Raccomandata
Incarto n. 32.2021.12
FS
Lugano 25 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 8 gennaio 2021 l’Ufficio AI ha stabilito che l’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il periodo dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021 ammonta a fr. 48.25 (doc. B).
1.2 Contro suddetta decisione insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli – osservato che la decisione impugnata rinvia all’art. 24 cpv. 4 LAI secondo cui se fino al momento dell’integrazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF, l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino ad allora dall’assicurazione contro gli infortuni (doc. B); che con decisione 16 luglio 2019 la __________ ha ridotto del 50% l’indennità giornaliera per “atto temerario” all’origine dell’infortunio invalidante (doc. C) e che secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA una riduzione dell’indennità è possibile solo se l’evento assicurato è stato provocato o aggravato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto – contesta che un atto intenzionale possa essergli rimproverato e conclude che l’indennità giornaliera “(…) deve essere l’indennità teorica LAINF, non quella ridotta per ragioni giustificate in virtù di quella legislazione ma non di quella in materia AI. Ovvero, fr. 96.80 al giorno. (…)” (I, pag. 2).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) esaminati gli atti LAINF, comprendenti il rapporto di polizia ed il rapporto delle analisi di laboratorio, si concorda con il ricorrente che nel caso di specie non si possa ritenere un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento assicurato che possa giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. (…)” (IV, pag. 2) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad un nuovo calcolo dell’indennità giornaliera con emanazione, in seguito, di una nuova decisione impugnabile.
1.4 Con scritto 2 marzo 2021 l’insorgente ha comunicato al TCA “(…) di aderire alla proposta dell’Ufficio AI. (…)” (VI).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Nella fattispecie concreta – considerato che con decisione del 16 luglio 2019 la __________ ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti riconosciute all’assicurato (doc. C) e richiamato l’art. 24 cpv. 4 LAI secondo il quale se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni – l’Ufficio AI ha stabilito in fr. 48.25 l’importo dell’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il periodo dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021.
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie (e dunque anche le indennità giornaliere: art. 15 LPGA) possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate (STF 8C_538/2014 del 6 febbraio 2015, consid. 5; 9C_445/2014 del 12 novembre 2014, consid. 3 e 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 2; in argomento vedi anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 21, note 32-59, pagg. 420-426).
2.4 Nel caso in disamina – visti, in particolare, il “Verbale d’interrogatorio” 14 agosto 2018 (doc. AI 207/570-572) nel quale RI 1 ha dichiarato che “(…) a precisa domanda degli interroganti rispondo che non ricordo quello che era mia intenzione fare quella sera. Sicuramente escludo un gesto estremo. (…)” (doc. AI 207/572); il “Rapporto di analisi” 16 agosto 2018 del Laboratorio di Chimica e Tossicologia (doc. AI 207/589-593) nel quale si conclude che “(…) lo stato psico-fisico della vittima è stato verosimilmente alterato dalla presenza concomitante, nell’organismo, di etanolo, sostanze psicoattive della cannabis (in particolare THC e OH-THC) e citalopram/escitalopram, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti indesiderati possono potenziarsi reciprocamente (…)” (doc. AI 207/593) e le “Osservazioni” del rapporto di costatazione 10 ottobre 2018 della polizia cantonale (doc. AI 207/566-569) secondo cui “(…) gli accertamenti e i rilievi eseguiti hanno consentito di escludere la partecipazione di terze persone nell’infortunio di RI 1 che è avvenuto a seguito di un gesto temerario dello stesso. RI 1, come da disposizioni del Magistrato, è stato sottoposto al prelievo del sangue e delle urine che sono stati analizzati per l’alcolemia e la tossicologia. L’etanolemia ha accertato un tasso medio di 1,83 g/kg (intervallo di confidenza tra 1,74 e 1,92 g/kg). L’analisi tossicologica ha accertato la presenza di THC e metaboilidi del THC e di citalopram/escitalopram. Al momento dei fatti lo stato psico-fisico dell’infortunato era verosimilmente alterato dalla presenza concomitante di etanolo, sostanze psicoattive della cannabis e citalopram/escitalopram. (…)” (doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che ha rilevato come “(…) nel caso di specie non si possa ritenere un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento assicurato che possa giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. (…)” (IV, pag. 2).
2.5. Stante quanto precede vi è quindi da ritenere che, non avendo l’insorgente provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l’evento assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex art. 21 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica pertanto – come da proposta dell’amministrazione a cui il ricorrente ha aderito –, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo nuovo calcolo dell’indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo provvedimento.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Stante la soccombenza dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico.
Patrocinato in causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’8 gennaio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti