Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2020.117
Entscheidungsdatum
11.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.117

FC

Lugano 11 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1967, da ultimo attiva come cameriera e aiuto casalinga e in seguito casalinga, nel settembre 2003 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, la quale era stata accolta mediante decisione dell’8 giugno 2005, con cui l’Ufficio AI, accertata un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività, le aveva concesso il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a far tempo dal 1. settembre 2003. La prestazione era quindi stata confermata, dopo revisione, nell’ottobre 2007. A seguito di una nuova revisione avviata nell’ottobre 2010, sulla base degli accertamenti esperiti, che avevano determinato un miglioramento delle condizioni con una ripresa dell’abilità lavorativa dell’80% da gennaio 2009 con un conseguente grado d’invalidità del 13%, la prestazione è stata soppressa mediante decisione del 20 settembre 2011.

1.2. Nel mese di aprile 2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle sue condizioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti una perizia reumatologica e l’inchiesta economica al domicilio, con decisione del 22 luglio 2020, confermativa di un progetto del 3 giugno precedente, l’amministrazione ha accolto la domanda e attribuito alla richiedente tre quarti di rendita a far tempo dal 1. marzo 2020, ossia dopo un anno dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa secondo l’art. 28 LAI (grado di invalidità del 64%). Secondo l’Ufficio AI, gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire l’intervento di un peggioramento delle condizioni, dal punto di vista psichiatrico e neurologico/reumatologico, dal marzo 2019 con una conseguente inabilità lavorativa medico teorica totale dal marzo 2019 e un grado d’invalidità, determinato mediante l’inchiesta domiciliare, del 63.5% (doc. A).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dal sindacato RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione unicamente per quanto riguarda l’inizio dell’inabilità lavorativa fatta risalire dal SMR al marzo 2019, con conseguente diritto alla rendita dal marzo 2020. A suo avviso il peggioramento delle sue condizioni era intervenuto già almeno nell’aprile 2018 (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica ed economica poste alla base del provvedimento impugnato, rimandando all’allegata Annotazione del medico SMR e del giurista (doc. IV e allegati).

1.5. Con osservazioni 19 novembre 2020 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, sulla base di documentazione medica già agli atti oltre ad un recente certificato del 31 ottobre 2020 del dr. __________, ha ribadito la sua contestazione circa la data di inizio dell’inabilità lavorativa, a suo avviso da situare almeno al luglio 2018 (doc. VIII).

Con osservazioni 9 dicembre 2020 l’Ufficio AI, rimandando alle allegate Annotazioni del dr. __________ del SMR, ha confermato che la nuova inabilità lavorativa era iniziata già nell’aprile 2018, ciò che comportava l’inizio della decorrenza del diritto a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 64%), già a far tempo dal

  1. aprile 2019 e chiedendo quindi “sotto questo profilo” l’accoglimento del ricorso (doc. X).

Interpellata in proposito, la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha affermato che “non abbiamo ulteriori osservazioni da fornire” (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è unicamente la data di decorrenza del diritto a tre quarti di rendita d’invalidità, la ricorrente non contestando per contro il grado d’invalidità (del 64%) determinato dall’amministrazione.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger

  • G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. [45-46]).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.5. Nella fattispecie in esame, è indubbia e non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente la qualifica di casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione in sede di esame della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2018 e, conseguentemente, la valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di calcolo. L’amministrazione ha in effetti accertato che successivamente alla soppressione della rendita d’invalidità mediante decisione del 20 settembre 2011, stante un’abilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, l’assicurata non aveva più svolto alcuna attività lucrativa né effettuato ricerche di lavoro, dedicandosi esclusivamente all’attività di casalinga (cfr. doc. AI pag. 272). Ne discendeva, in sede di valutazione della nuova domanda di prestazioni, la qualifica come casalinga, malgrado ella fosse stata in passato considerata salariata.

Il TCA concorda con tale modo di procedere. A ragione quindi l’amministrazione ha proceduto alla determinazione del grado di invalidità mediante l’apposita inchiesta al domicilio, visto che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica va stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili all’assicurato con i lavori che può eseguire una persona sana (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; cfr. gli art. 28a cpv. 2 LAI e art. 8 cpv. 3 LPGA e al consid. 2.5).

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le loro conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Dagli atti di causa risulta che in occasione della decisione del 20 settembre 2011, l’amministrazione, sulla base di una perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ l’8 giugno 2011 (con consulti specialistici reumatologici e psichiatrici concludenti per le diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, ICD-10 F33.4, Sindrome fibromialgica generalizzata”), aveva stabilito che le condizioni dell’assicurata - la quale, mediante decisione dell’8 giugno 2005, era stata messa al beneficio di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto un miglioramento con una conseguente inabilità lavorativa del 50% dal febbraio 2003, del 30% dal luglio 2008 e del 20% dal gennaio 2009, con un grado d’invalidità del 13% e aveva quindi deciso per la soppressione della rendita (doc. AI pag. 203).

In evasione della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’aprile 2018 mediante l’invio di un certificato del curante dr. __________, generalista - il quale segnalava “un netto peggioramento del quadro clinico” con un’inabilità lavorativa somatica di almeno il 50% (doc. AI pag. 212) - valutata la documentazione acquisita agli atti (riferente in particolare di accertamenti eseguiti in relazione a dolori lombari, cervicalgie, parestesie agli arti inferiori e un’ernia discale, sottoposta a infiltrazioni nell’ottobre 2017 e intervento neurochirurgico il 25 marzo 2019, con conseguente attestazione di inabilità completa; doc. AI pag. 218 segg.), e interpellati i curanti, l’amministrazione ha quindi fatto eseguire una perizia reumatologica dal dr. __________. Nel rapporto peritale del 30 settembre 2019, il reumatologo, valutati gli atti, l’anamnesi ed eseguiti esami clinici e radiologici, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme), 2. Sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello C5-C6 e C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria, DD: nell'ambito della diagnosi 1), 3. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della diagnosi 1)”. Ha quindi concluso affermando che se dal 25 marzo 2019 (data dell’intervento neurochirurgico alla schiena) fino al 30 settembre 2019 la paziente era da considerare 100% inabile al lavoro a causa dei postumi dell'intervento alla colonna cervicale “sotto l'aspetto puramente ortopedico-reumatologico l'assicurata non presenta gravi patologie che possano giustificare un'incapacità lavorativa maggiore. In considerazione però della presenza di cronici dolori e soprattutto dell'esito dopo recente intervento neurochirurgico a livello cervicale, bisogna ritenere l'assicurata 100% inabile al lavoro per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, anche se fisicamente leggera, dal 25.03.2019 per un periodo di circa sei mesi. Dall'1 ottobre 2019 l'assicurata è invece da ritenere nuovamente abile allo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera, che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché per professioni che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, almeno ogni 10-15 minuti, nella misura dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata lavorativa ma con la possibilità d'interporre delle pause più lunghe). Per il lavoro di cameriera ed aiuto-cucina, lavori da ritenere comunque abbastanza pesanti e stressanti, ritengo che l'assicurata presenti ora una maggiore limitazione della capacità Iavorativa rispetto a quanto attestato a suo tempo dal collega dr. __________. Per lo svolgimento di queste professioni ritengo che l'assicurata a partire dall'1 ottobre 2019 debba essere considerata 60% abile al lavoro (attività lavorativa possibile per circa 5h al giorno). Quale ausiliaria di pulizia vi è una capacità lavorativa valutabile attorno al 50%. In qualità di casalinga la ritengo invece abile al lavoro nella misura di circa il 70%, riuscendo a meglio suddividere le varie attività durante l'intero arco della giornata. ll peggioramento subentrato rispetto a quanto precedentemente attestato dal dr. __________ è giustificato dall'esito dopo intervento alla colonna cervicale eseguito nel marzo 2019”. (doc. AI pag. 313).

L’amministrazione ha inoltre acquisito un rapporto 28 gennaio 2020 del dr. __________, psichiatra, nel quale lo specialista, poste le diagnosi di “ICD-10 F 33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio depressivo di media entità, ed evoluzione cronica, con importante sindrome dolorosa”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa (doc. AI pag. 320).

Alla luce di questi atti il medico SMR, con rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi invalidanti di “Sindrome depressiva ricorrente F 33.1, episodio attuale di media gravità, Sindrome del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme), Sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello C5-C6 e C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria, DD: nell'ambito della diagnosi 1), Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della diagnosi 1), ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo 2019 e l’amministrazione ha quindi dato mandato di esperire l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI pag. 329). Tale inchiesta, eseguita dall’assistente sociale il 19 maggio 2020 (doc. AI pag. 329), tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR del 21 febbraio 2020, sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 63.5% (doc. AI pag. 332). Tale valutazione è stata posta a fondamento della decisione del 22 luglio 2020 che ha statuito come segue:

" Abbiamo esaminato il diritto a prestazioni d'invalidità. l requisiti per l'attribuzione di una rendita risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.03.2020 (dopo un anno dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa, art. 28 LAI) lei ha diritto a tre quarti di rendita di grado 64%.

Esito degli accertamenti:

Si rammenta che con decisione del 20.09.2011 fu soppressa la rendita d'invalidità di cui era beneficiaria (grado 50%) in seguito al miglioramento del suo stato di salute, oggettivato mediante espletamento di una perizia pluridisciplinare.

In data 13.04.2018 ha avanzato richiesta di riesame del suo diritto a prestazioni d'invalidità per il tramite del certificato medico del Dr. __________ del 07.04.2018.

Il nostro Servizio Medico Regionale, dopo approfonditi accertamenti, ha stabilito la sussistenza di un peggioramento dello stato di salute a decorrere dal 25.03.2019.

L'entità dell'impedimento rilevato nella conduzione della sua economia domestica è stata quantificata da un nostro assistente sociale, dopo inchiesta del 19 maggio 2020, ed ammonta nel 63.5% (arrotondato per eccesso 64%),

Ne discende il diritto a tre quarti di rendita, come da conclusioni precedentemente esposte.” (doc. A)

Di fronte a questo giudice l’assicurata non contesta la valutazione esperita al domicilio e, quindi, le conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la data a partire dalla quale le sue condizioni sono peggiorate, a suo dire da situare non al marzo 2019, ma all’aprile 2018, conformemente al certificato del 7 aprile 2018 del curante, sulla base di documentazione agli atti e di un nuovo certificato del 31 ottobre 2020 con il quale il dr. __________ ha affermato:

" Con la presente riferisco in merito alla paziente summenzionata, che era già inabile al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto in data 7.4.2018.

Già nel mese di febbraio 2018 (il 12.2.2018 per l'esattezza) avevo inoltrato una richiesta di consultazione al __________ di __________ per dolori invalidanti diventati incontrollabili.

In data 5.4.2018 ho quindi rivisto la paziente riscontrando importanti dolori a livello

cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni pregresse. Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di dolori in entrambi i distretti.

ll 5.4.2018 ho quindi prescritto una terapia antidolorifica importante con Targin 5/2.5 mg 1-O-1, Voltaren ret 75 mg 1-O-1 e Sirdalud 2 mg la sera.

Da allora si sono susseguite varie visite al __________ di __________, come da documentazione allegata.

Non è così che improvvisamente la paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi operare. La decisione di operare è scaturita da accurate indagini e anche di osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa completa perdurava già da parecchi mesi. Ritengo che la documentazione allegata sia prova sufficiente per dimostrare il lungo iter di indagini e di tentativi terapeutici, purtroppo infruttuosi, che hanno poi portato alla decisione di proporre l'intervento chirurgico.

Vi prego quindi nuovamente di rivalutare l'inizio dell'assegnazione della rendita del 64%, che sicuramente va anticipato di parecchio rispetto alla data dell'intervento a livello cervicale.” (doc. VIII/A)

In merito si è espresso il medico SMR il 27 novembre 2020 (cfr. doc. X/1 e in esteso al consid. 2.8).

2.8. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può confermare la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio dell’inabilità lavorativa completa che ha giustificato la nuova attribuzione dei tre quarti di rendita.

In effetti, dalla documentazione prodotta agli atti si evince che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata e in particolare dei dolori lombari e cervicali che hanno infine portato all’intervento neurochirurgico per l’ernia discale il 25 marzo 2019, ha preso avvio, condizionando in modo rilevante la capacità lavorativa dell’assicurata, in epoca ampiamente precedente. In effetti, già nella certificazione del 7 aprile 2018 il dr. __________ aveva espressamente segnalato “un netto peggioramento del quadro clinico” per le diagnosi di fibromialgia, ernia discale, parestesie agli arti inferiori, ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa depressiva, patologie che a suo dire giustificavano “senz’altro un’incapacità lavorativa almeno del 50%”, senza contare la problematica psichiatrica (doc. AI pag. 212). Queste conclusioni sono state confermate e ribadite dal medesimo curante nella certificazione del 31 ottobre 2020, con la quale il curante ha ribadito che l’assicurata “era già inabile al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto in data 7.4.2018”, ricordando come “Già nel mese di febbraio 2018 (il 12.2.2018 per l'esattezza) avevo inoltrato una richiesta di consultazione al __________ di __________ per dolori invalidanti diventati incontrollabili” e “in data 5.4.2018 ho quindi rivisto la paziente riscontrando importanti dolori a livello cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni pregresse. Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di dolori in entrambi i distretti” (doc. VIII/A). Per motivare l’inizio dell’inabilità, da situare almeno alla primavera del 2018, il curante sottolinea pure che “Non è così che improvvisamente la paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi operare. La decisione di operare è scaturita da accurate indagini e anche di osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa completa perdurava già da parecchi mesi” (doc. VIII/A).

Del resto la ricorrente, nelle osservazioni del 19 novembre 2020, ha elencato una serie di documenti medici, facenti parte degli atti all’inserto, dai quali è possibile dedurre l’inizio dell’inabilità lavorativa rilevante quantomeno dai primi mesi del 2018, allegando quanto segue:

" (…) Da parte dell'UAl l'argomento di risposta prodotto è consistito nel ribadire e ribadire quanto indicato dalla perizia del dott. __________ del 30 settembre 2019 senza ulteriori accertamenti o indicazioni.

Tale perizia riconosce in sostanza un'inabilità iniziante e causata essenzialmente dall'intervento del 25.3.2020.

A corroborare quanto sostenuto nel tenue ricorso presentato dalla Signora RI 1 si allegano le più recenti osservazioni del medico curante dr. med. __________ nelle quali è evidenziata in maniera oggettiva una situazione clinica perdurante già prima dell'intervento. Come correttamente ricorda il medico curante l’operazione non è stata una decisione subitanea ma bensì l'esito inevitabile di accurate indagini rispetto ad un quadro clinico divenuto vieppiù critico. In allegato alla ricostruzione del quadro una serie di documenti situati nel periodo interessato. Si noti come invece i pareri medici utilizzati dal perito dr. med. __________ siano invece risalenti ad un periodo sostanzialmente precedente a quello interessato dalle indagini mediche e dalla presa a carico della paziente e, soprattutto, rilevanti per quanto oggetto del presente ricorso.

A giovamento del lodevole Tribunale delle assicurazioni riportiamo qui di seguito gli atti medici fondanti i due pareri divergenti e situati cronologicamente nel periodo precedente all'intervento del 25 marzo 2019:

Nella presa di posizione del Dott. __________:

3 maggio 2018 Prof dr. med. __________/Servizio neurochirurgia __________

6 giugno 2018 Dr.ssa __________ / Servizio di reumatologia Osp __________5 luglio 2018 Prof. Dr. Med __________ / Servizio neurochirurgia __________

8 ottobre 2018 Dr.ssa med __________ / Centro Terapia del Dolore __________

17 ottobre 2018 Dr.ssa med __________ / Servizi reumatologia __________

31 ottobre 2018 Prof. dr. __________ / Servizio neurochirurgia __________23 novembre 2018 Dr med. __________ / Servizio neurochirurgia __________21 dicembre 2018 Dr. med. __________ / Centro Terapia del Dolore __________

14 gennaio 2018 Drssa med __________ / Servizio di reumatologia __________

15 gennaio 2019 Dr __________ / Chirurgia ortopedica ____________________11 marzo 2019 Drssa med __________ / Servizio di reumatologia __________

Nella presa di posizione del dott __________ (fondante il parere dell'UAl):

19 febbraio 2004 Dr. __________, specialista FMH Reumatolgia

14 marzo 2011 Dr. __________, specialista FMH Reumatolgia

8 giugno 2011 Perizia pluridisciplinare __________

9 novembre 2017 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________

6 giugno 2018 dr.ssa __________, Spec. FMH reumatologia e caposervizio __________

05 luglio 2018 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________ (valutazione reumatologica)

11 febbraio 2019 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________ (rapporto x UAI)

Riportiamo qui di seguito quanto lo stesso Dott. __________ riferisce nella sua perizia in merito al rapporto del dott. __________ del 5 luglio 2017:

Segue un ulteriore rapporto redatto dal dr. __________ il 05.07.2018, il quale riferiva di persistenti dolori lombari e di ernie discali a livello C6-C7 e C5-C6 trattate con infiltrazioni peridurali con successo (?). Considerate le varie problematiche della paziente consigliava di continuare con un trattamento fisioterapico e riabilitativo.

Il dott __________ immediatamente in successione riferisce:

In un rapporto all'UAl redatto I'll.02.2019 il dr. __________ sottolineava di non avere avuto ulteriore riscontro a riguardo dell'evoluzione clinica dell'assicurata. Le limitazioni funzionali da lei presentate erano ascrivibili principalmente ai dolori. Considerava l'assicurata non idonea a sollevare pesi superiori ai 10-15kg. Per il resto non riteneva che vi fossero ulteriori particolari limitazioni.

Tali brani tratti dalla perizia e dai referti citati nei passi stessi costituiscono le uniche disamine "criticomediche" contenute nel citato rapporto del Dott. __________ che pertanto è da ritenere si fondi sulle stesse.

Non possiamo non osservare come tali pareri siano invece allineati con i referti riportati dal dott. __________ (allegati alle presenti osservazioni) e che pertanto appare palese ed evidente che quanto sia stato affermato dello stesso, ossia un'inabilità perdurante da luglio 2018 sia più che conclamato e non certo ascrivibile al fatto che sia il medico di famiglia ad affermarlo (notoriamente più indulgente e favorevole nelle sue osservazioni, che in questa sede invece appaiono lineari rispetto ad una situazione oggettiva).

Si aggiunga inoltre come la paziente fosse anche in cura presso il dott. Med FMH Psichiatra __________ il quale riferisce chiaramente lo stato di degrado psichico-patologico della sua paziente in cura presso lo stesso dal 18 febbraio 2019 (a questo titolo cfr. scritto del 28.01 .2020). Essendo anche la componente psichica fondante dell'inabilità, come riconosciuto in sede di assegnazione di rendita da parte dello stesso UAI, la richiesta di riconoscere l'inabilità a partire dal mese di luglio 2018 così come certificato appare assolutamente conseguente e corroborata dalla situazione medico-patologica generale della Signora RI 1. Anzi, a ben approfondire il dossier il periodo dovrebbe essere ulteriore ma, per evidenti ragioni e per rispetto del Lodevole Tribunale delle assicurazioni, si conferma anche in questa sede quanto chiesto in fase di inoltro di ricorso.” (doc. VIII+A/C)

Al riguardo, viste le citate attestazioni mediche, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),

che i problemi neurologici/reumatologici e in particolare quelli derivanti dalla sindrome cervico-spondilogena cronica e da quella lombo-vertebrale cronica nonché dalla fibromialgia e dall’ernia discale operata il 25 marzo 2019 (cfr. doc. VIII/B) così come le problematiche psichiatriche segnalate dal dr. __________ nella sua valutazione del 28 gennaio 2020 (nella quale ha riferito di essere stato contattato dalla paziente il 18 febbraio 2019 per un grave disagio psichico, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente con un episodio depressivo di media entità, con conseguente inabilità lavorativa totale, doc. AI pag. 319) abbiano subito un peggioramento con una conseguente inabilità lavorativa rilevante ai fini del diritto a prestazioni già in epoca precedente rispetto a quanto stabilito, in maniera decisamente affrettata, dall’amministrazione nella decisione contestata.

Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, nell’annotazione del 27 novembre 2020 il medico SMR ha concluso:

" Sulla base della certificazione medica pervenuta in sede di ricorso rispettivamente:

Dr. med. __________ del 03.05.2018, 05.07.2018, 31.10.2018

Dr.ssa med. __________ del servizio di reumatologia del 06.06.2018, 27.07.2018,

17.10.2018, 14.01.2019:

Dr.ssa med. __________ del 08.10.2018, 21.12.2018

Dr. med. __________ del 23.1 1.2018

si avalla l'inizio della IL a partire dal 07.04.2018.” (doc. X/1)

Alla luce di questa presa di posizione del SMR, l’amministrazione, con osservazioni del 9 dicembre 2020, ha concluso nel senso che “alla luce di quanto precede, l'assicurata ha pertanto diritto a tre quarti di rendita d'invalidità (grado Al pari al 64%) già a far tempo dal 1.04.2019 (conformemente a quanto disposto dall'art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI). Sotto questo profilo il ricorso merita pertanto di essere accolto.” (doc. X).

Questa Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del peggioramento che ha portato alla nuova attribuzione del diritto a tre quarti di rendita va situato già nell’aprile 2018, come del resto aveva sostanzialmente fatto valere la ricorrente nel suo gravame.

2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2020 (doc. X), la decisione contestata va riformata nel senso che il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità va attribuito già a far tempo dal

  1. aprile 2019 (art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Patrocinata in causa da un sindacato, la ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili, da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 1’500.- (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 22 luglio 2020 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1. aprile 2019.

  1. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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