Raccomandata
Incarto n. 32.2021.115
CR
Lugano 7 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di
RI 1 rappr. da:
contro
la decisione del 17 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, a quel momento casalinga, in data 22 aprile 2008 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti, motivata dalle limitazioni di origine somatica e psichica derivanti da un carcinoma mammario insorto nel 2004 e seguito da una recidiva nel 2007 (doc. 2).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 27) – la quale ha accertato l’esistenza di una totale incapacità lavorativa in ogni attività dal mese di settembre 2004 al mese di aprile 2005 e dal mese di maggio 2007 al mese di dicembre 2007 - l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 gennaio 2010 (cfr. doc. 33) poi confermato con decisione del 10 marzo 2010, ha respinto la domanda di prestazioni, indicando che “un diritto ad una rendita non sussiste in quanto un anno di incapacità lavorativa di almeno il 40% senza notevoli interruzioni non è presente” (doc. 35).
1.2. Nel mese di dicembre 2016 l’assicurata, nel frattempo attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, ha presentato una seconda domanda di prestazioni, a causa di “tumore maligno al seno destro, dolori cronici a schiena, spalle, braccia” (doc. 44).
Con progetto di decisione del 12 gennaio 2017 (doc. 46), poi confermato con decisione del 21 febbraio 2017 (doc. 47), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, rilevando che “a seguito della sua richiesta di prestazioni AI il Servizio Medico Regionale (SMR) ha potuto verificare che la patologia di cui lei è portatrice non comporta alcuna inabilità lavorativa tant’è che lei continua a svolgere la sua attività lavorativa. Qualora in futuro il problema di salute dovesse avere un influsso sulla sua capacità lavorativa lei potrà inoltrare una nuova richiesta di prestazioni AI”.
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. In data 25 novembre 2020 l’assicurata ha presentato una terza richiesta di prestazioni (doc. 55).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica reumatologica e psichiatrica da parte del SMR (doc. 72 e 77), con progetto di decisione del 7 luglio 2021 (doc. 79), poi confermato con decisione del 17 settembre 2021, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto ad una rendita, con la seguente motivazione:
" (…) sulla base della documentazione medica raccolta agli atti abbiamo ritenuto corretto giustificare i seguenti periodi di inabilità lavorativa:
attività abituale:
IL 100% dal 23.09.2018
Attività adeguata:
IL 50% dal 23.09.2018
Tale incapacità lavorativa non le preclude tuttavia la capacità al guadagno in quanto, svolgendo attività confacenti al suo stato di salute nella misura sopradescritta, potrebbe raggiungere un guadagno annuo pari a CHF 23'443.
Prima dell’insorgenza del danno alla salute, dagli atti in nostro possesso, non risulta che lei avesse un guadagno annuo proveniente da un’attività lucrativa regolare, sia stata essa di carattere dipendente o indipendente, che abbia mai superato il sopraindicato reddito. Da ciò ne discende che, nonostante il danno alla salute, lei non presenta nessuna perdita di guadagno.
In assenza di perdita di guadagno, il diritto alla rendita non è dato.” (Doc. 81)
1.4. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2021 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una mezza rendita a decorrere dal 1° maggio 2021. Ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato il reddito da valido utilizzato dall’amministrazione, osservando che “l’UAI ha ritenuto il salario massimo mai guadagnato dall’assicurata (salario del 2015, di soli CHF 13'907.00), aggiornandolo al 2019, pari a CHF 14'253.55”.
Tale modo di procedere, secondo l’insorgente, non è condivisibile, dato che l’amministrazione così facendo ha tenuto conto di un reddito conseguito nello svolgimento di un’attività a tempo parziale e non di una a tempo pieno, come sarebbe invece stato corretto, dato che lo stesso Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata al 100%.
Per tali ragioni, l’insorgente ha chiesto che nel raffronto dei redditi si consideri un reddito da valido relativo ad un tempo pieno di lavoro.
Dato tuttavia che, nel caso di specie, la situazione professionale dell’assicurata è stata caratterizzata da importanti problemi di salute che hanno lasciato strascichi importanti, tali da condizionare le possibilità di reperire un’occupazione al 100% - da sommare oltretutto alle difficoltà familiari, con due figlie da crescere da sola dopo il divorzio
In mancanza di un dato attendibile, quindi, a suo parere il reddito da valida andrebbe determinato facendo capo ai dati statistici di cui alle RSS, in particolare con riferimento al ramo economico delle “altre attività di servizi personali”.
Così facendo, si ottiene un reddito da valido per il 2019 di fr. 49’199.45, che raffrontato al reddito da invalido (incontestato) di fr. 23'443.46 porta ad un grado di invalidità del 52%.
In conclusione, l’insorgente ha quindi chiesto di essere posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità, a far tempo dal 1° maggio 2021, vale a dire 6 mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni del novembre 2020 (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.6. In data 22 dicembre 2021 l’insorgente ha nuovamente contestato la determinazione del reddito da valida operata dall’amministrazione, la quale non tiene minimamente conto delle difficoltà che le hanno impedito di potere conseguire nel passato un reddito corrispondente ad un’attività a tempo pieno (doc. VIII).
1.7. Con osservazioni del 13 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha contestato quanto addotto dalla ricorrente, rilevando che “pacifico risulta che non sia stato il danno alla salute di lunga durata insorto dal 23.09.2018 che ha impedito all’assicurata di svolgere un’attività a tempo pieno e/o incamerare un guadagno almeno pari a CHF 23’443”. Per tali ragioni, l’amministrazione ha ribadito che ella, nonostante il danno alla salute, non presenta alcuna perdita di guadagno “essendo altri fattori non medici alla base del fatto che ella non abbia mai, in tutta la sua carriera lavorativa, incamerato guadagni superiori al suddetto reddito da valida” (doc. X).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una mezza rendita di invalidità oppure no, come ritenuto dall’amministrazione.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 17 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STF U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (cfr. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
2.4. Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una valutazione medica interna a cura del SMR, affidata per gli aspetti psichici al dr. __________ e per quelli somatici al dr. __________.
Con rapporto di visita medica SMR del 21 giugno 2021, il dr. ___________ e il dr. __________ hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sospetta artrosi avanzata del ginocchio destro. Lesione osteocondrale di 7x8 mm di diametro nella porzione centrale della gola intercondiloidea, alterazioni degenerative con riduzione da stress dello strato cartilagineo lungo il contorno posteriore della rotula; nota lesione meniscale ginocchio destro (RM ginocchio del 4.10.2018), con infiltrazione intraarticolare del ginocchio a fine agosto 2019 con beneficio di breve durata; a livello L1-L2 ernia discale mediana e paramediana destra con leggera deviazione della corrispondente radice di L2; asma bronchiale nota dal 2007 con possibile componente di atopia, di tosse irritativa su reflusso gastroesofageo” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “obesità; stato dopo carcinoma mammario destro (prima diagnosi 2004, successiva recidiva chemioterapia e radioterapia)” (doc. 78).
Il dr. __________ del SMR ha evidenziato come l’assicurata presenti un buon funzionamento psicologico, sovrapponibile all’osservazione effettuata dal dr. __________ in occasione della perizia pluridisciplinare __________ del 2009.
Passando alla valutazione della capacità lavorativa, i medici del SMR hanno ritenuto che “dal punto di vista somatico le problematiche osteoarticolari non consentono la ripresa lavorativa in qualità di ausiliaria di economia domestica. In attività adeguata, leggera, semplice e ripetitiva in cui sia consentito il cambio posturale al bisogno l’attività può essere ripresa nella misura del 50% intesa come riduzione oraria” (doc. 78).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, dal profilo medico, non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i medici del SMR, le quali, del resto, sono rimaste incontestate da parte dell’insorgente.
La questione non merita, dunque, ulteriori approfondimenti.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
2.7.2. Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, reputando che l’incapacità lavorativa del 50% in attività adatte non le precluda la capacità al guadagno in quanto, svolgendo attività confacenti, potrebbe raggiungere un guadagno annuo pari a CHF 23'443, superiore a quanto da ella mai guadagnato in precedenza, prima dell’insorgenza del danno alla salute (doc. 81).
Dall’esame degli atti, in particolare dalla tabella di calcolo del 21 giugno 2021, risulta che l’amministrazione ha tenuto conto, quale reddito da valido per l’anno 2019, di un importo di fr. 14'254 per una quota parte salariata del 100% (cfr. pag. 348-349 inc. AI).
2.7.3. L’insorgente ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, ritenendo che il reddito da valido avrebbe dovuto essere calcolato in funzione di un grado di occupazione del 100% e non, invece, come fatto dall’Ufficio AI, tenendo conto del salario da ella percepito nello svolgimento di un’attività a tempo parziale.
L’assicurata ha motivato la propria richiesta spiegando di avere sempre avuto la volontà di lavorare al 100%, ma di non essere riuscita a trovare un’occupazione a tempo pieno, sia a seguito dei problemi di salute che le hanno lasciato importanti strascichi, sia per le difficoltà familiari, con due figlie da crescere da sola dopo il divorzio dal marito (doc. I).
L’Ufficio AI, dal canto suo, nella risposta di causa ha confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando come “nel corso degli anni l’assicurata ha presentato vari periodi, anche piuttosto lunghi, in cui la capacità lavorativa era totale ma non ha mai ottenuto un reddito da attività lavorativa che superasse o perlomeno si avvicinasse al reddito da invalida calcolato dall’amministrazione. Non è quindi possibile affermare che senza il danno alla salute ella avrebbe percepito con verosimiglianza preponderante un reddito maggiore, di conseguenza il reddito da valida di CHF 49'199.45 indicato dalla ricorrente non è da ritenersi attendibile” (doc. IV).
Tali considerazioni sono state recisamente contestate dall’insorgente, che ha in particolare osservato:
" (…) dall’analisi dettagliata dell’iter personale e professionale dell’assicurata emerge come ella non abbia inizialmente potuto lavorare per problemi legati al permesso di soggiorno, poi per problemi legati al suo stato di salute. In seguito ella, per diversi anni, ha optato per ridurre al minimo la sua attività lavorativa per svolgere l’attività di casalinga e mamma. Quando la secondogenita è diventata maggiorenne, ha cercato di aumentare il suo pensum lavorativo, ma malgrado le ricerche effettuate non è riuscita a trovare, presso uno o più datori di lavoro, un tempo pieno. Infine, dal 2018 in poi, il suo stato di salute si è deteriorato a tal punto da non poterle più permettere un’attività lucrativa piena.
Dal punto di vista personale l’assicurata oggi è sola, non ha impegni familiari che ostacolano lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno, non ha nessuno che la sostenga finanziariamente, deve ricorrere all’aiuto sociale per poter far fronte al suo sostentamento. I motivi estranei ai problemi di salute che l’hanno tenuta lontana dal mondo del lavoro in passato (dapprima il permesso di soggiorno ed in seguito la cura delle figlie) non sono più presenti. Oggi, senza il danno alla salute, l’assicurata cercherebbe di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno e, ovviamente, di percepire un reddito corrispondente.
Se ella, effettivamente, riuscirebbe o meno (come è stato in passato) a trovare un posto di lavoro a tempo pieno, non è rilevante per la determinazione del suo grado di invalidità; rilevante è unicamente che oggi, senza danno alla salute, tenuto conto della sua situazione personale e finanziaria, vorrebbe e dovrebbe (per non dipendere dall’aiuto sociale) svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno.
L’argomentazione dell’amministrazione per negarle il diritto alla rendita, ossia che non ha mai guadagnato un reddito statistico medio, significa penalizzare l’assicurata per il fatto che ella, in passato, nei momenti in cui la salute glielo permetteva, da un lato ha optato di dedicarsi alla famiglia e dall’altro non è riuscita a trovare lavoro nella misura in cui lo cercava. Ella si è dovuta (e non voluta) accontentare dei lavori e dei pensum lavorativi che le sono stati offerti”. (Doc. VIII)
A tali obiezioni l’amministrazione ha ribattuto che è “pacifico che non sia stato il danno alla salute di lunga durata insorto dal 23.09.2018 che ha impedito all’assicurata di svolgere un’attività a tempo pieno e/o incamerare un guadagno almeno pari a CHF 23’443”.
Per tali ragioni l’amministrazione ha ritenuto che l’interessata, nonostante il danno alla salute, non presenta alcuna perdita di guadagno “essendo altri fattori non medici alla base del fatto che ella non abbia mai, in tutta la sua carriera lavorativa, incamerato guadagni superiori al suddetto reddito da valida” (doc. X).
2.7.4. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con il modo di procedere dell’amministrazione.
Innanzitutto, il TCA rileva come sia stato lo stesso Ufficio AI a considerare l’assicurata salariata dipendente al 100% (cfr. doc. 61, pag. 293 inc. AI).
Tale soluzione risulta in sintonia con quanto sostenuto dall’insorgente stessa, la quale ha fatto presente che dopo i problemi del passato - derivanti dal suo permesso di soggiorno; dal danno alla salute (tumore del 2004 e recidiva del 2007); dalle vicissitudini familiari (separazione per due anni dal marito dal 2007, ricongiungimento e successiva separazione nel 2010 e divorzio nel 2011) con due figlie (nate nel 1994 e 1998) da crescere da sola - ha cercato un’occupazione a tempo pieno, riuscendo tuttavia solo a reperire delle attività a tempo parziale. Ciò trova riscontro negli atti, dai quali emerge che l’assicurata ha lavorato in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale - non è dato capire esattamente in quale percentuale, risultando un impiego al 50% presso __________ dal 1.11.2014 al 31.7.2016 (cfr. pag. 195 inc. AI), seguito da un’attività al 10% dal 1° agosto 2016 (cfr. pag. 200 inc. AI) e da un periodo di disoccupazione, poi un’attività di due ore alla sera per tre giorni alla settimana presso __________ dal 28.11.2016 al mese di giugno 2018 (pag. 201 inc. AI) e un grado di occupazione del 70% come addetta alle pulizie presso __________ dal 2016 al 23 settembre 2018 (cfr. pag. 238 inc. AI) - mentre, a partire dal 3 agosto 2018, si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un posto di lavoro nella misura del 60% (cfr. doc. E).
Ora, vista la scelta dell’Ufficio AI di ritenere l’assicurata salariata al 100%, appare del tutto contraddittoria, nella fattispecie concreta, l’affermazione dell’amministrazione secondo la quale l’interessata, visti gli esigui salari conseguiti in passato, non subirebbe perdita di guadagno alcuna nello svolgimento di attività adatte, ancora esigibili al 50% e nelle quali potrebbe ottenere un reddito di fr. 23’443, visto che sono stati altri fattori, estranei al danno alla salute, ad impedirle di svolgere un’attività lucrativa al 100% retribuita in misura almeno pari a fr. 23'443.
Una tale argomentazione, difatti, sarebbe semmai pertinente nell’ambito della valutazione del metodo di calcolo da utilizzare per definire il grado di invalidità, in particolare nell’ottica di escludere che l’assicurata possa venire considerata salariata al 100%.
Va qui ricordato, infatti, che in una sentenza 9C_180/2018 del 28 agosto 2018 - concernente un’assicurata, nubile e madre di tre figli adulti, in precedenza attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale (10%), alla quale l’amministrazione aveva rifiutato di accordare una rendita di invalidità, ritenendo insufficiente il grado di invalidità calcolato in applicazione del metodo misto - il Tribunale federale ha annullato la decisione dell’Ufficio invalidità, confermata dai primi giudici, e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti conformi al diritto federale circa la verosimile intenzione dell’assicurata di riprendere un'attività lavorativa al 100%, rispettivamente a tempo parziale, e la susseguente scelta del metodo di calcolo dell'invalidità, con la seguente motivazione:
" (…)
4
4.1. Nel rispondere alla questione del grado di occupazione al quale la ricorrente avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza danno alla salute, l'istanza precedente ha proceduto a un apprezzamento manifestamente errato delle prove. Come rilevato dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha preso debitamente in considerazione le dichiarazioni formulate in sede di audizione davanti all'UAI circa la sua volontà di lavorare e di non pesare sull'assistenza. Si evince dal questionario compilato il 15 novembre 2016 che l'assicurata aveva l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa al fine di provvedere al proprio mantenimento per un importo di fr. 3'500.-, rispettivamente fr. 4'000.- mensili. A mente dell'UAI, la ricorrente indicando un guadagno mensile tra fr. 3'500.- e fr. 4'000.- ha sostanzialmente ipotizzato un importo corrispondente al 100% dell'esercizio della professione attuale.
La Corte cantonale ha inoltre sottolineato come l'assicurata non avrebbe mai lavorato a tempo pieno. Tuttavia, questa affermazione non indica ancora quale sia l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa senza il danno alla salute. In proposito si rileva che dal 1993 al 2006, l'assicurata avrebbe lavorato a tempo parziale in fabbrica e poi in economie private per la cura di un bambino con sindrome di down, rispettivamente di una donna anziana e infine, in maniera molto limitata quale donna delle pulizie. Dagli accertamenti dell'UAI emerge tuttavia che le attività sarebbero state interrotte per ragioni di salute o perché non più disponibili.
Per la Corte cantonale anche dal punto di vista familiare la ricorrente, che vive da tempo separata dal compagno, padre dei suoi figli, sarebbe stata "certamente" in grado di lavorare al 100% già a partire dal momento in cui il figlio minore sarebbe stato in grado di badare a sé stesso. Ora, malgrado l'indipendenza acquisita dei figli, l'assicurata avrebbe continuato a lavorare a tempo parziale, ciò che contraddirebbe la sua volontà di lavorare a tempo pieno. Anche questa costatazione è manifestamente inesatta. Infatti, in primo luogo non è dato sapere, neppure in questo caso, quale sarebbe stata l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa. In secondo luogo, l'ultimo figlio ha raggiunto una relativa indipendenza solo nell'estate del 2016 terminando i suoi studi, ciò che sarebbe compatibile con la volontà dell'assicurata di riprendere un'attività lucrativa come riferito nel questionario del 15 novembre 2016.
La costatazione del Tribunale cantonale secondo la quale la percentuale dell'attività lucrativa risulterebbe "qualcosina superiore ma in ogni caso variante tra il 37% e il 40%" (giudizio impugnato consid. 5b pag. 16) è inoltre arbitraria. Infatti, il Tribunale cantonale non spiega il vero motivo giustificativo dell'aumento della percentuale.
4.2. In assenza di un accertamento dei fatti conforme al diritto federale circa la verosimile intenzione di riprendere un'attività lavorativa al 100%, rispettivamente a tempo parziale, e la susseguente scelta del metodo di calcolo dell'invalidità, non è possibile per il Tribunale federale di determinarsi con cognizione di causa. Pertanto, il giudizio cantonale e la decisione amministrativa devono essere annullati e la causa rinviata all'UAI per nuovi accertamenti e decisione ai sensi dei considerandi. Visto il lasso di tempo intercorso dopo la decisione del 16 marzo 2017 (che limita il potere di cognizione giudiziaria del Tribunale federale) ad oggi, l'intimato provvederà ad aggiornare la documentazione medica contenuta nell'incarto. Prematura è peraltro l'analisi delle censure ricorsuali concernenti il salario da valida alla base del calcolo d'invalidità secondo il metodo che si dovrà ancora vagliare.”
Nel caso di specie, però, l’amministrazione
Il TCA - anche alla luce delle motivate considerazioni espresse al riguardo dall’insorgente nelle osservazioni del 22 dicembre 2021, mettendo in evidenza come ormai le figlie siano indipendenti e dunque, senza l’insorgenza del danno alla salute, nulla le avrebbe impedito di lavorare nella misura del 100% - non vede ragioni per scostarsi dal metodo di calcolo dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione (cfr. doc. VIII).
Di conseguenza, il reddito da valido deve essere determinato, in applicazione del metodo ordinario di calcolo del grado di invalidità, in funzione di un’attività lavorativa a tempo pieno (MOSER-SZELESS, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], 2018, art. 16 LPGA).
Da notare, comunque, che anche qualora l’assicurata fosse stata considerata parzialmente attiva professionalmente e parzialmente casalinga, nel calcolo del grado di invalidità secondo il metodo misto l’amministrazione non avrebbe in ogni caso potuto far capo al reddito conseguito dall’interessata nello svolgimento della sua attività a tempo parziale.
Secondo la giurisprudenza federale, difatti, anche in una tale eventualità il reddito da valido avrebbe comunque dovuto essere fissato rapportando al 100% il reddito percepito nell’occupazione a tempo parziale. Ciò è stato evidenziato dal Tribunale federale nella STF 8C_445/2019 del 12 novembre 2019, pubblicata in DTF 145 V 370 e in SVR 4-5/2020 IV nr 18, indicando che nel calcolo della perdita di guadagno secondo l'art. 27bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2018, non solo il salario da valido, ma anche il salario da invalido deve essere accertato sulla base di un'attività lucrativa ipotetica a tempo pieno (corsivo della redattrice).
Alla luce di quanto sopra, non appare quindi corretto utilizzare quale reddito da valido il salario percepito dall’assicurata nell’ambito di un’attività svolta a tempo parziale (peraltro non appare chiaro come sia stato calcolato il reddito di fr. 14'254 indicato nella tabella di calcolo a pag. 348-349 inc. AI).
Va qui ricordato che in una sentenza SG – IV 2017/26 del 21 agosto 2019, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 26, il Tribunale federale ha rilevato che per stabilire il reddito da valido non ci si deve fondare sulla situazione lavorativa concreta sul mercato del lavoro reale, irrilevante dal profilo dell’assicurazione invalidità. Determinanti sono piuttosto le possibilità di guadagno, rispettivamente il potenziale di reddito che la persona assicurata avrebbe sul mercato del lavoro generale ed equilibrato, tenuto conto della sua formazione professionale. In sintesi, il reddito da valido deve essere stabilito in base agli stessi principi di quello da invalido (consid. 3.1).
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo possibile determinare in maniera attendibile quanto l’assicurata, al momento determinante dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, avrebbe conseguito da sana e a tempo pieno nello svolgimento dell’usuale attività di ausiliaria di pulizie, il TCA considera necessario fare riferimento ai dati statistici nazionali concernenti “altre attività di servizi personali”, come opportunamente proposto dall’insorgente.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2018 TA1_tirage_skill_level, svolgendo un’attività nel ramo 96 (altre attività di servizi personali), livello 1, donne, l’assicurata avrebbe potuto realizzare, senza il danno alla salute, un salario mensile lordo pari a fr. 3’900.
Riportando questo dato su 41.8 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 4’075.5 mensili oppure a fr. 48’906 per l'intero anno (fr. 4’075.5 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di 49'199.45.
2.7.5. Raffrontando questo dato con il salario da invalida, incontestato, calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici, per un’attività adeguata, semplice e ripetitiva, ancora conseguibile al 50%, di fr. 23'443.46 (ottenuto considerando il salario statistico nazionale dedotto dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7, per attività semplici e ripetitive, valore mediano, e operata una riduzione del 50% per tenere conto della valutazione medica e una riduzione del 15% per attività leggere e per tener conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, cfr. pag. 348 inc. AI), si ottiene una perdita di guadagno del 52%, che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Come correttamente indicato dall’insorgente, visto che la domanda di prestazioni è stata presentata nel mese di novembre 2020, il diritto alla mezza rendita di invalidità decorre dal 1° maggio 2021 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda, conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 LAI).
2.8. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 17 settembre 2021 è annullata.
§§ L’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI del 52%, a decorrere dal 1° maggio 2021.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti