI), l’assicurata ha avuto una ricaduta il 14 aprile 2021, ragione per cui è stata in malattia fino al 25 aprile 2021 (doc. 69 incarto AI). Al rientro al lavoro ha espresso l’auspicio di poter lavorare presso un altro datore di lavoro, dapprima sempre quale misura di reinserimento e successivamente come lavoro strictu sensu. Tuttavia, il 29 aprile 2021 l’assicurata ha tentato il suicidio ed è stata ricoverata presso la __________ di __________ da cui è stata dimessa il 20 maggio 2021 (docc. 71 e 72 incarto AI).

1.7. Con rapporto finale del 13 luglio 2021, in considerazione della situazione valetudinaria la consulente in integrazione ha ritenuto opportuno terminare il mandato in favore di una rendita intera, l’assicurata essendo in grado di fornire un rendimento minimo in un ambiente protetto e pressoché nullo nel libero mercato del lavoro (doc. 77 incarto AI).

Nel rapporto finale SMR del 5 agosto 2021, il medico SMR, dr. __________, ha ritenuto tutt’ora valide le conclusioni della perizia monodisciplinare (cfr. supra consid. 1.4.) e dell’inchiesta economica per l’economia domestica (cfr. supra consid. 1.5.), allineandosi alle conclusioni del collega, dr. __________ (docc. 80 e 81 incarto AI).

1.8. Con progetto di decisione del 13 settembre 2021 l’UAI ha prospettato l’assegnazione di una mezza rendita con grado d’invalidità del 55% dal 1. agosto 2019 ed un quarto di rendita con grado AI del 40% dal 1. febbraio 2020, con versamento differito al 1. dicembre 2019 a causa della tardività della richiesta (doc. 85). Il progetto è poi confluito nella decisione del 12 novembre 2021 (doc. 90 incarto AI).

1.9. L’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 novembre 2021, postulandone la modifica nel senso di un ricalcolo del proprio diritto ad una rendita con le seguenti argomentazioni:

" […] dal 01.01.2020 mi è stata riscontrata una limitazione del 71.10% (grado d’invalidità, n.d.r.), ed è stata applicata ad un’attività salariale del 50% (l’altro 50% viene visto come casalinga).

Faccio ricorso […] perché secondo me questa percentuale (71.10%) dovrebbe essere applicata ad un’attività salariale del 100%, dato che se avessi potuto era questa la percentuale alla quale avrei lavorato, ma a causa del mio stato di salute, che può essere comprovato dai documenti medici allegati, non riuscivo a lavorare più del 50%.

In conclusione, chiedo un ricalcolo del mio diritto di rendita.” (doc. I)

1.10. Con risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 17 gennaio 2022, ha ritenuto che in realtà l’assicurata andava considerata salariata all’80% e casalinga al 20%, ragione per cui, modificando il calcolo del grado d’invalidità indicato nella decisione impugnata, dal 1. agosto 2019 il grado d’invalidità sarebbe pari all’89,5% con diritto ad una rendita intera, mentre dal 1. febbraio 2020 il grado AI globale sarebbe pari al 58,78% con diritto a mezza rendita. Tuttavia, ritenuto che la consulente in integrazione aveva considerato la ricorrente non reintegrabile (cfr. supra consid. 1.7.), l’UAI ha postulato l’accoglimento del ricorso con riconoscimento di una rendita intera dal 1. agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019 (doc. IV+1).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità maggiori di quelle riconosciutele con la decisione impugnata.

Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s’intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Nel caso in esame, la domanda di causa della ricorrente (cfr. supra consid. 1.9.) è da intendere quale richiesta di accertamento di un grado AI superiore a quello indicato nella decisione impugnata, ossia superiore al 55%, rispettivamente 40% (cfr. supra consid. 1.8.).

A tal proposito, con la risposta di causa l’UAI, dopo aver nuovamente sottoposto la fattispecie al vaglio del medico SMR e aver rilevato che la consulente in integrazione aveva ritenuto l’assicurata non reintegrabile nel mercato del lavoro libero, ha proposto l’accoglimento del gravame nel senso che a RI 1 venga riconosciuta una rendita intera dal 1. agosto 2019 con versamento al 1. dicembre 2019, ovvero sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.10).

Pertanto, la risposta di causa dell’UAI configura un’adesione (acquiescenza) integrale alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008, consid. 1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.).

Nell’evenienza concreta, vagliata la documentazione agli atti (in particolare il rapporto della consulente AI con il quale quest’ultima ha accertato l’impossibilità di reintegrare RI 1 nel libero mercato del lavoro, cfr. supra consid. 1.7.) e ritenuto che nulla osta, sul piano giuridico o fattuale (il fatto che l’amministrazione non ha quantificato l’ammontare della rendita intera a cui l’insorgente ha diritto non impedisce in concreto l’emanazione della sentenza, cfr. la citata STCA 36.2009.180, p. 8), a procedere come da richiesta dell’UAI (ossia accogliendo il ricorso e riconoscendo il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019, cfr. supra consid. 1.10), questa Corte non rileva alcun elemento che osti all’accoglimento del gravame come da formulazione dell’UAI nell’allegato responsivo (cfr. supra consid. 1.10).

Pertanto, la decisione dell’UAI del 12 novembre 2021 è annullata e la ricorrente è posta al beneficio di una rendita intera a far tempo dal 1. agosto 2019; il versamento della rendita è da effettuarsi retroattivamente dal 1. dicembre 2019, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. agosto

2019 con versamento dal 1. dicembre 2019.

  1. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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