Raccomandata
Incarto n. 32.2021.123
rg/sc
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 1. ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
per decisione 1. ottobre 2021 (doc. A-3), accertata sulla base in particolare del rapporto d’inchiesta 16 luglio 2021 dell’assistente sociale (doc. AI 49) la dipendenza da terzi per compiere gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 – classe 2000 e affetto da disturbo dello spettro autistico con costellazione dell’X-fragile – il diritto ad un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio con accompagnamento a far tempo dal 1. gennaio 2020, negando quindi la retroattività (5 anni) della prestazione chiesta dall’assicurato, ciò che avrebbe comportato anche il riconoscimento del supplemento per cure intensive (SCI);
contro il suddetto provvedimento insorge l’assicurato rappresentato da RA 2. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula in via principale l’attribuzione di un AGI di grado medio con accompagnamento a contare da gennaio 2016 e conseguente rinvio degli atti per il calcolo del SCI per i due anni in cui era ancora minorenne, in subordine il riconoscimento di un AGI di grado medio con accompagnamento a partire da luglio 2018;
con la risposta di causa – raccolto il parere del medico SMR dr. __________ secondo cui “(...) In considerazione delle patologie da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI AI da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione nel 2004/2005. In considerazione della normativa relativa ad AGI minorenni e AGI maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere per l’assicurato la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto mangiare esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età. Da quel momento sono da considerare attuali ed esaustive le conclusioni della inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).” (doc. VI/1) ed evidenziato in particolare come RI 1 necessiti dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi nonché, da settembre 2011, dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita sino alla maggiore età dell’aiuto per mangiare rispettivamente di un accompagnamento nell’organizzazione quotidiana dal compimento dei 18 anni – l’Ufficio AI osserva come la richiesta ricorsuale formulata in via principale meriti di conseguenza di essere accolta, chiedendo, per quanto concerne il SIC, la retrocessione degli atti per i necessari accertamenti;
il 6 dicembre 2021 il rappresentante dell’insorgente, evidenziando come l’amministrazione abbia dato pieno seguito alla richiesta ricorsuale quo al diritto ad un AGI di grado medio da gennaio 2016 e comunicando di non opporsi alla retrocessione degli atti per un complemento istruttorio per quanto concerne l’accertamento del diritto al SIC, postula il riconoscimento di ripetibili;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
L’art. 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);
secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 cpv. 1. Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita;
nell’aderire alla richiesta ricorsuale presentata in via principale, nella risposta di causa l’autorità intimata ha esposto quanto segue:
" L’assicurato, classe 2000, è affetto sin dalla nascita da un disturbo dello spettro autistico con costellazione dell’X-fragile ed un conseguente ritardo cognitivo globale.
Egli ha assolto tutta la scolarità in ambito speciale (in effetti, con decisioni 23.04.2004, 16.08.2006 e 17.09.2007, l’Ufficio AI ha concesso al Signor RI 1 la garanzia per provvedimenti di scolarizzazione speciale).
Con decisione datata 15.11.2005, l’amministrazione si è pure assunta i costi per la cura dell’infermità congenita (401 OIC) dal 01.09.2005 al 30.09.2010.
Il 2 luglio 2018, l’assicurato ha fatto domanda per l’attribuzione di una rendita AI.
Stabilendo che si tratta di un’invalidità permanente, l’Ufficio AI – per decisione 03.12.2018 – ha concesso al Signor RI 1 il diritto ad una rendita intera d’invalidità (grado AI pari al 100%) dal 01.10.2018 (mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età).
In data 28 gennaio 2021, l’assicurato ha fatto domanda all’amministrazione per il conferimento di un assegno per grandi invalidi (AGI).
Nel formulario di richiesta, i genitori hanno indicato in modo particolare che “non essendo mai stati informati della possibilità di ricevere un assegno per grandi invalidi AI pur avendo già annunciato il caso di invalidità all’Ufficio AI di Bellinzona nel gennaio 2004, nel caso in cui ci fossero le condizioni per ottenere l’assegno oggetto della domanda, confidiamo che lo stesso venga riconosciuto retroattivamente”.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso comprendenti – fra le altre cose – l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021 effettuata dall’assistente sociale __________ (cfr. anche la successiva annotazione del 20.09.2021 agli atti), l’amministrazione – per decisione 1° ottobre 2021 – ha riconosciuto al Signor RI 1 il diritto ad un AGI di grado medio al 01.20.2020 con la seguente motivazione:
“ (…) Il Signor RI 1 dipende da terzi per l’esecuzione degli atti ordinari della vita come di seguito:
vestirsi/svestirsi (dall’infanzia)
lavarsi (dall’infanzia)
spostarsi (dall’infanzia)
alzarsi/sedersi/coricarsi (settembre 2011).
Non necessita di una sorveglianza personale continua.
Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal compimento di diciotto anni.
Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado medio al domicilio con accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2020, retroattività massima di un anno dalla presentazione della domanda secondo l’art. 48 cpv. 1 LAI. (…)”.
Contro detta decisione, l’assicurato – in data 9 novembre 2021 – ha interposto ricorso al TCA chiedendo un AGI di grado medio con accompagnamento a partire dal mese di gennaio 2016 (retroattività di cinque anni) nonché la retrocessione degli atti all’amministrazione per effettuare il calcolo del supplemento per cure intensive(SCI) per i due anni in cui egli era ancora minorenne (2016 e 2017).
A sostegno delle proprie argomentazioni, egli ha pure prodotto il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr. med. __________ sub. doc. A5 incarto TCA.
In primo luogo, per quanto riguarda l’aspetto formale, l’Ufficio AI sottolinea che il rappresentante dell’assicurato ha ricevuto la decisione qui impugnata l’11 ottobre 2021 (cfr. i doc. 67 e 70 incarto AI), motivo per cui il ricorso presentato dal Signor RI 1 è tempestivo (cfr. anche il gravame In ordine).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto – quale nuovo documentazione medica – il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr. med. __________ (doc. A5 incarto TCA).
L’intera documentazione medica componente il dossier . stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI.
Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 12 novembre 2021 qui allegata – ha concluso quanto segue: “Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. In considerazione della patologia da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI AI da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione nel 2004/2005.
In considerazione della normativa relativa ad AGI minorenni e AGI maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere per l’assicurato la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto mangiare esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età. Da quel momento sono da considerare attuali ed esaustive le conclusioni della inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).”.
Ora, come sottolineato dal medico SMR, sulla base dei documenti a disposizione nel 2004/2005, già all’epoca l’amministrazione aveva sufficienti elementi per poter esaminare il diritto di un AGI AI da parte dell’assicurato.
In effetti, al punto C.5. del rapporto datato 1° settembre 2005 il dott. med. __________ e la dr.ssa __________ – alla domanda “Esiste una necessità supplementare d’assistenza o di sorveglianza personale dovute all’invalidità rispetto a quelle fornite a una persona non invalida della stessa età?” – hanno chiaramente risposto in maniera affermativa (e ciò a far tempo dal 01.09.2005).
Come risulta dall’allegato al rapporto medica di cui sopra, già allora l’assicurato presentava delle gravi difficoltà di vario genere quali l’aggressività verso gli altri e sé stesso, le importanti difficoltà relazionali, il rischio di fuga, la continua sorveglianza necessaria, l’impossibilità di inserirlo nella scuola dell’infanzia, la capacità motoria fine deficitaria, il linguaggio estremamente limitato, gli importanti rituali e le stereotipie.
Sempre a partire dal 01.09.2005 (cfr. la domanda dal 05.07.2005), l’assicurato è stato ammesso a tempo pieno al Centro __________ per una presa a carico globale che investiva gli aspetti di ordine cognitivo e di natura psico-affettiva.
In definitiva, ciò evidenzia come all’incarto vi fossero sufficienti indizi per presumere, con grado della verosimiglianza preponderante, della necessità dell’assicurato di un maggior bisogno di aiuto da parte di terzi rispetto a un coetaneo sin dalla prima infanzia.
Rilevato come la problematica relativa all’AGI avrebbe dovuto essere adeguatamente indagata già negli anni 2004/2005, ritenuto altresì come dagli esami degli atti emerge con verosimiglianza preponderante che il diritto alla postulata prestazione sussiste sin dalla prima infanzia (cfr. in tal senso sia l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021 effettuata dall’assistenze sociale __________ (con la successiva annotazione del 20.09.2021) sia l’annotazione SMR del 12.11.2021 qui allegata), è giustificato riconoscere il diritto ad un AGI AI di grado medio già a far tempo dal mese di gennaio 2016 (cfr. in argomento STF 9C_705/2019).
In effetti, l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi (dall’infanzia), lavarsi (dall’infanzia), spostarsi (dall’infanzia), alzarsi/sedersi/coricarsi (da settembre 2011) e mangiare (dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età; cfr. l’annotazione SMR del 12.11.2021 qui allegata) rispettivamente di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal compimento dei diciotto anni. (…)” (doc. VI);
alla luce della documentazione medica agli atti (cfr. in particolare doc. AI 6, 11, 28, 30, 45 e 47 e doc. A-4) e richiamata la suevocata annotazione SMR del 12 novembre 2021 (cfr. VI-1), v’è effettivamente da ritenere che – necessitando dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi, da settembre 2011 dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età dell’aiuto per mangiare nonché, dal compimento della maggiore età, di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana – a RI 1 dev’essere riconosciuto il diritto all’AGI di grado medio retroattivamente da gennaio 2016, atteso che nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l’amministrazione non ha a torto dato seguito ad una precedete domanda di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni a contare dalla data di deposito della nuova domanda (in casu il 28 gennaio 2021) (cfr. STF 9C_7052019 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 e ivi riferimenti);
a norma dell’art. 42ter cpv. 3 LAI prima frase, i minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento per cure intensive (SCI), non accordato in caso di soggiorno in istituto (per i dettagli cfr. art. 39 OAI); l’art. 42ter cpv. 3 seconda e terza frase LAI ne definisce l’ammontare.
Nel caso in esame, non avendo l’amministrazione esperito alcun accertamento al riguardo, la fattispecie necessita di essere istruita tramite l’assistente sociale che dovrà accertare gli eventuali estremi per il riconoscimento di detta prestazione per gli anni 2016 e 2017, ossia da gennaio 2016 sino al raggiungimento della maggiore età;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, stante quanto sopra, considerato che l’assenza di accertamenti nel senso sopra indicato sia riconducibile all’agire non conforme da parte dell’amministrazione, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti affinché essa proceda alle suddette indagini e renda al proposito una decisione suscettibile di essere impugnata;
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
vincente e rappresentato in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1’800, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 1. ottobre 2021 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese di gennaio 2016.
§§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da RI 1.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti