Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.122
Entscheidungsdatum
08.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.122

FS

Lugano 8 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione (incidentale) del 25 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1968, il 7 agosto 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) problemi rotatori con la spalla dx (…)” (doc. AI 1/1-10).

L’Ufficio AI – visti la perizia reumatologica 7 settembre 2016 del dr. __________ (doc. AI 46/187-197), i rapporti finali 14 settembre e 4 ottobre 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 47/198-200 e 53/215-217), l’“Annotazione per l’incarto” del 27 settembre 2016 (doc. AI 48/201), la tabella elaborata il 28 settembre 2016 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 50/204-207) e la valutazione del consulente in integrazione professionale del 3 ottobre 2016 (doc. AI 51/208-210) –, con decisione del 14 novembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato e preavvisata il 4 ottobre 2016 (doc. AI 52/211-214), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo e i presupposti necessari per poter riconoscere il diritto a provvedimenti professionali non dati (doc. AI 58/223-226).

1.2. Il 25 giugno 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 64/239-249) nella quale, vista l’annotazione 26 giugno 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 61/229), l’Ufficio AI è entrato nel merito.

Con “Progetto di decisione” del 13 dicembre 2019, visti il rapporto finale 10 settembre con l’annotazione 26 settembre 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 72/264-266 e 76/271), l’Ufficio AI ha preavvisato il rifiuto del diritto ad una rendita d’invalidità e/o a provvedimenti professionali (doc. AI 83/285-289).

A seguito delle osservazioni 24 gennaio 2020 (doc. AI 88/295-301) formulate tramite l’avv. RA 1 dello __________ il quale, in particolare, ha sostenuto che “(…) nel caso del sig. RI 1 è inoltre imprescindibile allestire una perizia pluridisciplinare, perlomeno che valuti lo stato di salute dell’assicurato dal punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. (…)” (doc. AI 88/297) – vista l’“Annotazione per/da SMR” 26 febbraio 2020 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) dalla documentazione a disposizione non risulta esservi presenza di polipatologia che giustificherebbe l’esecuzione di una valutazione pluridisciplinare. (…)” (doc. AI 96/319) –, l’Ufficio AI ha concluso per la necessità di far esperire una perizia reumatologica di decorso a cura del dr. __________ (cfr. doc. AI 90/303-304, 91/305, 92/306-308, 93/309-314, 94/315 e 95/318).

Con “Progetto di decisione” del 25 maggio 2020 (che annulla e sostituisce quello precedente del 13 dicembre 2019) – visti la perizia reumatologica 1. maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI 99/323-340), il rapporto finale 6 maggio 2020 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 100/341-343) e l’“Annotazione per l’incarto” 18 maggio 2020 con la presa di posizione del consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/345-346) – l’Ufficio AI si è confermato nel rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 103/347-352).

Con osservazioni 26 giugno 2020 l’assicurato, tramite l’avv. __________ del medesimo __________ e producendo la relativa documentazione (cfr. doc. 104/353-358), ha contestato la valutazione medica e preteso il diritto ad una rendita intera dal 20 dicembre 2018 (doc. AI 105/359-362). Contestualmente l’avv. __________ ha ribadito che “(…) nel caso del sig. RI 1 era imprescindibile allestire una perizia pluridisciplinare, per valutare lo stato di salute dell’assicurato dal punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. (…)” (doc. AI 105/361).

Il dr. __________, interpellato in merito alla documentazione medica prodotta con le succitate osservazioni del 26 giugno 2020 (doc. AI 106/364), nell’annotazione del 21 luglio 2020 ha concluso che “(…) l’attuale documentazione presentata in sede di osservazione al progetto non evidenzia nuovi elementi o una modifica dello stato di salute. La perizia del dr. __________ risulta completa e dettagliata. In considerazione della diagnosi reumatologica ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica. (…)” (doc. AI 107/365-366).

L’Ufficio AI ha quindi proceduto a far eseguire una perizia psichiatrica (doc. AI 108/367-368).

L’avv. __________, dopo essere stato interpellato dall’Ufficio AI in merito alla richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare (doc. AI 109/369-370), con lettera Raccomandata del 14 agosto 2020 ha comunicato all’amministrazione che “(…) la perizia pluridisciplinare si giustifica già solo per il fatto che si intende procedere con una perizia psichiatrica. Si contesta che gli atti medici prodotti con le osservazioni 26 giugno 2020 non portano alcun elemento nuovo alla fattispecie, ritenuto che accertano uno stato di salute ben peggiore rispetto a quello valutato dal perito reumatologo. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria una perizia ortopedica che permetta di capire il reale stato di salute dell’assicurato e quali siano le effettive risorse motorie in capo al sig. RI 1. Per questo motivo si ribadisce la richiesta di effettuare una perizia pluridisciplinare richiedendo che venga emessa una decisione incidentale impugnabile. (…)” (doc. AI 110/371-373, la sottolineatura è del redattore).

1.3. L’Ufficio AI, con “Decisione incidentale” del 25 agosto 2020 (oggetto della presente vertenza e dando seguito alla succitata richiesta in questo senso), ha confermato la “(…) necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico (…)” (doc. AI 111/374-377).

1.4. Con il presente ricorso, RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione impugnata e, in via princilale, di ordinare all’Ufficio AI “(…) di far allestire una perizia pluridisciplinare (reumatologica-ortopedica-psicologica) (…)”, subordinatamente “(…) una perizia bidisciplinare (reumatologica-psicologica) (…)” (I, pag. 6).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

" (…)

  1. […]

La paura dell'assicurato - oltre ad avere una definizione incompleta del proprio stato di salute in mancanza della perizia ortopedica - è quella di trovarsi di fronte a due referti che non permettono di definire e comprendere le inabilità accertate, che si scaricano le cause dei disturbi dell'assicurato tra di loro. La perizia reumatologica ha già avuto modo di stabilire che soltanto una parte dei disturbi e dei deficit funzionali sono spiegabili oggettivamente, lasciando aperto il campo della psichiatria.

La sola perizia psichiatrica, senza un confronto con i medici periti, potrebbe concludere che unicamente i problemi fisici sono all'origine dei disturbi, ciò che non sarebbe di nessun aiuto. Oppure il contrario. Un coordinamento è sicuramente necessario, ciò che può essere garantito unicamente da una perizia pluridisciplinare oppure, in via subordinata da una bidisciplinare.

  1. I medici curanti hanno constatato un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività. Inoltre i medici ortopedici hanno certificato gli importanti disturbi omero scapolari, che necessitano un nuovo intervento chirurgico. La necessità di una perizia pluridisciplinare (ortopedica e psichiatrica, in aggiunta a quella reumatologica) appare pertanto irrinunciabile.

[…].

  1. La necessità della perizia pluridisciplinare è data dal momento che il dr. __________, nel redigere la perizia reumatologica, non è stato in grado di determinare l'esatta origine dei disturbi e quindi anche le dirette conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurato. I referti dei medici curanti sono in contrasto con quanto concluso dal perito reumatologo.

Con ogni certezza si può affermare che una perizia psichiatrica non potrà sanare l'assenza di una perizia ortopedica.

Inoltre non si può non osservare che le scelte dell'Ufficio Al si sono rivelate sempre errate, tanto che dopo il primo progetto di decisione del mese di dicembre 2019, è stata ordinata una perizia reumatologica e ora è prevista quella psichiatrica.

  1. Ogni assicurato ha il diritto ad una valutazione oggettiva, completa e non contraddittoria del proprio stato di salute in funzione della valutazione al diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità. Questo diritto non è garantito oggi in assenza di una perizia pluridisciplinare. (…)." (I, punti 12, 13, 15 e 16, pagg. 4 e 5)

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) innanzitutto lo scrivente UAI rileva che controparte non ha dimostrato la presenza di un pregiudizio irreparabile. Tale aspetto determina l'irricevibilità del presente ricorso. […] A titolo puramente abbondanziale lo scrivente UAl precisa e ribadisce che l'accertamento peritale già attuato (di natura reumatologica e di decorso) va completato con una perizia psichiatrica, che l'UAI ha chiarito che non vi sono le condizioni per procedere all'allestimento di una perizia pluridisciplinare in assenza di elementi clinici multifattoriali (cfr. annotazione del SMR del 26 febbraio 2020), che il medesimo TCA con riferimento alla prassi dell'Alta Corte ha precisato che il reumatologo, anche non avendo una specializzazione in ortopedia, per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscoloscheletrico (cfr. inc. TCA n. 32.2011.2014 del 16 gennaio 2012; rinvio a STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010), che nella presente fase istruttoria, ritenuto quanto emerso dalla perizia reumatologica, tenuto conto della globalità dei disturbi, la perizia indicata nel settore psichiatrico va a completare la verifica del quadro medico – funzionale dell'assicurato. Si precisa ancora che, qualora vi fossero inabilità lavorative valutate in diversi ambiti, avrebbe luogo come da prassi dell'Alta Corte la discussione globale tra i periti. (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso laddove ritenuto ricevibile.

1.6. Con “Replica spontanea” del 6 novembre 2020 – osservato, in particolare, che visti i due preavvisi negativi e l’asserita diversa valutazione dei medici curanti, non contestata nella risposta, “(…) appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio irreparabile. Egli non avrebbe la possibilità di dimostrarlo successivamente. (…)” (VI, punto 5, pag. 2) e richiamata la STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 di cui si dirà in seguito) – l’insorgente ha concluso che “(…) la documentazione medica prodotta dall'assicurato è in netto contrasto con gli accertamenti fatti dall'Ufficio Al e con la volontà di non esperire una perizia pluridisciplinare. L'agire dell'Ufficio ha già avuto conseguenze anche sull’aspetto psicologico dell'assicurato, tanto da intravvedersi la necessità di svolgere una perizia psichiatrica. […] II pregiudizio irreparabile è senz'altro dato nella fattispecie. (…)” (VI, punti 7 e 8, pag. 3).

1.7. Con osservazioni 19 novembre 2020 l’Ufficio AI, rilevata l’assenza di argomentazioni che non siano già state considerate, si è confermato nelle proprie allegazioni e ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (VIII, trasmesso per conoscenza al ricorrente; IX).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2. In lite è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico (cfr. consid. 1.3).

Si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Come accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Questo Tribunale, nella STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (richiamata dall’insorgente nella “Replica spontanea”; cfr. consid. 1.6) – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la decisione incidentale con cui l’amministrazione aveva confermato la necessità di un accertamento medico è stata contestata adducendo che gli aspetti determinanti, siano essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti e che, ritenuta l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività posta dal consulente in integrazione professionale, ulteriori accertamenti medici configurerebbero un’inammissibile “seconda opinione” –, riguardo al concetto di danno irreparabile ha rilevato che:

" (…) Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.

La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).

La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3). (…)." (STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020, consid. 2.3)

In quell’evenienza – non potendo concludere per l’impossibilità di un reinserimento dell’assicurata, essendo necessari ulteriori accertamenti pluridisciplinari che non configuravano un’inammissibile “seconda opinione” e non essendo nemmeno ipotizzabile un danno irreparabile quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare – il TCA ha respinto il ricorso.

Sempre questo Tribunale, in un’altra STCA 32.2020.110 del 26 novembre 2020 – chiamato a pronunciarsi in merito ad una decisione incidentale con la quale l’amministrazione aveva negato la necessità di estendere l’accertamento pluridisciplinare predisposto anche all’aspetto ortopedico, osservato che non si trattava né di una perizia ingiustificata che può di regola causare un pregiudizio giuridico e non soltanto di fatto, né di una perizia non necessaria perché la fattispecie è già stata completamente accertata e ribadito che un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile –, riprese le succitate considerazioni riguardo al concetto di danno irreparabile, si è chiesto se, visto l’accordo tra le parti circa l’esigenza di un accertamento medico pluridisciplinare, il rifiuto dell’estensione dell’accertamento predisposto anche alla specialità ortopedica costituisse o meno un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA, quale presupposto necessario per un ricorso contro una decisione incidentale. Tale quesito non è stato approfondito visto che in ogni caso la domanda di un esame aggiuntivo di natura ortopedica andava respinta. Di conseguenza, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso è stato respinto.

2.5. Nella presente fattispecie nessuno contesta la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’unica differenza sta nel fatto che secondo l’Ufficio AI bisogna procedere ad una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico mentre l’insorgente pretende che sarebbe indispensabile l’allestimento di una perizia pluridisciplinare di natura reumatologica, ortopedica e psichiatrica.

In concreto – viste le chiare differenze rispetto al caso deciso con la succitata STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (cfr. consid.2.4) – non è possibile seguire l’insorgente laddove, richiamando quella sentenza (cfr. consid. 1.6), pretendesse di comprovare l’esistenza di un danno irreparabile.

Piuttosto, viste le analogie della presente fattispecie con la STCA 32.2020.110 del 26 novembre 2020 – in casu vi è sostanziale accordo circa la necessità di un accertamento medico psichiatrico e il dissenso si limita alla questione di sapere se, come preteso dall’insorgente, lo stesso debba o meno essere effettuato nell’ambito di una perizia pluridisciplinare (reumatologica, ortopedica e psichiatrica) –, anche in questa evenienza vi è da chiedersi se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico, costituisce un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPGA, quale presupposto necessario per un ricorso contro una decisione incidentale.

La questione di sapere se in concreto sia effettivamente dato un danno irreparabile non merita, tuttavia, di essere ulteriormente approfondita visto che in ogni caso, come si dirà meglio più avanti, l’insorgente non fa valere validamente che gli accertamenti medici predisposti comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sulla sua integrità fisica o psichica e che, per i motivi che seguono, non è nemmeno necessario l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.

2.6. Nell’ambito della seconda domanda di prestazioni, come accennato (cfr. consid. 1.2) – dopo che nell’annotazione 26 giugno 2019 (visti i certificati medici 11 gennaio, 22 febbraio, 2 e 27 maggio 2019 nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018 al 5 settembre 2019 (doc. AI 62/230-233)) aveva concluso che “(…) la documentazione medica ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica. (…)” (doc. AI 61/229) – il dr. __________, nel rapporto finale SMR del 10 settembre 2019 (doc. AI 72/264-266), appurato che l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo intervento alla spalla destra il 20 dicembre 2018, posta la diagnosi con ripercussione sulla CL di “(…) recidiva di rottura del sovraspinato in artrosi AC spalla destra con ricostruzione, decompressione sottoacromiale e resezione AC. Periartropatia omeroscapolare bilaterale. Sindrome lombospondilogena bilaterale (…)” (doc. AI 72/265) e rinviando al precedente rapporto finale SMR del 4 ottobre 2016 (cfr. doc. AI 53/215-217), ha concluso per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del “(…) 100% dal 20.12.2018 al 20.03.2019 e dello 0% dal 21.03.2019 (…)” (doc. AI 72/265; ovvero tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla spalla dx). Lo stesso dr. __________ – invitato a prendere posizione sull’ulteriore rapporto del 5 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 73/267 e 75/270) – con l’annotazione 26 settembre si è confermato nel precedente rapporto finale SMR del 10 settembre 2019 (doc. AI 76/271). Esperiti ulteriori accertamenti economici – la tabella allestita il 27 settembre 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 76/272-275), l’“Annotazione per l’incarto” dello stesso giorno (doc. AI 78/276-277), il “Verbale incontro del 29.10.2019” (doc. AI 80/280) e il “Rapporto finale SIP” del 29 ottobre 2019 (doc. AI 82/282-284) – con “Progetto di decisione” 13 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha poi preavvisato il rifiuto del diritto ad una rendita d’invalidità e/o a provvedimenti professionali (doc. AI 83/285-289).

Con le osservazioni del 24 gennaio 2020, tramite l’avv. RA 1 e per quanto qui d’interesse, l’assicurato ha contestato la valutazione medica adducendo che “(…) è del tutto scorretta la conclusione riguardante l’abilità lavorativa dell’assicurato, la quale non è data nella fattispecie. Sia il rapporto medico del 05.09.2019 allestito dal dr. med. __________ che il certificato medico del 07.01.2020 del dr. med. __________ attestano la totale incapacità lavorativa del sig. RI 1. Entrambi i documenti sono presenti nell’incarto AI. […] Inoltre i dolori riducono la sua capacità di concentrazione. L’attività è in genere rallentata. Questi aspetti non sono a torto stati considerati. Nel caso del sig. RI 1 è inoltre imprescindibile allestire una perizia pluridisciplinare, perlomeno che valuti lo stato di salute dell’assicurato dal punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. Già nella perizia reumatologica del 7.09.2016 il perito aveva avanzato disturbi alla psiche, i quali hanno subìto sicuramente un peggioramento a causa della critica situazione fisico-lavorativa. (…)” (doc. AI 88/295 e 88/297).

L’Ufficio AI – vista la “Richiesta perizia” del 12 febbraio 2020 (doc. AI 90/303-304) preavvisata favorevolmente dal Sostituto capo ufficio (doc. AI 91/305) – ha ordinato una perizia monodisciplinare reumatologica di decorso a cura del dr. __________ (doc. AI 92/306-308 e 93/309-314). Quanto alla richiesta di una perizia pluridisciplinare formulata tramite l’avv. RA 1 il 20 febbraio 2020 (doc. AI 94/315) – vista l’annotazione 26 febbraio 2020 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) dalla documentazione a disposizione non risulta esservi presenza di polipatologia che giustificherebbe l’esecuzione di una valutazione peritale pluridisciplinare. (…)” (doc. AI 96/319) – l’Ufficio AI ha comunicato allo studio legale che vista la presa di posizione del loro SMR “(…) verrà effettuata unicamente una perizia reumatologica, come da comunicazione del 19.02.2020. (…)” (doc. AI 95/318).

Il dr. __________, nella perizia reumatologica del 1. maggio 2020 (doc. AI 99/323-340) – poste le seguenti diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa: “(…) Periartropatia omeroscapolare bilaterale in - Esiti da ricostruzione di lesione della cuffia dei rotatori ed acromeoplastica, in artroscopia, della spalla destra, il 15.12.2014 - Esiti da ricostruzione del tendine sovraspinoso, decompressione sottoacromeale, resezione acromeoclaveare della spalla destra, per recidiva di rottura, il 20.12.2018 (…)” (doc. AI 99/333) – ha, in particolare, concluso che “(…) vi sono risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale. Fino al 19.12.2018 va riconfermata la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato stabilita al momento della valutazione peritale antecedente del 6.9.2016. In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di tutte le risorse fisiche ora presenti, giudico l’assicurato, a partire dal 21.3.2019, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del100%. […] È giustificata un’inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, della durata di 3 mesi seguenti il secondo intervento chirurgico ortopedica alla spalla destra, quindi dal 20.12.2018 al 20.3.2019. (…)” (doc. AI 99/337-338).

Il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con le osservazioni del 26 giugno 2020 al progetto di decisione del 25 maggio 2020 (doc. AI 105/359-362 e 104/353-357) –, nell’“Annotazione per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365-366), ha concluso che “(…) l’attuale documentazione presentata in sede di osservazione al progetto non evidenzia nuovi elementi o una modifica dello stato di salute. La perizia del dr. __________ risulta completa e dettagliata. In considerazione della diagnosi reumatologica ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica. (…)” (doc. AI 107/365-366).

Con il ricorso – fatte salve le succitate argomentazioni rimaste tuttavia allo stadio di semplici allegazioni di parte (cfr. consid. 1.4) – l’insorgente non ha prodotto né indicato la benché minima documentazione medica che permetta di distanziarsi dalle suesposte conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________.

Anche nella “Replica spontanea” del 6 novembre 2020 l’insorgente si è limitato ad addurre che, visti i due preavvisi negativi e la diversa valutazione dei medici curanti, “(…) appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio irreparabile. Egli non avrebbe la possibilità di dimostrarlo successivamente. (…)” (VI, punto 5, pag. 2).

Questo Tribunale osserva come dalla documentazione medica agli atti non risulta che un medico specialista e non abbia mai formulato una chiara indicazione circa la necessità di un accertamento specialistico di natura ortopedica e che nessuno si è espresso in merito alla perizia 1. maggio 2020 del dr. __________ (perizia, questa, del resto allegata al “Progetto di decisione” 25 maggio 2020 notificato allo __________ doc. AI 103/347-352).

Va qui ricordato che in merito all’allestimento di una perizia ortopedica piuttosto che reumatologica, anche se non ha una specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 4.1). In effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). Anche nella STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, richiamata la succitata STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF ha rilevato come “(…) weshalb insbesondere die Rheumatologie nicht in der Lage gewesen sein soll, die Beschwerden am linken Fuss der Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

In concreto, vista la perizia reumatologica 1. maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI 99/323-340), confermata anche dai medici SMR dr. __________ nel rapporto finale del 6 maggio 2020 (doc. AI 100/341-343) e dr. __________ nell’“Annotazione per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365), questo Tribunale ritiene che a ragione – vista l’indicazione del medico SMR dr. __________ in questo senso: “(…) in considerazione della diagnosi reumatologica ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica. (…)” (doc. AI 107/365) – l’Ufficio AI, negata la necessità di un accertamento pluridisciplinare, ha confermato l’ordine di procedere ad una perizia monodisciplinare di natura psichiatrica.

È dunque a ragione che nella risposta di causa l’Ufficio AI ha, in particolare, rilevato che “(…) ritenuto quanto emerso dalla perizia reumatologica, tenuto conto della globalità dei disturbi, la perizia indicata nel settore psichiatrico va a completare la verifica del quadro medico - funzionale dell’assicurato. Si precisa ancora che, qualora vi fossero inabilità lavorative valutate in diversi ambiti, avrebbe luogo come da prassi dell’Alta Corte la discussione globale tra i periti. (…)” (IV, pag. 3).

Per contro non può essere seguito l’insorgente laddove, senza tuttavia minimamente documentare e comprovare debitamente le proprie allegazioni, sostiene che “(…) per una persona con evidenti e constatate limitazioni alle spalle non potrà sicuramente soccorrere una perizia psichiatrica. I medici curanti dell’assicurato (medico di famiglia e due ortopedici) hanno certificato un’incapacità lavorativa totale sulla base delle forti limitazioni del ricorrente. (…)” (VI, pag. 2). Al riguardo questo Tribunale si limita qui ad evidenziare che il dr. __________, Specialista in Medicina Interna Generale, nello scarno certificato medico del 17 giugno 2020 (identico a quello precedente del 7 gennaio 2020 sub doc. AI 104/353) ha attestato che “(…) il signor RI 1, a causa di importante patologia omero scapolare a destra si trova in incapacità per esercitare attività lavorativa anche non qualificate a livello fisico. (…)” (doc. AI 104/355) mentre che, tanto il dr. __________ nel rapporto 3 febbraio 2020 (doc. AI 104/354), quanto il dr. __________, viceprimario di Chirurgia e Ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, __________, nella lettera ambulatoriale del 19 giugno 2020 (doc. AI 104/356-357), non si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa.

Nemmeno può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) la sola perizia psichiatrica, senza un confronto con i medici periti, potrebbe concludere che unicamente i problemi fisici sono all'origine dei disturbi, ciò che non sarebbe di nessun aiuto. Oppure il contrario. Un coordinamento è sicuramente necessario, ciò che può essere garantito unicamente da una perizia pluridisciplinare oppure, in via subordinata da una bidisciplinare. (…)” (I, punto 12, pag. 4) rispettivamente che “(…) appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio irreparabile. (…)” VI, pag. 2).

Va qui infatti ribadito che la perizia ordinata in ambito psichiatrico va a completare gli accertamenti già svolti in ambito reumatologico e che, se necessario alla luce delle risultanze mediche, le rispettive conclusioni dovranno poi essere oggetto di una discussione globale tra gli esperti coinvolti.

Inoltre, come sopra accennato, non è del resto ipotizzabile nel caso concreto l’esistenza di un danno irreparabile, dato invece quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.). In effetti l’insorgente – senza tuttavia minimamente documentare e quindi alla stregua di una semplice allegazione di parte –, nella “Replica spontanea” 6 novembre 2020 (VI), si è limitato in modo del tutto generico a sostenere che “(…) l’agire dell’Ufficio ha già avuto conseguenze anche sull’aspetto psicologico dell’assicurato, tanto da intravvedersi la necessità di svolgere una perizia psichiatrica. (…)” (doc. VI, punto 7, pag. 3).

Va qui infine ricordato che il rifiuto ad ulteriori misure probatorie può essere giustificato sulla base di una valutazione anticipata delle prove (in argomento vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 21, note marginali 972-982, pagg. 180-183 e riferimenti) in concreto ravvisabile nel fatto che, considerata completa la perizia di decorso del 1. maggio 2020 del dr. __________ – “(…) La perizia 01.05.2020 del Dr. __________ risulta completa e dettagliata. “(…)” (doc. AI 111/375) –, l’Ufficio AI ha concluso che non era necessaria una perizia pluridisciplinare bastando l’esperimento di una perizia monodisciplinare di natura psichiatrica con a seguire, se necessario, una discussione globale tra gli esperti coinvolti.

Stante tutto quanto precede, si deve dunque confermare la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI – come da “Annotazione per/da SMR” del 21 luglio 2020 del dr. __________ – ha confermato la “(…) necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico. (…)” (doc. AI 111/374).

2.7. In simili circostanze, la decisione impugnata deve quindi essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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