Raccomandata
Incarto n. 32.2020.51
TB
Lugano 29 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 9 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 31 ottobre 2016 (doc. C) RI 1, 1963, attiva come assistente di cure, ha chiesto di beneficiare di prestazioni a causa di dolori lombosacrali insorti ad inizio anno.
Raccolta la documentazione medica presso la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, suo medico curante, e il dr. med. __________, FMH reumatologia, e dopo un incontro con il consulente in integrazione professionale (doc. 14), non presentando un'inabilità lavorativa di lunga durata con progetto di decisione del 18 settembre 2017 (doc. 15) l'Ufficio AI non le ha concesso una garanzia per prestazioni AI.
1.2. A seguito del certificato del 5 gennaio 2018 (doc. 20) con cui la dr.ssa med. __________ ha prescritto un'inabilità lavorativa parziale al 50% dal 2 gennaio 2018, il 22 gennaio 2018 (doc. 23) l'Ufficio AI ha comunicato all'assicurata l'annullamento del progetto di decisione e di procedere ad ulteriori accertamenti.
Interpellati nuovamente i curanti ed effettuata il 24 giugno 2019 (doc. 59) un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l'8 agosto 2019 (doc. 61) l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso un nuovo progetto di decisione con cui ha rifiutato una rendita di invalidità stante un grado AI complessivo del 38% (impedimento del 38,49% come salariata al 90% e del 31% come casalinga al 10%).
1.3. Preso atto delle osservazioni dell'assicurata con cui ha prodotto il referto del 9 settembre 2019 (doc. 70) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 19 settembre 2019 (doc. 71) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario effettuare una valutazione bidisciplinare dello stato di salute dell'assicurata, che è sfociata nel rapporto del 31 gennaio 2020 (doc. 89).
Visto il rapporto finale SMR del 4 febbraio 2020 (doc. 91), che sostituiva il precedente del 4 giugno 2019, con decisione del 9 marzo 2020 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato sia il rifiuto del diritto a una rendita essendo del 38% il grado di invalidità totale dal 2 gennaio 2019, sia la non concessione di provvedimenti professionali, poiché in sede di colloquio con il consulente in integrazione professionale l'assicurata non era interessata a un cambio di attività.
L'amministrazione ha precisato di averla considerata salariata al 90%, poiché per una riorganizzazione interna il datore di lavoro le ha ridotto del 10% la percentuale lavorativa dal 1° gennaio 2017 e il danno alla salute è insorto un anno dopo. Inoltre, i periti hanno confermato la valutazione medica effettuata in precedenza, perciò non v'era alcun motivo di modificare la capacità lavorativa già stabilita.
1.4. Con ricorso del 17 aprile 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo il rinvio degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità per ulteriori accertamenti medici per potere ottenere una rendita di invalidità di almeno un quarto, subordinatamente la concessione di provvedimenti di integrazione professionale per ottimizzare il suo attuale lavoro.
La ricorrente ha evidenziato di avere formulato domanda di prestazioni il 31 ottobre 2016, poiché a inizio anno le era stata diagnosticata una spondiloartrite HLA B27 positivo, ma l'istruttoria avviata dall'amministrazione è stata sospesa.
L'assicurata ha infatti cerato di trovare delle soluzioni alternative, ma non riuscendo nell'intento nel 2017 ha dovuto ridurre la sua attività del 10%. Non è pertanto vero che detta riduzione è avvenuta per una riorganizzazione interna del datore di lavoro.
Essa ha rimproverato all'amministrazione di avere svolto solo accertamenti medici ed economici a decorrere dal 2018 e quindi il quadro clinico risulta incompleto e insufficiente per decidere il suo caso, visto che i disturbi erano già presenti quando ha inoltrato la sua domanda il 31 ottobre 2016. Già solo per questo motivo la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti già a far data dal 2016.
Gli atti vanno rinviati anche per motivi economici, perché per la ricorrente va applicato il metodo ordinario di calcolo e non misto, giacché la riduzione del 10% dell'attività lavorativa era dovuta a motivi medici. A suo dire, il nuovo calcolo potrà avvenire solo dopo che essa avrà intrapreso dei provvedimenti di integrazione.
A suo dire, essa può mettere a frutto al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua attuale attività lavorativa, ma senza avere intrapreso questi provvedimenti il calcolo eseguito dall'Ufficio AI non risulta corretto e quindi la decisione va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione.
Qualora ciò non fosse possibile, l'assicurata ha chiesto il rinvio degli atti per una valutazione medica, poiché ha contestato l'accertamento psichiatrico eseguito dall'amministrazione, ritenendo che i disturbi psichici influenzino la sua capacità lavorativa nell'attività abituale, in un'attività adeguata, ma anche come casalinga, visto che le mansioni che svolge a casa sono analoghe a quelle che esegue sul posto di lavoro.
Ad ogni modo, per la ricorrente la sua capacità di lavoro non supera il 50% e ha criticato che l'Ufficio AI non abbia spiegato perché in altre attività, così come in attività domestica, essa presenti una capacità lavorativa maggiore. Anche per questo motivo l'assicurata ritiene giustificato il rinvio degli atti.
Per il calcolo economico si deve poi considerare che la sua limitazione è da intendere come una presenza ridotta e non solo come una riduzione di rendimento, poiché non può più svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno e ciò, tenuto conto di una limitazione di 5 kg, giustifica una riduzione sociale non del 10%, ma del 25%, oltretutto se si tiene conto delle limitazioni individuate dal Servizio Medico Regionale.
1.5. Nella risposta del 29 maggio 2020 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rilevando che lo stato di salute dell'assicurata è stato valutato con un esame peritale approfondito da parte del Servizio Accertamento Medico.
È emersa una capacità lavorativa del 50% dal 2 gennaio 2018 nella abituale attività di assistente di cura, mentre in altre attività adeguate al proprio stato di salute la capacità è del 75% dal 25 giugno 2018 e come casalinga l'inabilità lavorativa è del 30%.
La valutazione peritale è completa e priva di contraddizioni e ha tenuto conto delle singole affezioni invalidanti; inoltre, il Servizio Medico Regionale l'ha confermata.
In merito alla contestazione relativa al metodo di calcolo utilizzato, l'amministrazione ha evidenziato che quando è insorto il danno alla salute (2 gennaio 2018) l'assicurata lavorava al 90% quale assistente di cura e dal questionario del datore di lavoro del 15 maggio 2018 (doc. 26), come pure dalla telefonata avuta il 20 dicembre 2017 (doc. 19), emerge chiaramente che la malattia ha avuto inizio nel 2018, quando l'assicurata lavorava da un anno al 90% e la riduzione della percentuale lavorativa è dovuta a una riorganizzazione interna del reparto dal 1° gennaio 2017 (doc. 56) e non per il danno alla salute. Anche dall'inchiesta domiciliare è emerso che senza il danno alla salute l'assicurata avrebbe continuato a lavorare al 90% (doc. 59), perciò è corretto che l'amministrazione abbia considerato la ricorrente salariata al 90% e casalinga al 10%, applicando così il metodo misto.
Con questa inchiesta, effettuata da una persona specializzata le cui conclusioni non v'è motivo di mettere in dubbio, è stata stabilita una limitazione complessiva del 31%, che è stata del resto determinata anche dai periti del SAM (30%).
Quanto alla richiesta ricorsuale di ridurre del 25% per motivi personali il reddito statistico da invalido, l'Ufficio assicurazione invalidità ha evidenziato di non avere abusato del proprio potere di apprezzamento operando una riduzione globale del 10%. L'assicurata è stata considerata in grado di esercitare una attività adeguata al 75% (presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 25%), perciò non si può applicare alcuna riduzione per tenere conto del fatto che è in grado di lavorare a tempo parziale. Nemmeno la sua nazionalità e la sua formazione influiscono sugli effetti legati al danno alla salute, come pure gli impedimenti funzionali che sono già inclusi nella valutazione della riduzione del 25%. Anche l'età, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, non è rilevante in relazione a lavoratori ausiliari.
Quanto all'eventuale diritto a provvedimenti di integrazione, l'amministrazione ha osservato che il consulente in integrazione professionale ha ritenuto l'assicurata reintegrabile in attività adeguata al 75% e che quest'ultima ha rifiutato eventuali provvedimenti poiché non voleva lasciare l'attuale lavoro e si sarebbe impegnata a cercare soluzioni interne.
1.6. Il 12 giugno 2020 (doc. VII) la ricorrente ha ribadito che quando sono insorti i problemi di salute lavorava al 100% e che è causa di essi che ha ridotto al 90% il tempo di lavoro e non per una riorganizzazione interna come ha affermato il datore di lavoro.
L'assicurata ha rilevato che i medici non hanno mai spiegato il motivo per cui per l'attività di casalinga era giustificata una limitazione inferiore (del 50%) rispetto a quella sul posto di lavoro e ciò anche se il lavoro è sostanzialmente lo stesso. La valutazione espressa dalla collaboratrice che si è recata al suo domicilio non è indipendente né neutra, giacché essa è una funzionaria stipendiata dall'Ufficio AI. Nemmeno è noto quale formazione e specializzazione essa disponga.
Per la ricorrente l'Ufficio AI è comunque in malafede, poiché non si è pronunciato sulla sospensione della procedura prima del 2018 nonostante l'abbia sollevato nel ricorso. I periti del SAM non hanno poi considerato i suoi disturbi antecedenti il 2018 e l'Ufficio AI non ha detto nulla al riguardo, visto che "i medici che lavorano per lui sono incontestabili e perfetti pure agli occhi del Tribunale.". La realtà è che questi medici non hanno valutato il suo stato di salute prima del 2018 né hanno accertato se anche a casa essa ha dei limiti e in che misura ridotta rispetto al posto di lavoro. La decisione deve essere annullata e gli atti medici completati considerando che l'assicurata ha sempre lavorato e voluto lavorare al 100% nonostante i suoi problemi di salute già dal 2016; si è sempre data da fare per trovare una soluzione come le è stato chiesto dall'Ufficio AI, ma quando ha riattivato la procedura ha dovuto ridurre del 10% la sua attività. L'assicurata non ricorda di avere comunicato all'assistente sociale che nonostante il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare solo al 90%, anche perché economicamente non può permettersi di lavorare a tempo e stipendio ridotto.
A suo dire, l'attuale attività di assistente di cura è l'unica che le permette realmente di guadagnare qualcosa mettendo in atto tutte le sue risorse, non potendo essa condividere altre soluzioni prettamente teoriche. La riduzione del 10% è stata attuata dall'Ufficio AI soltanto per poterle rifiutare la prestazione. Avendo sempre lavorato nello stesso ambito, un cambiamento di attività, come auspicato dall'amministrazione, oltre ad essere in pratica impossibile, è maggiormente difficile per la sua nazionalità, età, conoscenze linguistiche, ecc.
La ricorrente si è infine detta pronta a seguire dei provvedimenti di integrazione come proposti dal consulente se quest'ultimo le confermerà un posto di lavoro al 100% con stipendio superiore o almeno uguale a quello che percepiva prima del danno alla salute, altrimenti che le sia riconosciuto un grado AI del 40%.
1.7. L'Ufficio AI ha ribadito il 25 giugno 2020 (doc. IX) di respingere il ricorso alla luce delle medesime obiezioni sollevate, già trattate con la risposta di causa.
L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di membri di comunità di religiosi si intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell'economia domestica (R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono un'economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell'invalidità. In quest'ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l'Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il Tribunale federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un'assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l'applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell'art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all'art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all'insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un'assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un'economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un'occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L'Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell'art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d'invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all'accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell'UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all'applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L'interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull'argomento vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell'UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell'assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell'11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7. Nel mese di ottobre 2016 l'assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni per spondiloartropatia HLA-B27 positiva insorta nel gennaio 2016. L'Ufficio AI ha richiamato dai medici curanti dr.ssa med. __________, __________ e __________ la documentazione determinante e l'ha aggiornata fino al 2019 (doc. 34) anche alla luce dell'intervento chirurgico del 5 settembre 2018 (doc. 55) di decompressione intradiscale percutanea L4-L5 a destra.
Sulla scorta delle informazioni tratte dal rapporto della visita peritale che il dr. med. __________ ha eseguito il 25 giugno 2018 per conto dell'assicuratore malattia, il 4 giugno 2019 (doc. 57) il Servizio Medico Regionale ha reso il primo rapporto finale.
Detto rapporto ha stabilito che dal 2 gennaio 2018 l'inabilità lavorativa dell'assicurata era del 50% sia nell'attività abituale sia in altre adeguate, mentre come casalinga era del 20%.
L'SMR ha inoltre ritenuto, basandosi sulla valutazione del dr. med. __________, che dal 25 giugno 2018 l'incapacità lavorativa in attività adatte era del 25%, da intendere come riduzione del rendimento.
A causa dell'intervento alla schiena, dal 5 settembre al 5 ottobre 2019 l'inabilità era totale in qualsiasi attività e dal 6 ottobre 2018 è tornata ad essere del 50% nell'attività di assistente di cura nel senso di riduzione della presenza e del 25% in attività adeguate come riduzione del rendimento; come casalinga era del 20%.
Sulla base del rapporto del 7 agosto 2019 (doc. 63) del consulente in integrazione professionale, con progetto di decisione dell'8 agosto 2019 (doc. 61) l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a una rendita stante un grado di invalidità complessivo del 38% calcolato con il metodo misto.
Alla luce delle osservazioni formulate dall'assicurata il 20 agosto 2019 (doc. 70) e del rapporto del 9 settembre 2019 (doc. 70) del dr. med. __________, FMH psicoterapia e psicoterapia, il 19 settembre 2019 (doc. 71) il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale hanno ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia bidisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 31 gennaio 2020 (doc. 89) dopo che il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l'interessata i giorni 6 e 13 dicembre 2019 da parte della dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e il 10 dicembre 2019 del dr. med. __________, FMH in reumatologia.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2005 al settembre 2019, il SAM ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, psicopatologica, sistemica, i dati soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata e le terapie in atto.
Nelle constatazioni obiettive la dr.ssa med. __________, che ha visitato l'assicurata la prima volta dalle 8.30 alle ore 11 e la seconda volta dalle 15.20 alle ore 16.35, ha descritto lo status psicopatologico e gli esiti degli esami psicologici del 12 dicembre 2019 effettuati dal dottor __________.
La specialista ha posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (ICD-10: F43.22).
Essa ha analizzato i pareri espressi dalla dr.ssa med. __________ il 9 aprile 2018, dal dr. med. __________ nel gennaio 2018 e dal dr. med. __________, psichiatra curante, il 9 settembre 2019, rilevando che quest'ultimo ha riportato la presenza di una sintomatologia ansiosodepressiva con un quadro psichiatrico simile al 2018, ma non ha citato una diagnosi codificata secondo ICD-10 né tanto meno ha descritto i sintomi alla base del disagio psicopatologico e uno status psicopatologico. Peraltro, a quel momento il curante ha indicato che non era necessaria una farmacoterapia psichiatrica in senso stretto e nemmeno è stata instaurata in seguito. Non sono inoltre riportati il programma di cura né le limitazioni sul piano psichiatrico.
Il quadro clinico prettamente psichiatrico appariva quindi di lieve entità: non ha inficiato il suo funzionamento personale, sociale e lavorativo, nel senso che non sono stati descritti sintomi esclusivamente di ordine psicopatologico che hanno avuto un influsso negativo in tali ambiti. L'assicurata manteneva una strutturazione della giornata, una progettualità, non sono emersi segni di un franco ritiro sociale, la capacità edonica era mantenuta, non v'erano disturbi a livello cognitivo. Durante il colloquio non si sono apprezzati segni di stanchezza a livello psichico, non vi sono stati problemi di relazione interpersonale. Il quadro psicopatologico appariva in stretta relazione alla sintomatologia dolorosa e alle limitazioni percepite, oltre che alla percezione penosa di una ridotta qualità di vita derivata dal suo stato di salute. Secondo la dr.ssa med. __________ la patologia psichica è insorta nel 2017 nello stesso periodo in cui i turni di lavoro sono diventati impegnativi richiedendo una presenza di 12 ore sul posto di lavoro. La sintomatologia psichiatrica non ha necessitato dell'avvio di un trattamento medicamentoso antidepressivo o ansiolitico e anche i colloqui con lo psichiatra curante avvenivano con una cadenza mensile e quindi non vi era in atto una psicoterapia di sostegno intensiva. La sintomatologia era reattiva alla problematica algica e al timore e alle preoccupazioni che tale malattia potessero precludere sempre più la propria autonomia e la sua qualità di vita, oltre che l'attività lavorativa visto che negli scorsi anni v'era stata una riorganizzazione.
Nel valutare le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP, la perita psichiatra non ha individuato dei gradi di disabilità nel rispetto delle regole, nell'organizzazione dei compiti, nella flessibilità, nelle competenze, nel giudizio, nell'assertività, nel contatto con gli altri, nell'integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee, nella cura di sé e nella mobilità, ma solo nella persistenza, seppure di tipo lieve.
Sulla scorta di queste considerazioni, secondo l'esperta l'assicurata era in grado di lavorare come assistente di cura con turni di 8-8.30 ore e quindi la capacità lavorativa era del 100%.
Anche in attività adeguate non v'erano limitazioni psichiatriche, potendo lavorare per 8-8.30 ore al giorno essendo abile al 100%.
Infine, la perita ha rilevato che la problematica psichiatrica non ha mai inficiato né inficiava le capacità organizzative, di pianificazione, di esecuzione delle varie mansioni domestiche.
L'assicurata è stata esaminata il 10 dicembre 2019 dal dr. med. __________, FMH reumatologia, dalle 15 alle ore 16.15, il quale nel rapporto reso il 12 dicembre seguente ha riportato un estratto degli atti medici dal 2005 al 2019, l'anamnesi sistematica somatica, personale, familiare, sociale, i disturbi attuali, l'iter scolastico e professionale, l'esposizione della giornata.
Il perito ha effettuato un esame clinico della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche riscontrando 3 punti fibromialgici su 18 positivi, e un esame neurologico cursorio.
La diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa era di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, in: alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale, alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L1-S1), esiti da decompressione chirurgica intradiscale percutanea L4/L5 da destra il 5 settembre 2018, minima anterolistesi di primo grado di L5, anomalia di transizione lombosacrale con emilombalizzazione di S1 e spondiloartrite HLA B27 positiva; poliartrosi delle dita.
Quali diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa il reumatologo ha individuato dei disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa, scoliosi destroconvessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (70 kg / 157,5 cm).
Il perito ha poi espresso la sua valutazione medica ripercorrendo i precedenti passi medici intrapresi dall'assicurata e concludendo che i disturbi accusati, i deficit funzionali riferiti e fatti valere durante la valutazione peritale si spiegavano in parte con le alterazioni strutturali documentate fino a quel momento.
Alla luce delle diagnosi poste, l'esperto ha osservato che era sicuramente auspicabile un calo ponderale per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale algico e sulle articolazioni delle estremità inferiori. La farmacoterapia analgesica andava adattata alle necessità dell'assicurata che lamentava dolori quotidianamente, ma non assumeva una terapia antalgica regolare. Era anche possibile una ridefinizione della terapia di base se dati determinati elementi. Inoltre, era pure auspicabile che l'assicurata iniziasse una ginnastica specifica per la spondiloartrite. Queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare la sua qualità di vita, ma non porteranno necessariamente a un miglioramento delle sue risorse fisiche. In note discopatie lombari plurisegmentali, associate a una spondiloartrite, la caricabilità del rachide è molto ridotta, non sono proponibili attività inergonomiche per la schiena necessitanti di movimenti ripetitivi di anteflessione e torsione del tronco rispettivamente di lavori oltre il piano orizzontale; sono sconsigliate anche attività statiche, senza possibilità di alternanza delle posizioni corporee.
Nel valutare la capacità e le risorse, il reumatologo ha ritenuto che l'assicurata poteva talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso sollevare pesi fino a 3 kg e di rado pesi tra 3 e 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, la rotazione manuale era normale, poteva effettuare di rado lavori sopra la testa, la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, di rado la posizione inginocchiata e accovacciata, molto spesso flettere le ginocchia, molto spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata poteva molto spesso camminare oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti come pure su terreno accidentato, talvolta salire le scale, ma mai su scale a pioli.
Rispondendo ai quesiti peritali, lo specialista ha giudicato l'assicurata nella sua ultima attività lavorativa di assistente di cura, prevalentemente svolta in posizione eretta, con necessità di anteflessione e torsione del tronco, con carichi sollevati e trasportati oltrepassanti i limiti di carico previsti, inabile al lavoro nella misura di almeno il 50% come attualmente in corso, da intendere come diminuzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore dal 2 gennaio 2018. Era proponibile un cambio di attività lavorativa, in quanto l'attività di assistente di cura avrebbe potuto imporle in un prossimo futuro di dovere sollevare e trasportare carichi non esigibili in considerazione delle risorse fisiche presenti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, lo specialista ha giudicato l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento del 50% dal 2 gennaio 2018 e del 75% a decorrere dal 25 giugno 2018 come ritenuto durante la valutazione medico fiduciaria effettuata il 25 giugno 2018 dal dr. med. __________, FMH in medicina interna.
Come casalinga, dal 2 gennaio 2018 l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, ma con una riduzione del rendimento del 30% a causa dei limiti funzionali e di carico presenti e come appurato anche sul piano pratico con l'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica del 27 giugno 2019.
I due periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di discutere telefonicamente del caso in modo esaustivo il 20 gennaio 2020 dalle ore 11.45 alle ore 11.55, hanno riproposto ciascuno le diagnosi individuate con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, le ripercussioni funzionali che erano dettate prettamente e esclusivamente dalla problematica reumatologica, visto che i deficit e i limiti secondo lo schema MINI ICF-APP non hanno evidenziato limiti nelle varie dimensioni se non una lieve disabilità nella persistenza legata alla sintomatologia dolorosa che induceva ad uno stato di demoralizzazione.
Non è stata messa in evidenza la presenza di elementi psicopatologici suggestivi per un disturbo di personalità sottostante, anzi, l'assicurata è stata in grado di adattarsi ai nuovi contesti di vita con una buona integrazione, ha mostrato buone capacità relazionali, ha sempre cercato di migliorare la propria situazione e condizione di vita anche ingaggiandosi in una nuova formazione, ha ricreato un nucleo familiare con legami affettivi solidi. Non sono stati rilevati a livello psicosociale fattori di stress importanti, seppure è stato segnalato che sul piano lavorativo era in vigore da alcun anni un orario di lavoro con turni di 12 ore alternati a giorni liberi.
Complessivamente, a causa delle limitazioni dettate dalla problematica reumatologica, la capacità lavorativa nell'attività svolta fino a quel momento è stata stabilita nel 50% dal 2 gennaio 2018, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, e in attività adeguate nel 50% dal 2 gennaio 2018 e nel 75% dal 25 giugno 2018, sempre come riduzione del rendimento.
Come casalinga, con il mansionario indicato dall'Ufficio AI e anche come stabilito dall'inchiesta domiciliare del 27 giugno 2019, i periti hanno ritenuto l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, ma con una diminuzione del rendimento del 30% dal 2 gennaio 2018.
La dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto nel rapporto finale del 4 febbraio 2020 (doc. 91), che sostituiva il suo rapporto del 4 giugno 2019, che dal 2 gennaio 2018 l'assicurata era inabile al 50% nella sua attività abituale sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore e in altre attività adeguate, come casalinga al 30%, limitazioni intese come riduzione del rendimento e della presenza, poi dal 25 giugno 2018 la riduzione del rendimento in attività adeguate era del 25% come ritenuto dal dr. med. __________. Il carico massimo era di 5 kg, l'alternanza della postura era necessaria, ma era già inclusa nella valutazione medico-teorica e i limiti funzionali erano sostanzialmente quelli individuati dal perito reumatologo.
L'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica che ha avuto luogo il 24 giugno 2019, di cui l'assistente sociale ha riferito nel rapporto del 27 giugno 2019 (doc. 59), ha stabilito che il grado di invalidità parziale era del 31%.
Il progetto di decisione che ne è seguito l'8 agosto 2019 (doc. 61) ha negato una rendita di invalidità all'assicurata, avendo calcolato con il metodo misto un grado AI complessivo del 38%.
Alla luce delle osservazioni formulate dall'avv. __________ il 25 febbraio 2020 (doc. 93) per conto dell'assicurata, la dr.ssa med. __________ ha confermato il 2 marzo 2020 (doc. 95) il suo rapporto finale SMR, ritenendo che l'allora rappresentante non ha portato una documentazione medica nuova da sottoporre ai periti che hanno allestito la perizia bidisciplinare.
Sulla scorta di queste considerazioni, una settimana dopo l'Ufficio AI ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità in presenza di un grado AI complessivo del 38%.
2.8. Nell'evenienza concreta, si tratta di stabilire lo stato di salute della ricorrente rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno dal 2 gennaio 2018 in poi.
A questo proposito, la ricorrente ha rimproverato all'Ufficio AI di non avere tenuto conto che, in realtà, il danno alla salute è emerso già ad inizio 2016 con la diagnosi di spondiloartrite HLA B27 positiva, tanto che la sua domanda di prestazioni è del 31 ottobre 2016. Pertanto, a suo dire, non è corretto che l'Ufficio AI abbia svolto degli accertamenti soltanto dal 2018; risultando quindi l'istruttoria insufficiente, gli atti andrebbero rinviati per ulteriori accertamenti portanti dal 2016 in poi.
L'assicurata erra nelle sue considerazioni.
In effetti, dalla domanda stessa di prestazioni dall'assicurazione invalidità del 31 ottobre 2016, risulta dall'ultima pagina, compilata e firmata dalla dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, suo medico curante dal 2000 a fine 2018, che "la paziente attualmente continua a lavorare al 100% presso la Clinica __________ come assistente di cura malgrado dolori cronici importanti.".
Senza alcun dubbio, dunque, non è possibile considerare a quel momento l'assicurata come inabile al lavoro, visto che la stessa ha a tutti gli effetti continuato a lavorare anche dopo avere richiesto le prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità.
Questa circostanza risulta pure chiaramente dal conteggio del salario del mese di novembre 2016 (doc. 7).
Anche il rapporto medico del 25 gennaio 2017 (doc. 11) della dr.ssa med. __________ conferma che non v'era un'incapacità lavorativa a causa dei dolori lombari presenti da anni e dal 2016 come importanti dolori lombosacrali, tanto che l'assicurata era sempre attiva al 100% come assistente di cure. Il suo medico curante ha specificato che "per la patologia probabile necessità di ridurre l'attività lavorativa per una percentuale = o < 50%", ma che "al momento ancora a tempo pieno ma richiesta tempestiva" (cfr. punto 1.7), osservando che il datore di lavoro non era al corrente della domanda AI formulata dall'assicurata.
Dal verbale redatto il 24 agosto 2017 (doc. 14) dal consulente in integrazione professionale dopo l'incontro del 23 agosto 2017 con l'assicurata, emerge che se da un lato è stato indicato che "Dall'introduzione dei nuovi orari/turni l'assicurata non ce la fa più, anche in considerazione della sua malattia (…). I nuovi turni sono dalle 6.45 alle 19.15 di sera, con un'ora di pausa sul mezzogiorno. Questo per 3 giorni consecutivi, poi due/tre giorni di libero.", dall'altro è stato verbalizzato che "In generale, sempre a detta dell'assicurata, tutto il personale fa fatica a reggere questi turni. Dal lato fisico finora riesce a reggere anche se molto stanca. Certo che questa situazione a lungo andare potrebbe sfociare in un peggioramento dello stato di salute, quindi in un rischio di minaccia di invalidità. Al momento però l'assicurata non vuole che il datore di lavoro sappia della sua malattia e non vuole che perdere il posto di lavoro. Già quest'estate sono stati ridotti i turni (non le ore) in quanto hanno avuto meno lavoro, pertanto ha potuto riposare maggiormente e mantenere uno stato di salute relativamente buono sul posto di lavoro, evitando assenze per malattia.".
Ciò stante, "Al momento visto che l'assicurata NON vuole perdere il posto di lavoro e visto le possibili minacce di licenziamento, desidera continuare a lavorare __________ di __________, cercando lei stessa delle soluzioni (esempio più riposi). Al momento pertanto ESA non interviene ma resta a disposizione qualora lo stato di salute peggiorasse. L'assicurata è comunque seguita dal suo medico di famiglia che, nel caso dovesse peggiorare, ci avviserà e riattiverà una nuova richiesta di prestazioni AI.".
Non essendo pertanto presente un'inabilità lavorativa di lunga durata, il progetto di decisione del 18 settembre 2017 (doc. 15) ha respinto la domanda di prestazioni del 2 novembre 2016.
A titolo di osservazioni, la dr.ssa __________ ha indicato il 9 ottobre 2017 (doc. 16) che "Si tratta di un annuncio tempestivo e malgrado non vi sia un'inabilità lavorativa di almeno sei mesi mi rifaccio all'articolo 8 LAI in quanto come da voi riconosciuto e per questo ringrazio la paziente è portatrice di una malattia cronica che potrebbe incidere sulla sua capacità lavorativa." e ancora che "in previsione anche del fatto che prossimamente malgrado la buona volontà la signora RI 1 non riuscirà più a lavorare al 90%, che a questo momento possiamo riprendere velocemente i contatti con l'assicurazione invalidità ed eventualmente applicare l'articolo 8 LAI.".
Su questo certificato si è pronunciata il 9 novembre 2017 (doc. 18) la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale concordando con il medico curante, poiché "La malattia di spondilartropatia HLA-B27-positiva costituisce una minaccia di invalidità e renderà impossibile in futuro lo svolgimento del lavoro attuale dell'assicurata.".
Infatti, il 5 gennaio 2018 (doc. 20) la dr.ssa med. __________ ha comunicato direttamente all'Ufficio assicurazione invalidità che l'assicurata, visitata tre giorni prima, affetta da malattia reumatica infiammatoria cronica, presentava "una sintomatologia non più compatibile con un'attività lavorativa completa per cui ho prescritto un'inabilità lavorativa parziale al 50%, la paziente è seguita dallo specialista Dr. med. __________. Chiedo quindi di non chiudere il caso (…)".
Sulla scorta di questo scritto, il 15 gennaio 2018 (doc. 22) l'SMR ha disposto un aggiornamento degli atti a fine 2018 e una settimana dopo (doc. 23) l'Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 18 settembre 2017.
In virtù di quanto esposto, è indubbio, d'avviso della scrivente Corte, che poiché fino al termine del 2017 la ricorrente ha continuato a lavorare presso la Clinica __________ di __________ dapprima al 100% poi dal 1° gennaio 2017 al 90%, non v'è alcun motivo per considerare che la stessa fosse inabile al lavoro. Ciò malgrado la presenza, riconosciuta dal Servizio Medico Regionale, di una spondiloartropatia HLA-B27 positiva, che le causava dolori lombosacrali, notturni e rigidità mattutina e una serie di limitazioni funzionali (cambiare posizione, peso massimo di 5 kg, non camminare su terreni accidentati, non chinarsi, non flettere né ruotare il tronco, diminuzione della forza nelle mani).
Non va infatti dimenticato che per incapacità lavorativa si intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale (art. 6 LPGA). Nel caso di specie, dai citati referti una inabilità lavorativa (del 50%) è stata certificata chiaramente e unicamente dal 2 gennaio 2018, mentre prima di allora la ricorrente era abile al lavoro non solo teoricamente, ma anche in pratica, avendo continuato a lavorare presso la Clinica __________.
La censura della ricorrente va pertanto respinta e va confermata la correttezza dell'operato dell'Ufficio AI nei suoi accertamenti medici, che ha indagato temporalmente lo stato di salute dell'assicurata dal 2 gennaio 2018 in poi, momento in cui è stata medicalmente constatata un'inabilità lavorativa a causa del danno alla salute presente da inizio 2016.
Nessun rinvio degli atti va dunque effettuato all'Ufficio AI, e per esso ai periti del Servizio Accertamento Medico, non dovendosi verificare le condizioni di salute della ricorrente antecedenti al 2 gennaio 2018.
2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se l'Ufficio AI le abbia accuratamente vagliate prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.
Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta della documentazione medica presso i curanti e preso atto che dal 2 gennaio 2018 l'assicurata era inabile al lavoro in ragione del 50%, dopo che per un anno il danno alla salute non le aveva impedito di continuare a lavorare, il medico SMR ha intravisto la necessità di sottoporla a una perizia bidisciplinare.
Dopo avere aggiornato la situazione in campo reumatologico e psichiatrico alla luce del referto del 9 settembre 2019 del dr. med. __________, valutazione che è avvenuta a fine 2019, gli specialisti che si sono pronunciati sul suo stato di salute hanno preso in esame i referti medici allestiti dai curanti fino a quel momento così come risulta dall'elenco degli atti messi a disposizione del Servizio Accertamento Medico.
In quell'occasione, gli esperti si sono pronunciati compiutamente e dettagliatamente sulle condizioni di salute della ricorrente, valutandola di persona e analizzando gli esami radiologici e psicologici effettuati in precedenza da terzi.
La sola patologia di cui era affetta l'assicurata e che aveva delle conseguenze invalidanti sulla sua capacità lavorativa era di carattere reumatologico, che a causa dei dolori persistenti la limitava nel sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, oltre i 3 kg sopra l'altezza del petto, assumere posizioni statiche molto prolungate, posizioni non ergonomiche come inginocchiarsi, accovacciarsi, piegarsi in avanti stando in piedi, nei movimenti di torsione del tronco, nei lunghi spostamenti a piedi, nel salire le scale.
Il giudizio del reumatologo di considerare l'assicurata inabile al lavoro di ausiliaria di cura nella misura di almeno il 50% dal 2 gennaio 2018 da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore dal 2 gennaio 2018 rispettivamente abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento del 50% dal 2 gennaio 2018 e del 75% dal 25 giugno 2018 in attività adatte, non è stata contestata dalla ricorrente. Non v'è quindi motivo di analizzare ulteriormente la valutazione somatica del perito, che risulta comunque chiara, completa e affidabile.
La valutazione effettuata dalla dr.ssa med. __________ nel dicembre 2019 non ha messo in evidenza la presenza di elementi psicopatologici suggestivi per un disturbo di personalità sottostante. La storia personale dell'assicurata ha invece mostrato come sia stata capace di adattarsi ai nuovi contesti di vita con una buona integrazione.
La perita psichiatra ha inoltre preso dettagliatamente posizione sul referto del 9 settembre 2019 del collega dr. med. __________, che ha visitato l'assicurata soltanto in due occasioni il 19 febbraio e il 6 aprile 2018 e che l'ha poi rivista il 9 settembre 2019 per una visita, con l'idea che la presa a carico sarebbe continuata.
D'altronde, lo stesso dr. med. __________ ha affermato nel settembre 2019 che a quel momento non era necessario che l'assicurata si avvalesse di una farmacoterapia specifica. Inoltre, il quadro clinico nel 2019 era sovrapponibile a quello riscontrato l'anno precedente.
Per la dr.ssa med. __________, anche la circostanza che i colloqui avvenivano una volta al mese l'ha portata a concludere che la cura psichiatrica non sembrava intensiva e ciò era giustificato dal quadro clinico psicopatologico presente, che essa ha ritenuto di grado lieve, tanto da non porre una diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, ma solo senza ripercussioni, quale una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (ICD-10: F43.22).
Ulteriori certificati in ambito psichiatrico non ne sono stati prodotti né all'amministrazione né al Tribunale, perciò la contestazione ricorsuale dell'accertamento psichiatrico che non avrebbe ritenuto come i disturbi psichici influenzino in maniera rilevante la sua capacità lavorativa non solo nella sua abituale attività, ma anche in attività adeguata e come casalinga, non è atta a modificare il quadro clinico ben esposto nei dettagli dalla perita nominata dall'Ufficio assicurazione invalidità. Quest'ultima ha infatti fornito una chiara e completa descrizione dello status psicopatologico della ricorrente dopo averla visitata durante due ore e mezza rispettivamente un'ora e 15 minuti, come pure con l'aiuto degli esami psicologici effettuati dal dottor __________ e dello schema MINI ICF-APP approntato dalla psichiatra stessa, dal quale non sono emersi dei gradi di disabilità.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020).
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che i periti reumatologi e psichiatri hanno tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurata, che il Servizio Medico Regionale ha avallato in due occasioni e che sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente contestate dalla ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è limitata a contestare genericamente la perizia psichiatrica.
In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dai periti e dal medico del Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurata dal profilo psichico, così come da essa richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dalla ricorrente sono tali da cagionarle un'inabilità lavorativa del 50% dal 2 gennaio 2018 per motivi reumatologici nella sua abituale attività di assistente di cura, ma anche in attività adeguate, dopo di ché dal 25 giugno 2018, con la valutazione resa dal dr. med. __________ per conto dell'assicuratore malattia perdita di guadagno, confermata dal perito dr. med. __________, ossia dal giorno della sua visita medica fiduciaria, la capacità lavorativa in attività adeguate va ritenuta essere del 75%, intesa come riduzione del rendimento del 25%, fermo restando i limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.
Come casalinga, invece, considerato come lo svolgimento di attività consuete, malgrado quanto affermato dalla ricorrente, non possa essere considerato come sostanzialmente identico al lavoro effettuato come assistente di cura - non fosse che per il fatto che l'assicurata, al suo domicilio, non deve distribuire i pasti spingendo un carrello pesante carico di vassoi, lavare i familiari infermi e con difficoltà motorie (siccome in clinica è attiva in reparto ortopedico), accompagnarli nella deambulazione, alzare strumentazione pesante e cestini contenenti 5-6 bottiglie d'acqua e poiché può svolgere le attività domestiche poco per volta e con pause quando è stanca e non consecutivamente come invece richiede la sua attività lavorativa, che consiste in pesanti turni di 12 ore e 30 minuti, con solo un'ora e trenta di pausa in tutto il giorno -, il Tribunale ritiene giustificato che la capacità lavorativa medico teorica come casalinga (70%) sia superiore a quella stabilita per l'attività abituale (50%), stante una diminuzione del rendimento del 30% a seguito dei limiti funzionali e di carico presenti accertati dal perito reumatologo. Una differenza nella valutazione della capacità lavorativa dell'assicurata va dunque confermata.
A tale proposito, il dr. med. __________ ha osservato che l'inabilità medico teorica stabilita come casalinga rispecchia la valutazione pratica effettuata dall'assistente sociale, che il 24 giugno 2019 ha riscontrato un impedimento del 31% nelle mansioni consuete.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di assistente di cura quanto in attività adeguate e pure nelle mansioni consuete. Non è data perciò un'incapacità lavorativa maggiore.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente.
Il Servizio Medico Regionale ha in effetti avuto modo più volte di pronunciarsi sull'intera questione e, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366 consid. 1b), l'SMR non ha ammesso uno stato di salute peggiore rispetto a quello determinato dai medici curanti dell'assicurata.
2.10. Con la decisione del 9 marzo 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato alla ricorrente la concessione di una rendita essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (38%).
Il raffronto fra il reddito conseguibile al 100% nel 2018 senza invalidità nell'attività abituale indicato dal datore di lavoro (Fr. 60'421.-) e il reddito ottenibile nel 2018 in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 75% (Fr. 55'064 - 25% = Fr. 41'298.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 41'298 - 10% = Fr. 37'168.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 38,49% per la quota parte salariata.
Considerato l'impedimento del 31% nello svolgere le mansioni di casalinga, l'Ufficio AI ha quindi considerato che il grado di invalidità parziale per la quota parte salariata del 34,64% (90% [percentuale di lavoro come salariata] x 38,49% [impedimento come salariata]) va a sommarsi al grado AI parziale del 3,10% per la quota parte di casalinga (10% [percentuale lavorativa come casalinga] x 31% [impedimento come casalinga]) e quindi si ottiene un grado AI totale del 37,74%, inferiore al minimo del 40% dell'art. 28 LAI anche dopo arrotondamento al 38%.
Riconosciuto il valore invalidante della malattia reumatica infiammatoria (spondiloartropatia), occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
2.11. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.12. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Dal 1° gennaio 2018, con il nuovo metodo misto di calcolo, occorre applicare le nuove norme di cui all'art. 27 e 27bis OAI.
L'amministrazione ha calcolato il reddito da valida dell'assicurata sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, che il 15 maggio 2018 (doc. 26) ha affermato che il salario lordo annuo dal 1° gennaio 2017 era di Fr. 54'378,70 lavorando al 90% come assistente di cura (36 ore su 40 previste alla settimana).
Correttamente ritenuto in ragione del 100% secondo i nuovi disposti legali in vigore dal 2018 (art. 27bis cpv. 3 OAI.), si deve dunque considerare un reddito di Fr. 60'421.- per il 2018, che non è stato contestato dalla ricorrente, e di Fr. 60'843,95 nel 2019 (+ 0,7% sulla base degli aumenti previsti dalla Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019, per lo specifico settore Q 86-88 della sanità e assistenza sociale).
2.13. Per quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.
2.14. Per quanto concerne il 2019, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'356.- (Fr. 4'363 x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1 2016) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 53'353,28 (Fr. 52'356 : 105 x 107) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2019: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalida per una donna è di Fr. 55'620,77 (Fr. 53'353,28 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.15. L'insorgente non si è detta inoltre d'accordo con la riduzione del 10% per motivi personali dal reddito da invalida, affermando che si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.
Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che la limitazione a svolgere un'attività adeguata è da intendere come presenza ridotta e non solo come una riduzione di rendimento, perciò non può più lavorare a tempo pieno e nemmeno alzare pesi superiori a 5 kg, ciò che giustifica una riduzione del 25%, unitamente al fatto che ha sempre lavorato nello stesso ambito e un cambiamento di attività è in pratica impossibile e più difficile stante la sua nazionalità, età, conoscenza linguistica, ecc.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 (STF 8C_80/2013) l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2 pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA, ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4. Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".
Nell'evenienza concreta, la ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media.
Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto concessa (citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il quale l'assicurato è ancora disponibile per un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di attività (cfr. consid. 3.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4 settembre 2013 consid. 4.3).
Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento dell'emanazione della decisione amministrativa, l'Alta Corte ha affermato che l'età non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso.
I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).
Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).
Alla luce della giurisprudenza esposta (per un approfondimento e per un'ulteriore esposizione di sentenze sull'argomento, cfr. STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020), il TCA deve respingere la lamentela della ricorrente.
In primo luogo va rilevato che, al momento determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) nel dicembre 2019, l'assicurata ha compiuto 56 anni alcuni giorni prima.
Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito il 12 dicembre 2019 concernono il carico massimo (fino a 5 kg), la manipolazione di attrezzi di media entità, l'effettuare lavori al di sopra della testa, il ruotare il tronco, lo stare in piedi ed inclinata in avanti, oltre alla difficoltà di camminare per lunghi tratti e salire le scale.
Alla luce delle condizioni di salute della ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua medico-teorica del 75%, va considerato come sostenibile che essa intraprenda delle attività adeguate di tipo leggero, semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali così come indicato dal consulente in integrazione professionale il 7 agosto 2019 (doc. 63). In altre parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di particolare ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.
Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 75% è da intendere quale riduzione del rendimento del 25% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. perizia reumatologica).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
" (…)
3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.".
Il TCA rileva, inoltre, che neppure le è pregiudizievole il fatto che sebbene abbia svolto la medesima attività di assistente di cura per quindici anni e che le sue conoscenze in altri lavori siano praticamente nulle, tuttavia si può comunque ritenere, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che la ricorrente sia in grado di svolgere almeno delle attività leggere, semplici e ripetitive come indicato dal consulente in integrazione professionale.
Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020; STCA 32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).
Per di più, delle attività di questo tipo non richiedono delle particolari conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurata essere subito attiva dopo una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche se simili attività lucrative esulano dal suo consueto ambito lavorativo.
Quanto alle lamentele sulla difficoltà di trovare un adeguato posto di lavoro a causa della sua nazionalità e delle sue conoscenze linguistiche, entrambe vanno recisamente respinte.
Infatti, sin dal 2007 l'assicurata è cittadina svizzera (doc. 6) e, come indicato dai due specialisti che l'hanno visitata a fine 2019, la stessa ha dimostrato di comprendere correttamente l'italiano, si è espressa in maniera adeguata e comprensibile, con una buona padronanza della lingua italiana.
In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che con una capacità lavorativa residua del 75% la ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che, da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 10% stabilito dall'Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v'è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.16. Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 55'620,77 va ritenuto nella misura del 75% (Fr. 55'620,77 x 75 : 100 = Fr. 41'715,58) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 37'544.- (Fr. 41'715,58 - [Fr. 41'715,58 x 10 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 60'843,95 corrispondente al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2019 come assistente di cura al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 38,29% ([Fr. 60'843,95 - Fr. 37'544] : Fr. 60'843,95 x 100), che va arrotondata al 38% (DTF 130 V 121).
2.17. La ricorrente ha contestato il metodo di calcolo utilizzato dalla amministrazione, che l'ha considerata salariata al 90% e casalinga al 10%, determinando perciò il suo grado di invalidità sulla base del metodo misto in luogo del metodo ordinario.
La scrivente Corte tutela l'agire dell'Ufficio assicurazione invalidità, poiché dagli atti non emerge affatto, come insiste l'assicurata, che dal 1° gennaio 2017 essa ha ridotto al 90% la percentuale di lavoro a causa delle sue condizioni di salute e che quindi se non avesse sofferto dei disturbi al rachide avrebbe continuato a lavorare a tempo pieno.
L'amministrazione ha espressamente sottoposto questo quesito al datore di lavoro dell'insorgente e il 4 giugno 2019 (doc. 56) la Clinica __________ ha precisato che "Il motivo della riduzione della percentuale di lavoro del 10% alla Signora RI 1 è avvenuta su decisione della Direzione causa riorganizzazione interna del reparto.".
In effetti, con la lettera del 28 ottobre 2016 (doc. 7) di modifica del contratto di lavoro all'interessata sono state sottoposte "le nuove condizioni contrattuali con la riduzione della percentuale di lavoro decisa dalla Direzione", modifica valida dal 1° gennaio 2017 e per una durata indeterminata, contemplante una "Riduzione percentuale dal 100% al 90%" e del salario lordo mensile.
In occasione dell'incontro avuto dall'assicurata il 23 agosto 2017 con il consulente in integrazione professionale, la questione della riduzione della percentuale lavorativa non è emersa, mentre è stato evidenziato come i nuovi orari e turni sono molto pesanti, poiché si estendono per 12 ore e 30 al giorno e non solo l'assicurata fa fatica a reggere questi turni in considerazione della sua malattia reumatica infiammatoria, ma anche tutto il personale. Essa ha inoltre osservato che quell'estate i turni erano stati ridotti in presenza di meno lavoro, circostanza che le era stata favorevole avendo potuto riposare maggiormente.
In considerazione del fatto che nell'estate 2017 i turni di lavoro sono diminuiti, il TCA ritiene verosimile la riduzione del tempo di lavoro adottata dalla Direzione.
Inoltre, nella lettera con cui la percentuale lavorativa è stata ridotta, è chiaramente specificato che tale riduzione è stata voluta e decisa dalla Direzione.
Va osservato che nell'anamnesi professionale la dr.ssa med. __________ ha indicato che "La percentuale di lavoro sarebbe stata abbassata al 90% dall'1.1.2017 su decisione del datore di lavoro per una riorganizzazione del personale e non per una sua scelta.".
Pure il dr. med. __________, al capitolo sull'iter scolastico e professionale, ha affermato che "la percentuale di lavoro è stata abbassata al 90% dall'1.1.2017 su decisione del datore di lavoro per una riorganizzazione del personale".
Anche l'assistente sociale che ha effettuato nel giugno 2019 l'inchiesta economica al domicilio dell'interessata ha specificato, sebbene l'assicurata non ricordi di avere mai affermato nulla del genere, che "In assenza del danno alla salute l'assicurata avrebbe continuato a lavorare al 90%" (doc. 59).
D'avviso della scrivente Corte, dagli atti a disposizione non vi sono elementi per corroborare la tesi della ricorrente secondo cui la sua volontà era di continuare a lavorare al 100% se non avesse avuto problemi di salute. Anzi, tutti gli indizi vanno nel senso ritenuto dall'amministrazione, e meglio che la riduzione della percentuale lavorativa è stata voluta dal datore di lavoro prima che l'assicurata diventasse inabile al lavoro. Per tale motivo, essa va considerata salariata al 90% e casalinga al 10%.
In queste circostanze, poiché l'insorgente non ha contestato né smentito le limitazioni che l'assistente sociale ha individuato nello svolgimento delle mansioni consuete, le stesse non vanno verificate ulteriormente e il TCA non ha motivo di scostarvisi.
Va pertanto ritenuto un impedimento nelle svolgere le mansioni di casalinga pari al 31%, così come stabilito dall'assistente sociale il 24 giugno 2019.
2.18. In merito alla critica rivolta dalla ricorrente alla collaboratrice che ha effettuato l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, affermando che "è un funzionario stipendiato dall'Ufficio AI che come tale non necessariamente ha espresso una valutazione neutra ed oggettiva. Nemmeno so bene di quale formazione e specializzazione dispone. Se questo vale per i medici del SAM, che è un centro specializzato e di principio indipendente, per questa persona so solo che lavora all'Ufficio AI." (doc. VII pag. 1), occorre respingerla sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Nella DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:
“(…)
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2).
Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dell'assistente sociale che ha esminato di persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 consid. 2.18).
Per quanto concerne la specifica formazione della collaboratrice, secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie, del resto, l'insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione dell'assistente sociale inadeguata. Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità (STCA 32.2019.128 dell'8 maggio 2020 relativa alle capacità dei consulenti in integrazione professionale).
Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del 27 giugno 2019 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata.
2.19. Sulla base del metodo di misto applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 90% e casalinga per il restante 10%, si ha che il grado di invalidità parziale per la parte salariata del 38,29% (cfr. consid. 2.16) e quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 31%, danno luogo dal 1° gennaio 2019 ad un grado di invalidità globale del 37,56% (90 [parte salariata] x 38,29% [impedimento parte lucrativa] + 10 [parte casalinga] x 31% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 38%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 9 marzo 2020, questo grado AI non dà diritto alla ricorrente a una rendita AI dal 1° gennaio 2019, perciò la sua richiesta deve essere respinta.
2.20. Va infine rilevato che essa ha pure chiesto, in via subordinata, la concessione di provvedimenti di reintegrazione.
La decisione impugnata ha infatti indicato che non erano dati i presupposti per una riqualifica professionale dell'assicurata, poiché la stessa ha dichiarato al consulente in integrazione professionale di non essere interessata a un cambio di attività lavorativa.
In concreto, pur essendo il grado d'invalidità della ricorrente (38%) superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale, che è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), la decisione con cui l'Ufficio AI non ha proposto dei provvedimenti di integrazione professionale merita conferma.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Nel caso di specie una riqualifica professionale della ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Infatti, da un lato il consulente in integrazione professionale, esperto in materia, ha verbalizzato il 7 agosto 2019 (doc. 63) che l'assicurata non desiderava l'intervento da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità e neppure una consulenza ergoterapica, volendo continuare con il lavoro abituale presso la Clinica __________ come assistente di cura fintanto che ne era in grado fisicamente, facendosi aiutare dalle colleghe nelle attività che le creavano dolori e dove era limitata.
Dall'altro lato il consulente, sulla base della volontà della stessa assicurata e in considerazione della valutazione medico-teorica, ha affermato che essa era reintegrabile nella misura del 75% in attività adeguate, di tipo leggero, semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali. E per questo tipo di attività, secondo la giurisprudenza, non è necessaria una riqualifica professionale.
In conclusione, l'assicurata ha rifiutato dei provvedimenti di integrazione professionale e il consulente non ne intravvedeva di possibili al fine di migliorare la sua situazione lavorativa, visto che l'interessata non voleva lasciare il posto di lavoro di lunga data di assistente di cura.
Da quanto precede discende che fintanto che l'assicurata continuerà a svolgere l'attività di assistente di cura non potrà ottenere dei provvedimenti di integrazione, non essendo la sua posizione migliorabile in quel contesto lavorativo.
2.21. Stante quanto precede, la pretesa dell'insorgente di versarle una rendita di invalidità di un quarto rispettivamente di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto medico e ricalcolare il suo grado di invalidità non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato alla ricorrente il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso deve essere respinto anche su questo punto.
2.22. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti