Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.163
Entscheidungsdatum
16.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.163

rg/gm

Lugano 16 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con decisione 19 novembre 2020 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 62% stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il versamento della rendita è stato fatto decorrere dal

  1. aprile 2020 a motivo della tardività del deposito della domanda (doc. B).

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo (anche) nuova refertazione medica, contesta la valutazione medica posta alla base del provvedimento, segnatamente la valutazione del medico SMR resa sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, evidenziando come appaia necessario, per una corretta valutazione dello stato di salute e delle conseguenze invalidanti ad esso connesse, l’esperimento di una “perizia interdisciplinare”. Postula quindi in via principale il riconoscimento di tre quarti di rendita (grado AI del 62%) a far tempo da dicembre 2019 e a tempo indeterminato, in subordine di far ordine all’amministrazione di esperire una “perizia pluridisciplinare e indipendente”.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 7 gennaio 2021 del seguente tenore:

" Vista la documentazione prodotta agli atti in fase di ricorso si ritiene indicato procedere con perizia pluridisciplinare.

Valutazione peritale:

Cardiologica

Angiologica

Endocrinologica

Internistica” (cfr. IV/1)

1.4 Con scritto 29 gennaio 2021 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (doc. VI+1).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3. Nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la refertazione prodotta con il gravame (doc. C1-C7, D1-D2), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa e al guadagno dell’assicurato, appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come indicato dal medico SMR pendente lite, ossia facendo esperire una perizia che valuti l’aspetto cadiologico, angiologico, endocrinologico ed internistico (cfr. supra consid. 1.3).

In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

Nel caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni ragionevolmente necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2’654 (IVA inclusa e di cui fr. 224 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 3'574, come chiesto dall’insorgente (cfr. nota d’onorario del 29 gennaio 2021 sub VI/1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 19 novembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’654 per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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