Raccomandata
Incarto n. 32.2021.112
FC
Lugano 21 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 27 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, di professione impiegata di commercio e contabile indipendente, nel febbraio 2020 ha presentato una domanda di prestazioni, allegando di essere affetta da insufficienza renale cronica dovuta a reni policistici bilaterali. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 27 settembre 2021, confermativa di un progetto del 29 luglio precedente, l’amministrazione ha accolto la domanda e attribuito alla richiedente una mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2021, ossia dopo un anno dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa (grado di invalidità del 50%). Secondo l’Ufficio AI, gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50% dal 13 gennaio 2020, ossia dal momento in cui l’assicurata aveva iniziato a sottoporsi a trattamento emodialitico tre volte la settimana (doc. A).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata ha in sostanza contestato le conclusioni dell’amministrazione unicamente per quanto riguarda l’inizio dell’inabilità lavorativa fatta risalire dal SMR al gennaio 2020, allegando una certificazione nella quale i curanti del Servizio di Nefrologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno chiesto che l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% venga situata al gennaio 2019 (doc. I e A).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rimandando alle allegate Annotazioni del dr. __________ del SMR, ha confermato che l’inabilità lavorativa era iniziata già nel gennaio 2019, ciò che comportava l’inizio della decorrenza del diritto alla mezza rendita già a far tempo dal 1. gennaio 2020 e chiedendo quindi l’accoglimento del ricorso con attribuzione della mezza rendita da tale data (cfr. X). L’amministrazione ha nondimeno protestato tasse e spese, considerato come l’assicurata abbia soltanto in sede ricorsuale prodotto la certificazione medica indicante l’inizio dell’inabilità lavorativa già nel gennaio 2019 (doc. VI).
Interpellata in proposito, la ricorrente ha affermato che “non ho osservazioni da formulare in merito” (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è unicamente la data di decorrenza del diritto ad una mezza rendita d’invalidità, la ricorrente non contestando per contro il grado d’invalidità (del 50%) determinato dall’amministrazione.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 27 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, durante l’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti atti a metterne in dubbio la credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Dagli atti di causa risulta che in evasione della domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel febbraio 2020, nella quale indicava di aver iniziato a sottoporsi a dialisi il 13 gennaio 2020 come conseguenza di “insufficienza renale cronica dovuta a reni policistici bilaterali”, l’amministrazione ha interpellato i curanti. La dr.ssa , internista, nei certificati del 19 marzo e 11 settembre 2020, ha attestato la presenza di insufficienza renale con necessità di dialisi, indicando che l’assicurata poteva lavorare solo circa 4 ore al giorno e prodotto la documentazione relativa alle cure dispensate dal servizio di nefrologia dell’ (doc. AI pag. 117 e 146). Il dr. __________ dell’__________, in data 27 agosto 2020, ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 13 gennaio 2020, con l’inizio della dialisi (doc. AI pag. 137).
Alla luce di questi atti il medico SMR, con rapporti del 1. ottobre 2020 e 11 giugno 2021, posta la diagnosi di “malattia renale policistica condizionante insufficienza renale cronica terminale in trattamento emodialitico tre volte la settimana”, ha concluso per un’inabilità lavorativa, nella sua professione di contabile indipendente e in ogni altra attività, del 50% dal 13 gennaio 2020 (doc. AI pag. 167 e 216). L’amministrazione ha quindi dato mandato al Servizio ispettorato, il quale, eseguita l’inchiesta per l’attività professionale indipendente il 15 luglio 2021, con dettagliato rapporto del 28 luglio 2021, tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR, ha concluso per un grado d’invalidità del 50% (doc. AI pag. 227). Tale valutazione è stata posta a fondamento del progetto di decisione del 29 luglio 2021 e, quindi, considerata l’assenza di osservazioni da parte dell’assicurata, della decisione del 27 settembre 2021 che ha statuito come segue:
" (…)
Decidiamo pertanto:
Dal 01.01.2021 (dopo l'anno d'incapacità lavorativa, senza notevoli interruzioni) lei ha diritto ad una 1/2 rendita d'invalidità (grado Al del 50%).
Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che il danno alla salute le ha comportato un'incapacità lavorativa nella sua attività abituale di contabile indipendente ed in tutte le attività dal 13.01.2020, e più precisamente:
in attività abituale ed in attività adeguata alle limitazioni funzionali.
50% dal 1 3.01.2020 e continua
(da intendersi come riduzioni di presenza, senza riduzione di rendimento).
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere del nostro ispettore che in data 15.07.2021 ha effettuato un'inchiesta per indipendenti.
Valutazione dell'invalidità per l'attività indipendente
Reddito da valido:
Per definire il suo reddito senza invalidità prendiamo a riferimento gli anni 2017 e 2018 dei quali consideriamo il dato registrato nel conto individuale e aggiungiamo il dato dichiarato dalla ditta SA.
ll reddito rappresentativo è pari a Fr. 69'001 .-.
Osservazioni:
nel 2019 lei ha creato una ditta individuale e ha suddiviso solo a livello contabile alcune mansioni. Inoltre nel 2020 con l'avvento della pandemia i numeri sono stati sfalsati.
Per queste ragioni si ritiene corretto procedere con la valutazione appoggiandosi sul metodo straordinario.
Prendiamo a riferimento la tabella Svizzera dei salari statistici TA1 skill level 2018. Per le sue mansioni consideriamo la posizione 96 Servizio pompe funebri e attività connesse, donne, livello di competenze 4 - salario definito di franchi 5'206 su 40h lavorative.
Le ore statistiche per tale mansione sono state considerate 4"l.8 di conseguenza il salario aggiornato è di Fr. 5'440.- mensili.
Dati aggiornati per gli anni:
2019 = Fr. 5'490.- e 2020 = Fr. 5'536.-.
Metodo straordinario di valutazione
Numero di salari versati 12
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell’attività professionale dovuta al danno
Direzione
100%
50%
SFr. 66 432
Sfr. 33 216
SFr. 0
Sfr. 0
SFr. 0
Sfr. 0
SFr. 0
Sfr. 0
SFr. 0
Sfr. 0
SFr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
50%
Sfr. 66 432
Sfr. 33 216
Secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 aggiornato al 2020
TA 01. pos. 99 livello di qualificazione 01, donnei
CA XX pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
CA XX pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
CA XX pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
CA XX pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
CA XX pos. XX livello di qualificazione XX, donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
SFr. 66 432
Reddito da invalido
SFr. 33 216
Diminuzione del reddito dell’attività prof. imputabile al danno
SFr. 33 216
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
50%
Lei presenta quindi una capacità di guadagno residua del 50% ed un grado d'invalidità del 50%.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.” (doc. III/1)
Di fronte a questo giudice l’assicurata non contesta in sostanza la valutazione medico-teorica o quella del Servizio ispettorato, e, quindi, le conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la data a partire dalla quale ella sarebbe inabile in misura del 50%, che, a detta della dr.ssa __________ dell’Ambulatorio di nefrologia dell’__________, sarebbe da situare non al gennaio 2020, ma al gennaio 2019. Nella certificazione del 4 ottobre 2021 la dr.ssa _________ ha in effetti affermato:
" La summenzionata paziente è affetta da insufficienza renale terminale su policistosi autosomica dominante dell'adulto (ADPKD).
In data 04.01.2019 la summenzionata paziente veniva sottoposta ad intervento di confezionamento di fistola artero-venosa midarm sinistra, con conseguente limitazione dell'attività fisica ad essa correlata. Nel corso dei mesi seguenti si oggettivava una rapida progressione dell'insufficienza renale con una riduzione del filtrato glomerulare > 5 ml/min/1.73m", con conseguente peggioramento della sintomatologia caratterizzata da importante astenia e relative limitazioni dell'attività quotidiana, tali da rendere necessario il debutto di una terapia emodialitica intermittente trisettimanale dal 13.01 .2020.
La presente pertanto per chiedere cortesemente di poter rivalutare l'inizio dell'incapacità lavorativa della paziente al 50% a partire dal 04 gennaio 2019.” (doc. A)
In merito si è espresso il medico SMR il 25 ottobre 2021 (cfr. doc. VI/1 e in esteso al consid. 2.6).
2.6. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può confermare la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio dell’inabilità lavorativa parziale che giustifica l’attribuzione della mezza rendita.
In effetti, dalla documentazione prodotta agli atti si evince che le condizioni di salute dell’assicurata, affetta dalla nota problematica renale, sono peggiorate all’inizio del 2019, allorquando, il 4 gennaio 2019, si è reso necessario un “intervento di confezionamento di fistola artero-venosa midarm sinistra”, che ha comportato, secondo la dr.ssa __________, la conseguente limitazione dell'attività fisica ad essa correlata. La curante ha quindi riferito che nei mesi seguenti si è oggettivata “una rapida progressione dell'insufficienza renale con una riduzione del filtrato glomerulare > 5 ml/min/1.73m, con conseguente peggioramento della sintomatologia caratterizzata da importante astenia e relative limitazioni dell'attività quotidiana, tali da rendere necessario il debutto di una terapia emodialitica intermittente trisettimanale dal 13.01.2020”. Alla luce di questo deterioramento ulteriore delle condizioni di salute della ricorrente, la specialista in nefrologia ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% dal 4 gennaio 2019 (doc. A).
Ora, al riguardo, vista la citata attestazione medica, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),
che i problemi ai reni di cui soffre l’assicurata, che l’hanno portata alla necessità di sottoporsi a dialisi tre volte la settimana, abbiano subito un decisivo peggioramento con una conseguente inabilità lavorativa del 50% già in epoca precedente rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione nella decisione contestata.
Del resto, esaminata la certificazione prodotta con il ricorso, nell’annotazione del 25 ottobre 2021 il medico SMR ha concluso:
" Assicurata con domanda al 13.2.2020
Diagnosi: insufficienza renale
Certificazione medica:
IL 50% dal 13.1.2020 (rapporto dr. __________ 27.8.2020)
Attuale certificato del 4.10.2021 nel quale si attesta una ridotta CL del 50% sin dal 4.1.2019, data confezionamento fistola.
Valutazione:
Alla luce di questa presa di posizione del SMR e di quella del 26 ottobre 2021 del responsabile del Servizio ispettorato (per il quale “Considerando la data rivista di inizio della IL dell'assicurata, in relazione all’analisi economica svolta in sede d'inchiesta per indipendenti, possiamo confermare che il diritto con grado Al definito nell'inchiesta sussiste a partire dal 04.01.2019 erogabile secondo i termini di legge”, doc. VI/2), l’amministrazione, nella risposta del 29 ottobre 2021, ha concluso nel senso che “alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio propone l'accoglimento del ricorso con attribuzione di mezza rendita Al dal 01.01.2020, ossia alla scadenza dell'anno d'attesa che risulta decorso dal gennaio 2019” (doc. VI).
Questa Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del deterioramento delle condizioni di salute dell’assicurata che ha portato all’attribuzione del diritto a mezza rendita va situato già nel gennaio 2019, come ha fatto valere la curante della ricorrente nel certificato allegato al gravame.
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa (doc. VI), la decisione contestata va riformata nel senso che il diritto alla mezza rendita d’invalidità va riconosciuto già a far tempo dal 1. gennaio 2020 (art. 28 cpv. 1 lett. b/c LAI).
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, che si conclude con l’accoglimento del ricorso, le spese per fr. 500.-- sarebbero quindi di principio da porre a carico dell’Ufficio AI quale parte soccombente.
L’Ufficio AI contesta tuttavia l’accollamento delle spese, facendo rilevare che “(…) in tutti gli atti all’incarto, compresa la domanda di prestazioni, I’ incapacità lavorativa è sempre stata indicata dal 13.01.2020 e la certificazione medica con incapacità lavorativa dal 04.01.2019 è stata trasmessa all'amministrazione soltanto in sede ricorsuale, sebbene l'assicurata abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del 29.07.2021l ma sia rimasta invece totalmente silente. Considerato ciò, non appare giustificato accollare all'amministrazione le spese di procedura, in quanto l'assicurata ha provocato inutilmente la procedura sub judice, che avrebbe potuto essere evitata applicando la dovuta diligenza (v. art. 29 cpv. 3 Lptca) e in violazione dell'obbligo di collaborare”.
Ora, con STF 9C_967/2009 del 2 giugno 2010, il TF aveva accolto il ricorso di un Ufficio AI che si lamentava di vedersi accollate le spese, malgrado l’accoglimento del ricorso da parte dell’istanza cantonale fosse dovuto alla produzione di documenti non trasmessi in precedenza e la rendita fosse dovuta per un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.
Nella fattispecie, dalla certificazione della dr.ssa ________ del 4 ottobre 2021 si evince una ridotta capacità lavorativa per l’assicurata sin dal 4 gennaio 2019, data del confezionamento della fistola artero-venosa che ha comportato una conseguente limitazione dell’attività fisica per l’assicurata.
Ora, ritenuto che il 29 luglio 2021 era stato preavvisato all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2021 a dipendenza di un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020, richiamato anche il dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (dovere che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove; cfr. DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c, 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), si deve effettivamente ritenere che all’insorgente non poteva sfuggire l’importanza (ai fini della determinazione del diritto a prestazioni) di comunicare immediatamente all’amministrazione l’effettivo inizio del peggioramento delle sue condizioni di salute a dipendenza dell’intervento di confezionamento della fistola artero-venosa e questo nel termine di 30 giorni previsto per le osservazioni al progetto di decisione o comunque prima della resa della decisione contestata (per un caso diverso in cui il TF, ritenute le motivazioni addotte nel preavviso, non ha ravvisato una violazione dell’obbligo di collaborare, cfr. la STF 9C_612/2014 del 5 novembre 2014).
D’altra parte, come fatto giustamente rilevare dall’amministrazione, dall’insieme dei documenti agli atti non era possibile dedurre l’inizio dell’inabilità lavorativa del 50% in data precedente al gennaio 2020. Se infatti dalla “lista diagnosi” allestita dall’__________ e allegata al rapporto medico del dr. __________ del 27 agosto 2020 si evince la “confezione mid-arm fistula avambraccio sinistro” il 4 gennaio 2019, da tale documento nulla era possibile dedurre circa la sussistenza di una conseguente limitazione dell’abilità lavorativa (doc. AI pag. 137).
Viste le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio 2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale deve concludere che se l’insorgente avesse comunicato per tempo che a dipendenza della posa della fistola artero-venosa ella aveva subito una rilevante limitazione dell’attività fisica e, quindi, della capacità lavorativa, con ogni verosimiglianza l’Ufficio AI avrebbe subito fatto decorrere la mezza rendita dal gennaio 2020 e non si sarebbe resa necessaria la presente procedura.
Di conseguenza, ancorché vincente in causa, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti