Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.131
Entscheidungsdatum
07.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.131

cs

Lugano 7 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 novembre 2021, preavvisata dal progetto dell’8 giugno 2021, RI 1, nato nel 1968, è stato messo al beneficio di una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° febbraio 2020 e diritto al versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020 (doc. A4). Contestualmente la Cassa ha compensato parte del totale del pagamento retroattivo (fr. 65'297) con le indennità giornaliere versate dall’assicuratore malattie __________ (fr. 22'850) e con le indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirus (fr. 23'006.80).

1.2. RI 1, unitamente a sua moglie, è insorto al TCA sia contro la predetta decisione, contestando la compensazione effettuata con le indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirus, sia contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa __________ ha rifiutato il condono dell’importo chiesto in restituzione, sia contro la decisione con cui la Cassa __________ ha rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus alla moglie.

Il ricorrente, dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, comprendente le gravi patologie che hanno afflitto sua moglie (carcinoma al seno) e lui stesso, fino a renderlo da ultimo inabile al lavoro all’85% (dapprima colpito dalla febbre Q delle capre, in seguito da un batterio nel sangue con conseguente operazione al cuore con riparazione della valvola mitrale, endocardite; successiva depressione con inoltro della domanda AI il 7 ottobre 2019 su richiesta dell’assicuratore malattie che copriva la perdita di guadagno in caso di malattia) ed aver rilevato di avere tre figli (nati nel 2000 [la quale ha una figlia nata nel 2019], 2002 e 2007) a carico, chiede di annullare la compensazione tra le rendite riconosciutegli e le indennità giornaliere per coronavirus versate per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 e pari a fr. 23'006.80. Il ricorrente ritiene poco comprensibile che si sia proceduto alla compensazione senza interpellarlo e domanda, semmai, una rateazione dell’importo da rimborsare.

1.3. Con risposta del 13 dicembre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.4. Con scritto 14 dicembre 2021 l’insorgente ha confermato di contestare unicamente la compensazione con le IPG Corona e ribadisce che la somma è stata trattenuta senza preavviso e che la Cassa avrebbe potuto dilazionarne il pagamento (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. In concreto, con un unico ricorso, l’insorgente e sua moglie hanno contestato tre distinte decisioni:

decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa __________ ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere Corona alla moglie dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 poiché la domanda è tardiva;

  • decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa __________ ha respinto la domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 23'006.85 per le indennità giornaliere Corona per il periodo 17 marzo 2020 – 16 settembre 2020 versate al ricorrente;

  • decisione del 10 novembre 2021 dell’UAI con cui, oltre a riconoscere al ricorrente una rendita intera dal 1° febbraio 2020 (con diritto al versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020), è stata effettuata una compensazione con l’importo di fr. 23'006.85 chiesto in restituzione.

I ricorrenti chiedono la congiunzione delle cause (incarti 42.2021.73; 42.2021.74 e 32.2021.131).

Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, la richiesta non può trovare accoglimento.

Infatti, la domanda di prestazioni della moglie, respinta in quanto tardiva, è indipendente rispetto alla richiesta di condono del ricorrente ed alla compensazione effettuata dall’UAI tra le indennità giornaliere Corona che gli sono state versate e la rendita retroattiva riconosciutagli.

Ne segue che il ricorso inoltrato contro la decisione qui impugnata viene trattato separatamente rispetto alle altre procedure.

nel merito

2.2. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

In concreto, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.

2.3. Per il marginale 10901 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Ai sensi del marginale 10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

Secondo il marginale 10909 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Per il marginale 10910 il credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917 DR).

2.4. In concreto l’insorgente sostiene unicamente di non essere stato preventivamente informato circa la compensazione tra le rendite riconosciutegli retroattivamente e le indennità giornaliere per il coronavirus versate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 (doc. I e VI).

Dagli atti emerge che mentre per quanto concerne la compensazione con le indennità giornaliere a causa di perdita di guadagno per malattia l’insorgente è stato avvisato dalla Cassa ed ha firmato il relativo formulario (cfr. doc. 41 incarto Cassa), egli non ha sottoscritto alcunché per quanto concerne la compensazione relativa alle indennità giornaliere per il coronavirus (cfr. doc. 25 incarto Cassa).

Tuttavia, secondo il marginale 10924 DR, nella versione in vigore dal mese di gennaio 2011, l’avente diritto dev’essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita “nella decisione di rendita o in una decisione speciale indicante i mezzi d’impugnazione”.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. L’amministrazione, con la decisione impugnata, ha informato l’insorgente della compensazione, esponendo per esteso il calcolo effettuato (doc. A4), del resto non contestato (cfr. doc. I) ed indicando i periodi, corrispondenti a quelli durante i quali ha percepito sia le indennità giornaliere Corona sia le rendite, durante i quali la compensazione ha avuto luogo.

Non va qui dimenticato che il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Nel caso di specie il ricorrente ha potuto ampiamente contestare, innanzi a questo Tribunale, i motivi alla base della decisione impugnata.

Per cui dal punto di vista procedurale, contrariamente a quanto sembra sostenere l’assicurato, non è possibile rimproverare alcunché alla Cassa, la quale ha agito applicando correttamente le direttive vigenti.

Per quanto concerne invece la richiesta di dilazione, rispettivamente di rateaizzazione della restituzione, va rilevato che essa è priva di oggetto poiché l’insorgente non è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento dell’importo di fr. 23'006.85 alla Cassa, essendo stato compensato con le rendite a lui dovute tramite la decisione qui impugnata.

In queste condizioni la decisione impugnata va confermata.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Nel caso di specie, visto l’esito del ricorso, le spese, di fr. 500, sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

LAI

  • art. 50 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 16 LAVS
  • art. 20 LAVS
  • art. 52 LAVS

LPAmm

  • art. 76 LPAmm

LPGA

  • art. 20 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

Gerichtsentscheide

6