Raccomandata
Incarto n. 32.2021.102
cr
Lugano 14 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 agosto 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, di professione infermiera, in data 7 ottobre 2014 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “affezione cutanea di natura professionale” (doc. 2).
1.2. Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 22 novembre 2006 (doc. 24), poi confermato con decisione dell’8 gennaio 2007 (doc. 25), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, fornendo la seguente motivazione: “secondo le nostre verifiche lei, nonostante la presenza di un danno alla salute, è tuttavia in condizioni di potere normalmente svolgere ancora una completa attività in settori professionali del tutto adeguati. Conseguentemente non sussistono le premesse per adottare delle eventuali misure di riconversione professionale e tantomeno per l’esame in vista di una attribuzione del diritto a rendita”.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. In data 9 dicembre 2016 l’assicurata, nel frattempo attiva come infermiera dipendente all’80% e quale infermiera indipendente nella misura del 20%, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti, facendo valere una ricaduta dei propri problemi di salute, verificatasi in data 27 luglio 2015, segnalando di essere affetta da “dermatite forma eczematosa e allergotossica (delle mani) (malattia professionale dal 1999)” (doc. 32).
Dopo una iniziale decisione di non entrata in materia (doc. 34), a fronte del referto del 20 gennaio 2017 dello specialista in dermatologia curante, dr. __________ - il quale ha confermato l’esistenza di un importante peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata dal profilo dermatologico, tale da renderla inabile al lavoro al 50% dal 31 marzo 2016 (doc. 38) - il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 15 febbraio 2017, ha ritenuto indicato entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. 48).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 23 aprile 2018 (doc. 95), poi confermato con decisione del 21 settembre 2018 (doc. A1), ha assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2016 (scadenza dell’anno di attesa), ma effettivamente versata solo a partire dal 1° giugno 2017 (ossia sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni, vista la domanda presentata in maniera tardiva).
Questa decisione è stata annullata dal TCA con sentenza 32.2018.173 del 10 settembre 2019, con la quale ha disposto il rinvio degli atti all’amministrazione per la messa in atto degli approfondimenti peritali del caso, così da valutare l’impatto esercitato dall’insieme delle patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua.
Questo Tribunale ha reputato necessario approfondire gli aspetti dermatologici e reumatologici, al fine di potere chiarire l’effettiva capacità lavorativa residua dell’interessata, ritenendo inoltre indispensabile stabilire se l’inabilità lavorativa per ragioni reumatologiche vada cumulata (eventualmente anche solo in misura parziale) oppure no, e per quali ragioni, con quella derivante dalle patologie dermatologiche da determinare in sede peritale.
1.4. Eseguita una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 172), con progetto di decisione del 25 marzo 2021 (doc. 192), poi confermato con decisione del 12 agosto 2021 (doc. A1), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) a decorrere dal 1° settembre 2016 (scadenza dell’anno di attesa), ma effettivamente versata solo a partire dal 1° giugno 2017 (ossia sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni, vista la domanda presentata in maniera tardiva) e una mezza rendita (grado AI del 59%) a decorrere dal 1° gennaio 2019 (3 mesi dopo la modifica dello stato di salute).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2021, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione del 12 agosto 2021 e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° settembre 2016.
L’assicurata ha sostanzialmente contestato le valutazioni degli specialisti del __________, i quali hanno, a suo parere, sottostimato le ripercussioni che il continuo peggioramento dei suoi disturbi dermatologici hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
Ella ha, inoltre, criticato il fatto che gli esperti, in aperto contrasto con quanto espressamente disposto nella precedente sentenza di rinvio del TCA, hanno omesso di esprimersi in merito alla questione della cumulabilità, anche solo parziale, delle limitazioni determinate dagli impedimenti di natura dermatologica, rispettivamente reumatologica.
Infine, l’assicurata ha ritenuto errato il calcolo del grado di invalidità operato dall’amministrazione, in quanto basato su un reddito da valido non esatto (doc. I).
1.6. Con la risposta di causa l’amministrazione ha ribadito la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.7. In sede di replica, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le obiezioni già sollevate con il ricorso, chiedendo nuovamente l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° settembre 2016 a favore dell’interessata (doc. VIII).
1.8. Con osservazioni del 12 novembre 2021 l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione impugnata, respingendo integralmente le contestazioni avanzate dall’assicurata a proposito degli aspetti sia medici, che economici (doc. X).
1.9. In data 25 novembre 2021 il patrocinatore dell’insorgente ha ritenuto che l’amministrazione abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurata, visto che non ha motivato, attraverso una disamina seria, le ragioni per le quali non possano essere cumulate le limitazioni imposte dai disturbi dermatologici con quelle derivanti dai problemi reumatologici. Il legale ha poi nuovamente criticato l’ammontare del reddito da valida (doc. XII).
1.10. Con osservazioni del 30 novembre 2021 l’Ufficio AI ha confermato quanto già esposto in sede di risposta di causa (doc. XIV).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state tramesse all’assicurata (doc. XV), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una rendita intera di invalidità oppure ad una mezza rendita, come ritenuto dall’amministrazione.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 agosto 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, n.la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia pluridisciplinare a cura del __________, nell’ambito della quale sono stati predisposti consulti specialistici in ambito dermatologico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).
Con referto peritale del 29 ottobre 2020 gli specialisti del __________, dopo avere riassunto gli atti medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e alle constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “eczema cronico recidivante delle mani con componente disidrotica (immagini della situazione clinica precedente), ora xerotica e microragadiforme; gonartrosi del compartimento interno al ginocchio sin. e artrosi femoropatellare a sin. in stato dopo dopo trauma distorsivo del ginocchio sin. nel 1998 nonché intervento chirurgico il 21.01.1998 di artroscopia del ginocchio con reinserzione del legamento crociato anteriore, meniscectomia posteriore esterna, reinserzione del menisco interno, reinserzione e sutura dell’apparato legamentare interno ed esterno per distorsione grave al ginocchio sin. con rottura completa del legamento crociato anteriore, rottura dell’apparato legamentare interno, rottura del menisco interno e del corno posteriore del menisco esterno; moderata gonartrosi del compartimento interno al ginocchio ds. in stato dopo meniscectomia mediale nel 1981; periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. in stato dopo trauma contusivo nel 2015 e intervento il 15.9.2015 di artroscopia, ricostruzione della cuffia dei rotatori, tenodesi del capolungo del bicipite, acromioplastica e resezione acromioclavicolare” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “periartropatia della spalla ds. in stato dopo trauma distorsivo il 9.4.2015 e lesione parziale del tendine del sovraspinato; fibromialgia di tipo primario; reazione ansioso depressiva su sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22); sovrappeso con BMI 28 kg/m²; ipercolesterolemia non in trattamento; tabagismo cronico” (doc. 172 pag. 36-37).
Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività di infermiera presso un __________ e quale infermiera indipendente a domicilio, a partire dal mese di ottobre 2018 (cfr. doc. 172 pag. 39).
Quanto alla possibilità di svolgere altre attività adeguate, essi l’hanno ritenuta abile al lavoro al 75% (intesa come riduzione del tempo di lavoro), sempre a partire dal mese di ottobre 2018 (doc. 172 pag. 39).
Infine, i medici del __________ hanno indicato che “si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (doc. 272 pag. 39, punto I).
Con rapporto finale del 2 novembre 2020, il dr. __________ del SMR ha integralmente condiviso le percentuali di inabilità lavorativa indicate nella perizia __________, ritenendo, da ultimo, l’assicurata totalmente inabile a partire dal mese di ottobre 2018 nell’abituale professione di infermiera, ma ancora abile al lavoro nella misura del 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 175).
Con rapporto di valutazione finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP competente ha ritenuto l’assicurata reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, fornendo la seguente analisi:
" Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione specifica
Prima di procedere all’analisi della non reintegrabilità occorre procedere ad una premessa essenziale.
Analizzando la problematica dal punto di vista dell’assicurazione invalidità si deve considerare come essa debba essere effettuata in abstracto presupponendo un mercato del lavoro in equilibrio.
Il compito dell’assicurazione è limitato a stabilire se, in una situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona può ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Secondo la valutazione medica teorica, l’assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa del 75% in un’attività che tenga conto dei limiti funzionali.
Sulla base delle limitazioni funzionali indicate a livello medico teorico, esistono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in riferimento ad attività semplici e non qualificate, alle quali l’assicurata avrebbe potenzialmente accesso.
A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.
Penso in particolare ad attività quali:
Addetta alla qualità o imballaggio pezzi di piccole dimensioni
Operaia generica nell’industria alimentare con postazione ergonomica di prodotti di prima necessità
Operaia nell’industria orologiera, anche qui con postazione ergonomica
Cassiera presso grandi magazzini con la dotazione di sgabello ergonomico dedicato all’alternanza della postura
Aiuto amministrativo nello svolgimento di compiti collaterali semplici, ad esempio alla scansione o duplicatura sarebbe fattibile con una breve istruzione interna alla ditta.
Le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro Ufficio.
In base alle diverse opzioni indicate concludo che l’assicurata potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.
Le percezioni soggettive dell’assicurata non possono diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità.” (Doc. 178)
Alla luce delle valutazioni medico-peritali ed economiche, l’Ufficio AI ha quindi assegnato all’interessata il diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI inizialmente del 50% dal1° settembre 2016 e poi del 59% dal 1° gennaio 2019 (doc. A1).
2.6. In sede ricorsuale la ricorrente ha ribadito le contestazioni concernenti le conclusioni peritali del __________ già presentate in fase di audizione, senza produrre nuova documentazione medica (doc. I).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame di tutta la documentazione all’incarto, il TCA ritiene che, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, non sia possibile esprimersi, con sufficiente tranquillità, riguardo alla questione a sapere quale sia la reale capacità lavorativa residua dell’interessata e se la stessa sia concretamente sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.
In primo luogo questo Tribunale ritiene indispensabile che l’amministrazione chiarisca, interpellando il consulente dermatologo, prima, e il consulente IP, poi, se l’assicurata abbia, oppure no, una capacità lavorativa residua in attività adeguate sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.
A tale proposito, il TCA rileva come tale questione non sia stata affatto chiarita né da parte del __________ e del SMR, né dal consulente IP.
Va infatti evidenziato che nel referto peritale del 29 ottobre 2020 gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurata abile al lavoro in un’attività adatta - ossia “in un lavoro asciutto, in cui l’assicurata possa usare dei guanti protettivi in caso di contatti chimici, con poco o non contatto con il pubblico in modo da poter evitare (soprattutto nella fase attuale in presenza del Coronavirus) di continuare a lavare le mani” – precisando come si tratti di una conclusione più teorica che pratica. Essi hanno osservato che “probabilmente eliminando tutti i contatti, tossici ed allergici, l’assicurata svilupperebbe ogni tanto degli episodi di eczema, con andamento indipendente dall’esterno, forse favorito dalla predisposizione atopica descritta: secondo il nostro consulente in queste condizioni ottimali più teoriche che pratiche, vi è un’esigibilità nella misura dell’80%” (doc. 172 pag. 38, corsivo della redattrice).
Questa conclusione, espressa in termini probabilistici e teorici, non può essere considerata concludente.
A mente del TCA gli specialisti del __________ avrebbero dovuto precisare le ragioni per le quali, nel caso di specie, le condizioni richieste per lo svolgimento di un’attività adeguata appaiano “oggettivamente difficili da applicare”.
Ad essi, difatti, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), per costante giurisprudenza incombeva di determinare se fosse presente, oppure no, nel caso specifico dell’interessata, una capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte.
Cosa abbia voluto intendere il consulente dermatologo non viene chiarito neppure analizzando il referto peritale dermatologico del 2 giugno 2020, nel quale il dr. __________ ha rilevato che le condizioni nelle quali si potrebbero migliorare la capacità lavorativa della paziente – chiarendo che dovrebbe trattarsi di “un lavoro asciutto e senza contatti con sostanze irritanti o prolungati con l’acqua; in era di Coronavirus poter evitare di lavare e disinfettare molte volte al giorno le mani: quindi una professione senza contatto diretto con clienti/pazienti; utilizzare regolarmente emollienti e protettivi topici da contatti irritanti; per tutte le fase di attività dell’eczema, anche relativamente modeste come quella attuale, utilizzare una terapia di base quale alitretinoina (Toctino) e/o fototerapia localizzata” - sono teoriche “poiché mi sembrano oggettivamente difficili da applicare in questo caso” (cfr. pag. 687 inc. AI, corsivo della redattrice).
La questione necessita, quindi, di essere approfondita.
In secondo luogo, sempre dal profilo medico, agli specialisti del __________ incombeva pure valutare, nel rispetto di quanto espressamente indicato dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2018.173 del 10 settembre 2019, se nella determinazione del grado di inabilità lavorativa globale le limitazioni determinate dalla patologia reumatologica e quelle derivanti dalle problematiche dermatologiche andassero cumulate, anche solo parzialmente, oppure no.
Al riguardo, nel referto relativo alla perizia pluridisciplinare del 29 ottobre 2020, gli specialisti del __________ hanno ritenuto di non dover cumulare le percentuali di inabilità lavorative dovute alla patologia dermatologica (IL del 20% in attività adatte) e a quella reumatologica (IL del 25% in attività adatte), perché “le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (cfr. doc. 172 pag. 39).
Con osservazioni del 18 maggio 2021 il legale dell’assicurata ha criticato la mancata presa in considerazione degli aspetti legati alla cumulabilità delle limitazioni funzionali che affliggono l’interessata, rilevando che:
" (…) Nelle valutazioni del SMR del 2017 e 2018, veniva riportato che l’assicurata era ulteriormente limitata funzionalmente e non poteva stare in piedi o camminare oltre un’ora senza pausa, non poteva eseguire degli spostamenti ripetuti su scale né lavorare inginocchiata o accovacciata.
Sembra quindi ovvio che tali limitazioni si sommano a quelle già riscontrate per la pelle poiché sono di natura totalmente diversa.
Una volta trovata un’attività che non è troppo pericolosa per i problemi dermatologici, la Signora RI 1 presenterà inoltre le limitazioni reumatologiche descritte qui sopra (…).” (Doc. 199)
Il TCA reputa queste obiezioni sensate e meritevoli di un’adeguata ed esaustiva presa di posizione da parte degli specialisti del __________, ciò che l’amministrazione non ha, invece, ritenuto necessario.
L’Ufficio AI si è difatti limitato a interpellare il dr. __________ del SMR; il quale, con annotazione del 19 maggio 2021, si è così espresso:
" Il rapporto finale SMR si basa sulle conclusioni peritali __________, perizia eseguita su richiesta del tribunale.
Le osservazioni polemiche del rappresentante legale non sono pertinenti, la questione della cumulabilità è stata valutata in occasione della perizia __________. Come medico del servizio medico regionale non ho motivi per discostarmi dalle conclusioni peritali.” (Doc. 198)
Il TCA non considera sufficienti queste affermazioni del dr. __________ del SMR, ma ritiene indispensabile che sulla questione della cumulabilità e delle relative critiche del legale dell’assicurata si esprimano compiutamente gli stessi specialisti del __________, come del resto incombeva loro sulla base della sentenza di rinvio 32.2018.173 del 10 settembre 2019.
Tale soluzione si impone tanto più, ritenuto che il dr. __________, nel referto peritale del 6 luglio 2020, ha giustificato la propria valutazione con il fatto che l’assicurata “per le importanti problematiche di tipo eczematoso allergico alle mani fa già attualmente un utilizzo molto ridotto delle braccia e delle spalle” (cfr. pag. 717 inc. AI), mentre le attività adeguate indicate, seppure a titolo esemplificativo, dal consulente IP nella valutazione del 28 gennaio 2021, concernono impieghi che presuppongono tutti un utilizzo prevalente degli arti superiori (cfr. doc. 178).
Appare quindi indispensabile ed imprescindibile una presa di posizione chiarificatrice da parte degli specialisti del __________.
Una volta delucidati gli aspetti medici e l’esistenza (e se del caso in che misura) o meno di una capacità lavorativa residua in attività adatte, era competenza dell’amministrazione, ed in particolare del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali fossero concretamente ipotizzabili.
Va qui ribadito che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo, va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che nel rapporto finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso le percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del __________ e avere correttamente indicato tutte le limitazioni funzionali di natura reumatologica e dermatologica (cfr. elenco riportato al paragrafo “stato di salute”, del seguente tenore: “limite di carico posto a 10 kg. Alternanza della postura al bisogno. Per problema mani: deve trattarsi di un lavoro asciutto e senza contatti con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua, nell’era del Coronavirus deve poter evitare di lavare e disinfettare molte volte al giorno le mani (quindi una professione senza contatto diretto con clienti/pazienti), deve poter utilizzare regolarmente emollienti e protettivi topici da contatti irritanti ed usare guanti protettivi in caso di contatti chimici, per tutte le fasi di attività dell’eczema, anche relativamente modeste come quella attuale, utilizzare una terapia di base quale alitretinoina e/o fototerapia localizzata. Non stare in piedi o camminare oltre 1 ora senza pausa. Posizione seduta possibile per 2 ore. Non spostamenti ripetuti su scale. Non lavori in posizione inginocchiata o accovacciata. Non lavori sopra altezza piano tavolo”) - si è limitato ad elencare una serie di attività a suo modo di vedere rispettose della globalità delle limitazioni funzionali poste a livello medico teorico, concludendo che l’interessata potrebbe svolgere a livello medico teorico un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio (doc. 178).
Ora, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare che le attività elencate dal consulente IP, seppure a titolo esemplificativo, tengono conto unicamente delle limitazioni poste dal consulente reumatologo, ma non di quelle indicate dal consulente dermatologo: nella descrizione delle diverse attività, difatti, si parla di “postazione ergonomica”, o di “sgabello ergonomico dedicato all’alternanza della postura”, mentre nessun accenno è stato fatto alle precise indicazioni poste dal perito dermatologo per descrivere quali caratteristiche debba presentare un posto di lavoro adatto al danno alla salute dermatologico che affligge l’assicurata (lavoro asciutto; senza contatti con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua; evitando di lavare e disinfettare molte volte al giorno le mani, senza contatto diretto con clienti/pazienti, che consenta di utilizzare regolarmente emollienti e protettivi topici).
E questo nonostante gli impieghi individuati dal consulente come adeguati presuppongano in larga misura l’utilizzo degli arti superiori e, in particolare, delle mani (cfr. doc. 178).
Alla luce di tale carenza, non può essere condivisa la conclusione alla quale è giunto il consulente, vale a dire che “le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro Ufficio” (doc. 178).
Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute e le conseguenti limitazioni funzionali, possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente ipotizzabili, senza che le attività esigibili lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche.
Questa analisi delle precise delimitazioni fornite dal perito dermatologo avrebbe dovuto essere eseguita dal consulente IP, il quale non poteva, al contrario di quanto avvenuto, liquidare la questione con l’affermazione che “le percezioni soggettive dell’assicurata non possono diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità” (doc. 178).
Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute dermatologico e reumatologico che la affligge e delle dettagliate limitazioni poste dai periti, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
In tale contesto, il consulente IP dovrà dunque, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono al fine di una corretta analisi della reintegrabilità, debitamente tenere conto anche delle limitazioni imposte dalla malattia di origine dermatologica che affligge l’assicurata, individuando delle attività esigibili rispettose delle patologie sia di origine dermatologica, che reumatologica.
In conclusione, spetterà dunque all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per un complemento istruttorio, chiarire se dal profilo dermatologico l’assicurata disponga, o meno, di una reale capacità lavorativa residua in attività adeguate; quale sia la percentuale di capacità lavorativa residua globale, tenuto conto delle affezioni dermatologiche e reumatologiche e, infine, se la stessa possa, nel rispetto delle limitazioni poste nel referto peritale __________, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
2.8. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Ritenuto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti), la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 12 agosto 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare alla ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti