Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.129
Entscheidungsdatum
22.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.129

rg/sc

Lugano 22 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 11 novembre 2021, esperiti accertamenti medici, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel gennaio 2021 da RI 1, muratore indipendente, dal raffronto dei redditi essendo emerso un grado d’invalidità non pensionabile.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente. Contesta la valutazione medica – che ritiene incompleta – della sua capacità lavorativa posta alla base del querelato provvedimento nonché la quantificazione del reddito da valido operata dall’amministrazione. Sostiene quindi di aver diritto ad una rendita d’invalidità o per lo meno ad un aiuto al collocamento.

Con la risposta di causa l’amministrazione, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, chiede la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e professionali.

Dopo aver ribadito, visionato l’intero incarto AI, la propria richiesta ricorsuale con scritto 22 dicembre 2021 (cfr. VI), con scritto 31 dicembre 2021 l’insorgente, evidenziando come l’amministrazione condivida la necessità di procedere a nuovi accertamenti, dichiara di concordare con la proposta di retrocessione degli atti (cfr. VII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la decisione emanata l’11 novembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4 Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto (cfr. in particolare la refertazione medica di cui ai doc. AI 22, 41, 44-51) e delle considerazioni esposte nel gravame v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico con successivo accertamento della situazione lavorativa, e ciò sulla base di quanto osservato dall’amministrazione in risposta di causa:

" … esaminata la documentazione, e ponderate le argomentazioni sollevate in sede di ricorso, lo scrivente Ufficio ritiene che le informazioni in suo possesso non siano sufficienti per confermare la decisione di rifiuto a prestazioni.

Dal punto di vista medico, dagli atti risulta che la problematica lombare affligge l’assicurato da parecchi anni (“il paziente era stato già esaminato diversi anni fa dal dottor __________ che aveva consigliato un’eventuale riqualifica professionale …”, rapp. __________ 18 agosto 2020). Non è quindi del tutto chiaro in che modo la sua attività lavorativa ne sia stata influenzata. Il diretto interessato annota dal canto suo che la sopravvivenza della ditta sarebbe stata in pratica legata al fatto che la quasi totalità dei lavori gli veniva affidata da un parente, ciò che gli avrebbe altresì consentito di adeguare l’attività ai propri limiti funzionali.

Nemmeno la documentazione agli atti permette d’altronde di giungere ad una valutazione univoca. Laddove l’ispettore incaricato dell’inchiesta reputa attualmente improponibile l’attività abituale (rapporto 25.8.2021), secondo il Servizio medico permarrebbe una capacità lavorativa del 50% (rapp. SMR 9.7.2021). Ora, se tale dato non risulta strettamente necessario ai fini del calcolo del grado di invalidità, quanto meno denota un’incongruenza in merito all’effettivo impatto della sindrome lombovertebrale sullo stato valetudinario del signor RI 1.

A ciò s’aggiunga che in fase di ricorso l’assicurato ha affermato d’essersi sottoposto ad un intervento volto a correggere una sindrome del tunnel carpale. Un altro intervento sarebbe in programma. Agli atti non è tuttavia presente un rapporto puntuale del medico curante che permetta di esprimersi al riguardo. (…)” (doc. IV pag. 2)

2.5 In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultano incompleti e stante altresì l’incongruenza di alcune risultanze mediche (doc. AI 22) con quelle del rapporto d’inchiesta professionale dell’ispettore AI (doc. AI 28) quo all’esigibilità dell’attività intrapresa di muratore indipendente, si giustifica il rinvio della causa affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra indicato.

In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.6 Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’11 novembre 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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