Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.129
Entscheidungsdatum
22.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.129

BS/sc

Lugano 22 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisioni 1° dicembre 2009 e 1° febbraio 2010 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1970, al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2008 (doc. 40 e doc. 41 inc. AI).

1.2. Avviata una revisione d’ufficio, dopo aver eseguito degli accertamenti peritali in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico, con decisione del 21 febbraio 2013 l’amministrazione ha ridotto la rendita intera a mezza (doc. 94; cfr. le motivazioni in doc. 93 inc. AI).

Con ricorso dell’8 aprile 2013 l’assicurato ha impugnato la succitata decisione. Con sentenza 10 giugno 2013 il TCA, omologando una transazione tra parti, ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (inc. 32.2013.65).

1.3. Dopo aver proceduto ad una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (in seguito: __________; cfr. rapporto 3 marzo 2014 in doc. 119 inc. AI), con decisione 30 aprile 2015 l’amministrazione ha soppresso la rendita (doc. 146 inc. AI).

Vista la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. doc. 137 inc. AI), ritenuta dal Servizio medico regionale (in seguito: SMR) la necessità di una perizia psichiatrica e neurologica di decorso (cfr. doc. 149 inc. AI), con scritto 15 maggio 2015 l’Ufficio AI ha informato l’assicurato dell’annullamento della decisione (doc. 150). Fatte esperire una perizia psichiatrica di decorso dalla dr.ssa med. __________ (cfr. rapporto 29 dicembre 2015 in doc. 163) ed una neurologica a cura della dr.ssa med. __________ (cfr. rapporto 30 dicembre 2015 in doc. 165), tenuto conto delle valutazioni peritali, con comunicazione del 16 marzo 2016 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita (doc. 169 inc. AI).

1.4. Nel marzo 2018 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione, sostenendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 175 inc. AI). Il 23 maggio 2018 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della domanda di revisione (doc. 183 inc. AI.

Con sentenza 21 settembre 2018 il TCA, annullata la suddetta decisione, ha rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti medici (inc. 32.2019.110).

1.5. L’Ufficio AI ha di conseguenza ordinato al __________ una perizia di decorso, il quale con rapporto 28 gennaio 2020, accertato un miglioramento della patologia psichiatrica dal marzo 2019, ha ritenuto l’assicurato abile al 60% nell’abituale attività di operario “impiantorista” addetto alla mescolatrice (inabilità da intendere come riduzione di rendimento su un’intera giornata) ed in altre attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali (doc. 225 inc. AI).

Recepita la perizia __________, con rapporto finale del 30 gennaio 2020 il dr. med. __________ del __________ ha confermato un’abilità del 60% in tutte le attività (doc. 226 inc. AI). Con rapporto 14 aprile 2020 il Consulente AI ha ritenuto che il minor discapito economico è rappresentato dall’attività abituale esigibile al 60%, escludendo la necessità di riconoscere provvedimenti professionali integrativi (doc. 233 inc. AI).

Di conseguenza, accertato il durevole miglioramento della situazione valetudinaria, con progetto di decisione 27 maggio 2020 l’Ufficio AI ha proposto la riduzione della rendita da mezza ed un quarto, per un grado d’invalidità del 40%.

Non avendo ricevuto alcune osservazioni dall’assicurato, con decisione 8 luglio 2020 l’amministrazione ha confermato la riduzione della rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.6. In data 23 luglio 2020 il medico curante, dr. med. __________, ha inviato all’Ufficio AI uno scritto in cui non condivide la succitata decisione, non ritenendo dato alcun miglioramento (I).

Con lettera 7 ottobre 2020 il legale dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di confermare l’avvenuta notifica da parte dell’amministrazione del succitato scritto del medico curante, da considerare quale formale e tempestivo ricorso, informando che lo stesso giorno aveva chiesto all’Ufficio AI la conferma dell’avvenuta notifica al TCA dello scritto 23 luglio 2020 (II).

Ritenuto lo scritto 23 luglio 2020 quale tempestivo ricorso, il 12 ottobre 2020 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un termine per completare il gravame (V).

Con scritto del 27 ottobre 2020 il legale ha chiesto in via principale il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di nuovi accertamenti medici. In via subordinata, postula la conferma della mezza rendita.

L’assicurato, sulla base degli allegati rapporti dello psichiatra (dr. med. __________) e neurologo (dr.ssa med. __________) curanti, contesta il miglioramento del suo stato di salute e la conseguente riduzione della rendita, sostenendo invece un peggioramento della situazione valetudinaria. Ritiene inoltre come l’Ufficio AI non abbia tenuto conto di patologie ortopediche e cardiache, allegando al riguardo il rapporto 18 settembre 2020 della dr.ssa __________.

Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocino. La relativa documentazione è stata inoltrata al TCA con scritto 5 novembre 2020 (XII).

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 17 novembre 2020 il dr. med. __________ del SMR, il quale, valutata la nuova documentazione medica prodotta col ricorso, ha ritenuto che la stessa non depone per una sostanziale modifica rispetto alla perizia 28 gennaio 2020 del __________ (XIII/1). Di conseguenza l’amministrazione, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

1.8. Il 14 dicembre 2020 l’assicurato ha ribadito le motivazioni ricorsuali e prodotto un altro rapporto dello psichiatra curante (XVIII).

1.9. Con osservazioni 8 gennaio 2020 l’amministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (XIX). Il 14 gennaio 2020 il ricorrente ha contestato quanto scritto dall’Ufficio AI, riconfermandosi nelle proprie allegazioni (XXI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Riguardo allo scritto 23 luglio 2020 del dr. med. __________, va detto che, vista l’esplicita manifestazione di dissenso verso la decisione contestata, l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto trasmettere per competenza ex art. 58 cpv. 3 LPGA al TCA.

Vero che con scritto 9 ottobre 2020 l’amministrazione ha portato a conoscenza dell’avv. RA 1 lo scritto 21 settembre 2020 del precedente rappresentante (signor __________). In quella lettera, indirizzata all’Ufficio AI, __________ aveva sostenuto “che la decisione dell’8 luglio 2020 è nel frattempo cresciuta in giudicato. Di conseguenza vi informo che il mio mandato è concluso, per cui non rappresento più il Sig. RI 1”.

Tuttavia, sebbene formalmente __________ risultasse ancora il rappresentante dell’assicurato (va comunque rilevato che la decisione contestata è stata inviata all’indirizzo privato dell’assicurato), al momento della ricezione dello scritto del medico curante l’Ufficio AI, come detto, avrebbe dovuto trasmetterlo senza indugio al TCA. Il Tribunale avrebbe poi provveduto ad intimare un termine di 15 giorni per completarlo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 Lptca, come fatto il 12 ottobre 2020.

In ogni modo, il “ricorso” 27 luglio 2020 risulta essere tempestivo, essendo stato inoltrato entro i 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata come prescritto dagli artt. 60 cpv. 1 LPGA e 1 cpv. 3 Lptca.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da mezza ad un quarto. Occorre verificare se rispetto alla comunicazione 16 marzo 2016 di conferma della mezza rendita (fondata sulla perizia psichiatrica 29 dicembre 2015 della dr.ssa med. __________ e su quella neurologica 30 dicembre 2015 della dr.ssa med. __________; cfr. consid. 1.3) vi è stato un rilevante e durevole miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurato come stabilito con la decisione impugnata (fondata sulla perizia 28 gennaio 2020 del __________) tale da giustificante la riduzione della rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, a seguito della STCA di rinvio del 21 settembre 2018, l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare di decorso.

Dal referto datato 28 gennaio 2020 (doc. 225 incarto AI) risulta che i periti hanno proceduto al consueto riassunto degli atti (perizia punto no. 2) ed all’anamnesi (perizia punto no. 3). Hanno poi riportato le costatazioni obiettive (perizia punto no. 4). Dopo la valutazione internistica eseguita presso il __________, i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

B. Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravita (F 33.1).

Disturbo somatoforme da dolore con fattori somatici e psichici (F 45.41).

Possibili esiti di sofferenza radicolare S1 a sin. (ariflessia achillea, ipestesia relativa a S1) senza deficit motori oggettivabili.

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni stilb capacità lavorativa

Sindrome dolorosa cronica nell'ambito di una sintomatologia a carattere lombovertebrale con:

  • componente spondilogena alla gamba sin. e stato dopo irritazione della radice di S1 a sin. nel 2007 per ernia discale L5-S1 lussata cranialmente.

Presenza di un quadro a carattere fibromialgico di tipo primario con ulteriore estensione della sintomatologia dolorosa in stato dopo incidente della circolazione in data 31.3.2013.

Possibile ipertensione arteriosa di tipo diastolico (referto da ricontrollare).

Modico deficit di vitamina D, non sostituito.

Nota dislipidemia, non trattata.

Sovrappeso corporeo. (…)” (pag. 942-943 inc. AI)

I periti hanno poi riportato le risultanze delle singole valutazioni specialistiche (perizia punto A), le cui conclusioni sono il risultato della discussione tra i periti del __________ e gli specialisti avvenuta il 24 gennaio 2020 alle ore 11.45 tramite teleconferenza (pag. 936 inc. AI).

Globalmente i periti hanno riportato le ripercussioni funzionali:

" (…) Le ripercussioni funzionali sullo stato valetudinario dell'A. si manifestano sul piano psichiatrico e sul piano neurologico, mentre in ambito reumatologico ed internistico i reperti e le diagnosi evidenziate non comportano alcun influsso sulla capacità di lavoro dell'A.

In ambito psichiatrico, la fragilità personologica con tendenza alla passività, rassegnazione ed incapacità personale, sono ridotti nell'affrontare responsabilità. L'A. polarizzato solo sui sintomi fisici vissuti come altamente limitanti, ciò che ha determinato lo scivolamento verso una depressione maggiore, seppur ad un livello moderato, determinante tuttavia la perdita di risorse, intaccando le capacità psichiche residue messe a dura prova dal dolore cronico. La limitazione della capacità lavorativa dell'A. dal lato psichiatrico è argomentata dalla condizione di deflessione del tono dell'umore con caratteristiche d'irritabilità, ansia, ridotta energia, disturbi dell'attenzione, della concentrazione e della memorizzazione, legati alla facile affaticabilità in seguito ai disturbi del sonno, causati anche dalla presenza di dolore cronico, motivo per cui l'A. necessita di pause durante l'attività lavorativa alfine di ridurre lo stress.

Dal lato neurologico la presenza di possibili esiti di sofferenza radicolare sin., senza deficit maggiori, comporta una limitazione causata dai dolori nel membro inferiore sin., ciò che impedisce all'A. di rimanere a lungo seduto senza possibilità di alzarsi e di muoversi. (…)” (pag. 943 inc. AI)

Essi hanno concluso che “per l’attività svolta dall’A. in qualità di operario “impiantorista” addetto alla mescolatrice, sino al 2008, egli va considerato abile al lavoro complessivamente nella misura del 60% (attività sull’arco di un orario lavorativo normale con necessità di varie pause)” (perizia punto G).

In attività adeguate l’assicurato è stato “considerato complessivamente abile al lavoro nella misura del 60% e ciò a causa della persistenza delle limitazioni d’ordine psichiatrico” (perizia punto H).

I periti hanno precisato che le uniche limitazioni riscontrate, ossia quelle in ambito psichiatrico e neurologico, sono essenzialmente “limitazioni di rendimento per la necessità d’intercalare pause lavorative su un orario di lavoro normale. In questa situazione le limitazioni dello stato valetudinario descritte in ambito non vanno sommate bensì integrate, in quanto entrambe comportano una riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono, prendendo tutte in considerazione il sintomo principale dell’A., cioè il dolore cronico” (perizia punto I).

Sono state poi riportate le evoluzioni delle capacità lavorative sia nell’abituale attività che in quelle adeguate (perizia punti I.1 e I.2).

Dal punto di vista internistico e neurologico non sono stati proposti provvedimenti sanitari tali da modificare sostanzialmente il grado di capacità lavorativa dell’assicurato. È stato raccomandato il prosieguo della presa a carico psichiatrica e psicofarmacologica per evitare un peggioramento (perizia punto L).

Da ultimo, i periti hanno concluso che “dopo l’insorgenza del secondo incidente della circolazione in data 31.3.2016 (il primo risaliva all’8 luglio 2007 n.d.r.), possiamo affermare che non si è verificato un sostanziale e duraturo cambiamento dello stato di salute dell’A. tale da giustificare una modifica del suo stato valetudinario, come argomentato sopra. È subentrato un miglioramento dal lato psicologico a partire da marzo 2019 in poi.” Tale miglioramento “ha portato ad un aumento della capacità lavorativa. Dal lato neurologico negli anni non vi è stata modifica sostanziale del quadro clinico” (perizia punto M).

Con il presente ricorso l’assicurato contesta il miglioramento duraturo della situazione valetudinaria, ritenendo invece sopraggiunto un peggioramento della stessa. Ritiene inoltre come siano state ignorate le patologie ortopediche e cardiache. A sostegno della sua tesi egli ha prodotto diversi rapporti medici di cui si riferirà al consid. 2.8).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

2.8. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale non può che confermare la perizia del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.6.

Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico idoneo a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

2.8.1. Come visto, il miglioramento è dovuto essenzialmente a motivi psichiatrici.

Nel rapporto 13 giugno 2019 la dr.ssa med. __________ ha in primo luogo escluso un peggioramento psichico successivo all’incidente del marzo 2016, occorso dopo la perizia 29 dicembre 2015 della dr.ssa __________:

" (…) Nonostante agli atti ritrovo che viene segnalato un peggioramento anche psichico, dopo l'incidente del 2016, dalla mia valutazione clinica, non trovo nessun peggioramento dalla valutazione del 2015, in quanto permangono sì le caratteristiche di sintomi e segni depressivi, come sopra esposti, ma non di estrema gravità, collocabili in una patologia di media gravità, seppur con ridotta socialità, ma a mio parere fa parte delle caratteristiche di personalità dell'A. di essere da sempre poco socievole, più rivolto al soddisfacimento di sé e dei propri bisogni. Ma dal colloquio si evince che è ancora capace di esercitare il suo ruolo genitoriale, di avere anche se piccola una speranza di miglioramento delle sue condizioni e di saper seguire la quotidianità finalizzata alle cure, va in fisioterapia, ai Colloqui psichiatrici e psicologici, va in bicicletta, va a fare passeggiate. (…)” (sottolineature del redattore, pag. 970 inc. AI)

La perita ha poi evidenziato:

" (…) Il percorso terapeutico psichiatrico, dal 2016 si è intensificato, con l'introduzione della terapia psicofarmacologica, a mio parere un poco sotto dosata, e da monitorare nella sua corretta assunzione, bene l’affiancamento di un sostegno psicologico e di assistenza sociale, questo a mio parere ha impedito l'aggravarsi delle condizioni psichiche in relazione al dichiarato peggioramento somatiche, che saranno i colleghi somatisti a valutare. La prognosi non è orientata alla guarigione, ma presumibilmente rimane stazionaria, vista anche la mancanza di insight, e non riconoscimento del mondo interno che sviluppa una dissociazione somatica, facendogli vivere i sentimenti di inutilità di bassa autostima, sul corpo. (…)” (pag. 970 inc. AI)

La specialista ha pertanto ritenuto un’inabilità del 30% in qualsiasi attività, confermando “… che la riduzione della capacità lavorativa psichiatrica inizia a partire dal settembre 2014 e a mio parere si mantiene come descritto dalla Dr.ssa __________ al 50% sino all’introduzione della terapia psicofarmacologica, nel marzo 2019, con un miglioramento a mio parere delle condizioni psicopatologica” (pag. 971 inc. AI).

In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto il rapporto 2 settembre 2020 del dr. med. __________. Poste sostanzialmente le medesime diagnosi di quelle del __________ (in particolare per quel che concerne la sindrome depressiva ricorrente in episodio di media gravità), lo psichiatra curante ha proceduto ad una valutazione del paziente:

" Nello specifico siamo confrontati con un paziente curato nell'aspetto e nell'igiene. La mimica e la gestualità sono tuttora caratterizzate nel lasciar trasparire stati di nervosismo ed inerzia.

L'orientamento verso i vari domini è conservato, purtuttavia le capacità di giudizio e critica sono severamente alterate e, questo a causa in prevalenza della struttura di personalità di cui è portatore e caratterizzata da un dominio alloplastico rilevante. Quest'ultime capacità appaiono oltremodo inficiante anche dallo stato affettivo e da quanto di relativo al circuito dell'ansia. La gestione della propria emotività coadiuvata al controllo degli impulsi appare come scarsa e, questo legato anche alle capacità di significazione proprie di un registro simbolico anch'esso alterato.

Per le questioni sopra esposte anche il funzionamento cognitivo appare come scarso e pregiudicato, per contro l'intelligenza appare come adeguata al livello sociale e culturale. Il linguaggio permane come sintono alle oscillazioni timiche come anche il flusso del pensiero. Il suo contenuto è composto da questioni di ordine ossessivo che pregiudicano, proprio a causa del loro carattere prevalente, il controllo degli impulsi unitamente alle capacità di critica e giudizio su specificate.

Dal profilo timico si denota tuttora la presenza di uno stato emotivo orientato verso il polo negativo con sintomatologia biologica annessa.

Il circuito dell'ansia appare come generalizzato alla pluralità degli aspetti della vita con tuttora presenti manifestazioni epifenomeniche di tipologia conversiva e diametralmente opposte alle questioni pulsionali rimosse. Tutto ciò risulta anche determinato dalle capacità di tolleranza alla frustrazione, le quali sia per questioni di struttura psichica, sia per loro carenza ed esaurimento delle risorse ad esse deputate, risultano incapaci di mediare e modulare in forma economica le proprie istanze.

La partecipazione emotiva alle circostanze della vita ne risulta come evidentemente compromessa e, questo a causa del funzionamento generale il quale è nella sua totalità mal adattivo.

Il ritmo del sonno appare alterato nelle sue varie fasi, questo anche coadiuvato alle problematiche di ordine somatico, le quali concorrono nell’esacerbare il ritmo intero, il quale non permette il normale e funzionale recupero delle risorse necessarie e sufficienti per affrontare quanto la vita quotidianamente presenta.”

Lo psichiatra curante ha poi concluso che “quanto su indicato è responsabile dell’I.L. precedente ed in essere, rispettivamente di intendersi essa come pregiudicante il funzionamento generale nella misura del 100% nei confronti della totalità delle professioni altamente sfavorevole. In relazione al recente decorso appare sempre più evidente come di fondo siano manchevoli i presupposti più basilare anche per una remissione di parziale tipologia e, questo deputato ai severi limiti della propria struttura” (doc. B4).

Infine, nel rapporto 4 dicembre 2020 lo psichiatra curante ha ribadito la piena abilità lavorativa del suo paziente (XVIII/2).

Va qui fatto presente che la situazione valetudinaria sopra esposta corrisponde sostanzialmente a quanto lo psichiatra curante aveva indicato nel rapporto 8 aprile 2019 all’Ufficio AI, valutato nell’ambito della perizia pluridisciplinare (cfr. perizia pag. 14). In quel referto il dr. med. __________ aveva “apprezzato un progressivo e costante peggioramento del quadro affettivo in plurimi episodi depressivi con sintomatologia biologica annesso in plurimi episodi depressivi annessa in uno spettro asiogeno anch’esso alterato e pervasivo alla pluralità degli aspetti della vista con manifestazioni istero conversive associate in un paziente a rischio elevato potenziale autodistruttivo in discontrollo emotivo” e concluso per un’incapacità lavorativa al 100% in tutte le professioni (doc. 210 inc. AI).

Inoltre, già nel rapporto 11 marzo 2015 lo psichiatra curante aveva sostenuto una totale inabilità lavorativa (doc. 147 inc. AI), che tuttavia non è stata confermata dalla dr.ssa med. __________ nella perizia 29 settembre 2019. Infatti, come visto, la perita – che aveva considerato il succitato rapporto (cfr. elenco atti, pag. 665 inc. AI) – ha valutato un’inabilità del 50%.

In queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, non è verosimile che sia sopraggiunto un peggioramento extra-somatico.

Viste le convincenti motivazioni della dr.ssa med. __________, non vi è alcun motivo per non confermare il miglioramento psichico, dovuto, come visto, all’intensificazione del percorso terapeutico con l'introduzione della terapia psicofarmacologica.

2.8.2. Dal punto di vista neurologico, nel rapporto 29 aprile 2019 il dr. med. __________ non ha riscontrato una modifica rispetto alla sua precedente valutazione eseguita nell’ambito della perizia __________ del 2014 e confermato pertanto un’inabilità del 30% nell’abituale attività ed almeno un’abilità del 70% in attività adeguate (pagg. 991 – 997 inc. AI). Con complementi del 24 luglio 2019 e 27 novembre 2019 il perito ha esaminato le valutazioni neurologiche ambulatoriali eseguite dalla dr.ssa med. __________ 22 maggio 2019 e 7 novembre 2019 e confermato le sue conclusioni peritali dell’aprile 2019 (pag. 1000 e 998 inc. AI).

Con il ricorso l’assicurato ha allegato il rapporto 31 agosto 2020 della succitata neurologa curante in cui sono state indicate le note diagnosi d’ordine neurologico, i risultati relativi alle ENMG (elettromiografie) del 9 settembre 2016 e del 22 maggio 2019, alla RM cervicale del 7 maggio 2019 ed alla RM cerebrale del 4 settembre 2017 (doc. B5). Nell’altro rapporto, datato 3 settembre 2020 e prodotto con il gravame, la neurologa curante ha sostenuto che “per quanto concerne la recente perizia pluridisciplinare, ritengo il paziente inabile in una attività lavorativa al 100% a medio e lungo termine per le varie problematiche neurologiche, come elencate nella mia ultima valutazione del 13.07.2020” (doc. B6). Va fatto presente che la dr.ssa med. __________ non ha spiegato i motivi per cui si discosta dalla valutazione del perito neurologo. Va del resto ricordato che nei complementi peritali 24 luglio 2019 e 27 novembre 2019 il dr. __________ ha esaminato i reperti di maggio 2019 eseguiti dopo la sua perizia neurologica, riportati nel rapporto 31 agosto 2020 dalla neurologa curante.

2.8.3. Nel rapporto 8 ottobre 2020 la dr.ssa med. __________, Caposervizio di cardiologia al __________, oltre all’ipertensione arteriosa non controllata, ha posto la diagnosi di sindrome di Brugada (doc. B7). A tal riguardo nelle citate annotazioni 17 novembre 2020 il dr. __________ del SMR ha sostenuto che il “sospetto di una possibile sindrome di Brugada non comporta una IL ma riveste un fattore a rischio per problematica cardiaca”. Valutazione che è stata confermata dal medico curante dr. __________. Nel rapporto 7 dicembre 2020, non concordando con il miglioramento delle condizioni di salute del suo paziente, egli ha rimarcato che: “per quanto riguarda la problematica cardiaca la valutazione del Dr. __________ mi sembra corretta, gli esami (la coronografica) hanno escluso una cardiopatia ischemica, è stata riscontrata una patologia, la sindrome di Brugada la quale rappresenta un fattore di rischio per la salute ma non implica di per sé una incapacità lavorativa” (XIV/1).

2.8.4. Visto quanto sopra, questo TCA può prestare adesione alle conclusioni 17 novembre 2020 del SMR, ossia che “l’attuale documentazione presentata in sede di ricorso non depone per una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della valutazione peritale pluridisciplinare” (XIII/1).

Per questi motivi, visto quanto sopra, è da ritenere con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’assicurazione sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3) che – escluso un peggioramento neurologico e psichiatrico e ritenuta l’assenza di una patologia cardiaca invalidante – vi è stato invece un durevole miglioramento della situazione valetudinaria. Globalmente, come concluso dai periti __________, dal marzo 2019 l’assicurato è da considerare inabile al 40% sia nell’abituale professione che in altre attività adeguate.

2.9. Dal punto di vista economico va detto che con rapporto 14 aprile 2020 il Consulente AI ha ritenuto come l’assicurato, abile al 60% in tutte le attività, sfrutti al meglio la sua residua capacità lavorativa nell’abituale attività e che quindi il grado d’incapacità lavorativa del 40% corrisponde al grado d’invalidità della stessa percentuale.

Il consulente ha non ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.2), ma correttamente ha applicato il cosiddetto

metodo di confronto percentuale dei redditi (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 9C_856/ 2010 del 27 giugno 2011; STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2017; STCA 32.2016.80 del 6 aprile 2017; STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012; STCA 32.2011.21 dell'11 luglio 2011; STCA 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; STCA 32.2010.69 del 9 dicembre 2010).

In effetti, secondo la giurisprudenza, se il danno alla salute non è tale - come nel caso concreto - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., STCA del 31 maggio 1995 nella causa E. D.).

Pertanto, come riportato nella decisione contestata, “… dal momento che l’assicurato non avrebbe potuto meglio valorizzare la capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative succitate accertate nell’abituale professione corrisponda un grado d’invalidità della medesima entità, ovvero un grado del 40%”.

Ne consegue che la riduzione della mezza rendita ad un quarto, con effetto dal 1° settembre 2020 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 OAI), merita confermata. Il ricorso va pertanto respinto.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.11. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. I presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

Nel caso di specie il ricorrente, coniugato, abita in un appartamento di 4 locali e mezzo insieme alla moglie ed al figlio maggiorenne (classe 2001).

Dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XII/1), in particolare dal relativo calcolo del fabbisogno eseguito dal competente ufficio comunale risulta che annualmente l’assicurato percepisce fr. 38'448.- di rendita AI e di PC ed una rendita per il figlio __________ pari a fr. 5'172.--. Il figlio maggiorenne percepisce annualmente un salario di fr. 10'362.--.

Dalla stessa tabella di calcolo risulta un affitto annuo di fr. 11'160.-- e premi cassa malati dei coniugi di complessivi fr. 717 (279 + 438).

Complessivamente l’insorgente, insieme alla moglie, hanno fr. 38'448.-- di entrate all’anno.

Da questo importo va in primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700.--, pari a fr. 20'400.-- annui secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media 15%25%), ossia fr. 4’080, sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Dai fr. 38'448.-- vanno dedotti complessivamente fr. 36’357.-- (11'160.-- + 717 + 20'400 + 4’080) per un’eccedenza annua di fr. 2’091.--. Con un’eccedenza mensile di fr. 174,25 il ricorrente può essere considerato indigente.

Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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