Raccomandata
Incarto n. 32.2020.134
TB
Lugano 26 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 24 dicembre 2018 (docc. 3 e 4) RI 1, 1956, attiva come collaboratrice domestica a tempo parziale, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di diversi disturbi di natura ortopedica. L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione necessaria presso i curanti e i datori di lavoro dell'assicurata e li ha sottoposti all'esame del Servizio Medico Regionale, che si è pronunciato il 10 luglio 2019 (doc. 28).
1.2. Interpellato il consulente in integrazione professionale (doc. 34) e sottoposta l'assicurata il 9 giugno 2020 (doc. 35) a un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, con progetto di decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, poiché benché fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute fosse dato il diritto a una rendita intera (grado AI 100%) alla scadenza dell'anno di attesa e ciò fino all'estinzione al 30 novembre 2018 stante un grado AI del 36%, ad ogni modo la richiesta è stata presentata tardivamente e quindi l'eventuale versamento della rendita sarebbe potuto avvenire soltanto dal 1° giugno 2019.
1.3. Le osservazioni del 7 settembre 2020 (doc. 42) del patrocinatore dell'assicurata, con cui chiedeva di erigere una perizia pluridisciplinare ritenendo un accertamento incompleto dei fatti, sono state sottoposte al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc. 40). Il 18 settembre 2020 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la decisione con cui ha confermato che sebbene fosse dato il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018, il versamento della relativa prestazione poteva avvenire al più presto il 1° giugno 2019 vista la domanda del 27 dicembre 2018, perciò la richiesta è stata respinta.
1.4. Il 21 ottobre 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, chiedendo che gli atti siano retrocessi all'Ufficio AI per emettere una nuova decisione dopo aver effettuato i necessari complementi istruttori.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione si sarebbe basata un apprezzamento delle circostanze carente e incompleto, poiché il Servizio Medico Regionale non l'ha visitata e neppure ha preso contatto con il suo medico curante, ma ha subito emesso il suo parere dopo neanche un mese dal mandato che gli è stato conferito. Gli accertamenti medici sono quindi stati lacunosi.
L'assicurata ha infatti osservato che le gravi patologie di cui soffriva (sintomatologia di cauda equina, osteoporosi fratturativa, esiti di vertebroplastica di L5 e sacroplastica per fratture osteoporotiche del soma di L5 e del sacro, ritenzione urinaria parziale, stipsi, coxartrosi destra, sindrome lombospondilogena cronica, rizartrosi bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa e plurimi carcinomi basocellulari al volto e alla coscia) si ripercuotevano sulla sua capacità al guadagno, circostanze che una perizia pluridisciplinare avrebbe accertato.
Per l'insorgente, anche la definizione della sua capacità lavorativa come casalinga non era corretta e andava rivista.
L'inchiesta domiciliare del 9 giugno 2020 avrebbe palesemente sottovalutato le ripercussioni che gli impedimenti fisici avevano sulla sua capacità di svolgere le mansioni consuete. Nella preparazione dei pasti, l'assicurata poteva soltanto cucinare pietanze semplici e sbrigative, era obbligata ad alternare la postura, a ricorrere a uno sgabello alto e all'aiuto della figlia per riordinare la cucina, perciò il 10% ritenuto dall'Ufficio AI era un impedimento troppo esiguo. Nel pulire la casa l'assistente ha annoverato diversi impedimenti, quali la lentezza dovendo sostenersi con una stampella, non riuscire a pulire le scale, la vasca da bagno e i pavimenti e poteva utilizzare una scala per pulire solo con l'aiuto della figlia, di conseguenza il grado di impedimento doveva essere maggiore. Anche nel fare gli acquisti il suo grado di impedimento era superiore, già solo per gli accertamenti dell'assistente sociale di difficoltà nella deambulazione e nel trasporto dei pesi. Infine, fare il bucato e stirare comportava una difficoltà maggiore non potendo stirare in piedi e dopo un'ora dovendo interrompere causa stanchezza.
In conclusione, gli accertamenti effettuati dall'amministrazione erano carenti e quindi la decisione va annullata con rinvio degli atti all'Ufficio AI per eseguirne altri, in particolare una perizia pluridisciplinare e per emanare una nuova decisione.
1.5. Il 13 novembre 2020 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso.
In merito all'aspetto medico, l'amministrazione ha rinviato alle annotazione dell'SMR dell'8 settembre 2020 che, in assenza di nuovi elementi clinici che portavano a una diversa valutazione, ha ritenuto tuttora valide.
Per quanto concerne l'ambito casalingo, l'Ufficio AI ha rilevato che l'operato dell'assistente sociale ha pieno valore probatorio, trattandosi di persona qualificata che conosceva il contesto in cui l'assicurata viveva, le sue affezioni e le limitazioni funzionali. Il rapporto riporta le indicazioni fornite dall'interessata stessa ed è dettagliato e motivato. Ritenute le limitazioni funzionali stabilite dall'SMR e l'esigibilità dell'aiuto dei familiari nello svolgere le mansioni consuete in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'Ufficio AI ha confermato le sue conclusioni.
1.6. Chiesta dapprima la sospensione della procedura in attesa di potere presentare un nuovo certificato medico (doc. IX) e in seguito diverse proroghe (docc. XI-XVII), il 31 marzo 2021 (doc. XVIII) l'insorgente ha prodotto al TCA il referto della dr.ssa med. __________ (doc. XVIII/1).
1.7. L'Ufficio AI ha formulato l'8 aprile 2021 (doc. XX) le sue osservazioni al riguardo, segnalando che la curante si è riferita allo stato odierno dell'assicurata riprendendo le problematiche già note esposte nel suo rapporto del 29 gennaio 2019.
Sugli elementi proposti dall'insorgente l'amministrazione si è integralmente confermata nelle considerazioni espresse nella risposta di causa e ha rilevato che un anno fa l'assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento e che l'evoluzione della sua situazione non è più soggetta all'assicurazione invalidità.
Inoltre, il referto del 2019 della dr.ssa __________, citato dalla stessa nel suo ultimo certificato, è già stato sottoposto a valutazione da parte dell'SMR il 10 luglio 2019, il quale ha confermato le sue considerazioni l'8 settembre 2020.
1.8. L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che dal 18 agosto 2018 (recte: settembre) la ricorrente sia stata considerata inabile al 50% nella precedente attività di collaboratrice domestica e in misura del 30% in attività adeguate.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che, per la quota parte salariata del 40%, dal 18 settembre 2018 l'assicurata era ancora abile medicalmente in ragione del 70%, ma considerata la sua età non risultava più reintegrabile nel mondo del lavoro. Pertanto, ha considerato che l'incapacità del 50% nella sua attività abituale corrispondesse al grado di invalidità.
Per la quota parte del 60% come casalinga, con l'inchiesta domiciliare è stato ritenuto un grado di impedimento nello svolgere le mansioni consuete del 26,50%.
Applicando il metodo misto di calcolo, ciò dava luogo a un grado di invalidità finale del 36% (40% [quota parte salariata] x 50% [limitazione come salariata] + 60% [quota parte come casalinga] x 26,50% [limitazione come casalinga]) e quindi a un'interruzione del diritto alla rendita tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute, e meglio dal 1° dicembre 2018 dopo che dal 1° novembre 2017, ossia dalla scadenza dell'anno di attesa, l'assicurata aveva diritto a una rendita intera con un grado AI del 100%.
Considerato però che essa ha presentato la sua domanda AI il 27 dicembre 2018 e che il diritto poteva sorgere al più presto sei mesi dopo, quindi dal 1° giugno 2019, non si faceva luogo ad alcun versamento della prestazione.
La ricorrente ha invece sostenuto che le sue condizioni di salute siano peggiori di quelle stabilite dall'amministrazione e che le impediscano anche di svolgere le attività consuete in misura maggiore rispetto a quanto ritenuto dall'assistente sociale. Ciò darebbe inevitabilmente luogo a una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".
Nel nuovo tenore in essere dal 1° gennaio 2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
L'art. 27bis cpv. 3 OAI dispone che il calcolo del grado d'invalidità lucrativa è disciplinato dall'articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l'art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Il 1° gennaio 2018 sono dunque entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell'UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell'economia domestica (R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto al valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Ancora recentemente (STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. A seguito della richiesta di prestazioni del 24/27 dicembre 2018, l'Ufficio AI ha subito interpellato il 3 gennaio 2019 (doc. 11) la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna e geriatria, che il 29 gennaio 2019 ha indicato nel rapporto medico di avere in cura l'assicurata dal 2013 e di vederla regolarmente ogni mese e mezzo.
La curante ha esposto le inabilità lavorative seguenti: 100% dal 16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016, 50% dal 20 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017, 100% dal 2 al 7 giugno 2017, 100% dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018, 100% dall'8 al 15 marzo 2018 e 100% dal 5 al 30 novembre 2018. Essa ha precisato gli interventi chirurgici a cui l'interessata era stata di recente sottoposta e ha osservato che la paziente, dopo varie sedute di fisioterapia per rieducare le funzioni pelviche, necessitava di pratiche di autocateterismo per evacuare il contenuto della vescica e di clisteri per l'intestino a causa della sindrome della cauda equina; aveva riacquistato una perfetta funzione della diuresi e dell'evacuazione intestinale. Inoltre, per contrastare la sintomatologia algica della colonna vertebrale, l'interessata era in trattamento con oppioidi.
Le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano di:
Sintomatologia da cauda equina (agosto 2018);
Osteoporosi fratturativa (dicembre 2016);
Rizoartrosi bilaterale più sintomatica a sinistra (ottobre 2017);
Coxartrosi attivata a destra (ottobre 2017);
Sindrome lombospondilogena;
Sindrome del tunnel carpale bilaterale (intervento a destra nel 2017, previsto a sinistra).
Le diagnosi di fibrillazione atriale in trattamento anticoagulante diagnosticata in gennaio 2018, di ipertensione arteriosa nota dal 2013 e di plurimi carcinomi basocellulari al volto e alla coscia (febbraio 2017), non avevano influsso sulla capacità lavorativa.
Nel pronunciarsi sulla prognosi, la dr.ssa med. __________ ha affermato che a seconda dell'evoluzione della sintomatologia da cauda equina, riteneva che l'assicurata potesse riprendere l'attività lavorativa precedente fino al 50% e con un aumento fino all'80-100% se avesse potuto beneficiare di una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che non prevedeva la postura eretta.
Inoltre, l'interessata stava eseguendo cicli di riabilitazione reumatologica e in base alla ripresa delle funzioni della vescica e del retto sarebbero stati pianificati ulteriori interventi e terapie.
A causa delle patologie a livello della colonna e dell'articolazione coxofemorale di destra, l'assicurata soffriva di una sintomatologia dolorosa che rendeva problematica la postura eretta e lo svolgimento di lavori fisicamente pesanti, come in qualità di collaboratrice domestica. La curante non aveva dubbi sull'idoneità alla guida della sua paziente, ma non ha potuto rispondere alla domanda sull'esigibilità di un'attività adeguata, perché non era ancora stato raggiunto un buon controllo della sintomatologia dolorosa che le provocava una sofferenza in qualsiasi posizione del corpo. La prognosi era però buona, essendo la paziente fortemente motivata a riprendere l'attività professionale ed eseguendo tutte le terapie indicate per ottenere almeno un buon controllo della sintomatologia algica.
Infine, la curante ha osservato che nelle mansioni domestiche l'assicurata non riusciva ad eseguire la pulizia dell'abitazione e il bucato, non essendo in grado di eseguire mansioni fisicamente pesanti.
Nelle more istruttorie l'assicurata ha prodotto dei certificati medici.
Il referto del 6 agosto 2018 (doc. 21) reso dalla dr.ssa med. __________ del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ riferisce della vertebroplastica di L5 e sacroplastica eseguita quel giorno, secondo cui la cementoplastica lombare e sacrale si era svolta senza complicanze periprocedurali.
Il certificato del 18 settembre 2018 del dr. med. __________ del Servizio di urologia del medesimo nosocomio riguarda l'esame urodinamico eseguito quel giorno e concludeva con l'indicazione di proseguire l'autocateterismo intermittente di svotamento, con prossimo controllo a due mesi.
Inoltre, le convocazioni del 9 maggio 2019 concernono l'infiltrazione sacroiliaca, avvenuta quattro giorni dopo (doc. 20) e il controllo neurourologico fissato per il 26 agosto 2019 dopo esame urodinamico previsto per l'8 agosto 2019 (doc. 19).
Nel rapporto finale del 10 luglio 2019 (doc. 28) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, basandosi sulla documentazione medica acquisita, ha ripreso le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa evidenziate dalla dr.ssa __________ e le ha integrate con le indicazioni dell'urologo del 18 settembre 2018.
Per i periodi di inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie al 40%, in attività adeguate e nelle mansioni consuete, l'SMR ha ritenuto un grado del 100% dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, del 50% dal 10 dicembre 2016 e del 100% dal 2 giugno 2017. Dal 18 settembre 2018 in poi, invece, nell'attività abituale ha stabilito un'inabilità lavorativa del 50%, in attività adeguate del 30% e nelle mansioni consuete del 20%.
La prognosi era stazionaria in tutti e tre gli ambiti e per l'attività adeguata egli ha precisato che la data del 18 settembre 2018 discendeva dalla data del rapporto dell'urologo dr. __________.
Nel definire le limitazioni funzionali, il dottor __________ ha precisato che il carico massimo era di 5 kg, che era necessaria l'alternanza della postura al bisogno - ma che era già inclusa nella definizione del grado di inabilità lavorativa - e che l'assicurata necessitava di pause supplementari. Essa doveva inoltre svolgere un'attività leggera in ambito amministrativo. Per la sua particolare situazione clinica, l'interessata necessitava di effettuare l'autocateterismo vescicale.
Sentito il consulente in integrazione professionale il 24 gennaio 2020 (doc. 34) ed effettuata il 9 giugno 2020 (doc. 35) l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, il progetto di decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata stante un grado AI complessivo del 36% dopo tre mesi (dal 1° dicembre 2018) dall'intervenuto miglioramento delle sue condizioni di salute (il 18 settembre 2018).
L'8 settembre 2020 (doc. 40) il dr. __________ ha preso posizione sulle critiche dell'assicurata di non avere approfondito la questione medica, motivo per cui ha chiesto una perizia pluridisciplinare. Egli si è così espresso al riguardo:
" Le entità nosologiche attestate per l'assicurata in oggetto sono chiare, definitive e non possono risentire di interpretazioni.
Non vi sono elementi clinici e strumentali tali da porre indicazione ad un accertamento pluridisciplinare del caso.
Stando agli atti disponibili, con particolare riferimento al formulario AI del 12.02.2019 (…), vi sarebbe una condizione di fibrillazione atriale non meglio specificata dal 2017. Si tratta del disordine del ritmo cardiaco più diffuso a livello planetario dalla sesta decade di vita in poi, e in assenza di complicanze non comporta alcuna implicazione di ordine funzionale, specialmente in attività adeguata. Stesso dicasi per l'ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente ed in assenza di complicanze quali infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca, insufficienza renale nefrovascolare ed ictus cerebri. Meno che meno gli esiti di exeresi di carcinomi basocellulari al volto e alla coscia possono influire, in assenza di complicanze, sugli aspetti funzionali dell'assicurata.
Lo stesso medico curante, al punto 2.7 del succitato formulario, riferisce quanto segue:
Voglia indicare la Sua prognosi sulla capacità lavorativa
A seconda dell'evoluzione della suddetta cauda equina ritengo che la signora RI 1 possa comunque riprendere un'attività lavorativa fino al 50%, considerando l'attività lavorativa precedente, e con un aumento fino all'80-100% se la paziente potesse beneficiare di una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che non preveda la postura eretta.
Ora, i limiti funzionali definiti nel RAF SMR del 10.07.2019, che riportiamo di seguito
(…)
rispettano pienamente le necessità funzionali dell'assicurata indicate dal medico curante:
A causa delle patologie a livello della colonna e dell'articolazione coxofemorale di destra la paziente soffre di una sintomatologia dolorosa, che le rende problematica la postura eretta e lo svolgimento dei lavori fisicamente pesanti.
Inoltre, al punto 3.6, lo stesso dichiara:
Ha dei dubbi sull'idoneità alla guida? Quali?
Non ho dubbi sull'idoneità alla guida perché la paziente è in grado di guidare.
E al punto 4.3:
Qual è la sua prognosi sull'integrazione della Sua/del Suo paziente?
La prognosi è buona perché la paziente è fortemente motivata a riprendere l'attività professionale. Sta eseguendo tutte le terapie sopra descritte per ottenere almeno un buon controllo della sintomatologia algica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si conferma l'assenza di indicazioni mediche volte ad una perizia pluridisciplinare.".
La decisione del 18 settembre 2020 ha confermato il rifiuto a prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile e poiché la richiesta dell'assicurata è stata inoltrata tardivamente, perciò nemmeno era dato il versamento della rendita intera per il periodo dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018.
Pendente causa la ricorrente ha prodotto il rapporto del 31 marzo 2021 (doc. XVIII/1) del suo medico curante.
La dr.ssa med. __________ ha ricordato che l'assicurata era affetta da osteoporosi fratturativa e di fibrillazione atriale, coxartrosi destra e sindrome lombospondilogena cronica. Inoltre, il 6 agosto 2018 essa è stata sottoposta a un intervento di vertebroplastica della V vertebra lombare a seguito di frattura osteoporotica, al quale è seguito lo sviluppo di una sintomatologia di cauda equina da irritazione delle radici della cauda in contesto di leak di cemento in sede endocanalare a livello S3. A causa di ciò l'interessata aveva perso completamente la capacità di urinare spontaneamente e aveva poi sviluppato un disturbo della sensibilità in zona genitale e perineale con peggioramento della nota sintomatologia dolorosa lombare. Essa si trovava quindi in una condizione molto invalidante dovendo ricorrere ad auto cateterismi per poter svuotare la vescica e all'imponente uso di lassativi associato ad evacuazioni manuali per la stipsi severa.
Nonostante questa condizione di evidente difficoltà e di dolore molto invalidante, l'assicurata era fortemente motivata a riprendere la propria attività lavorativa, perciò aveva accettato un percorso riabilitativo con degenza stazionaria con la speranza di ristabilire lo status quo ante e soprattutto una certa qualità di vita, ciò che però a distanza di quasi 3 anni non si era verificato.
Allo stato attuale la curante ha trovato una paziente estremamente sofferente a causa di dolori cronici diffusi nonostante una terapia a base di oppioidi, era completamente incontinente e con severe difficoltà di deambulazione. Pertanto, a suo dire, l'assicurata aveva diritto a percepire una rendita almeno tra la presentazione della domanda e il compimento dei 64 anni nel 2020.
2.6. D'avviso della scrivente Corte, le valutazioni mediche rese dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale sono chiare e sufficienti per definire lo stato di salute della ricorrente senza che occorra indagarlo ulteriormente. Egli si è peraltro basato sulle indicazioni fornite dai medici curanti stessi dell'assicurata, ossia dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________.
Il medico SMR ha infatti confermato le diagnosi poste dai predetti medici curanti dell'interessata e si è attenuto alle affermazioni che la curante ha espresso il 29 gennaio 2019 nel rapporto indirizzato all'Ufficio AI. Il medico internista ha precisato che la patologia a livello della colonna e dell'articolazione coxofemorale di destra provocava dei dolori all'assicurata, sintomatologia dolorosa che le rendeva problematica la posizione eretta e svolgere dei lavori fisicamente pesanti.
Tuttavia, a dipendenza di come si sarebbe evoluta la sintomatologia da cauda equina, l'assicurata poteva riprendere l'attività lavorativa abituale fino al 50% e addirittura aumentare fino all'80-100% la capacità lavorativa in un'attività che non prevedeva la postura eretta, previa riqualifica professionale.
D'altronde, dopo avere certificato una serie di periodi di inabilità lavorativa totale, da ultimo, il 29 novembre 2018 (doc 49), dal 5 al 30 novembre 2018, in quell'occasione la dottoressa curante ha pure attestato che dal 1° dicembre 2018 l'assicurata era di nuovo completamente abile al lavoro. E anche nel rapporto del 29 gennaio 2019 essa ha confermato questo ultimo periodo di inabilità lavorativa e non ne ha accertati di ulteriori.
Da allora, nessun nuovo referto medico è giunto né all'Ufficio AI né al TCA attestante un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente o comunque una determinata inabilità lavorativa.
Nemmeno nel suo recente referto del 31 marzo 2021 la dr.ssa __________ ha certificato che l'assicurata fosse incapace al lavoro, non pronunciandosi chiaramente su tale aspetto, benché abbia concluso il suo parere ritenendo che la paziente avesse diritto a una rendita di invalidità prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
Essa si è piuttosto soffermata sui dolori cronici diffusi lombari che rendevano difficoltosa la deambulazione e sulla condizione invalidante data dall'autocateterismo e dall'imponente utilizzo di lassativi associato ad evacuazioni manuali.
Queste affermazioni, d'avviso del TCA, contrastano però con le certificazioni dei periodi di inabilità lavorativa che la stessa dr.ssa med. __________ ha attestato il 29 gennaio 2019. Infatti, a ben vedere, i vari periodi di inabilità lavorativa figuranti al punto 1.3 del rapporto medico indirizzato all'Ufficio AI sono discontinui e non, come erroneamente ritenuto dall'Ufficio AI nella decisione impugnata sulla base delle considerazioni del dr. med. __________, continui.
In altre parole, la ricorrente non è stata inabile totalmente al lavoro dal 16 novembre 2016 in poi in modo continuo, con una breve parentesi di inabilità lavorativa in ragione del 50%, come risulta dalle conclusioni tratte dall'SMR. Infatti, dalle indicazioni fornite dalla stessa curante, risulta per contro che i periodi in cui l'assicurata non era in grado di lavorare erano molto brevi, pari a una-quattro settimane al massimo e non a mesi, come concluso implicitamente dal Servizio Medico Regionale.
Di seguito i periodi indicati dal medico curante:
dal 16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016 (e non al 9 dicembre come erroneamente ritenuto nella decisione del 18 settembre 2020);
dal 20 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 (e non dal 10 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, essendosi l'Ufficio AI basato sul rapporto finale SMR e come detto rapporto lasciava intuire);
dal 2 al 7 giugno 2017 (e non fino al 17 agosto 2018 come risulta nella decisione impugnata, che si basa sulla tabella allestita dall'SMR visto che è il dr. med. __________ che ha indicato la data del 18 settembre 2018 quale ultimo periodo di inabilità lavorativa; peraltro, l'Ufficio AI ha per errore indicato la data del 18 agosto 2018 in luogo di settembre);
dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018;
dall'8 al 15 marzo 2018;
dal 5 al 30 novembre 2018.
La circostanza che l'incapacità lavorativa della ricorrente non era continua è confermata pure dai suoi due datori di lavoro.
Il primo, l'8 novembre 2018 (doc. 48), ha certificato un'inabilità dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018 e dall'8 al 15 marzo 2018.
Il secondo, il 7 dicembre 2018 (doc. 50), ha indicato che la sua collaboratrice è stata in malattia dal 23 gennaio al 7 febbraio 2018, dall'8 al 15 marzo 2018 e dal 5 al 30 novembre 2018 (doc. 50).
Questi periodi corrispondono a quelli succitati definiti dal medico curante dell'assicurata.
Questa discrepanza fra quanto certificato dalla dottoressa __________ e quanto ritenuto dall'Ufficio AI sulla base delle indicazioni del dr. med. __________, porta il Tribunale a dubitare dell'adempimento del presupposto previsto dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Rimane il dubbio se la ricorrente ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione, visto che dal momento in cui è insorta l'inabilità lavorativa nell'arco di un anno l'assicurata è stata inabile al lavoro soltanto per pochi giorni: dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, dal 20 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 e dal 2 al 7 giugno 2017.
Tale circostanza non va però esaminata oltre e può dunque rimanere aperta la questione a sapere se già l'inosservanza di tale condizione comporta il rifiuto delle prestazioni all'assicurata.
2.7. Come visto, infatti, è la stessa internista ad avere pronosticato il 29 gennaio 2019 una ripresa dell'attività lavorativa abituale in ragione del 50% e perfino dell'80-100% in attività adeguate.
Su tale base, ma anche sulla scorta della patologia che, come attestato dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018, coinvolgeva l'apparato urinario dell'assicurata e l'obbligava ad effettuare l'autocateterismo vescicale intermittente, il dr. med. __________ ha ritenuto che da quel momento tale impedimento influiva in ragione del 50% sulla capacità lavorativa dell'interessata nella sua attività abituale, in ragione del 30% in attività adeguate e in misura del 20% nelle mansioni consuete.
Da questa conclusione non v'è motivo di discostarsi, neppure alla luce del nuovo referto che la dr.ssa __________ ha reso il 31 marzo 2021, giacché esso, come detto, non si determina chiaramente né sulla capacità lavorativa come collaboratrice domestica né in altre attività adatte allo stato di salute dell'assicurata. La curante stessa ha fatto riferimento al suo rapporto del 29 gennaio 2019 e non l'ha contestato, ovvero non l'ha modificato, non l'ha aggiornato visto che sono trascorsi due anni e non ha indicato che vi sarebbe stato da allora un peggioramento. Ella ha solo esposto le sintomatologie tuttora presenti nell'interessata che, a suo dire, erano invalidanti, poiché la limitavano nei suoi movimenti e negli spostamenti, come pure nel godere di una vita senza dolori cronici diffusi e senza un disagio evidente dovuto a una completa incontinenza.
Malgrado questi disturbi, che in parte si sono protratti pure sul periodo successivo al raggiungimento dell'età AVS della ricorrente e che, per tale motivo, come giustamente rilevato dall'Ufficio AI, non rientrano più nel campo di competenza dell'assicurazione invalidità qui in esame, di fatto, però, essa ha continuato a svolgere parzialmente la sua attività.
Ciò risulta dai documenti che l'assicurata ha prodotto al TCA per comprovare il suo stato di indigenza nell'ambito della domanda di assistenza giudiziaria (doc. IXbis).
Seppure in misura ridotta, il 1° giugno 2019 ha infatti iniziato a lavorare, sempre in qualità di collaboratrice domestica, presso un nuovo datore di lavoro e tale attività è proseguita durante tutto l'anno 2020. L'anno scorso essa ha lavorato pure per il datore di lavoro presso il quale era attiva dal 2012 e, sulla base delle notifiche di tassazioni, verosimilmente la ricorrente vi ha continuato a lavorare anche durante l'anno 2019.
Così stando le cose, tenuto conto sia delle considerazioni espresse dai medici intervenuti (dr.ssa __________, dr. med. __________ e dr. __________), sia del fatto non vi sono elementi tali da mettere in dubbio le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale in particolare per il periodo dal 18 settembre 2018 in poi, il TCA le fa dunque proprie e si attiene ai gradi di inabilità lavorativa che il dottor __________ ha stabilito il 10 luglio 2019.
Del resto, anche nelle sue annotazioni dell'8 settembre 2020 egli ha chiaramente spiegato che era proprio sulla base delle affermazioni fornite dalla dottoressa curante che non v'era motivo di dare seguito alla richiesta dell'assicurata di sottoporla a una visita peritale, essendo l'aspetto medico già stato chiarito e non essendo emersi elementi clinici tali da necessitare un accertamento pluridisciplinare per delucidare la situazione.
Quanto alle malattie secondarie riferite dalla curante come non aventi influsso sulla capacità lavorativa, il medico SMR si è espresso nel dettaglio giudicandole anch'egli ininfluenti.
Il referto del 31 marzo 2021 non ha modificato dette conclusioni, perciò si deve ritenere che l'aspetto medico è stato dunque sufficientemente chiarito senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti quali una perizia pluridisciplinare come richiesto genericamente dall'insorgente, senza infatti apportare prove di specifiche e più gravi malattie non indagate di cui essa sarebbe affetta e che la limiterebbero ulteriormente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.8. Il fatto lamentato dall'insorgente secondo cui il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale non l'abbia visitata personalmente né abbia preso contatto con il suo medico curante, ma si sia basato unicamente sugli atti a sua disposizione per valutare le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.
Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28 segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale.
I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr. inoltre le disposizioni esecutive di cui agli artt. 47-49 OAI). I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.
Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2; STCA 32.2021.10 del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.21 del 20 agosto 2020).
Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurata di superficialità della valutazione del Servizio Medico Regionale va respinta e la validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. __________ ha infatti esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute della ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante esaminarla di persona.
Riconosciuto il valore invalidante della malattia ortopedica e urologica, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
2.9. La ricorrente non ha contestato la determinazione del grado di invalidità per la quota parte salariata del 40%, che l'Ufficio AI ha stabilito nel 50%. Infatti, malgrado la sua capacità lavorativa residua fosse del 70% in attività adatte, stante il compimento dei 64 anni di lì a pochi mesi, d'avviso del consulente in integrazione professionale l'assicurata non risultava reintegrabile nel mondo del lavoro. Pertanto, l'amministrazione ha ritenuto di doversi basare sul grado di inabilità lavorativa nella precedente attività di collaboratrice domestica che l'SMR ha stabilito nel 50% e da ciò ha fissato in pari percentuale il grado di invalidità (50%).
L'assicurata ha però impugnato la fissazione nel 26,50% delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga per la quota parte del 60%. A suo dire, i gradi di impedimento ritenuti dall'assistente sociale sarebbero troppo bassi e andrebbero aumentati in funzione delle reali difficoltà che essa aveva nel preparare i pasti, nel pulire la casa e nell'effettuare gli acquisti.
2.10. Il 9 giugno 2020 l'assistente sociale ha valutato al domicilio della ricorrente gli impedimenti a svolgere le mansioni consuete.
Nel rapporto del 30 giugno 2020 (doc. 35) la funzionaria ha esposto i disturbi soggettivi così come indicatile dall'assicurata, rilevando in particolare le difficoltà di deambulazione, possibile solo con l'ausilio delle stampelle, i problemi al sistema urinario che comportava la pratica di autocateterismo una volta al giorno (6 volte al giorno fino a marzo 2020), l'incontinenza fecale, i formicolii e i lievi dolori alle mani, i dolori alle ginocchia nella flessione-estensione dell'articolazione, l'impossibilità di mantenere la posizione eretta per più di 10 minuti e di camminare oltre i 100 metri.
Nella preparazione dei pasti e nel pulire la cucina, l'assistente sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei pasti quotidiani per sé e la figlia convivente.
A differenza di prima dell'insorgenza del danno, però, preparava solo pietanze semplici e sbrigative, alternando la postura in piedi-seduta a seconda delle esigenze e con l'aiuto di uno sgabello alto. L'assicurata si occupava pure di riordinare la cucina facendo delle pause, mentre la figlia apparecchiava/ sparecchiava la tavola, caricava/scaricava la lavastoviglie e collaborava nel riordino.
Queste indicazioni sono state fornite dall'assicurata medesima, perciò non v'è motivo di metterle in dubbio. La circostanza che da ciò la funzionaria abbia tratto la conclusione che l'interessata manteneva una buona autonomia nello svolgere queste attività, e che perciò l'impedimento nell'eseguirle era (solo) del 10%, va qui tutelata. Considerato infatti che la ricorrente era in grado di svolgere sostanzialmente tutte le attività legate alla preparazione dei pasti, necessitando soltanto di pause supplementari e di alternare la posizione come peraltro indicato dal Servizio Medico Regionale quali limitazioni funzionali, non vi sono ragioni affinché il grado di impedimento debba essere maggiore. Essa faceva inoltre correttamente capo sia all'ausilio di uno sgabello sia all'aiuto della figlia in virtù dell'obbligo di ridurre il danno e il fatto che cucinava soltanto pietanze semplici e sbrigative non è un valido motivo per giustificare un aumento dell'impedimento.
L'interessata ha dichiarato all'assistente sociale che eseguiva ancora la maggior parte delle attività di pulizia, distribuendole sull'arco della settimana e con un ritmo lento, essendo impedita dovendosi sostenere almeno con una stampella. Eccetto lavare i pavimenti, la vasca da bagno e pulire le scale, attività che ha delegato alla figlia, era in grado di svolgere da sola le altre mansioni, adottando anche degli accorgimenti quali un attrezzo a manico lungo per pulire i vetri o farsi trasportare il sacco della spazzatura fino alla macchina dalla figlia lungo le scale.
Sulla scorta di ciò, non v'è motivo di dubitare della fissazione di un impedimento del 50%, che tiene conto della necessità di più tempo per svolgere le mansioni leggere dovendosi sostenere con una stampella e del minore rendimento nello svolgere quelle più pesanti. Una maggiore percentuale non è giustificata, visto che l'assicurata eseguiva autonomamente queste mansioni.
Nel trasportare la spesa pesante l'assicurata manifestava dei limiti, che risolveva con l'indispensabile accompagnamento della figlia una volta alla settimana per la spesa settimanale, mentre per la spesa quotidiana essa era autonoma e si spostava con l'automobile, accusando difficoltà nella deambulazione che avveniva con l'aiuto di almeno una stampella.
L'interessata si occupava invece da sola di sbrigare le questioni burocratiche, recandosi anche in posta e in banca.
Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità (soltanto) di trasportare dei pesi così come stabilito dall'SMR, ma di essere in grado di gestire autonomamente le commissioni più leggere, il 20% di impedimento ritenuto dalla funzionaria esperta in materia non va messo in discussione.
La circostanza lamentata dalla ricorrente di non potere stirare in piedi non è un particolare impedimento nell'esecuzione di questa mansione consueta. Essa vi ha infatti rimediato stirando da seduta, seppure impiegando più tempo e dovendo riproporre tale attività il giorno seguente dopo un'ora di lavoro. Per quanto concerne il bucato, l'assicurata si faceva aiutare dalla figlia unicamente nel trasportare la cesta dei panni in lavanderia e poi provvedeva da sola sia a caricare sia a svuotare la lavatrice e a stendere i panni su uno stendibiancheria basso. L'impedimento del 20%, dato dai limiti funzionali individuati, è dunque adeguato e non si ritiene giustificata una maggiore percentuale.
2.11. A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:
“(…)
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2).
Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dell'assistente sociale, che ha esaminato di persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).
Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcuna ragione per mettere in dubbio le sue conclusioni.
Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del 30 giugno 2020 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata.
2.12. Sulla base del metodo di misto applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 40% e casalinga per il restante 60%, si ha che il grado di invalidità parziale per la parte salariata del 50% (cfr. consid. 2.9) e quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 26,50%, danno luogo tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento che il dr. __________ ha stabilito essere avvenuto il 18 settembre 2018, ad un grado di invalidità globale del 35,90% (40 [parte salariata] x 50% [impedimento parte lucrativa] + 60 [parte casalinga] x 26,50% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 36%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 settembre 2020, questo grado AI non dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI dal 1° dicembre 2018, mentre sarebbe unicamente semmai dato - sempre che sia corretto il periodo di un anno di attesa in cui vi sarebbe stata un'inabilità lavorativa ininterrotta (cfr. consid. 2.6) - il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018.
Ad ogni modo, considerato che l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni, con l'inoltro della sua domanda il 24/27 dicembre 2018 l'assicurata avrebbe avuto diritto alle prestazioni soltanto dal 1° giugno 2019. Pertanto, non può beneficiare del diritto alla rendita intera sorto nel 2017 e nessun versamento è stato correttamente disposto.
2.13. Da quanto precede discende che la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una nuova decisione che le attribuisca una rendita di invalidità, deve essere respinta.
2.14. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.
2.15. Quest'ultima ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, non va dimenticato che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale. Ella si è limitata a contestarle genericamente per non essere stata visitata di persona e ha chiesto di essere sottoposta a una perizia pluridisciplinare, ma questi argomenti non sono in grado di scalfire la validità delle argomentazioni esposte dal dr. __________, e ciò anche alla luce del più recente referto del medico curante.
Di conseguenza, nemmeno le conclusioni dell'assistente sociale sulla determinazione degli impedimenti per ogni mansione consueta, la quale si è basata sulle limitazioni mediche stabilite dall'SMR, sono state validamente messe in dubbio.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
Un accenno va tuttavia fatto ai capitali del II e del III pilastro che la ricorrente ha ritirato nel corso del 2020 (doc. IXbis) e che fanno dubitare del suo stato di indigenza.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti