Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.142
Entscheidungsdatum
25.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.142

rg/sc

Lugano 25 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 5 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che

1.1 Nel luglio 2018 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 6).

Dopo la concessione di diversi provvedimenti d’intervento tempestivo (doc. AI 22-65), con lettera raccomandata 10 giugno 2020 (non ritirata) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata della documentazione nonché informazioni in merito alle sue ricerche di lavoro (doc. AI 81). Stante l’assenza di risposta da parte del-l’assicurata – anche dopo richiamo dell’8 luglio 2020 (cfr. ricor-so p. 2, cfr. risposta di causa p. 2) e asserito ulteriore richiamo del 22 luglio 2020 (cfr. risposta di causa nella presente procedura) – con invio raccomandato del 3 agosto 2020 (non ritirato) l’Ufficio AI l’ha diffidata a trasmettere entro 10 giorni la documentazione richiesta e a fornire le informazioni di cui sopra, con la comminatoria che in caso contrario sarebbe stato deciso il rifiuto/la soppressione di prestazioni (doc. AI 84).

1.2 Non avendo l’assicurata dato seguito alla diffida, per decisione 5 ottobre 2020 (preavvisata il 28 agosto 2020) l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 59).

1.3 Con il presente ricorso l’assicurata personalmente si rivolge allo scrivente Tribunale scusandosi anzitutto – dopo aver dichiarato di essere “costernata per la mia inefficienza: durante il trambusto del trasloco, io mi sono dimenticata di avvisare l’I-stituto delle Assicurazioni Sociali del mio cambiamento di indirizzo” – per non aver “risposto ai molteplici richiami da parte dell’Istituto Assicurazioni Sociali e non aver ritirato le raccomandate: non arrivavano all’indirizzo dove dimoro ma bensì al precedente. Infatti il primo richiamo spedito è dell’08.07.2020, quando avevo già cambiato indirizzo […] Sono dispiaciuta […] Chiedo scusa”. Nel merito chiede di “considerare l’opportunità di completare gli atti e la fase istruttoria procedendo ai dovuti accertamenti che le disposizioni impongono”. Con il gravame l’insorgente produce tra l’altro un suo scritto datato 20 giugno 2020 che ella dichiara di aver inviato per posta non raccomandata e contenente le informazioni richieste dall’amministrazione (doc. 4).

1.4 Con la risposta di causa l’amministrazione ribadisce la correttezza del modo di procedere adottato nei confronti dell’assicurata ed evidenzia come al comportamento di quest’ultima – cui incombeva l’obbligo di comunicare il cambiamento di domicilio e di recapito – sia da imputare la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni a più riprese richieste. Osserva altresì di non avere mai ricevuto lo scritto 20 giugno 2020 dell’assicurata. Preso atto dello scritto 20 giugno 2020 della ricorrente prodotto in sede ricorsuale, l’amministrazione postula la retrocessione degli atti perché completi l’istruttoria e si pronunci in seguito sulla domanda di prestazioni. Chiede tuttavia che gli o-neri processuali vengano posti a carico dell’insorgente.

1.5 Con scritto 5 gennaio 2021 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di rinvio degli atti formulata dall’amministrazione (VII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 L’art. 23 cpv. 2 LPGA dispone che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Giusta l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L’art. 21 cpv. 4 LPGA prescrive che le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento del-la capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

L’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiuta-te senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

A chi è parte in una procedura giudiziaria incombe l’obbligo di adottare le necessarie disposizioni affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano (DTF 141 II 429). Tale principio è da ritenere senz’altro applicabile anche nella procedura amministra (sul punto cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, Nr. 3 ATSG, art. 39 n. 7, p. 584).

Giusta l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

2.3 Nel caso in disamina, ritenuto come in sede ricorsuale RI 1 abbia fornito le informazioni a più riprese richieste – tramite invii raccomandati (non ritirati) – in se-de amministrativa, si giustifica senz’altro il rinvio della causa per la completazione dell’istruttoria e per nuovo giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurata (che ha aderito a tale richiesta), la quale alla luce dei summenzionati atti AI e delle dichiarazioni di parte sopra riportate, è da ritenere aver disatteso in maniera non scusabile i propri obblighi procedurali sanciti dalla normativa e dai principi giurisprudenziali sopra menzionati, il che non poteva che condurre l’amministrazione ad emettere un giudizio di diniego.

2.4 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Nel caso in esame, considerato come la mancata produzione della documentazione e delle informazioni in sede amministrativa sia riconducibile a comportamento negligente dell’assicurata, l’Ufficio AI, come accennato, a ragione ha respinto la domanda di prestazioni.

Per tale motivo si giustifica accollare le spese di procedura di fr. 200 alla ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.- La decisione impugnata è annullata e gli atti sono retrocessi all'Ufficio AI affinché, previa esecuzione dei necessari complementi istruttori, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni di RI 1.

3.- Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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