Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.160
Entscheidungsdatum
08.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.160

rg/sc

Lugano 8 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 12 novembre 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel novembre 2019 da RI 1, considerando – dopo accertamenti – che “un eventuale diritto a rendita AI potrà […] aver luogo al più presto a far capo dall’aprile 2021” ritenuto che “… soprattutto in virtù dell’art. 29ter OAI il quale cita come “vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi” va iniziato il conteggio dell’anno d’attesa ai sensi del più volte citato art. 28 cpv. 1 LAI, dal 15.04.2020” (doc. A1 p. 3).

1.2 Contro suddetta decisione insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli contesta il conteggio dei periodi d’incapacità lavorativa e che vi sia stata interruzione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, postulando l’annullamento del provvedimento con rinvio, in subordine, degli atti per accertamenti medici ed economici ed emanazione di nuova decisione.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta delle considerazioni espresse dal giurista AI che conclude per l’assenza di notevole interruzione dell’incapacità lavorativa giusta l’art. 29ter OAI (cfr. IV-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori approfondimenti medici ed economici con emanazione, in seguito, di una nuova decisione impugnabile.

Con scritto 29 gennaio 2021 l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione con protesta di tasse spese e ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Ai sensi dell’art. 29ter OAI, vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. In proposito l’interruzione è data allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571); non vi è invece interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell’assicurato, è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (in argomento vedi Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, nr. 34, pag. 303; cfr. anche RCC 1964 pag. 168 e RCC 1963 pag. 225).

2.3 Nel caso in disamina, le considerazioni espresse dal giurista AI nella sua nota del 18 dicembre 2020 possono senz’altro essere fatte proprie dallo scrivente Giudice. In esse è stato segnatamente evidenziato come:

" (…) La rappresentante dell’assicurato – con il proprio gravame – sostiene che in casu non vi sia stata un’interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ai sensi dell’art. 29ter OAI in quanto il tentativo di ripresa di lavoro (dal 01.03.2020 al 14.04.2020) da parte del Signor RI 1 era al di sopra delle proprie forze ed è conseguentemente fallito. A ragione.

In effetti, dall’intera documentazione presente agli atti emerge in particolar modo quanto segue:

  • il 24 gennaio 2020, la consulente in integrazione professionale __________ ha predisposto un “Piano d’integrazione: accordo sugli obiettivi” al fine di favorire il reintegro pieno dell’assicurato in attività compatibili allo stato di salute e ad eventuali limitazioni funzionali che saranno eventualmente riscontrate;

  • (già) all’interno dell’e-mail datato 16.04.2020, la rappresentante dell’assicurato ha rimarcato quanto segue:

“ (…) Da parte mia, nel rispetto dell’obbligo di informazione dell’assicurato, le comunico che il signor RI 1 aveva provato a rincominciare a lavorare a partire dall’1.3.2020. Si era sottoposto a delle infiltrazioni e i dolori sembravano rientrati. Da qui l’idea di provare a riprendere l’attività precedente all’infortunio.

Tuttavia, quasi fin da subito, i dolori si sono purtroppo ripresentati, impedendogli nei fatti di poter eseguire determinate operazioni specifiche della sua attività (taglio erba, taglio siepe, potatura piante, ecc.).

Nei fatti, non gli è tuttora possibile utilizzare attrezzature che causano vibrazioni o movimenti di un certo tipo con le braccia, rispettivamente sollevare determinati pesi. (…)”;

  • nella successiva e-mail del 27.05.2020, la rappresentante del Signor RI 1 ha poi precisato che:

“ (…) Con riferimento al contratto di lavoro in essere presso la Residenza __________, la informo che lo stesso è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto 31.7.2020.

Dall’1.8.2020 partirà il nuovo contratto sempre nella funzione di custode con una percentuale lavorativa del 50%. Il signor RI 1 non svolgerà più tutte quelle mansioni legate alla parte esterna (giardino), ecc.) della Residenza, in quanto non è più in grado a causa del suo stato di salute.

Attualmente lavora al 100% (sempre occupandosi esclusivamente delle pulizie all’interno della Residenza), ma con un rendimento del 50% (…)”;

  • nel rapporto di fine intervento tempestivo del 29.05.2020, la consulente in integrazione professionale __________ ha del resto concluso quanto segue:

“ (…) Analisi della reintegrabilità.

Ad oggi lo stato di salute non si è stabilizzato.

Vi è una certificazione medica della curante che pone l’Assicurato abile nella misura del 100% dal 01.03.2020 purché non svolga attività con uso mezzi vibranti e falcio erba.

Sulla scorta di tale certificato l’Assicurazione __________ ha dato l’inesigibilità della professione.

Vi è stato l’intervento della Avvocatessa che patrocina l’Assicurato che ha portato a concordare il prolungo delle indennità al 50% fino al 31.07.2020.

Nell’effettivo l’assicurato fatica molto la ripresa lavorativa, vedasi email dell’Avvocatessa, presenzia al 100% ma con rendimento ridotto.

In considerazione del suo rendimento e l’impossibilità a svolgere determinate attività il datore di lavoro si è visto costretto ad assumere un altro giardiniere e ha proposto al signor RI 1 un contratto di lavoro al 50% dal 01.08.2020.

Ad oggi quindi la possibile reintegrabilità effettiva non è ancora chiara.

Se si bada unicamente alla decisione assicurativa l’Assicurato avrebbe una CL 100% in altre attività purché non svolga quanto indicato sul CM della curante. (…)” (cfr. anche in tal senso il certificato 15.04.2020 della Dr.ssa med. __________, lo scritto 21.04.2020 inviato dalla __________ alla patrocinatrice dell’assicurato nonché le osservazioni 10.11.2020 inviate da quest’ultima all’Ufficio AI).” (doc. IV-1)

Vi è quindi da ritenere non esservi stata interruzione ex art. 29ter OAI e l’anno di carenza risulta essere giunto a scadenza nel giugno 2020. La fattispecie necessita di conseguenza di essere indagata sia dal profilo medico che economico al fine di stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurato alla scadenza suddetta dell’anno di carenza.

In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento del querelato provvedimento, il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico ed economico. In esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

A norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura di fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, soccombente.

Patrocinato in causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 12 novembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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