Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.149
Entscheidungsdatum
21.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.149

rg/sc

Lugano 21 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 12 ottobre 2020, esperiti accertamenti medici – in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ redatta il 27 aprile 2020 – ed economici a seguito della STCA di rinvio del 26 febbraio 2019 (inc. 32.2018.205), l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni (una precedente richiesta era pure stata respinta) presentata nel dicembre 2017 da RI 1, dal raffronto dei redditi essendo emerso un grado d’invalidità non pensionabile.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta - producendo un nuovo rapporto dello psichiatra curante (doc. B) - la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento e postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1. dicembre 2015.

1.3 Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del __________ (VI-1) e del medico SMR (VI-2), secondo i quali non sono stati addotti nuovi elementi idonei a sovvertire le conclusioni della perizia __________ del 27 aprile 2020.

1.4 Il 22/25 gennaio 2021 l’insorgente ha quindi trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (doc. C-1, C-2) che l’amministrazione, raccolto il parere del __________ e del SMR (XIV-1, XIV-3), ha ancora una volta ritenuto non suscettibile di modificare l’esito della valutazione peritale posta alla base del diniego di prestazioni.

L’insorgente ha quindi prodotto nuovi referti psichiatrici (doc. D 1-3) seguiti da ulteriore documentazione medica (XXII 1-3). Prendendo posizione su questa documentazione l’Ufficio AI, facendo proprie le valutazioni espresse dal perito psichiatra __________ (dr. __________; XXVI-1) e dal medico SMR (dr. __________; XXVI-2), ha chiesto il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici.

Con scritto 1. luglio 2021 l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione, ritenendo tuttavia di non doversi sottoporre, nell’ambito dei nuovi accertamenti, a ulteriori visite da parte dei medici suddetti.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico e reumatologico e ciò sulla scorta di quanto indicato dal __________ nel suo rapporto 15 giugno 2021(avallato dallo psichiatra SMR dr. __________; cfr. XVI-2), in cui – raccolto il parere del suo consulente psichiatra dr. __________ in merito alla refertazione specialistica da ultimo prodotta dall’insorgente (in particolare il rapporto d’uscita 5 marzo 2021 dal reparto di psichiatria dell’Ospedale __________ coi relativi referti di laboratorio, sub XXII-1) – è stato osservato:

" In riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 27.4.2020 effettuata presso il __________ di __________, ci ha inviato ulteriore documentazione, nella fattispecie la lettera d’uscita dell’Ospedale __________ di __________ del 5.3.2021 (degenza dal 25.1 all’8.3.2021), chiedendo di esprimerci in merito.

Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente Dr. med. __________, che con il suo rapporto dell’1.6.2021 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che qui di seguito riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto dell’1.6.2021 scrive:

“ in riferimento ai nuovi atti contenuti nella richiesta del 20 maggio 2021, si osserva la presenza della diagnosi di F33.1, presente nella lettera di dimissione dell’Ospedale di __________, diagnosi dame non ravvisata nella valutazione del mese di dicembre 2019. Ritengo utile una rivalutazione dell’A. alla luce dei nuovi elementi insorti considerato che sono trascorsi 18 mesi dalla precedente.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente e in considerazione del tempo intercorso dalla valutazione peritale presso il __________, si ritiene indicato richiedere ai medici curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello stato di salute (anche per quanto riguarda la patologia descritta in ambito reumatologico), precedendo poi con una perizia medica psichiatrica di decorso.” (Doc. XXVI-1)

2.4 In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente tramite aggiornamento dettagliato del decorso dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e successiva perizia psichiatrica.

In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.5 La richiesta dell’insorgente di non (più) essere sottoposta “ad ulteriori visite” da parte del perito psichiatra dr. __________ e dello psichiatra SMR dr. __________ a motivo delle “lungaggini che sin qui non hanno fatto altro che vedere riprese dall’UAI le loro lacunose e incomplete valutazioni” non merita accoglimento. I rimproveri mossi ai due sanitari non configurando infatti né valido e sostanziato motivo di ricusa ai sensi dell’art. 44 LPGA (parzialità o prevenzione) né (presunta) circostanza che permetta di dubitare delle loro competenze professionali, né tantomeno trattasi di motivi di natura materiale afferenti alla perizia in quanto tale, alla sua tipologia o estensione (ad esempio la scelta delle discipline mediche da indagare) (in argomento cfr. Piguet in Commentaire Romand LPGA, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, DTF 138 V 271 consid. 1.1).

Va da sé che i complementi istruttori di cui sopra – considerato anche che le prestazioni litigiose si riferiscono alla domanda presentata dall’assicurata nel dicembre 2017 – dovranno essere esperiti nel più breve tempo possibile in ottemperanza al principio di celerità vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2, art. 61 lett. a LPGA; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2).

2.6 Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 12 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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